Art. 1
(Modificazione all'articolo 14)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 19
(Norme per la promozione e sviluppo delle attività sportive e motorie. Modificazioni ed abrogazioni), è sostituita dalla seguente: "
a) svolgono attività associativa finalizzata ad incentivare la partecipazione attiva e l'inclusione sociale di specifiche categorie di soggetti che si trovano in condizioni di vulnerabilità, individuate dalla Giunta regionale con propria deliberazione considerando prioritariamente gli anziani e le persone con disabilità, anche attraverso quote agevolate o ingressi gratuiti;
".