Art. 1
1.
È istituita, ai sensi dell'articolo 55 dello Statuto regionale, una Commissione speciale per la predisposizione degli atti, legislativi e regolamentari, necessari per l'attuazione dello Statuto e sue eventuali modifiche.
2.
La Commissione speciale, in particolare, predispone gli adempimenti di cui agli articoli 84 e 85 dello Statuto.
Art. 2
1.
La Commissione, per l'espletamento dei compiti di cui all'
articolo 1
, si avvale delle strutture del Consiglio regionale. Può altresì nominare esperti e promuovere iniziative di approfondimento sui singoli temi.
2.
La Commissione formula un programma di lavoro da sottoporre all'esame del Consiglio regionale.
Art. 3
1.
La Commissione è composta da un consigliere regionale in rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, esclusi il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale.
2.
Ciascun gruppo designa entro dieci giorni, su richiesta del Presidente del Consiglio, il proprio componente nella Commissione. In caso di mancata designazione provvede il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
Art. 4
1.
Il Presidente ed il Vice Presidente della Commissione sono eletti dal Consiglio regionale con un'unica votazione. Ciascun consigliere vota un solo nome. Sono eletti rispettivamente Presidente e Vice Presidente coloro che nell'ordine riportano il maggior numero di voti.
Art. 5
1.
Ogni consigliere componente della Commissione esprime in sede di votazione tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo cui appartiene, salvo che venga comunicato il manifesto dissenso di singoli consiglieri aderenti allo stesso gruppo.
2.
La Commissione è validamente insediata e delibera con la presenza di un numero di componenti corrispondenti alla maggioranza dei voti consiliari.
Art. 6
1.
Per il funzionamento della Commissione speciale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alle Commissioni permanenti in sede referente.
Art. 7
1.
La Commissione termina i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e può essere prorogata con deliberazione del Consiglio regionale.
Art. 8
1.
Gli oneri conseguenti all'attuazione della presente legge gravano sulle spese generali di funzionamento del Consiglio regionale.