Art. 1
(Integrazioni all'
art. 1
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 30
(Disciplina del Sistema regionale di istruzione e formazione professionale), dopo le parole: "
della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
)
" sono aggiunte le seguenti: "
, alla
legge 13 luglio 2015, n. 107
(Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti) ed al
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61
(Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto
dell'articolo 117 della Costituzione
, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della
legge 13 luglio 2015, n. 107
).
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 30/2013
è aggiunto il seguente:
"
2 bis. La Regione, in attuazione del comma 1, persegue in particolare:
a) la centralità della persona, attraverso la realizzazione di azioni volte a garantire la partecipazione e la libertà di scelta dei percorsi formativi e di istruzione, l'innalzamento dei livelli culturali e professionali, la continuità educativa, il raggiungimento del successo scolastico e formativo, il riconoscimento delle competenze, comunque e dovunque acquisite, l'inserimento, il reinserimento e la permanenza attiva nel mondo del lavoro;
b) la libertà di scelta educativa della famiglia, prestando particolare attenzione alle famiglie economicamente svantaggiate degli studenti che frequentano gli istituti di istruzione e gli organismi di formazione ricompresi nel sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 2;
c) la pari dignità dell'istruzione e della formazione professionale, soprattutto al fine di differenziare e valorizzare la pluralità delle offerte e delle metodologie formative, con particolare attenzione alle fasce a maggior rischio di dispersione scolastica e formativa, e di rispondere alle caratteristiche personali e ai diversi stili di apprendimento dei giovani.
".
Art. 2
(Modificazione ed integrazione all'
art. 2
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 30/2013
è sostituito dal seguente:
"
1. È istituito il sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale, di seguito denominato sistema regionale, che opera in coerenza con il sistema regionale dell'apprendimento permanente di cui alla
legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1
(Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro).
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2013
, è aggiunto il seguente:
"
2 bis. La Regione, per le finalità di cui al comma 2, favorisce e sostiene la costituzione dei poli tecnico-professionali di cui all'
articolo 13, comma 2 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli) convertito, con modificazioni, in
legge 2 aprile 2007, n. 40
, quale modalità organizzativa che consente una efficace ed efficiente collaborazione tra il sistema educativo e il sistema socio-economico, in una logica di rete.
".
Art. 3
(Integrazione all'
art. 3
)
1.
Dopo il
comma 2 ter dell'articolo 3 della l.r. 30/2013
è inserito il seguente: "
2 quater. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina procedure, modalità, requisiti e standard di qualità per l'accreditamento degli organismi di formazione professionale di cui al comma 1.
".
Art. 4
(Modificazione all'
art. 5
)
1.
L'
articolo 5 della l.r. 30/2013
, è sostituito dal seguente:
"
1. Il sistema regionale, nel rispetto della normativa statale vigente e degli specifici accordi e intese sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, prevede:
a) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'
articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005
presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo;
b) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'
articolo 17, comma 1 del d.lgs. 226/2005
, presso gli organismi di formazione professionale accreditati di cui all'articolo 3, nell'ambito del sistema duale di cui agli articoli 41 e 43 del
d.lgs. 81/2015
e dell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 24 settembre 2015, rivolti a giovani in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo. Tali percorsi sono articolati nelle seguenti modalità, anche complementari:
1) apprendistato, con contenuti di applicazione pratica non inferiori al quaranta per cento dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al cinquanta per cento per il terzo anno e quarto anno;
2) alternanza scuola lavoro, con periodi di applicazione pratica non inferiori a quattrocento ore annue;
3) impresa formativa simulata, con periodi di applicazione pratica non inferiore a quattrocento ore annue, quale strumento propedeutico ai percorsi di alternanza scuola lavoro o di apprendistato, con particolare riferimento agli studenti quattordicenni;
c) percorsi di durata triennale per il rilascio della qualifica professionale e di durata quadriennale per il rilascio del diploma professionale di cui all'
articolo 4, comma 4 del d.lgs. 61/2017
presso gli istituti professionali statali, in via sussidiaria rispetto all'offerta formativa indicata alle precedenti lettere a) e b), nel rispetto dei criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 17 maggio 2018 e con le modalità definite attraverso appositi accordi tra la Regione e l'Ufficio Scolastico Regionale.
2. In applicazione della disciplina nazionale, i diplomi professionali conseguiti al termine del percorso di durata quadriennale costituiscono titolo per l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e, previa frequenza di apposito corso di studio annuale, consentono di sostenere l'esame di Stato per l'accesso all'università, all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché agli istituti tecnici superiori (ITS).
3. La Regione favorisce i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'
articolo 8 del d.lgs. 61/2017
, con le modalità stabilite dall'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 10 maggio 2018, recepito con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica del 22 maggio 2018.
4. La Giunta regionale con proprie deliberazioni stabilisce annualmente le modalità di attuazione dei percorsi pluriennali di cui al presente articolo e assicura la concertazione e il coordinamento fra tutti i soggetti del sistema regionale di cui all'articolo 3, anche allo scopo di elaborare indicazioni e proposte per la Conferenza di Servizio permanente per l'attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
) in materia di istruzione e formazione professionale, ai fini della predisposizione del Piano regionale dell'offerta formativa e della programmazione della rete scolastica in Umbria.
".