Art. 2
(Integrazione alla
l.r. 1/2015
)
1.
Dopo l'
articolo 243 della l.r. 1/2015
, è inserito il seguente articolo:
"
Art. 243-bis
(Applicazione della
l.r. 6/2021
alle materie del presente TU)
1. Le disposizioni di cui alla
legge regionale 15 marzo 2021, n. 6
(Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) si applicano anche ai procedimenti disciplinati dal presente TU, dalle norme regolamentari e dagli atti di indirizzo previsti dallo stesso TU nonché ai procedimenti disciplinati dalle norme e dai regolamenti degli enti locali inerenti materie del presente TU, fermo restando quanto previsto dall'
articolo 3, comma 3, della l.r. 6/2021
. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del professionista o dei professionisti attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, di cui all'
articolo 3, comma 1, della l.r. 6/2021
, è rilasciata con riferimento alle competenze pattuite.
2. La Giunta regionale emana disposizioni di attuazione ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
".
Art. 4
(Norme di prima applicazione e transitorie)
1.
La Giunta regionale emana le disposizioni di attuazione di cui all'
articolo 243-bis, comma 2, della l.r. 1/2015
, inserito dalla presente legge, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della stessa, nel rispetto dell'
articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1
(Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27
.
2.
L'
articolo 243-bis della l.r. 1/2015
, inserito dalla presente legge, non si applica ai procedimenti amministrativi in corso alla data dell'entrata in vigore della stessa.