Art. 1
(Autorizzazione all'esercizio provvisorio per l'anno 2021)
1.
Ai sensi dell'
articolo 75, comma 6, dello Statuto regionale
e dell'
articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) dal 1° gennaio 2021 fino all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione Umbria 2021-2023 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio entro il limite di tre dodicesimi degli stanziamenti di spesa previsti per l'esercizio 2021 nel bilancio di previsione 2020-2022 come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell'anno 2020.
2.
Sono autorizzate per intero le spese elencate al paragrafo 8 dell'allegato 4/2 al
d.lgs. 118/2011
, le spese obbligatorie, le spese che, per loro natura, non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, quelle tassativamente previste dalla legge, le spese connesse a misure di contrasto alla crisi emergenziale post-covid 19 nonché le spese finanziate con fondi a destinazione vincolata relative a Programmi comunitari e nazionali.
3.
L'esercizio provvisorio è gestito in conformità alle specifiche disposizioni contenute nell'allegato 4/2 al
d.lgs. 118/2011
.
4.
L'autorizzazione di cui al presente articolo è estesa all'Assemblea legislativa regionale e agli enti strumentali della Regione.