Art. 3
(Modificazione e integrazione all'articolo 15)
1.
Alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 14/2016
, il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
2.
Dopo la
lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 14/2016
, è aggiunta la seguente:
"
e bis) assicura la piena accessibilità dei servizi e dei presidi sanitari, sociosanitari e sociali da parte delle donne con disabilità, assicurando l'offerta di informazioni, in modo specifico e adeguato alla propria disabilità, per consentire e favorire la libera scelta circa la propria salute, con riguardo anche all'ambito ginecologico, della salute sessuale e riproduttiva.
".
Art. 4
(Integrazione all'articolo 17)
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 14/2016
, è aggiunto il seguente:
"
6 bis. La Regione, nell'ambito delle misure regionali per i servizi per il lavoro, elabora e promuove azioni per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro delle donne con disabilità, favorendo nelle sedi competenti forme di flessibilità adeguate alle specifiche esigenze connesse alla condizione di disabilità.
".
Art. 5
(Integrazione all'articolo 31)
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 14/2016
, dopo le parole "
o dalla loro cittadinanza
" sono inserite le seguenti: "
e, in particolare, assicura interventi in ausilio e supporto delle donne con disabilità che intendono sporgere denuncia o adire l'autorità giudiziaria
".