Art. 2
Copertura finanziaria.
1.
Per far fronte al disavanzo finanziario di cui all'
articolo 1
, determinato dalla mancata stipulazione di mutui autorizzati con il
comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7
di bilancio, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere, in relazione all'effettivo fabbisogno di cassa, mutui o prestiti obbligazionari, fino all'importo complessivo di euro 76.762.340,05, per una durata massima di anni trenta a decorrere dal 2005 e con onere massimo di ammortamento di euro 150.000,00 per l'anno 2005 e di euro 4.100.000,00 dal 2006 in poi.
2.
All'onere conseguente dal
comma 1
, si fa fronte con quota degli stanziamenti previsti nelle UPB 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio 2005 e successivi, del bilancio pluriennale 2005/2007.
3.
Per gli effetti di cui al
comma 1 dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281
, nonché del
decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168
, convertito dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191
, il mutuo o prestito di cui al
comma 1
è diretto al finanziamento delle spese indicate nella tabella F) allegata alla presente legge.
Art. 3
Fondi da reiscrivere.
1.
L'ammontare dei fondi da reiscrivere nella parte spesa del bilancio regionale per l'anno 2005, in relazione a stanziamenti di precedenti esercizi, finanziati con entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro il termine dell'esercizio 2004, a norma del
comma 6 dell'articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità e successive modificazioni ed integrazioni, è accertato in euro 1.268.194.926,01 come risulta dalla tabella C) allegata alla presente legge.
Art. 4
Fondi perenti.
1.
Per gli effetti di cui al
comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
di contabilità è approvata la tabella D) allegata alla presente legge, contenente l'elenco delle somme cancellate per perenzione amministrativa in sede di accertamento dei residui passivi degli anni 2004 e precedenti, escluse quelle riassegnate alla competenza dell'esercizio 2005 e di cui all'
articolo 3
.
Art. 6
Modificazioni alle tabelle allegate alla
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 6
e alla
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7
.
1.
La tabella E), della
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7
di bilancio, è sostituita dalla allegata tabella E
).
2.
La tabella H), della
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7
di bilancio, è sostituita dalla allegata tabella F).
3.
La tabella P) della
legge regionale 16 febbraio 2005, n. 7
di bilancio, è sostituita dalla allegata tabella G).
4.
Alla tabella C), della legge regionale finanziaria
L.R. 16 febbraio 2005, n. 6
, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella H).
5.
Alla tabella D) della legge regionale finanziaria
L.R. 16 febbraio 2005, n. 6
, sono apportate le modifiche di cui alla allegata tabella I).
Art. 7
Finanziamento delle risorse decentrate.
1.
Lo stanziamento relativo al fondo per le risorse decentrate, previsto dal comma 2 dell'articolo 31 del CCNL del 22 gennaio 2004 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003) e destinato al finanziamento degli istituti previsti dall'articolo 17 del CCNL 1° aprile 1999 (CCNL del comparto Regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998-1999), come modificato dall'articolo 36 del citato CCNL del 22 gennaio 2004, è incrementato, per l'anno 2005, dell'importo di euro 1.600.000,00.
2.
All'onere di cui al
comma 1
si fa fronte con le risorse previste nella unità previsionale di base 02.1.013 «Gestione delle risorse umane» del corrente bilancio di previsione.
Art. 10
Variazioni di bilancio.
1.
Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2005 e al bilancio pluriennale 2005-2007 sono apportate le variazioni della presente legge.
2.
Per effetto delle variazioni di cui al
comma 1
e delle somme reiscritte ai sensi dell'
articolo 3
, sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.