Art. 1
(Modificazioni all'
articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
)
1.
All'alinea del
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) le parole: "
La presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
Con la presente legge, la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Nello specifico, la presente legge:
".
2.
La
lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente: "
b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità;
".
Art. 2
(Modificazioni all'
articolo 3 della l.r. 11/2013
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013
dopo le parole: "
gestione integrata dei rifiuti.
" sono inserite le seguenti: "
Le strutture e sedi dei disciolti ATI costituiscono le strutture operative territoriali decentrate dell'AURI.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013
è inserito il seguente:
"
1-bis. L'AURI informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza, e assicura il pareggio di bilancio.
".
3.
Il
comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013
è sostituito dal seguente:
"
4. L'AURI esercita le proprie funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2. L'AURI, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'
articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal proprio
Statuto
. Le deliberazioni dell'AURI sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.
".
4.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013
è aggiunto il seguente:
"
6-bis. I costi di funzionamento dell'AURI sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti, nel rispetto della normativa nazionale vigente.
".
Art. 5
(Modificazioni all'
articolo 6 della l.r. 11/2013
)
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
le parole: "
alla predisposizione
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'adozione
".
2.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
le parole: "
alla predisposizione
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'adozione
".
3.
La
lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente:
"
c) all'adozione del Piano d'ambito per il servizio idrico di cui all'articolo 13 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis;
".
4.
La
lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente:
"
e) alla verifica della correttezza dei Piani finanziari elaborati dai gestori nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della loro validazione da parte dell'Assemblea e successiva trasmissione all'Autorità;
".
5.
Dopo la
lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
è inserita la seguente:
"
e-bis) alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale;
".
6.
La
lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente:
"
f) all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale;
".
7.
Le lettere h) e i) del
comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
sono sostituite dalle seguenti:
"
h) all'approvazione dell'attività di controllo da parte delle strutture competenti dell'AURI sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte dei gestori;
i) all'approvazione dell'attività di controllo da parte delle strutture competenti dell'AURI sull'attività dei soggetti gestori, in ordine all'attuazione del programma delle attività e degli interventi e alle modalità di applicazione della tariffa;
j) a deliberare il conferimento dell'incarico al Direttore, ai sensi dell'articolo 8-bis;
k) all'adozione dell'atto di individuazione del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente previa estrazione a sorte ai sensi dell'articolo 8;
l) a stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti.
".
Art. 6
(Modificazioni all'
articolo 7 della l.r. 11/2013
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
dopo le parole: "
da essi delegati
" sono aggiunte le seguenti: "
ed è presieduta dal Presidente dell'AURI
".
2.
Il
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
è sostituito dal seguente:
"
2. Il Presidente dell'AURI convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'AURI, convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche.
".
3.
La
lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente:
"
a) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, lo
Statuto
e il regolamento di organizzazione da sottoporre all'approvazione definitiva della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Allo stesso modo si procede per le modifiche ai suddetti atti;
".
4.
Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
dopo le parole: "
Revisore unico dei conti
" sono aggiunte le seguenti: "
e il Revisore supplente in seguito all'adozione dell'atto di individuazione da parte del Consiglio direttivo
".
5.
Alla
lettera f) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
le parole: "
di cui all'
articolo 13 della l.r. 11/2009
, così come modificato dall'articolo 14 della presente legge
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 13-bis
".
6.
La
lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente:
"
g) validare i Piani Finanziari elaborati dai gestori dei servizi nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito da ARERA, previa verifica della loro correttezza da parte del Consiglio direttivo;
".
7.
Alla
lettera h) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
dopo la parola: "
servizi
" sono aggiunte le seguenti: "
e il regolamento dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo
".
8.
Alla
lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito con il seguente: "
;
".
9.
Dopo la
lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
è aggiunta la seguente:
"
i-bis) approva l'entità dell'indennità dovuta ai Comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti medesimi, tenendo conto:
1. della tipologia degli impianti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità;
2. delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati;
3. della quantità e qualità dei rifiuti movimentati;
4. del traffico dei mezzi pesanti.
".
10.
Al
comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013
le parole: "
Le deliberazioni
" sono sostituite dalle seguenti: "
In prima convocazione, le deliberazioni
".
11.
Dopo il comma 4 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
"
4-bis. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un quarto dei Comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.
".
12.
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:
"
5-bis. L'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.
".
Art. 7
(Sostituzione dell'
articolo 8 della l.r. 11/2013
)
1.
L'
articolo 8 della l.r. 11/2013
è sostituto dal seguente:
"
Art. 8 (Revisore unico dei conti)
1. Il Revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI.
2. Il Revisore unico viene individuato con atto del Consiglio direttivo a seguito dell'estrazione a sorte dall'elenco istituito ai sensi del decreto del Ministro degli Interni 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'
articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148
, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»). L'estrazione avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, le quali garantiscono in ogni caso la casualità della scelta del nominativo. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 241 del d.lgs. 267/2000
, facendo riferimento, rispetto alla classe demografica, al Comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti. Il Revisore unico resta in carica tre anni. Con le medesime modalità il Consiglio direttivo individua altresì un Revisore supplente.
3. Laddove il Revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'AURI e al Presidente della Giunta regionale.
4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni del
d.lgs. 267/2000
.
".
Art. 8
(Integrazione della
l.r. 11/2013
)
1.
Dopo l'
articolo 8 della l.r. 11/2013
è inserito il seguente:
"
Art. 8-bis
(Direttore)
1. L'AURI ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio direttivo ed individuato, nell'ambito di una procedura comparativa, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.
2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dal Consiglio direttivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.
3. Alla nomina del Direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dalla
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
4. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa ed in particolare:
a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio direttivo e all'Assemblea;
b) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adotta gli atti generali di organizzazione del personale;
d) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;
e) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;
f) provvede alla predisposizione degli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) ed alla loro sottoposizione al Consiglio direttivo, nel rispetto della normativa di cui al
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91
(Disposizioni recanti attuazione dell'
articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) e dei principi ivi previsti;
g) provvede alla gestione dei rapporti con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI;
h) provvede alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;
i) predispone il Piano d'ambito.
".
Art. 9
(Modificazioni all'
articolo 9 della l.r. 11/2013
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013
è sostituito dal seguente:
"
2. Lo
Statuto
e il regolamento di organizzazione dell'AURI, predisposti dal Consiglio direttivo e adottati dall'Assemblea, nonché le modificazioni, sono approvati dalla Giunta regionale.
".
2.
All'alinea del
comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013
dopo le parole: "
dell'AURI
" sono inserite le seguenti: "
nonché la loro durata
".
3.
La
lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013
è sostituita dalla seguente:
"
d) garantire la presenza, nel Consiglio direttivo, di almeno un Sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un Sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici;
".
4.
Al
comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013
le parole: "
individua la sede legale dell'AURI e
" sono sostituite dalle seguenti: "
, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo,
".
5.
Al
comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013
le parole: "
con la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10
" sono sostituite dalle seguenti: "
con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI
".
Art. 13
(Integrazione della
l.r. 11/2013
)
1.
Dopo l'
articolo 13 della l.r. 11/2013
è inserito il seguente:
"
Art. 13-bis
(Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto dell'
articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006
.
2. Prima dell'approvazione, il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso il suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'ambito è approvato definitivamente dall'Assemblea dell'AURI.
3. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla
Parte II del d.lgs. 152/2006
in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
4. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al comma 1 contiene un programma di interventi necessari a rendere operativi gli obiettivi fissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente nonché dell'evoluzione demografica, tecnologica ed economica del territorio. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:
a) il modello di raccolta dei rifiuti valido per l'intero ambito e le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;
b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all'
articolo 238, comma 6, del d.lgs. 152/2006
;
c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi;
d) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
e) il Piano finanziario, che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;
f) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.
5. Il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.
".
Art. 14
(Integrazione della
l.r. 11/2013
)
1.
Dopo il TITOLO II e l'
articolo 14 della l.r. 11/2013
sono inseriti i seguenti Titoli: "
TITOLO II-BIS FORME DI COLLABORAZIONE
" e "
TITOLO II-TER VIGILANZA, SANZIONI E POTERI SOSTITUTIVI
".
2.
Nel TITOLO II-BIS di cui al
comma 1
sono inseriti i seguenti articoli:
"
Art. 14-bis
(Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è istituita presso l'AURI la Consulta degli utenti per il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste riconosciute, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'AURI promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.
5. La Consulta degli utenti svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;
c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;
d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con AURI e/o con i gestori;
e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;
f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;
g) segnala all'AURI la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;
h) trasmette all'AURI e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;
i) promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.
Art. 14-ter
(Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. In rappresentanza degli interessi dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale, è istituita presso l'AURI la Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione di tutti i gestori operanti nel territorio regionale.
3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.
4. La Consulta dei gestori svolge le seguenti funzioni:
a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;
b) rappresenta all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio;
c) partecipa alla sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati promossa dalla Consulta degli utenti;
d) elabora proposte per il miglioramento del servizio e della qualità impiantistica.
".
3.
Nel TITOLO II-TER di cui al
comma 1
sono inseriti i seguenti articoli:
"
Art. 14-quater
(Vigilanza e sanzioni)
1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali ovvero di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali.
Art. 14-quinquies
(Esercizio dei poteri sostitutivi)
1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentita l'AURI, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentita l'AURI, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI.
3. Il Commissario nominato si avvale delle strutture dell'AURI, la quale è tenuta a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. L'AURI conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il Commissario ad acta non sia insediato.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AURI non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.
".
Art. 15
(Abrogazioni)
1.
Gli articoli 10 e 14 della
l.r. 11/2013
sono abrogati.
Art. 16
(Disposizioni transitorie e finali)
1.
Il contratto di lavoro del Direttore dell'AURI in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza salvo diverso accordo tra le parti.
2.
Il Revisore unico dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.
3.
La Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti, istituita ai sensi dell'
articolo 10 della l.r. 11/2013
vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla nomina della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti istituita ai sensi dell'
articolo 14-bis della l.r. 11/2013
come inserito dalla presente legge.
4.
Le previsioni dei Piani d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti vigenti, si applicano sino alla approvazione del Piano d'ambito per servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dall'
articolo 13-bis della l.r. 11/2013
come inserito dall'
articolo 13
della presente legge.
5.
L'AURI provvede, entro il 31 dicembre 2027, all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'
articolo 13-bis della l.r. 11/2013
, come inserito dall'
articolo 13
della presente legge, relativo all'intero territorio regionale, individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi.
6.
Ai fini di cui al
comma 5
, l'AURI dispone, ove ciò sia previsto dai vigenti contratti, la proroga dei rapporti in corso che vengano a naturale scadenza fino al subentro dell'affidatario a regime dei servizi di superficie, da individuare durante la fase di transizione di cui al paragrafo 2.7 della relazione generale al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 360 del 14 novembre 2023 e, in mancanza delle predette disposizioni contrattuali, il rinnovo delle gestioni nel rispetto del principio dell'accesso al mercato.
7.
L'Assemblea dell'AURI, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche allo
Statuto
al fine di adeguarsi a quanto disciplinato dalla presente legge.
Art. 17
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.