Capo I
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)
Art. 2
(Modificazioni all'
articolo 7
)
1.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
le parole: "
, sempre che non alterino i volumi e la superficie utile coperta complessiva e non comportino modifica della destinazione d'uso. Sono altresì classificabili come manutenzione straordinaria gli interventi consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, senza modifica della volumetria complessiva degli edifici e della destinazione d'uso
" sono sostituite dalle seguenti: "
nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)) e gli altri interventi di cui alla medesima disposizione
".
2.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
è sostituita dalla seguente:
"
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia"
, gli interventi di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera d) del d.p.r. 380/2001
;
".
3.
Il punto 5) della
lettera e) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
5) l'installazione di manufatti leggeri e di strutture di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), punto e.5) del
d.p.r. 380/2001
;
".
Art. 7
(Modificazione all'
articolo 38
)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 38 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
il trenta per cento come premialità
" sono aggiunte le seguenti: "
secondo i criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale con apposito atto di indirizzo
".
Art. 8
(Modificazione all'
articolo 51
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 51 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
3. L'interessato ai benefici di cui ai commi 1 e 2, nonché alla riduzione degli oneri, come previsto all'articolo 133, comma 3, richiede il rilascio, da parte del soggetto competente per la certificazione di sostenibilità ambientale, di un attestato preliminare di conformità del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalità previste all'articolo 164. L'attestato preliminare di conformità è trasmesso allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) del comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.
".
Art. 9
(Modificazione all'articolo 89)
1.
L'ultimo periodo del
comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente: "
Nelle zone agricole sono consentite le attività di edilizia libera consistenti in recinzioni e reti protettive di ridotte dimensioni e realizzate con materiali di scarso impatto visivo, prive di opere murarie di sostegno, immediatamente asportabili e che non comportino alcuna permanente trasformazione del territorio, comunque con aperture per il passaggio pedonale, a protezione delle colture agricole e delle attività zootecniche dalla fauna selvatica, nonché a protezione degli edifici o delle attrezzature ad esse funzionali. Tali recinzioni non devono causare interruzione di strade ad uso pubblico e della sentieristica regionale. Resta fermo quanto previsto in materia dalle specifiche normative di settore.
".
Art. 10
(Modificazioni all'articolo 91)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
1 bis. Gli ampliamenti di cui al primo periodo del comma 1, in relazione alle caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio esistente, possono costituire un organismo edilizio autonomo, nel rispetto delle distanze minime di legge, purché siano realizzati a distanza non superiore a quindici metri lineari dal suddetto edificio esistente e consistano nel solo piano terreno.
".
2.
Dopo il
comma 12 bis dell'articolo 91 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
12 ter. Nel caso in cui la ricostruzione dei fabbricati di cui ai commi 6, 10 e 12 non sia possibile ad una distanza inferiore o uguale a cinquanta metri dagli edifici presenti, a causa di un impedimento dovuto allo stato fisico dei luoghi, la distanza per la ricostruzione degli edifici può superare i cinquanta metri dagli edifici presenti purché sia mantenuta entro il limite di distanza massimo di cento metri da questi, previo parere favorevole della competente Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'articolo 112. Tale disposizione, alle medesime condizioni, trova applicazione anche nei casi di cui ai commi 2 e 5 dell'
articolo 19 della legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8
(Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali).
".
Art. 11
(Modificazione all'articolo 94)
1.
Al
comma 5 dell'articolo 94 della l.r. 1/2015
le parole: "
dell'unione speciale di comuni di cui al Capo I del Titolo III della
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'Agenzia Forestale regionale di cui alla
".
Art. 20
(Inserimento dell'articolo 139 bis)
1.
Dopo l'
articolo 139 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
Art. 139 bis
(Stato legittimo degli immobili)
1. Fatto salvo quanto previsto dai commi da 2 a 5, lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive di cui all'articolo 147 bis nonché dalla regolarizzazione delle difformità che consegue al pagamento delle sanzioni pecuniarie.
2. L'asseverazione del tecnico abilitato circa lo stato legittimo dell'immobile è allegata alle istanze di permesso di costruire ed alle comunicazioni e asseverazioni edilizie disciplinate dalla presente legge, secondo quanto specificato dalla modulistica edilizia unificata, e la relativa verifica è attuata dallo Sportello unico, nell'ambito dei relativi controlli.
3. La disposizione di cui al comma 2 non trova applicazione nei casi in cui disposizioni statali prevedano che l'asseverazione sullo stato legittimo dell'immobile non è richiesta.
4. Nel caso di interventi edilizi che hanno interessato l'intero edificio o unità immobiliare ad esclusione della manutenzione ordinaria, lo stato legittimo è quello stabilito dal titolo edilizio, legittimamente presentato o rilasciato, che ha abilitato la realizzazione del medesimo intervento, integrato con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
5. Per gli immobili realizzati prima del 1° settembre 1967 e per i quali non era necessario acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì, indipendentemente dall'epoca di costruzione dell'immobile, nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.
6. Per gli immobili sprovvisti di licenza edificati in data antecedente al 1° settembre 1967 e collocati in aree esterne ai centri abitati e alle zone di espansione previste da eventuali strumenti urbanistici dell'epoca dell'edificazione, la loro legittimità è accertata con riguardo alla documentazione di cui al precedente comma 5.
".
Art. 21
(Modificazioni all'articolo 140)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 140 della l.r. 1/2015
le parole: "
alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analoga periodicità
" sono soppresse e la parola: "
salvo
" è sostituita dalla seguente: "
salvi
".
Art. 22
(Modificazioni all'articolo 141)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015
le parole: "
della provincia,
" sono soppresse.
2.
Al
comma 4 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015
le parole: "
alla provincia ed
" sono sostituite dalle seguenti: "
alla Regione e
".
3.
Al
comma 6 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015
le parole: "
alla provincia
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle strutture regionali competenti in materia urbanistica e sismica
".
4.
Al
comma 7 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015
la parola: "
provincia
" è sostituita dalla seguente: "
Regione
".
5.
Al
comma 8 dell'articolo 141 della l.r. 1/2015
le parole: "
in deroga a
" sono sostituite dalle seguenti: "
ai sensi di
"; la parola: "
provincia
" è sostituita dalla seguente: "
Regione
" e le parole: "
entro il termine fissato, nei successivi trenta giorni, adotta, a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, dandone contestuale comunicazione alla competente autorità giudiziaria
" sono sostituite dalle seguenti: "
entro un congruo termine, non inferiore comunque a sessanta giorni, decorso il quale, la Giunta regionale adotta, anche a mezzo di Commissario ad acta, i provvedimenti eventualmente necessari, sentito il Consiglio delle autonomie locali, dandone contestuale comunicazione al Consiglio regionale ed alla competente autorità giudiziaria
".
Art. 27
(Inserimento dell'articolo 147 bis)
1.
Dopo l'
articolo 147 della l.r. 1/2015
sono inseriti i seguenti:
"
Art. 147 bis
(Tolleranze costruttive)
1. Il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie utile coperta e di ogni altro parametro dell'edificio o delle singole unità immobiliari e delle opere pertinenziali non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del due per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del
d.lgs. 42/2004
, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e dimensionali di modesta entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite nel passato durante i lavori per l'attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina dell'attività edilizia e non pregiudichino l'agibilità dell'immobile. A tali tolleranze possono essere ricondotte, in via esemplificativa e non esaustiva:
a) il minore dimensionamento dell'edificio;
b) la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
c) le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e la difforme ubicazione delle aperture interne purché non incidano sull'integrità strutturale e sui parametri edilizi progettuali;
d) la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
e) gli errori progettuali corretti in cantiere e gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere purché non incidano sull'integrità strutturale e sui parametri edilizi progettuali.
3. Nell'osservanza del principio di certezza delle posizioni giuridiche e di tutela dell'affidamento dei privati, costituiscono altresì tolleranze costruttive le parziali difformità, realizzate nel passato durante i lavori per l'esecuzione di un titolo abilitativo, cui sia seguita, previo sopralluogo o ispezione da parte di funzionari incaricati, la certificazione di conformità edilizia e di agibilità nelle forme previste dalla legge nonché le parziali difformità rispetto al titolo abilitativo legittimamente rilasciato, che l'amministrazione comunale abbia espressamente accertato nell'ambito di un procedimento edilizio e che non abbia contestato come abuso edilizio o che non abbia considerato rilevanti ai fini dell'agibilità dell'immobile. È fatta salva la possibilità di assumere i provvedimenti di cui all'articolo 21-nonies della
l. 241/1990
, nei limiti e condizioni ivi previste.
4. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1, 2 e 3 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell'attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie o contestualmente alla dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), alla quale sono allegati gli elaborati che rappresentano l'esatta consistenza delle opere, ovvero con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.
Art. 147 ter
(Spessori dei solai)
1. I maggiori spessori dei solai rispetto alla porzione strutturale necessaria per le schermature impiantistiche ed il passaggio degli impianti rientrano nelle tolleranze di cui all'articolo 147 bis, comma 2.
".
Art. 32
(Modificazioni all'articolo 154)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015
la parola: "
provincia
" è sostituita dalla seguente: "
Regione
".
2.
Al
comma 7 dell'articolo 154 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
Il parere favorevole della Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio di cui all'articolo 112
" sono inserite le seguenti: "
esclusivamente per gli interventi che interessano le aree e gli edifici previsti all'articolo 112, comma 1, lettere a), b), c) e d)
".
Art. 37
(Modificazioni all'articolo 201)
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
distribuzione dei carichi
" sono aggiunte le seguenti: "
, ad eccezione degli interventi esclusi da specifiche norme statali
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015
le parole: "
lettera c)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettera d)
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
3. Ai casi di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 250 non si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, salvo quanto previsto dagli articoli 205 bis e 206.
".
4.
Al
comma 4 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015
le parole: "
lettera b)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettera c)
".
5.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
4 bis. Ai casi di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 250 non si applicano le disposizioni di cui al presente Capo, salvo quanto previsto dall'articolo 206.
".
6.
Al
comma 5 dell'articolo 201 della l.r. 1/2015
le parole: "
La Regione effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica o dell'attestazione di avvenuto deposito sismico alla comunicazione del nominativo del costruttore e/o del collaudatore.
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'autorità regionale competente effettua le attività istruttorie di propria pertinenza e, nel caso di esito positivo:
a) nei casi di cui all'articolo 202, emette un provvedimento con il quale subordina il rilascio dell'autorizzazione sismica alla comunicazione del nominativo del costruttore e/o del collaudatore;
b) nei casi di cui all'articolo 204, emette un provvedimento con il quale subordina l'inizio dei lavori alla comunicazione del nominativo del costruttore e/o del collaudatore.
".
Art. 38
(Modificazioni all'articolo 202)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
1. I lavori relativi alle opere e alle costruzioni di cui all'articolo 201, comma 1, individuati dalla Regione come interventi rilevanti ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 250, non possono iniziare senza la preventiva autorizzazione sismica di cui all'
articolo 94 del d.p.r. 380/2001
, rilasciata dall'autorità regionale competente.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
1-bis. Il soggetto interessato ai lavori di cui al comma 1 è tenuto ad allegare alla richiesta di autorizzazione sismica preventiva la seguente documentazione:
a) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000
attestante la proprietà dell'intera unità strutturale di riferimento;
b) l'autorizzazione del condominio istituito legalmente o di fatto se i lavori si riferiscono ad una porzione dell'unità strutturale di riferimento;
c) l'autorizzazione dei comproprietari in caso di comproprietà dell'unità strutturale di riferimento.
".
3.
L'alinea del
comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
è sostituita dalla seguente:
"
2. Sono altresì soggetti alla preventiva autorizzazione sismica nelle Zone 1, 2 e 3, ad alta, media e bassa sismicità, individuate ai sensi dell'articolo 83, commi 2 e 3 del
d.p.r. 380/2001
:
".
4.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
è sostituita dalla seguente: "
a) gli interventi edilizi individuati all'articolo 250, comma 1, lettere a), b) e c), in abitati dichiarati da consolidare ai sensi dell'
articolo 61 del d.p.r. 380/2001
;
".
5.
Alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
del
d.p.r. 380/2001
" sono aggiunte le seguenti: "
e le sottoelevazioni
".
6.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
5 bis. Il termine di cui al comma 5 può essere prorogato dalla Regione su istanza motivata del soggetto interessato ai lavori per non più di una volta e per un massimo di due anni, purché, nel frattempo, non risultino variate le norme tecniche sulle costruzioni.
".
7.
Al
comma 6 dell'articolo 202 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
anche alla Regione
" sono aggiunte le seguenti: "
, attraverso il portale telematico regionale della sismica
".
Art. 39
(Inserimento dell'articolo 202 bis)
1.
Dopo l'
articolo 202 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
Art. 202 bis
(Parere regionale di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni per lavori pubblici)
1. Nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni dell'
articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136
(Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 luglio 2004, n. 186
, il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia sismica un parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti utile alla verifica di cui all'
articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici) e finalizzato alla validazione dei progetti.
2. Il parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, di cui al comma 1, è sempre rilasciato dall'autorità regionale competente nelle materie sismiche per i lavori pubblici della Regione o per i quali la Regione abbia incaricato il proprio personale nello svolgimento di taluno dei ruoli tecnici di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, di collaudatore statico o di collaudatore tecnico-amministrativo.
3. Il parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, relativamente ai lavori pubblici della ricostruzione post-sisma 2016, è rilasciato dall'Ufficio Speciale Ricostruzione Umbria qualora gli stessi non ricadano nei casi di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale con proprio atto disciplina i criteri e le procedure per l'emissione del parere di conformità regionale alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, di cui al comma 1.
".
Art. 40
(Modificazioni all'articolo 203)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
alla Regione
" sono aggiunte le seguenti: "
attraverso il portale telematico regionale della sismica
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
2 bis. Nel caso in cui il soggetto interessato di cui al comma 1 non sia dotato di firma digitale o di proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, può essere conferita delega al tecnico incaricato secondo le modalità di cui all'
articolo 38, comma 3-bis, del d.p.r. 445/2000
. La delega è allegata alla richiesta di cui al comma 1.
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
3. La Regione è tenuta a rilasciare il relativo provvedimento di autorizzazione o di diniego al richiedente o al tecnico incaricato tramite la delega di cui al comma 2 bis entro il termine di trenta giorni dalla richiesta dell'interessato a seguito di verifica della regolarità e della completezza della richiesta e della documentazione allegata.
".
4.
Al
comma 3-bis dell'articolo 203 della l.r. 1/2015
le parole: "
Fino all'avvio dell'accesso diretto, da parte dei comuni, al portale telematico regionale della sismica, la Regione comunica periodicamente ai comuni interessati i relativi provvedimenti di cui al comma 3.
" sono soppresse.
5.
Dopo il
comma 3-bis dell'articolo 203 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
3 ter. In caso di provvedimenti di diniego di cui al comma 3, si adottano le disposizioni di cui all'
articolo 10-bis della l. 241/1990
.
".
6.
Al
comma 6 dell'articolo 203 della l.r. 1/2015
le parole: "
Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica,
" sono sostituite dalle seguenti: "
Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti,
".
Art. 41
(Modificazioni all'articolo 204)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 204 della l.r. 1/2015
le parole: "
nelle zone a bassa sismicità
" sono soppresse.
2.
Al
comma 1 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015
le parole: "
nelle Zone 3 a bassa sismicità
" sono sostituite dalle seguenti: "
individuati dalla Regione come interventi di minore rilevanza ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 250,
".
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
1 bis. Il soggetto interessato ai lavori di cui al comma 1 è tenuto ad allegare al preavviso scritto e deposito, oltre al progetto esecutivo riguardante le strutture, la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del
d.p.r. 445/2000
attestante la proprietà dell'intera unità strutturale di riferimento.
".
4.
Al
comma 3 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015
le parole: "
Per le opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica,
" sono sostituite dalle seguenti: "
Per le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche vigenti,
".
5.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
4 bis. Il termine di cui al comma 4 può essere prorogato dalla Regione su istanza motivata del soggetto interessato ai lavori per non più di una volta e per un massimo di due anni, purché, nel frattempo, non risultino variate le norme tecniche sulle costruzioni.
".
6.
Al
comma 5 dell'articolo 204 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
anche alla Regione
" sono aggiunte le seguenti: "
attraverso il portale telematico regionale della sismica
".
Art. 42
(Modificazioni all'articolo 205)
1.
La rubrica dell'
articolo 205 della l.r. 1/2015
è sostituita dalla seguente: "
(Procedimento per preavviso, deposito del progetto esecutivo e rilascio del parere tecnico su verifica ai fini sismici)
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
relativa documentazione
" sono inserite le seguenti: "
attraverso il portale telematico regionale della sismica
".
3.
Al
comma 3 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015
le parole: "
La Regione, acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione, e rilascia
" sono sostituite dalle seguenti: "
La Regione acquisisce il preavviso e il progetto con la relativa documentazione e rilascia
" e le parole: "
unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati
" sono soppresse.
4.
Al
comma 5 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
di cui all'articolo 211, alla Regione
" sono inserite le seguenti: "
, attraverso il portale telematico regionale della sismica
" e le parole: "
unitamente a copia degli elaborati tecnici opportunamente vistati
" sono soppresse.
5.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 205 della l.r. 1/2015
sono aggiunti i seguenti:
"
5 bis. Nel caso in cui il soggetto interessato di cui al comma 1 non sia dotato di firma digitale o di proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata, può essere conferita delega al tecnico incaricato secondo le modalità di cui all'
articolo 38, comma 3-bis, del d.p.r. 445/2000
. La delega è allegata alla richiesta di cui al comma 1.
5 ter. Per gli interventi di cui al presente articolo sottoposti dalla Regione a controlli con modalità a campione ai sensi della lettera f) del comma 2 dell'articolo 250:
a) l'inizio dei lavori non è subordinato al rilascio del parere tecnico sulla verifica del progetto ai fini sismici da parte dell'autorità competente in materia sismica;
b) trova applicazione il procedimento di cui all'articolo 203.
".
Art. 43
(Inserimento dell'articolo 205 bis)
1.
Dopo l'
articolo 205 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
Art. 205 bis
(Procedimento per preavviso e deposito degli interventi privi di rilevanza)
1. L'inizio dei lavori relativo alle opere e alle costruzioni, individuati dalla Regione come interventi privi di rilevanza ai sensi della lettera b) del comma 1 dell'articolo 250, è subordinato alla presentazione del preavviso scritto e al deposito del progetto esecutivo, unitamente alla asseverazione di cui al comma 2 dell'articolo 206, al SUAPE.
2. Al termine dei lavori, per gli interventi di cui al comma 1 il soggetto interessato deposita presso il SUAPE il certificato di regolare esecuzione di cui all'
articolo 67, comma 8-ter del d.p.r. 380/2001
, che equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche sulle costruzioni.
".
Art. 44
(Modificazioni all'articolo 206)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
1. Per i lavori di cui all'articolo 201, comma 1, nelle Zone 1, 2 e 3 ad alta, media e bassa sismicità:
a) il deposito del certificato di collaudo statico, ai sensi del
comma 7 dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001
, equivale al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni previsto dall'articolo 62 del medesimo decreto;
b) il deposito della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori nei casi del
comma 8-bis dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001
per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti equivale, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo, al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015
è inserito il seguente:
"
1 bis. Il certificato di collaudo e il certificato di regolare esecuzione sono trasmessi, rispettivamente dal collaudatore e dal direttore dei lavori, alla Regione attraverso il portale telematico regionale della sismica.
".
3.
Al
comma 2 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015
la parola: "
congruità
" è sostituita dalla seguente: "
coerenza
".
Art. 46
(Modificazioni all'articolo 208)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 208 della l.r. 1/2015
le parole: "
1, lettera e), f) e g)
" sono sostituite dalle seguenti: "
2, lettera b) e, nei casi previsti dall'articolo 205, comma 5 ter, secondo le modalità di cui allo stesso articolo 250, comma 2, lettera f)
".
2.
Al
comma 3 dell'articolo 208 della l.r. 1/2015
le parole: "
nelle Zone 3 a bassa sismicità
" sono soppresse e le parole: "
1, lettere e), f) e g)
" sono sostituite dalle seguenti: "
2, lettera f)
".
3.
Al
comma 4 dell'articolo 208 della l.r. 1/2015
dopo le parole: "
con metodo a campione
" sono inserite le seguenti: "
, secondo le modalità di cui all'articolo 250, comma 2, lettera c), numeri 1), 2) e 3)
".
Art. 47
(Modificazione all'articolo 210)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 210 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
3. Entro trenta giorni dal deposito della Relazione a strutture ultimate di cui all'
articolo 65, comma 6, del d.p.r. 380/2001
, il direttore dei lavori dà comunicazione dell'avvenuto completamento delle opere strutturali mediante la consegna alla Regione e al collaudatore del certificato di fine dei lavori strutturali. Entro sessanta giorni dal deposito della Relazione medesima il collaudatore provvede a depositare presso la Regione il certificato di collaudo statico. La Relazione e i certificati sono trasmessi alla Regione attraverso il portale telematico regionale della sismica.
".
Art. 48
(Modificazione all'articolo 211)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 211 della l.r. 1/2015
le parole: "
di cui al comma 1, lettere e) ed f) dell'articolo 250
" sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 250, comma 2, lettere b) ed f)
".
Art. 50
(Sostituzione dell'articolo 250)
1.
L'
articolo 250 della l.r. 1/2015
è sostituito dal seguente:
"
Art. 250
(Atti di indirizzo in materia sismica)
1. La Giunta regionale, con proprio atto, in conformità all'
articolo 94-bis del d.p.r. 380/2001
e al decreto ministeriale 30 aprile 2020 (Approvazione delle linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui all'
articolo 94-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93):
a) individua gli interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità;
b) individua e disciplina gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità di cui all'articolo 205 bis, nonché individua la documentazione tecnica necessaria e le relative modalità di predisposizione e conservazione, anche in relazione ai casi di attività edilizie libere di cui all'
articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001
;
c) individua gli interventi di minore rilevanza ai fini della pubblica incolumità;
d) individua i casi in cui le varianti riguardanti le parti strutturali non rivestono carattere sostanziale e disciplina le modalità di predisposizione e di trasmissione alla Regione della documentazione tecnica necessaria relativa alle varianti medesime;
e) disciplina gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità per i quali, ai fini del rilascio del titolo abilitativo a sanatoria di cui all'articolo 154, la valutazione della sicurezza di cui alle norme tecniche per le costruzioni vigenti è certificata dal tecnico abilitato e presentata esclusivamente al SUAPE.
2. La Giunta regionale, inoltre, con proprio atto, definisce, in conformità all'
articolo 93, comma 3 del d.p.r. 380/2001
, il contenuto minimo del progetto, eventualmente differenziato, per le fattispecie di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), nonché:
a) adotta i modelli della richiesta di cui all'articolo 203, comma 1, di preavviso di cui all'articolo 204, comma 1, e della dichiarazione di cui all'articolo 206, comma 2;
b) stabilisce criteri e modalità di controllo dei progetti sottoposti all'autorizzazione sismica di cui all'articolo 202. I controlli possono essere effettuati in relazione alle classi d'uso delle costruzioni come definite dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti, anche avvalendosi di procedure informatizzate sia per la presentazione e deposito dei progetti, che per la loro istruttoria;
c) stabilisce criteri e modalità di controllo ispettivo e di vigilanza in corso d'opera sulle costruzioni e, in particolare:
1) definisce le circostanze per l'esecuzione, da parte del direttore dei lavori, degli accertamenti strumentali in situ o in laboratorio che si rendessero necessari a seguito dei controlli ispettivi della Regione;
2) definisce, nei casi dei controlli con modalità a campione di cui al comma 5 ter dell'articolo 205, il sistema di verifica del progetto a fini sismici nonché le modalità di rilascio del relativo parere tecnico di cui alla lettera a), del comma 5 ter, dello stesso articolo 205;
3) definisce le procedure dell'accesso e del controllo ispettivo in cantiere del personale del servizio regionale competente, anche ai fini di quanto previsto dalla Parte II, Capo II, Sezione III (Norme penali) e Capo IV, Sezione III (Repressione delle violazioni) del
d.p.r. 380/2001
;
d) stabilisce i casi in cui il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera a), non è corrisposto;
e) stabilisce le modalità secondo le quali il rimborso forfettario di cui all'articolo 211, comma 3, lettera c), è eventualmente differenziato, per le opere valutabili in metri cubi, sulla base di classi di volumi con importi progressivamente decrescenti;
f) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti di minore rilevanza depositati ai sensi dell'articolo 204 in relazione alla complessità e alle classi d'uso delle costruzioni;
g) stabilisce le procedure e le tempistiche relative alla verifica in materia sismica finalizzata al rilascio del titolo abilitativo a sanatoria, di cui all'articolo 154, comma 6;
h) stabilisce criteri e modalità di controllo a campione sui progetti assoggettati alle disposizioni del
comma 2 dell'articolo 103 del d.p.r. 380/2001
.
".
Art. 52
(Modificazione all'articolo 257)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 257 della l.r. 1/2015
le parole: "
e dei dati forniti dalle province
" sono soppresse e dopo le parole: "
, nonché
" sono inserite le seguenti: "
dei dati forniti
".
Art. 53
(Modificazioni all'articolo 266)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 266 della l.r. 1/2015
le parole: "
dall'articolo 6, comma 2, lettera b), punto 2, 56, 110, 111
" sono sostituite dalle seguenti: "
dagli articoli 6, comma 2, lettera b), punto 2, e 111
".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 266 della l.r. 1/2015
le parole: "
dalla provincia o
" sono soppresse.