Art. 2
(Integrazioni all'
articolo 9 della l.r. 10/2014
)
1.
Alla alinea del
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014
dopo le parole: "
circolazione delle merci,
" sono inserite le seguenti: "
il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore,
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014
è aggiunto il seguente:
"
1-bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).
".
Art. 3
(Integrazioni all'
articolo 11 della l.r. 10/2014
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014
dopo le parole: "
o di uso pubblico
" sono aggiunte le seguenti: "
, nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali
e paesaggistici[3]
, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis)
".
Art. 6
(Integrazione alla
l.r. 10/2014
)
1.
Dopo l'
articolo 22 della l.r. 10/2014
è inserito il seguente:
"
Art. 22-bis
(Aree tutelate)
1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11.
2. Ai sensi dell'
articolo 14 del D.Lgs. 59/2010
e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.
3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.
".
Art. 7
(Integrazioni all'
articolo 33 della l.r. 14/2010
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 14/2010
sono inseriti i seguenti:
"
1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.
1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.
".
Art. 8
(Integrazioni all'
articolo 49 della l.r. 10/2014
)
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 10/2014
sono inseriti i seguenti:
"
6-bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).
6-ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.
".