Art. 2
(Integrazioni all'
articolo 9 della l.r. 10/2014
)
1.
Alla alinea del
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014
dopo le parole: "
circolazione delle merci,
" sono inserite le seguenti: "
il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore,
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014
è aggiunto il seguente:
"
1-bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis).
".
Art. 3
(Integrazioni all'
articolo 11 della l.r. 10/2014
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014
dopo le parole: "
o di uso pubblico
" sono aggiunte le seguenti: "
, nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali, nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis)
".
Art. 4
(Integrazioni all'
articolo 18 della l.r. 10/2014
)
1.
Alla
lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014
il segno di punteggiatura: "
.
" è sostituito dal seguente: "
;
".
2.
Dopo la
lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014
è inserita la seguente:
"
j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità pubblica, della sanità pubblica, della sicurezza stradale, dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale.
".
Art. 6
(Integrazione alla
l.r. 10/2014
)
1.
Dopo l'
articolo 22 della l.r. 10/2014
è inserito il seguente:
"
Art. 22-bis
(Aree tutelate)
1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11.
2. Ai sensi dell'
articolo 14 del D.Lgs. 59/2010
e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.
3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.
".
Art. 7
(Integrazioni all'
articolo 33 della l.r. 14/2010
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 14/2010
sono inseriti i seguenti:
"
1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.
1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.
".
Art. 8
(Integrazioni all'
articolo 49 della l.r. 10/2014
)
1.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 10/2014
sono inseriti i seguenti:
"
6-bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).
6-ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.
".