Legge regionale 23 marzo 2022, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del 23 marzo 2022

Date di vigenza

14/04/2022 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/04/2022
03/11/2023 modifica mostra documento vigente dal 03/11/2023

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 23 marzo 2022 , n. 4 .
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15 del 30/03/2022

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Integrazioni all' articolo 2 della l.r. 10/2014 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:
 
" 2-bis. L'esercizio dell'attività commerciale è libero, fatta salva l'introduzione, da parte del presente testo unico, di un controllo pubblico, preventivo o successivo, a tutela dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis). ".

Art. 2

(Integrazioni all' articolo 9 della l.r. 10/2014 )

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " circolazione delle merci, " sono inserite le seguenti: " il buon governo del territorio, la tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e la tutela del consumatore, ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 10/2014 è aggiunto il seguente:
 
" 1-bis. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti garantendo il giusto bilanciamento dei motivi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis). ".

Art. 3

(Integrazioni all' articolo 11 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 dopo le parole: " o di uso pubblico " sono aggiunte le seguenti: " , nonché della tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali  e paesaggistici[3]  , nel rispetto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis) ".

Art. 4

(Integrazioni all' articolo 18 della l.r. 10/2014 )

1. Alla lettera j) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

[ 2. ] [4]

Art. 5

(Integrazione all' articolo 22 della l.r. 10/2014 )

1. Al comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 10/2014 le parole: " L'apertura " sono sostituite dalle seguenti: " Salvo quanto previsto all'articolo 22-bis, l'apertura ".

Art. 6

(Integrazione alla l.r. 10/2014 )

1. Dopo l' articolo 22 della l.r. 10/2014 è inserito il seguente:
 
" Art. 22-bis
 
(Aree tutelate)
 
1. L'avvio dell'attività di vendita per gli esercizi di vicinato e le strutture di vendita di cui all'articolo 22 è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per i motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), alla programmazione comunale di cui all'articolo 11.
 
2. Ai sensi dell' articolo 14 del D.Lgs. 59/2010 e secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 2-bis, l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita di cui al comma 1 sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio con le modalità previste all'articolo 23, comma 1.
 
3. Il Comune definisce le condizioni e i criteri qualitativi per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2.
 
4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, disturbo della quiete pubblica o della sicurezza pubblica, nonché a tutelare l'ordine pubblico e l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.
".

Art. 7

(Integrazioni all' articolo 33 della l.r. 14/2010 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 33 della l.r. 14/2010 sono inseriti i seguenti:
 
" 1-bis. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita e le modifiche, secondo la disciplina del presente Capo, degli esercizi di vicinato e delle strutture di vendita in assenza della prescritta autorizzazione o della SCIA sono puniti con la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro.
 
1-ter. La violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1-bis è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 800,00 euro ad un massimo di 5.000,00 euro.
".

Art. 8

(Integrazioni all' articolo 49 della l.r. 10/2014 )

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 49 della l.r. 10/2014 sono inseriti i seguenti:
 
" 6-bis. I comuni possono procedere all'affidamento di cui al comma 6 anche in favore di imprese specializzate nella realizzazione e gestione di fiere e mercati, nel rispetto della normativa in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
 
6-ter. La scelta fra le modalità di affidamento di cui ai commi 6 e 6-bis è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti idonei ad assicurare il migliore livello di valorizzazione delle fiere e dei mercati specializzati.
".

Art. 9

(Disposizioni transitorie e per l'efficacia)

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adegua le norme regolamentari di cui all' articolo 10, comma 5, della l.r. 10/2014 , alle modifiche inserite dalla presente legge all' articolo 9 della stessa l.r. 10/2014 .

2. Le modifiche inserite dalla presente legge al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1 .

3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 2 i Comuni adeguano la loro attività di programmazione a quanto previsto dalle medesime norme regolamentari nonché alle modifiche introdotte dalla presente legge al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 10/2014 .


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 23 marzo 2022

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