Art. 1
(Modificazione all'
articolo 1 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 1, comma 2 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31
(Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) le parole: "
e dal
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
(Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)
" sono sostituite dalle seguenti: "
, dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)) e dal
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato)
".
Art. 7
(Modificazioni all'
articolo 14 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 14 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
dopo le parole: "
impianti radioelettrici
" sono inserite le seguenti: "
, nel rispetto del principio di leale collaborazione,
";
b)
al
comma 1
le parole: "
al dipartimento provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) territorialmente competenti
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti
";
c)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
"
2. I piani di rete e i programmi di sviluppo individuano la localizzazione degli impianti radioelettrici esistenti, le previsioni di aree per nuove localizzazioni di impianti radioelettrici e contengono l'elenco di quelli esistenti soggetti a modifiche.
";
d)
il
comma 3
è abrogato.
Art. 8
(Modificazioni all'
articolo 15 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 15 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
le parole: "
I comuni devono provvedere, secondo le modalità previste dal regolamento comunale di cui all'articolo 13, all'individuazione sul proprio territorio delle aree di installazione, nonché
" sono sostituite dalle seguenti: "
I comuni possono provvedere, fatto salvo quanto prescritto dall'
articolo 8, comma 6, della l. 36/2001
, a
";
b)
al
comma 1
sono soppresse le parole: "
per gli impianti radioelettrici soggetti alle procedure abilitative di cui agli articoli 87 e 87-bis del
D.Lgs. 259/2003
,
";
c)
il comma 2
è abrogato.
Art. 9
(Modificazioni all'
articolo 16 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 16 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il
comma 1
è sostituito dal seguente:
"
1. L'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici sono soggette alle procedure stabilite dalle disposizioni statali ed in particolare dal
D.Lgs. 259/2003
, nonché dall'
articolo 5 del D.Lgs. 207/2021
.
";
b)
al
comma 4
sono soppresse le parole: "
di cui agli articoli 87 e 87-bis, del
D.Lgs. 259/2003
" e le parole: "
regolamento comunale di cui all'articolo 13
" sono sostituite dalla seguente: "
comune
";
c)
all'alinea del comma 6 le parole: "
che indichi:
" sono sostituite dalle seguenti: "
recante i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo.
";
d)
al comma 6 le lettere a), b) e c) sono abrogate;
e)
al comma 7, le parole: "
al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. territorialmente competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.) competenti
";
f)
al comma 8 sono soppresse le parole: "
e al dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio al fine del censimento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d)
";
g)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
"
9. L'installazione, l'attivazione e le dismissioni degli impianti temporanei per telefonia mobile sono disciplinate dall'
articolo 47 del D.Lgs. 259/2003
.
";
h)
dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
"
9 bis. Le disposizioni della
legge regionale 15 marzo 2021, n. 6
(Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale) non si applicano ai procedimenti ricadenti nel campo di applicazione della presente legge.
".
Art. 11
(Modificazioni all'
articolo 19 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 19 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
alla rubrica sono soppresse le parole: "
e utilizzo della potenza autorizzata
";
b)
il
comma 1
è sostituito dal seguente:
"
1. I titolari e i gestori degli impianti radioelettrici legittimati ai sensi dell'articolo 16, entro sei mesi dall'attivazione dell'impianto devono effettuarne la post-attivazione e trasmettere al comune e alle strutture dell'A.R.P.A. competenti una asseverazione relativa all'effettiva accensione dell'impianto avente ad oggetto la localizzazione dello stesso, il codice univoco identificativo e la scheda radioelettrica completa di tutte le informazioni relative alle antenne, alle potenze e ai servizi attivati. Le successive modifiche delle caratteristiche dell'impianto dichiarate in sede di post-attivazione, devono essere oggetto di un nuovo titolo legittimante ai sensi dell'articolo 16.
";
c)
dopo il
comma 1
sono inseriti i seguenti:
"
1 bis. Le autocertificazioni e le dichiarazioni contenenti le informazioni relative alle caratteristiche tecniche e radioelettriche degli impianti, nei casi di procedimenti semplificati per i quali le disposizioni statali non prescrivono il parere dell'A.R.P.A., sono efficaci quali comunicazioni di post-attivazione.
1 ter. Le comunicazioni di post-attivazione rilevano anche ai fini del censimento e aggiornamento del catasto di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d).
";
d)
il
comma 2
è abrogato.
Art. 13
(Modificazioni all'
articolo 25 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 25 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2 le parole: "
commi 1 e 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 1
";
b)
al comma 3 le parole: "
regolamento comunale di cui all'articolo 13
" sono sostituite dalla seguente: "
comune
";
c)
il
comma 8
è abrogato;
d)
al comma 9 le parole: "
ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6
" sono sostituite dalle seguenti: "
al presente articolo
" e sono soppresse le parole: "
e le sanzioni amministrative di cui ai commi 7 e 8 sono irrogate dalla Regione
".
Art. 14
(Modificazioni all'
articolo 26 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 26 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
[ a) ]
[3]
b)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
"
[ ... ]
[4]
5 bis. Per gli anni 2022 e successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è determinata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'
articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
) ed imputata alla Missione 14 'Sviluppo economico e competitività', Programma 04 'Reti e altri servizi di pubblica utilità'
[5]
[ c) ]
[6]
Art. 15
(Modificazioni all'
articolo 27 della l.r. 31/2013
)
1.
All'
articolo 27 della l.r. 31/2013
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al
comma 1
le lettere b), c), d), e), f) e g) sono abrogate;
b)
al comma 5 le parole: "entro dodici mesi dall'approvazione del regolamento comunale di cui
articolo 13
" sono sostituite dalle seguenti: "entro i termini stabiliti dal comune territorialmente competente";
c)
il comma 6 è abrogato.