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Legge regionale 24 luglio 2007, n. 25


REGOLAMENTO REGIONALE n.n. 1 del 25 gennaio 2011

Date di vigenza

17/02/2011 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 25 gennaio 2011 n. 1
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 6 del 02/02/2011

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMANA il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento dà attuazione a quanto previsto dall' articolo 5, comma 6 della legge regionale 24 luglio 2007, n. 25 (Prestito sociale d'onore. Istituzione di un fondo per agevolarne l'accesso).

Art. 2

Tipologie di bisogno

1. Il prestito sociale d'onore può essere attivato in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

a) nascita o adozione di un figlio;

b) spese per il ricongiungimento familiare;

c) situazioni legate alla malattia o al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico;

d) spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio o trasferimento di un componente del nucleo familiare;

e) spese per traslochi, cambiamenti di alloggio e per la stipula del contratto d'affitto;

f) spese per l'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;

g) spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.

Art. 3

Criteri per la ripartizione del fondo regionale

1. I criteri di ripartizione del fondo per l'accesso al microcredito tra le Zone sociali di cui all' articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) sono i seguenti:

a) cinquanta per cento per la popolazione residente in ogni singola Zona sociale;

b) trenta per cento per il numero delle famiglie presenti in ogni singola Zona sociale;

c) venti per cento per il numero dei minori residenti in ogni singola Zona sociale.

2. La Regione, sulla base degli indicatori di cui al comma 1 , determina annualmente la quota di fondo spettante a ciascuna Zona sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse stanziate a tale scopo.

Art. 4

Avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore

1. La struttura regionale competente adotta, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore sulla base dello schema allegato al presente regolamento. L'avviso pubblico è pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella Zona sociale. Le domande possono essere presentate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno.

2. Per ogni avviso pubblico è prevista l'assegnazione di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse stanziate annualmente, ripartite secondo i criteri di cui all' articolo 3 . Detta quota viene a sua volta suddivisa in sei mensilità, una per ogni mese di vigenza del bando.

Art. 5

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda per accedere al prestito sociale d'onore è presentata presso gli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di cui all' articolo 20 della l.r. 26/2009 , a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente presso gli uffici stessi. In caso di consegna a mano fa fede la data e l'ora del timbro apposto dall'ufficio.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

a) il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell' articolo 4 della l.r. 25/2007 ;

b) le specifiche tipologie di bisogno previste all' articolo 2 del presente regolamento;

c) la sussistenza delle condizioni di priorità che danno diritto al punteggio di cui all' articolo 7 del presente regolamento.

3. La domanda per l'accesso al prestito sociale d'onore può essere presentata una sola volta per ogni avviso pubblico.

Art. 6

Ammissibilità delle domande

1. Ciascuna Zona sociale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell' articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007 , esamina le domande pervenute agli uffici di cittadinanza nei periodi di seguito indicati:

a) dal 1° al 15° giorno del primo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

b) dal 16° giorno del primo mese di pubblicazione al 15° giorno del secondo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

c) dal 16° giorno del secondo mese di pubblicazione al 15° giorno del terzo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

d) dal 16° giorno del terzo mese di pubblicazione al 15° giorno del quarto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

e) dal 16° giorno del quarto mese di pubblicazione al 15° giorno del quinto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;

f) dal 16° giorno del quinto mese di pubblicazione al 15° giorno del sesto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico.

2. Ciascuna Zona sociale trasmette a Gepafin S.p.A, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, le domande dichiarate ammissibili corredate dalla eventuale documentazione acquisita nell'istruttoria.

Art. 7

Formazione delle graduatorie e priorità

1. Gepafin S.p.A. stila, entro dieci giorni dal ricevimento delle domande dichiarate ammissibili, la graduatoria mensile per ciascuna Zona sociale, attribuendo i punteggi secondo le priorità di cui al comma 2 e la trasmette alla Zona sociale di competenza ai fini della pubblicazione.

2. Costituiscono priorità, ai fini dell'ammissione al prestito sociale d'onore, ai sensi dell' articolo 5, comma 3 della l.r. 25/2007 , le seguenti condizioni:

a) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e da uno o più minori, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico (punti 3);

b) richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2);

c) richiedente che costituisce una famiglia unipersonale (punti 1).

3. In caso di parità di punteggio tra due o più domande, ai fini della formulazione della graduatoria, prevale la data di arrivo della domanda. In caso di domanda inviata con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale accettante. In caso di domande consegnate a mano presso gli uffici della cittadinanza delle Zone sociali, fa fede la data e l'ora del timbro apposto dagli uffici stessi. In subordine le domande sono collocate in graduatoria secondo il minor reddito ISEE come determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell' articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ) e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 8

Procedure

1. Dopo aver redatto le graduatorie zonali, Gepafin S.p.A. effettua la verifica della copertura finanziaria mensile rispetto alla ripartizione del fondo per ciascuna Zona sociale, così come annualmente determinato.

2. Gepafin S.p.A. trasmette, entro i termini previsti dall' articolo 5, comma 4 della l.r. 25/2007 , agli istituti di credito convenzionati i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad accedere al prestito sociale d'onore.

3. L'istituto di credito convenzionato, al momento dell'erogazione, invia a Gepafin S.p.A. la documentazione comprovante la concessione e le modalità di rimborso del prestito d'onore. Gepafin S.p.A. effettua nei confronti dell'istituto medesimo il bonifico della somma corrispondente all'abbattimento degli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento definitivo e comunica alla Zona sociale competente l'esito della richiesta di prestito d'onore e la quota del fondo utilizzata.

4. Le domande ammesse e inserite nella graduatoria mensile, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del fondo della Zona sociale competente, sono inserite nella graduatoria del mese successivo secondo le priorità di cui all' articolo 7 del presente regolamento.

5. Nel caso di mancata utilizzazione di quota del fondo mensilmente assegnato, le risorse residue confluiscono automaticamente nella quota del mese successivo relativo alla medesima Zona sociale, a condizione che il periodo di vigenza dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto.

6. Alla scadenza dell'avviso pubblico, qualora residuino fondi, essi confluiscono nella quota di risorse complessivamente destinate al finanziamento dell'avviso pubblico successivo, proporzionalmente suddivisi.

Art. 9

Vigilanza e controllo

1. Ciascuna Zona sociale effettua verifiche e controlli a campione sulle domande pervenute.

Art. 10

Attività di monitoraggio

1. Ciascuna Zona sociale presenta alla Giunta regionale, entro e non oltre i trenta giorni seguenti alla scadenza del periodo di vigenza di ciascun bando, i seguenti dati:

a) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente e in base alle tipologie di bisogno di cui all' articolo 2 , delle domande presentate a seguito dell'avviso;

b) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande ritenute ammissibili;

c) numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande che hanno avuto esito positivo nell'ottenimento del prestito sociale d'onore;

d) quota dei fondi impiegati, per l'abbattimento degli interessi, in rapporto alle somme attribuite con la ripartizione del fondo, così come previsto all' articolo 5, comma 6, lettera c) della l.r. 25/2007 e secondo i criteri individuati dall' articolo 3 del presente regolamento;

e) tempi medi di durata del procedimento riferito alle domande ammissibili, dal momento della presentazione della domanda al momento della erogazione del prestito.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 gennaio 2011

Marini


ALLEGATI:
Modello

ZONA SOCIALE __________ COMUNE DI _____________

Prot. n. ________

AVVISO PUBBLICO, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2007 N. 25 , PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DEL PRESTITO SOCIALE D'ONORE    

La legge regionale n. 25 del 24 luglio 2007 prevede l'istituzione di un fondo per agevolare l'accesso al microcredito, anche al fine di contrastare fenomeni di usura, nella forma del prestito sociale d'onore.
 
L'agevolazione che si attua con il prestito sociale d'onore consiste nell'abbattimento totale degli interessi sui prestiti erogati da Istituti di credito convenzionati con Gepafin S.p.A., da restituirsi in rate periodiche entro un periodo massimo di sessanta mesi. La restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso.
 
Il prestito sociale d'onore è concesso a favore di cittadini residenti in Umbria che versano in situazioni di temporanea difficoltà economica, contingenti o legate a momenti di criticità del ciclo di vita familiare e personale.
 
Il prestito sociale d'onore ha un importo massimo di Euro 5.000,00 ed è determinato in funzione delle necessità dei richiedenti e della loro capacità di rimborso.
 
Un nuovo prestito sociale d'onore potrà essere concesso per lo stesso nucleo familiare non prima di dodici mesi a partire dal termine della restituzione del precedente prestito.

CARATTERISTICHE DELLE SITUAZIONI DI BISOGNO   
 
Il prestito sociale d'onore può essere attivato ove il soggetto richiedente rientri nelle seguenti tipologie di bisogno:
 
a. nascita o adozione di un figlio;
 
b. spese per il ricongiungimento familiare;
 
c. situazioni legate al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dalla stato di famiglia anagrafico;
 
d. spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio, trasferimento di un componente del nucleo familiare;
 
e. spese per traslochi, cambiamenti di alloggio, e per la stipula del contratto d'affitto;
 
f. spese per l'istruzione primaria, secondaria e universitaria dei figli;
 
g. spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.

REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE   
 
Gli aspiranti all'assegnazione del prestito sociale d'onore devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:
 
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro della Unione europea;
 
b) in mancanza del requisito di cui al punto a) è necessario: i. possesso di carta di soggiorno o regolare permesso di soggiorno, la cui scadenza deve essere successiva alla restituzione del prestito ii. esercizio di attività di lavoro subordinata o autonoma;
 
c) residenza anagrafica da almeno un anno in uno dei comuni dell'Umbria;
 
d) compimento del diciottesimo anno di età;
 
e) reddito familiare complessivo, come determinato da attestazione ISEE ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, non superiore a 17 mila euro annui e non inferiore a 5 mila euro annui, calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi;
 
f) condizione socio-economica, in atto o realizzabile a breve, tale da consentire una ragionevole e ponderata capacità di rimborso entro i termini stabiliti all' articolo 1, comma 2 della L.R. 24 luglio 2007, n. 25 , vale a dire entro un periodo massimo di sessanta mesi, tenendo conto che la restituzione del prestito decorre dal sesto mese dall'erogazione dello stesso;
 
g) non godimento di altre agevolazioni della stessa natura erogate da soggetti pubblici e privati fino alla restituzione dell'ultima rata del prestito sociale d'onore ottenuto, fatte salve le agevolazioni di carattere fiscale;
 
h) assenza di situazione debitoria che evidenzi l'assoluta incapacità di rimborso del prestito sociale d'onore.

Ai fini delle lettere a) e b) sono equiparati a tutti gli effetti ai cittadini italiani i profughi con riconoscimento giuridico dello status di rifugiato politico o per ragioni umanitarie.
 
Ai fini della sussistenza del requisito di cui alla lettera e) , il reddito complessivo è determinato sommando i redditi fiscalmente imponibili di tutti i componenti il nucleo familiare, quali risultano dalle ultime dichiarazioni dei redditi degli stessi.
 
Conseguentemente non sono inclusi nel computo i sussidi o assegni percepiti in attuazione delle norme vigenti a sostegno di conviventi handicappati, invalidi o disabili.

PRIORITA' AI FINI DELL'ASSEGNAZIONE   
 
Nelle richieste di attivazione del prestito sociale d'onore costituiscono priorità le seguenti situazioni nelle quali si trovi il soggetto richiedente:
 
a) nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente ed uno o più minori, come risultante da stato di famiglia anagrafico (punti 3);
 
b) richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2);
 
c) richiedente costituente una famiglia unipersonale (punti 1).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
 
La domanda per partecipare alla formulazione della graduatoria deve essere presentata compilando il modello appositamente predisposto, in distribuzione gratuita presso gli Uffici della Cittadinanza e liberamente scaricabile dai siti internet istituzionali dei Comuni (''') e della Regione (''.).
 
Il richiedente deve dichiarare il possesso dei requisiti di ammissibilità sopra richiamati, le specifiche tipologie di bisogno che attivano la sua richiesta di prestito sociale d'onore nonché l'eventuale sussistenza delle priorità che danno diritto a punteggio.
 
La domanda, debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata ovvero spedita tramite Servizio Postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, agli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di riferimento, con allegata copia fotostatica del documento d'identità. Detti Uffici sono a disposizione per coadiuvare il richiedente nella compilazione della domanda.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE   
 
Il presente avviso ha validità di 6 mesi dal giorno della sua pubblicazione e rimane aperto fino al quindicesimo giorno antecedente al suo termine di scadenza.
 
Per ciascuno dei 6 mesi di vigenza del bando viene predisposta da Gepafin S.p.A. una apposita graduatoria mensile su base di zona sociale, ove vengono inserite le domande ritenute ammissibili e presentate durante il termine di vigenza dell'Avviso pubblico, secondo le modalità di seguito illustrate:

               
Termini di riferimento ai fini della presentazione 
 
della domanda alla zona sociale   
Graduatoria di riferimento 
 
ove verrà inserita la domanda ammissibile   
Dal 1° al 15° giorno del primo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico  1^ graduatoria 
Dal 16° giorno del primo mese di pubblicazione al 15° giorno del secondo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico  2^ graduatoria 
Dal 16° giorno del secondo mese di pubblicazione al 15° giorno del terzo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico  3^ graduatoria 
Dal 16° giorno del terzo mese di pubblicazione al 15° giorno del quarto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico  4^ graduatoria 
Dal 16° giorno del quarto mese di pubblicazione al 15° giorno del quinto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico  5^ graduatoria 
Dal 16° giorno del quinto mese di pubblicazione al 15° giorno del sesto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico  6^ graduatoria 

Nel periodo di vigenza di ciascun avviso pubblico, è possibile presentare la richiesta di accesso al prestito sociale d'onore per una sola volta.
 
La Zona sociale inoltra a Gepafin S.p.A le domande ricevute valutate come ammissibili.
 
Al ricevimento delle domande, Gepafin S.p.A. stila entro 10 giorni la graduatoria mensile per ciascuna zona sociale.
 
QUOTA ASSEGNATA ALLA ZONA SOCIALE ..............: €.........................................
 
Nel caso di posizionamento in graduatoria che comporti la concessione del Prestito Sociale d'Onore, il soggetto richiedente viene contattato direttamente da uno degli Istituti di Credito convenzionati.
 
Le domande regolarmente inserite nella graduatoria mensile ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del Fondo della zona sociale di riferimento, vengono inserite nella graduatoria del mese successivo tenendo in considerazione le priorità e i criteri di cui all'art.7 del regolamento di attuazione, e comunque non eccedendo il periodo di vigenza dell'Avviso.
 
Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o formalmente irregolare, gli uffici riceventi invitano il richiedente a sanare la situazione entro un termine massimo di quindici giorni, a pena di decadenza della domanda. La domanda sanata viene inserita nella graduatoria relativa al periodo corrispondente al momento in cui detta sanatoria risulti perfezionata, in base alla cadenza temporale prevista nella tabella sopra evidenziata.
 
Verranno effettuati controlli sulle domande pervenute dagli uffici delle Zona sociale territorialmente competente. La mancata rispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la reale situazione accertata a seguito di controlli, determina l'applicazioni di sanzioni previste dalle legge.