Art. 2
Tipologie di bisogno
1.
Il prestito sociale d'onore può essere attivato in presenza di una o più delle seguenti condizioni:
a)
nascita o adozione di un figlio;
b)
spese per il ricongiungimento familiare;
c)
situazioni legate alla malattia o al decesso di un membro del nucleo familiare, ove per nucleo familiare si intende quanto risulta dallo stato di famiglia anagrafico;
d)
spese ricollegabili a situazioni o processi di scomposizione familiare quali separazione, divorzio o trasferimento di un componente del nucleo familiare;
e)
spese per traslochi, cambiamenti di alloggio e per la stipula del contratto d'affitto;
f)
spese per l'istruzione primaria, secondaria ed universitaria dei figli;
g)
spese relative alla formazione e all'aggiornamento professionale.
Art. 3
Criteri per la ripartizione del fondo regionale
1.
I criteri di ripartizione del fondo per l'accesso al microcredito tra le Zone sociali di cui all'
articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) sono i seguenti:
a)
cinquanta per cento per la popolazione residente in ogni singola Zona sociale;
b)
trenta per cento per il numero delle famiglie presenti in ogni singola Zona sociale;
c)
venti per cento per il numero dei minori residenti in ogni singola Zona sociale.
2.
La Regione, sulla base degli indicatori di cui al
comma 1
, determina annualmente la quota di fondo spettante a ciascuna Zona sociale e trasferisce a Gepafin S.p.A. le risorse stanziate a tale scopo.
Art. 4
Avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore
1.
La struttura regionale competente adotta, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno, l'avviso pubblico per l'accesso al prestito sociale d'onore sulla base dello schema allegato al presente regolamento. L'avviso pubblico è pubblicato, entro dieci giorni dall'adozione, presso i comuni ricadenti nella Zona sociale. Le domande possono essere presentate rispettivamente entro il 15 dicembre e il 15 giugno di ogni anno.
2.
Per ogni avviso pubblico è prevista l'assegnazione di una quota pari al cinquanta per cento delle risorse stanziate annualmente, ripartite secondo i criteri di cui all'
articolo 3
. Detta quota viene a sua volta suddivisa in sei mensilità, una per ogni mese di vigenza del bando.
Art. 5
Modalità di presentazione delle domande
1.
La domanda per accedere al prestito sociale d'onore è presentata presso gli Uffici della cittadinanza della Zona sociale di cui all'
articolo 20 della l.r. 26/2009
, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente presso gli uffici stessi. In caso di consegna a mano fa fede la data e l'ora del timbro apposto dall'ufficio.
2.
Nella domanda l'interessato dichiara:
a)
il possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell'
articolo 4 della l.r. 25/2007
;
b)
le specifiche tipologie di bisogno previste all'
articolo 2
del presente regolamento;
c)
la sussistenza delle condizioni di priorità che danno diritto al punteggio di cui all'
articolo 7
del presente regolamento.
3.
La domanda per l'accesso al prestito sociale d'onore può essere presentata una sola volta per ogni avviso pubblico.
Art. 6
Ammissibilità delle domande
1.
Ciascuna Zona sociale, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell'
articolo 5, comma 2 della l.r. 25/2007
, esamina le domande pervenute agli uffici di cittadinanza nei periodi di seguito indicati:
a)
dal 1° al 15° giorno del primo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;
b)
dal 16° giorno del primo mese di pubblicazione al 15° giorno del secondo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;
c)
dal 16° giorno del secondo mese di pubblicazione al 15° giorno del terzo mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;
d)
dal 16° giorno del terzo mese di pubblicazione al 15° giorno del quarto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;
e)
dal 16° giorno del quarto mese di pubblicazione al 15° giorno del quinto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico;
f)
dal 16° giorno del quinto mese di pubblicazione al 15° giorno del sesto mese di pubblicazione dell'avviso pubblico.
2.
Ciascuna Zona sociale trasmette a Gepafin S.p.A, entro e non oltre il giorno 30 di ogni mese, le domande dichiarate ammissibili corredate dalla eventuale documentazione acquisita nell'istruttoria.
Art. 7
Formazione delle graduatorie e priorità
1.
Gepafin S.p.A. stila, entro dieci giorni dal ricevimento delle domande dichiarate ammissibili, la graduatoria mensile per ciascuna Zona sociale, attribuendo i punteggi secondo le priorità di cui al
comma 2
e la trasmette alla Zona sociale di competenza ai fini della pubblicazione.
2.
Costituiscono priorità, ai fini dell'ammissione al prestito sociale d'onore, ai sensi dell'
articolo 5, comma 3 della l.r. 25/2007
, le seguenti condizioni:
a)
nucleo familiare costituito esclusivamente dal richiedente e da uno o più minori, come risultante dallo stato di famiglia anagrafico (punti 3);
b)
richiedente in affitto non proprietario di altre unità immobiliari idonee all'uso abitativo (punti 2);
c)
richiedente che costituisce una famiglia unipersonale (punti 1).
3.
In caso di parità di punteggio tra due o più domande, ai fini della formulazione della graduatoria, prevale la data di arrivo della domanda. In caso di domanda inviata con lettera raccomandata, fa fede il timbro postale accettante. In caso di domande consegnate a mano presso gli uffici della cittadinanza delle Zone sociali, fa fede la data e l'ora del timbro apposto dagli uffici stessi. In subordine le domande sono collocate in graduatoria secondo il minor reddito ISEE come determinato ai sensi del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
(Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'
articolo 59, comma 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 8
Procedure
1.
Dopo aver redatto le graduatorie zonali, Gepafin S.p.A. effettua la verifica della copertura finanziaria mensile rispetto alla ripartizione del fondo per ciascuna Zona sociale, così come annualmente determinato.
2.
Gepafin S.p.A. trasmette, entro i termini previsti dall'
articolo 5, comma 4 della l.r. 25/2007
, agli istituti di credito convenzionati i nominativi dei soggetti che hanno diritto ad accedere al prestito sociale d'onore.
3.
L'istituto di credito convenzionato, al momento dell'erogazione, invia a Gepafin S.p.A. la documentazione comprovante la concessione e le modalità di rimborso del prestito d'onore. Gepafin S.p.A. effettua nei confronti dell'istituto medesimo il bonifico della somma corrispondente all'abbattimento degli interessi calcolati sulla base del piano di ammortamento definitivo e comunica alla Zona sociale competente l'esito della richiesta di prestito d'onore e la quota del fondo utilizzata.
4.
Le domande ammesse e inserite nella graduatoria mensile, ma non finanziabili a causa dell'esaurimento della quota mensile di ripartizione del fondo della Zona sociale competente, sono inserite nella graduatoria del mese successivo secondo le priorità di cui all'
articolo 7
del presente regolamento.
5.
Nel caso di mancata utilizzazione di quota del fondo mensilmente assegnato, le risorse residue confluiscono automaticamente nella quota del mese successivo relativo alla medesima Zona sociale, a condizione che il periodo di vigenza dell'avviso pubblico non sia ancora scaduto.
6.
Alla scadenza dell'avviso pubblico, qualora residuino fondi, essi confluiscono nella quota di risorse complessivamente destinate al finanziamento dell'avviso pubblico successivo, proporzionalmente suddivisi.
Art. 9
Vigilanza e controllo
1.
Ciascuna Zona sociale effettua verifiche e controlli a campione sulle domande pervenute.
Art. 10
Attività di monitoraggio
1.
Ciascuna Zona sociale presenta alla Giunta regionale, entro e non oltre i trenta giorni seguenti alla scadenza del periodo di vigenza di ciascun bando, i seguenti dati:
a)
numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente e in base alle tipologie di bisogno di cui all'
articolo 2
, delle domande presentate a seguito dell'avviso;
b)
numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande ritenute ammissibili;
c)
numero totale, suddiviso per comune di residenza del richiedente, delle domande che hanno avuto esito positivo nell'ottenimento del prestito sociale d'onore;
d)
quota dei fondi impiegati, per l'abbattimento degli interessi, in rapporto alle somme attribuite con la ripartizione del fondo, così come previsto all'
articolo 5, comma 6, lettera c) della l.r. 25/2007
e secondo i criteri individuati dall'
articolo 3
del presente regolamento;
e)
tempi medi di durata del procedimento riferito alle domande ammissibili, dal momento della presentazione della domanda al momento della erogazione del prestito.