Art. 1
(Ulteriori modificazioni alla
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
)
1.
Dopo la
lettera d) del comma 1 dell'articolo 2-ter della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi) è inserita la seguente:
"
d bis) attestazione della data e del numero di iscrizione nel Registro previsto dall'
articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della
direttiva 2006/43/CE
, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE
), limitatamente alle proposte di nomina o designazione a membro di collegio dei revisori dei conti o sindacale o a revisore unico, comunque denominati;
".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/1995
dopo la parola: "
cumulabili
" è aggiunto il seguente periodo: "
, fatto salvo quanto previsto al comma 4-ter
".
3.
Al
comma 4-ter dell'articolo 4 della l.r. 11/1995
il periodo: "
L'incarico di revisore unico e di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile comunque denominato è compatibile con l'incarico di revisore o sindaco supplente in uno o più enti, organismi, società, fondazioni, associazioni o comitati.
" è sostituito dal seguente: "
Sono cumulabili gli incarichi di revisore unico o di membro effettivo di collegio sindacale o di revisione contabile fino a un massimo di due. L'incarico di revisore o sindaco supplente è sempre cumulabile con altri incarichi conferiti ai sensi della presente legge.
".
Art. 8
(Sostituzione dell'
articolo 9 della l.r. 14/2021
)A
1.
L'articolo 9 della legge
l.r. 14/2021
è sostituito con il seguente:
"
Art. 9
(Conto economico e stato patrimoniale)
1. È approvato il risultato economico dell'esercizio 2020 pari a euro 26.089.175,89 in base alle seguenti risultanze:
a) totale componenti positive della gestione euro 2.468.028.186,01;
b) totale componenti negative della gestione euro 2.453.361.131,19;
c) differenza fra componenti positivi e negativi della gestione euro 14.667.054,82;
d) totale proventi e oneri finanziari euro -19.377.293,03;
e) totale rettifiche euro 1.975.534,99;
f) totale proventi e oneri straordinari euro 32.121.615,11;
g) risultato prima delle imposte euro 29.386.911,89;
h) imposte euro 3.297.736,00;
i) risultato dell'esercizio euro 26.089.175,89.
2. È approvato lo stato patrimoniale - attivo per l'esercizio finanziario 2020, pari a euro 2.733.069.523,17 in base alle seguenti risultanze:
a) crediti verso lo Stato ed altre amministrazioni pubbliche per la partecipazione al fondo di dotazione euro 0,00;
b) totale immobilizzazioni euro 1.108.622.710,86, di cui:
1) totale immobilizzazioni immateriali euro 13.665.234,67;
2) totale immobilizzazioni materiali euro 369.696.813,02;
3) totale immobilizzazioni finanziarie euro 725.260.663,17;
c) totale attivo circolante euro 1.624.446.812,31, di cui:
1) totale rimanenze euro 4.013,99;
2) totale crediti euro 1.031.406.091,47;
3) totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni euro 1.807.546,32;
4) totale disponibilità liquide euro 591.229.160,53;
d) totale ratei e risconti euro 0,00;
e) totale dell'attivo euro 2.733.069.523,17.
3. È approvato lo stato patrimoniale - passivo per l'esercizio finanziario 2020, pari a euro 2.733.069.523,17 in base alle seguenti risultanze:
a) totale patrimonio netto euro 491.485.301,69;
b) totale fondi per rischi e oneri euro 80.803.544,33;
c) totale trattamento economico di fine rapporto euro 0,00;
d) totale debiti euro 1.787.798.238,80;
e) totale ratei e risconti euro 372.982.438,35;
f) totale del passivo euro 2.733.069.523,17;
g) conti d'ordine euro 268.740,95.
".
Art. 9
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.