Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione promuove, mediante l'istituzione di appositi itinerari, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla
legge 9 luglio 1990, n. 188
(Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").
2.
Gli itinerari previsti dal
comma 1
assumono la denominazione di percorsi della ceramica in Umbria, di seguito denominati "percorsi".
3.
La Regione promuove e valorizza i percorsi nell'ambito degli atti di programmazione turistica, nonché di progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, individuati in attuazione dell'
articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8
(Legislazione turistica regionale) e degli articoli 31 e 32 della
legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4
(Testo unico in materia di artigianato).
Art. 2
(Definizione dei percorsi della ceramica in Umbria)
1.
I percorsi sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi dell'Umbria, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica e possono interessare i territori di più Comuni.
2.
I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui alla
l.r. 4/2013
, i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea. Il progetto di cui al presente comma è predisposto dai Comuni in forma singola o associata nell'ambito dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell'
articolo 3
.
3.
Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.
Art. 3
(Istituzione e riconoscimento dei percorsi)
1.
L'istituzione dei percorsi può avvenire per iniziativa dei Comuni, in forma singola o associata, su cui insistono i percorsi di cui all'
articolo 2
.
2.
Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto dall'
articolo 6
. La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con propria deliberazione. L'istanza è subordinata alla condizione che il percorso attraversi almeno il territorio di un Comune ricompreso nelle zone di affermata tradizione ceramica di cui alla
l. 188/1990
.
Art. 4
(Contributi)
1.
La Regione per realizzare le finalità previste dalla presente legge, concede nei limiti delle risorse previste all'
articolo 8
, contributi economici ai Comuni che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso di cui all'
articolo 3, comma 2
, per i seguenti tipi di intervento:
a)
realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all'
articolo 6
;
b)
realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale;
c)
realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale e di progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;
d)
sostegno all'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.
2.
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione degli interventi di cui al
comma 1
, sono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'
articolo 6
.
Art. 5
(Revoca dei contributi)
1.
I contributi economici erogati in attuazione dell'
articolo 4
sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto all'
articolo 6
nei seguenti casi:
a)
mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
b)
destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall'
articolo 1
;
c)
omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.
Art. 6
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che disciplina:
a)
le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;
b)
i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell'
articolo 2
, necessari per l'istanza di riconoscimento;
c)
le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;
d)
i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'
articolo 4
, nonché le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi stessi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
e)
le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;
f)
gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica in Umbria.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti:
a)
i percorsi della ceramica istituiti nel territorio regionale;
b)
le attività realizzate per la valorizzazione dei percorsi, con l'indicazione delle risorse impiegate;
c)
l'impatto della presente legge in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica, anche in termini di flussi turistici;
d)
le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.
3.
L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
Art. 8
(Norma finanziaria)
1.
Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'ambito della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" si autorizza la spesa di euro 30.000,00 per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, a cui si fa fronte mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026 della
legge regionale 28 giugno 2024, n. 9
(Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'
articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)).
2.
Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).