Legge regionale 19 settembre 2024, n. 14


LEGGE REGIONALE n.14 del 19 settembre 2024

Date di vigenza

10/10/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 19 settembre 2024 , n. 14 .
Disciplina dei percorsi della ceramica in Umbria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49 del 25/09/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione promuove, mediante l'istituzione di appositi itinerari, la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni previste dalla legge 9 luglio 1990, n. 188 (Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità) e dal decreto ministeriale 26 giugno 1997 (Istituzione dei marchi "ceramica artistica e tradizionale" e "ceramica di qualità").

2. Gli itinerari previsti dal comma 1 assumono la denominazione di percorsi della ceramica in Umbria, di seguito denominati "percorsi".

3. La Regione promuove e valorizza i percorsi nell'ambito degli atti di programmazione turistica, nonché di progetti, azioni, modalità e criteri di intervento, individuati in attuazione dell' articolo 11 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale) e degli articoli 31 e 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato).

Art. 2

(Definizione dei percorsi della ceramica in Umbria)

1. I percorsi sono costituiti dagli itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi dell'Umbria, caratterizzati dalla presenza di opere e di produzioni storiche e contemporanee della ceramica e possono interessare i territori di più Comuni.

2. I percorsi mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica, i luoghi della produzione e commercializzazione della ceramica, i luoghi di formazione degli operatori e degli artisti, le botteghe di scuola artigiane di cui alla l.r. 4/2013 , i musei e le raccolte, i centri di documentazione e gli archivi storici delle produzioni, i luoghi di esposizione permanente o temporanea. Il progetto di cui al presente comma è predisposto dai Comuni in forma singola o associata nell'ambito dell'istanza di riconoscimento presentata ai sensi dell' articolo 3 .

3. Fanno parte dei percorsi le infrastrutture di servizio, gli esercizi artigianali, le attività economiche ed i luoghi di interesse funzionali o complementari ai percorsi di valorizzazione.

Art. 3

(Istituzione e riconoscimento dei percorsi)

1. L'istituzione dei percorsi può avvenire per iniziativa dei Comuni, in forma singola o associata, su cui insistono i percorsi di cui all' articolo 2 .

2. Il riconoscimento dei percorsi è avviato con istanza presentata alla Giunta regionale dai Comuni interessati secondo le modalità contenute nel regolamento previsto dall' articolo 6 . La Giunta regionale riconosce il percorso della ceramica con propria deliberazione. L'istanza è subordinata alla condizione che il percorso attraversi almeno il territorio di un Comune ricompreso nelle zone di affermata tradizione ceramica di cui alla l. 188/1990 .

Art. 4

(Contributi)

1. La Regione per realizzare le finalità previste dalla presente legge, concede nei limiti delle risorse previste all' articolo 8 , contributi economici ai Comuni che hanno presentato istanza di riconoscimento del percorso di cui all' articolo 3, comma 2 , per i seguenti tipi di intervento:

a) realizzazione, la messa in opera e la manutenzione della segnaletica dei percorsi e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento previsto all' articolo 6 ;

b) realizzazione e la diffusione di materiale informativo dei percorsi, su supporto cartaceo e multimediale;

c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale e di progetti di comunicazione e di promozione dei percorsi;

d) sostegno all'azione di coordinamento e d'integrazione dei percorsi.

2. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi relativamente all'attuazione degli interventi di cui al comma 1 , sono definiti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all' articolo 6 .

Art. 5

(Revoca dei contributi)

1. I contributi economici erogati in attuazione dell' articolo 4 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità contenute nel regolamento previsto all' articolo 6 nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;

b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste dall' articolo 1 ;

c) omessa rendicontazione delle spese ovvero irregolarità delle spese documentate.

Art. 6

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che disciplina:

a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento dei percorsi;

b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell' articolo 2 , necessari per l'istanza di riconoscimento;

c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni per la sussistenza del riconoscimento del percorso;

d) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 4 , nonché le modalità di presentazione ed i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi stessi, le modalità ed i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;

e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate;

f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica dei percorsi.

Art. 7

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica in Umbria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa, con cadenza biennale, una relazione contenente dati e informazioni concernenti:

a) i percorsi della ceramica istituiti nel territorio regionale;

b) le attività realizzate per la valorizzazione dei percorsi, con l'indicazione delle risorse impiegate;

c) l'impatto della presente legge in termini di valorizzazione dei percorsi della ceramica, anche in termini di flussi turistici;

d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della presente legge.

3. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di valutazione condotta sulla presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

Art. 8

(Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nell'ambito della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e autorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" si autorizza la spesa di euro 30.000,00 per ognuno degli anni 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, a cui si fa fronte mediante l'utilizzo degli appositi accantonamenti iscritti nel Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026 della legge regionale 28 giugno 2024, n. 9 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell' articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)).

2. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità della spesa per l'attuazione della presente legge è quantificata annualmente con la legge di bilancio regionale, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Perugia, 19 settembre 2024

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