Art. 2
(Differimento delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui all'
articolo 30 della l.r. 23/2003
)
1.
Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 45, comma 17, della legge regionale 18 novembre 2021, n. 15
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)), i termini di scadenza delle graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica approvate ai sensi dell'
articolo 30 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale) nel testo vigente alla data di entrata in vigore della
l.r. 15/2021
, sono prorogati, o, nel caso di termini scaduti, le graduatorie già formate sono in ogni caso utilizzate, fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 44, comma 1, lettere c) ed e), della
l.r. 15/2021
e comunque non oltre il 31 dicembre 2022.
2.
Fino al termine di cui al
comma 1
, in deroga alla previsione facoltativa di cui all'
articolo 34, comma 1, della l.r. 23/2003
, i Comuni procedono in via obbligatoria alle assegnazioni per emergenza abitativa secondo quanto previsto dallo stesso
articolo 34 della l.r. 23/2003
.