Art. 1
(Modifiche all'
articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste))
1.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste), la parola: "
Piano
" è sostituita dalla seguente: "
Programma
".
2.
Alla
lettera i) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001
, le parole: "
all'articolo 34;
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo 34 e all'articolo 37, comma 5.
".
3.
Le lettere l) e m) del
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001
, sono abrogate.
4.
Il
comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, ai fini della presente legge, l'ente competente per territorio è l'Agenzia forestale regionale, anche quando si fa riferimento agli enti competenti per territorio.
".
5.
Il
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001
, è abrogato.
6.
Al
comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 28/2001
, le parole: "
dal
regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7
(Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all'articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della
legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11
(Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale))
" sono sostituite dalle seguenti: "
dal
Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2
(Norme regolamentari attuative della
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate))
".
Art. 2
(Modifica all'
articolo 5 della l.r. 28/2001
)
1.
L'
articolo 5 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 5.
(Definizione di bosco)
1. Ai sensi dell'
articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34
(Testo unico in materia di foreste e filiere forestali), i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
2. Sono definite bosco, ai sensi dell'
articolo 3, comma 3, del d.lgs. 34/2018
, le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento.
3. Sono assimilate al bosco le aree individuate all'
articolo 4 del d.lgs. 34/2018
.
4. Non si considerano bosco le aree individuate all'
articolo 5 del d.lgs. 34/2018
.
".
Art. 3
(Modifiche all'
articolo 7 della l.r. 28/2001
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
, le parole: "
dai commi 6 e 7 dell'
articolo 15 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27
(Piano urbanistico territoriale)
" sono sostituite dalle seguenti: "
dai commi 4 e 5 dell'
articolo 85 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)
".
2.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
, è inserito il seguente:
"
2 bis. Nel regolamento di cui all'articolo 8 sono indicati i casi di esonero dagli interventi compensativi conseguenti alla trasformazione del bosco nei limiti stabiliti dalle linee guida adottate ai sensi dell'
articolo 8, comma 8, del d.lgs. 34/2018
.
".
3.
L'alinea del
comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
, è sostituita dalla seguente:
"
3. La circolazione e la sosta dei veicoli a motore, salvo che per esigenze di pubblica utilità, di conduzione del fondo, di accesso agli appostamenti fissi di caccia di cui all'
articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) da parte dei soggetti autorizzati alla loro utilizzazione e gestione, di sperimentazione e ricerca, è vietata:
".
4.
La
lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
, è sostituita dalla seguente:
"
a) sulle strade di accesso o servizio all'attività agro-silvo-pastorale, sulla viabilità forestale di cui all'
articolo 9 del d.lgs. 34/2018
e sulle strade realizzate per esigenze di pubblica utilità, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito;
".
Art. 4
(Modifiche all'
articolo 8 della l.r. 28/2001
)
1.
Alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001
, le parole: "
dei piani di taglio, dei piani di gestione forestale e dei piani forestali comprensoriali
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei piani forestali comprensoriali, anche definiti piani forestali di indirizzo territoriale, dei piani di gestione forestale e dei piani di taglio
".
2.
La
lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001
, è sostituita dalla seguente:
"
h) norme relative alla viabilità forestale, ai sensi dell'
articolo 9 del d.lgs. 34/2018
;
".
3.
Dopo la
lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001
, è inserita la seguente:
"
h bis) norme per le opere di sistemazione idraulico-forestali, di tipo intensivo ed estensivo;
".
4.
Il
comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
3. Le pratiche selvicolturali, i trattamenti e i tagli selvicolturali eseguiti in conformità alle disposizioni del
d.lgs. 34/2018
, della presente legge e del regolamento regionale, salvo che non sia ivi diversamente disposto, sono equiparati ai tagli colturali di cui all'
articolo 149, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
".
Art. 5
(Modifiche all'
articolo 9 della l.r. 28/2001
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
1. È istituito presso l'ente competente per territorio l'elenco delle ditte aventi sede legale nel territorio regionale, idonee all'utilizzazione dei boschi per conto terzi o comunque dei boschi non in possesso dell'esecutore dell'intervento selvicolturale.
".
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 28/2001
, sono aggiunti i seguenti:
"
4 bis. L'elenco delle ditte boschive di cui al comma 1 contiene una sezione denominata albo delle imprese forestali ai sensi dell'
articolo 10, comma 2, del d.lgs. 34/2018
. Tale sezione contiene una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'
articolo 2135 del Codice civile
.
4 ter. Tenuto conto dei criteri minimi nazionali di cui all'
articolo 10, comma 8, lettera a), del d.lgs. 34/2018
, il regolamento disciplina:
a) le modalità di formazione e tenuta della sezione albo delle imprese forestali;
b) le modalità e i requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché per il rinnovo, la sospensione e la cancellazione delle ditte iscritte;
c) le informazioni necessarie ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori previsto dall'
articolo 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178
(Attuazione del
regolamento (CE) n. 2173/2005
relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati);
d) le condizioni e criteri per l'equiparazione delle imprese aventi sede legale all'estero.
".
Art. 7
(Modifiche all'
articolo 11 della l.r. 28/2001
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 11 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
2. Per l'esame dei ricorsi di cui al comma 1, l'ente competente per territorio si avvale di un organo collegiale denominato Commissione per il contenzioso forestale (CCF), composto da almeno tre membri esperti rispettivamente in materia forestale, in materia agronomica ed in materia giuridica.
".
2.
Il
comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
4. La nomina dei componenti della Commissione ed il funzionamento della stessa sono disciplinati dall'ente competente per territorio. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso, indennità, rimborso od emolumento comunque denominato.
".
Art. 12
(Modifica all'
articolo 26 della l.r. 28/2001
)
1.
L'
articolo 26 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 26.
(Programma forestale regionale)
1. In coerenza con la Strategia forestale nazionale, il programma forestale regionale (PFR) individua gli obiettivi da conseguire e le azioni prioritarie relative al miglioramento del patrimonio forestale pubblico e privato, tenendo conto delle esigenze socio-economiche, ambientali e paesaggistiche, nonché delle necessità di prevenzione del rischio idrogeologico, di mitigazione e di adattamento al cambiamento climatico. Il PFR costituisce il quadro di riferimento per i piani pluriennali di opere e di interventi e per l'attuazione dei regolamenti comunitari inerenti il settore forestale.
2. Il PFR è approvato dall'Assemblea legislativa su proposta della Giunta regionale. Esso ha una durata coerente con la Strategia forestale nazionale ed è soggetto a revisione quinquennale. Il PFR rimane, comunque, in vigore fino all'approvazione del nuovo PFR.
".
Art. 14
(Modifiche all'
articolo 32 della l.r. 28/2001
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001
, dopo le parole: "
dei piani di gestione forestale
" sono aggiunte le seguenti: "
e dei piani forestali di indirizzo territoriale
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 32 della l.r. 28/2001
, è aggiunto il seguente:
"
3 bis. Al fine di garantire la tutela e la gestione attiva delle risorse agro-silvo-pastorali, il miglioramento dei fondi abbandonati e la ricostituzione di unità produttive economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione ed il consolidamento di nuove attività imprenditoriali, la Regione, ai sensi dell'
articolo 10, comma 5, del d.lgs. 34/2018
ed utilizzando a tal fine i fondi comunitari resi disponibili, promuove l'associazionismo fondiario tra i proprietari dei terreni pubblici o privati, anche in deroga al disposto di cui all'
articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175
(Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nonché la costituzione e la partecipazione ai consorzi forestali, a cooperative che operano prevalentemente in campo forestale o ad altre forme associative tra i proprietari e i titolari della gestione dei beni terrieri, valorizzando la gestione associata delle piccole proprietà, i demani, le proprietà collettive e gli usi civici delle popolazioni.
".
Art. 15
(Modifiche all'
articolo 33 della l.r. 28/2001
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
2. Ai sensi dell'
articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386
(Attuazione della
direttiva 1999/105/CE
relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) devono essere impiegati ai fini forestali esclusivamente i materiali forestali di moltiplicazione, intesi come semi e parte di piante, che si ottengono dai materiali di base ammessi nei registri previsti dalla
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999
, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione. Per fini forestali si intendono le attività di cui all'
articolo 7, comma 1, del d.lgs. 34/2018
, nonché le attività di arboricoltura da legno e da biomasse, di ripristino e restauro delle aree degradate, la creazione di boschi urbani e periurbani, il ripristino di zone umide e di torbiere, di ecosistemi costieri, anche al fine di contribuire alla fornitura di servizi ecosistemici.
".
2.
Il
comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle specie elencate nell'allegato I del
d.lgs. 386/2003
.
".
Art. 17
(Modifiche all'
articolo 37 della l.r. 28/2001
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 37 della l.r. 28/2001
, è abrogato.
2.
Il
comma 5 dell'articolo 37 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
5. La Regione, dandone comunicazione al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, può autorizzare, per un periodo non superiore a dieci anni, materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati, se, dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V del
d.lgs. 386/2003
, si può presumere che detti materiali di base soddisfano i requisiti stabiliti dal
d.lgs. 386/2003
per l'ammissione.
".
Art. 18
(Modifica all'
articolo 38 della l.r. 28/2001
)
1.
L'
articolo 38 della l.r. 28/2001
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 38.
(Registro regionale dei materiali forestali di base)
1. Sono definiti materiali di base quelli definiti tali all'
articolo 2, comma 1, lettera c), del d.lgs. 386/2003
.
2. Il registro regionale dei materiali forestali di base, redatto ai sensi del
regolamento (CE) n. 1597/2002
della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della
direttiva 1999/105/CE del Consiglio
per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione, contiene i dati specifici relativi a ciascun materiale di base, unitamente al riferimento unico del registro o codice di identità, e la sua classificazione in base all'origine, alla provenienza, alla regione di provenienza ed alla categoria.
3. Il materiale forestale di moltiplicazione derivante dai materiali di base di cui al comma 1 è impiegato, tenuto conto della demarcazione delle regioni di provenienza definite ai sensi dell'
articolo 10, comma 4, del d.lgs. 386/2003
.
".
Art. 19
(Modifica all'
articolo 39 della l.r. 28/2001
)
1.
La
lettera e) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 28/2001
, è sostituita dalla seguente:
"
e) le norme per la predisposizione, tenuta e aggiornamento del Registro regionale dei materiali forestali di base di cui all'articolo 38, nonché le modalità di gestione dei materiali di base iscritti nello stesso Registro e le modalità per la raccolta di materiale di moltiplicazione;
".
Art. 21
(Modifica alla
legge regionale 2 aprile 2015, n. 10
(Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative))
1.
All'allegato B, paragrafo I, lettera e) della
legge regionale 2 aprile 2015, n. 10
(Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle forme associative di Comuni e comunali - Conseguenti modificazioni normative), le parole: "
all'
articolo 3, comma 3, della l.r. 28/2001
, come modificata dalla presente legge
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'
articolo 3, comma 4, della l.r. 28/2001
".
Art. 22
(Norme transitorie)
1.
Il piano forestale regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 8 febbraio 2010, n. 382 rimane in vigore fino all'approvazione del programma forestale regionale, disciplinato dall'
articolo 26 della l.r. 28/2001
, come modificato dalla presente legge.
2.
Il programma forestale regionale di cui al
comma 1
è adottato dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3.
Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta alla Commissione consiliare competente, ai sensi dell'
articolo 39 dello Statuto regionale
, le modifiche al
regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
) per l'adeguamento a quanto previsto dalla presente legge.