Art. 1
(Disposizioni in favore degli enti attuatori per il completamento della ricostruzione di opere pubbliche nelle aree colpite dal sisma del 1997)
1.
Gli enti attuatori degli interventi di cui all'
articolo 9, comma 1 della legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1
(Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto agli adempimenti previsti all'articolo 9 oltre i termini indicati dal medesimo articolo, non incorrono nelle sanzioni ivi previste.
2.
Gli enti attuatori degli interventi di cui all'
articolo 9, comma 1 della l.r. 1/2017
che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno eseguito gli adempimenti previsti dal medesimo articolo 9 entro le rispettive scadenze, possono provvedere all'esecuzione degli stessi entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di non incorrere nelle sanzioni ivi indicate.