Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo, sia direttamente sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.
2.
Ai fini di cui al
comma 1
, la presente legge reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dei "Viaggi della Memoria", quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.
Art. 2
(Definizioni)
1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a)
Viaggio della Memoria: visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzata a:
1)
preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento;
2)
valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;
3)
potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;
4)
promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, nonché per contrastare il negazionismo e ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza;
b)
luogo della Memoria: area del territorio italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.
Art. 3
(Soggetti beneficiari di contributi)
1.
In attuazione delle finalità di cui all'
articolo 1
, la Regione concede contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.
2.
Possono accedere ai contributi di cui al
comma 1
, previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:
a)
scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);
b)
enti locali;
c)
altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della Regione.
3.
I soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2
possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti di cui alla lettera a) dello stesso comma.
Art. 4
(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)
1.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell'
articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale
, apposito regolamento con cui definisce le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e i criteri di valutazione dei progetti di cui all'
articolo 3, comma 2
, che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti che partecipano per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del
comma 2 dell'articolo 3
, nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.
2.
La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'
articolo 3, comma 1
, emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all'
articolo 3, comma 2
; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1.
Per l'attuazione di quanto disposto dall'
articolo 3, comma 1
della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per l'anno 2023 e di euro 50.000,00 per gli anni 2024 e 2025 alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.
[ 2. ]
[3]
2.
Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.
[4]
3.
Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa per gli interventi derivanti dall'attuazione della presente legge è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziate annualmente con la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
Art. 6
(Entrata in vigore)
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.