Legge regionale 26 aprile 2023, n. 5


LEGGE REGIONALE n.5 del 26 aprile 2023

Date di vigenza

04/05/2023 entrata in vigore mostra documento vigente dal 04/05/2023
10/08/2023 modifica mostra documento vigente dal 10/08/2023

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 26 aprile 2023 , n. 5 .
Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23 del 03/05/2023

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione persegue l'affermazione dei valori universali di libertà, uguaglianza e democrazia, e sostiene la pace, il ripudio della guerra, nonché il rifiuto dell'autoritarismo e del totalitarismo, sia direttamente sia promuovendo la collaborazione con scuole, enti locali e associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro, anche attraverso la conservazione ed educazione alla memoria delle nuove generazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1 , la presente legge reca disposizioni in materia di promozione e valorizzazione dei "Viaggi della Memoria", quali esperienze finalizzate a imprimere nelle coscienze delle nuove generazioni il valore della memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) Viaggio della Memoria: visita in presenza o in modalità virtuale, nel corso dell'anno scolastico, presso uno o più luoghi della Memoria del territorio regionale, nazionale ed estero da parte di studenti e personale docente delle scuole primarie, delle scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie o degli istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) finalizzata a:

1) preservare e trasmettere alle nuove generazioni la memoria dei drammatici eventi legati alla storia del Novecento;

2) valorizzare il ruolo e l'attività dei luoghi della Memoria;

3) potenziare gli strumenti rivolti allo studio e alla formazione;

4) promuovere la riflessione sul significato attuale dei drammatici eventi del Novecento per trarne insegnamento e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, nonché per contrastare il negazionismo e ogni forma di pregiudizio, razzismo, xenofobia e violenza;

b) luogo della Memoria: area del territorio italiano o estero, ove si sono svolti fatti storici legati agli eventi drammatici del Novecento o comunque evocativo degli stessi.

Art. 3

(Soggetti beneficiari di contributi)

1. In attuazione delle finalità di cui all' articolo 1 , la Regione concede contributi finanziari finalizzati a sostenere, mediante compartecipazione alla spesa, l'organizzazione dei Viaggi della Memoria.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1 , previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, i seguenti soggetti:

a) scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado statali e paritarie e istituti di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP);

b) enti locali;

c) altri enti, associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro operanti sul territorio della Regione.

3. I soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono richiedere l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo esclusivamente previa presentazione di un progetto di Viaggio della Memoria, elaborato in condivisione con una o più scuole o istituti di cui alla lettera a) dello stesso comma.

Art. 4

(Criteri e modalità di erogazione dei contributi)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, ai sensi dell' articolo 39, comma 1, dello Statuto regionale , apposito regolamento con cui definisce le modalità attuative della presente legge e in particolare i criteri e le modalità di erogazione dei contributi e i criteri di valutazione dei progetti di cui all' articolo 3, comma 2 , che tengano conto del numero di scuole e di studenti coinvolti nel progetto, con priorità per le scuole e gli istituti che partecipano per la prima volta, della condivisione del progetto con i soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3 , nonché della produzione di materiale preparatorio e di approfondimento idoneo alla diffusione in rete.

2. La Giunta regionale, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all' articolo 3, comma 1 , emana un bando annuale, al quale possono partecipare i soggetti di cui all' articolo 3, comma 2 ; in caso di partecipazione in forma associata, il progetto di Viaggio della Memoria è proposto da un soggetto capofila.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione di quanto disposto dall' articolo 3, comma 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 25.000,00 per l'anno 2023 e di euro 50.000,00 per gli anni 2024 e 2025 alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025.

[ 2. ] [3]

2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025. [4]

3. Per gli esercizi finanziari successivi, la spesa per gli interventi derivanti dall'attuazione della presente legge è quantificata e trova copertura attraverso le risorse stanziate annualmente con la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 aprile 2023

TESEI

Note sulla vigenza

[3] - Sostituzione (testo eliminato) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2023, n. 9.

[4] - Sostituzione (testo inserito) da: Articolo 16 Comma 1 legge Regione Umbria 2 agosto 2023, n. 9.