Art. 1 
					
(Finalità) 
					
						1.
						
							La Regione ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la 
							legge 27 settembre 2007, n. 167
							(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)) e della Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, adottata a Faro il 27 ottobre 2005 e ratificata dall'Italia con la 
							legge 1 ottobre 2020, n. 133
							(Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel proprio territorio. 
						
					
					
						2.
						La Regione, in particolare, promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse. 
					
				
					Art. 2 
					
(Calendario regionale) 
					
						1.
						La Giunta regionale predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data, il luogo ed eventuali altre indicazioni e materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse. 
					
					
						2.
						
							I soggetti interessati comunicano alla Giunta regionale le informazioni di cui al 
							comma 1
							. 
						
					
					
						3.
						
							Il calendario di cui al 
							comma 1
							è pubblicato in un'apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione culturale e turistica della Regione. 
						
					
				
					Art. 3 
					
(Interventi) 
					
						1.
						
							Per conseguire le finalità indicate all'
							articolo 1
							la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento. 
						
					
					
						2.
						La Regione promuove e sostiene, altresì, i seguenti interventi: 
						
							a)
							iniziative, in Italia e all'estero, che creino condivisione e scambi culturali con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche, nonché di sensibilizzazione e coinvolgimento delle giovani generazioni; 
						
						
							b)
							studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche. 
						
					
				
					Art. 4 
					
(Compiti della Giunta regionale) 
					
						1.
						
							La Giunta regionale, con propria deliberazione, previo parere della competente commissione consiliare, approva i criteri e le modalità per la concessione dei contributi indicati al 
							comma 1 dell'articolo 3
							e per la promozione e il sostegno agli interventi di cui alle lettere a) e b) del 
							comma 2 del medesimo articolo 3
							. 
						
					
				
					Art. 5 
					
(Norma finanziaria) 
					
						1.
						Per gli oneri di cui alla presente legge è autorizzata, per gli anni 2024, 2025 e 2026 la spesa di euro 30.000,00 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio regionale di previsione 2024-2026. 
					
					
						2.
						
							Agli oneri di cui al 
							comma 1
							si fa fronte con le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle variazioni di bilancio che si rendano necessarie. 
						
					
					
						3.
						
							Per gli esercizi successivi al 2026, gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati e trovano copertura con legge di bilancio, ai sensi dell'
							articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
							(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
							legge 5 maggio 2009, n. 42
							).