Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La presente legge, nel rispetto degli articoli 4, 32, 35, 36, 38 e 117 della Costituzione, nonché del
decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) detta disposizioni per la qualità del lavoro e per la valorizzazione della buona impresa negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, il cui affidamento sia di competenza della Regione, dei Comuni, delle Aziende sanitarie regionali, delle agenzie regionali, degli enti strumentali regionali e degli organismi dipendenti dalla Regione, delle società partecipate dalla Regione e degli enti vigilati e controllati dalla Regione, di seguito denominati "stazioni appaltanti".
2.
Secondo quanto previsto all'
articolo 6 del D.Lgs. 36/2023
e dalla
legge regionale 6 marzo 2023, n. 2
(Disposizioni in materia di amministrazione condivisa) le stazioni appaltanti ricorrono alle procedure di affidamento di cui al
comma 1
nel caso in cui non sia possibile apprestare modelli organizzativi di amministrazione condivisa, che di norma sono favoriti ai sensi dell'
articolo 4 della stessa l.r. 2/2023
, con gli enti del Terzo settore di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
).
3.
Ai sensi dell'
articolo 128, comma 2 del D.Lgs. 36/2023
sono considerati servizi alla persona, come individuati dall'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014:
a)
servizi sanitari, servizi sociali e servizi connessi;
b)
servizi di prestazioni sociali;
c)
altri servizi pubblici, sociali e personali, inclusi i servizi forniti da associazioni sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri servizi di organizzazioni associative.
4.
La presente legge, in particolare, garantisce il rispetto dei diritti dei lavoratori, la legalità del mercato del lavoro, la qualità dei servizi di welfare erogati e promuove l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone svantaggiate e con disabilità.
Art. 2
(Qualità dei servizi)
1.
Ferma restando la sussistenza dei requisiti dell'Accreditamento istituzionale di cui all'
articolo 118 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), in caso di esternalizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari, per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 4
, la presente legge assicura il rispetto dell'
articolo 128 del D.Lgs. 36/2023
, con particolare riferimento all'adozione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, come previsto dal
comma 7 dello stesso articolo 128 del medesimo D.Lgs. 36/2023
.
2.
Secondo quanto stabilito all'
articolo 108, comma 4, del D.Lgs. 36/2023
, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali e sociali connessi all'oggetto dell'appalto.
3.
Ai fini di cui al
comma 2
le stazioni appaltanti, per assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzano gli elementi qualitativi dell'offerta ed individuano criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici.
4.
Il punteggio attribuito all'offerta economica è calcolato utilizzando una formula che confronti le offerte presentate dai concorrenti e abbia una funzione dissuasiva rispetto ad una competizione eccessiva sul prezzo.
5.
La Giunta regionale, con proprio regolamento, adotta apposite linee guida e stabilisce le modalità attuative di quanto previsto ai commi 2, 3 e 4.
Art. 3
(Clausola sociale)
1.
Fermo restando quanto previsto all'
articolo 57 del D.Lgs. 36/2023
, nei procedimenti di cambio appalto relativi ai contratti d'appalto di cui all'
articolo 1, comma 1
, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara e negli inviti concernenti il nuovo appalto, un'espressa clausola sociale volta a promuovere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea vigenti in materia, la stabilità occupazionale mediante l'assorbimento dei lavoratori direttamente impiegati dall'appaltatore uscente nella prestazione dei servizi oggetto di appalto a condizioni economiche e normative almeno equivalenti a quelle stabilite nel contratto d'appalto cessato, nonché ad assicurare il mantenimento dell'anzianità di servizio e i diritti individuali acquisiti o in essere al momento del cambio appalto. Resta ferma l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'
articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'
articolo 1, comma 7 della legge 10 dicembre 2014, n. 183
).
2.
La mancata sottoscrizione della clausola sociale comporta l'esclusione del concorrente dalla gara.
3.
Per le finalità di cui al presente articolo, gli operatori economici sono tenuti ad allegare all'offerta economica un apposito progetto, idoneo all'assorbimento del personale e finalizzato ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale, specificando inquadramento e trattamento economico, tipologia contrattuale applicata e orario di lavoro previsto in sede di assunzione. La mancata presentazione del progetto equivale a mancata accettazione della clausola sociale e determina l'esclusione dalla gara ai sensi del
comma 2
.
4.
La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo al fine di promuovere la responsabilità sociale degli operatori economici e dei soggetti che agiscono in qualità di concorrenti e aggiudicatari nei procedimenti di cui al
comma 1
.
Art. 4
(Costo del lavoro e valutazione dell'offerta)
1.
Nelle procedure di affidamento di cui all'
articolo 1, comma 1
, per la definizione degli elementi di valutazione dell'offerta e in relazione alle caratteristiche dell'appalto, le stazioni appaltanti tengono conto dei seguenti elementi:
a)
progetto tecnico elaborato per la gestione dei servizi;
b)
esperienze maturate nel settore;
c)
capacità di rapporto con il territorio;
d)
validità del progetto in relazione agli obiettivi riabilitativi o educativi individuati dalla stazione appaltante;
e)
professionalità e qualificazione dei lavoratori;
f)
modalità di coinvolgimento degli utenti e dei loro familiari.
2.
Nella determinazione del costo del lavoro delle procedure di affidamento di cui al
comma 1
viene utilizzato il tariffario regionale di cui all'
articolo 404, comma 1, della l.r. 11/2015
.
3.
La Giunta regionale, con proprio regolamento, approva apposite linee guida e capitolati tipo relativi a particolari tipologie di appalto, con l'indicazione di specifici elementi qualitativi per la valutazione dell'offerta in attuazione di quanto previsto
dal
d.lgs. 36/2023
e
[4]
dal presente articolo.
Art. 5
(Contratti riservati)
1.
In attuazione e nel rispetto di quanto previsto all'
articolo 61 del D.Lgs. 36/2023
, al fine di garantire l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone con disabilità o svantaggiate, come definite al
comma 4 del medesimo articolo 61 del D.Lgs. 36/2023
, le stazioni appaltanti
[ ... ]
[7]
possono riservare[8]
il diritto di partecipazione alle procedure di affidamento
[ ... ]
[9]
[ ... ]
[10]
o possono riservare[11]
l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate,
[ ... ]
[12]
o possono riservare[13]
l'esecuzione delle medesime procedure di affidamento nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il trenta per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
2.
La Giunta regionale, con proprio regolamento, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo applicando, quale percentuale minima che deve essere rispettata per garantire le riserve di cui al
comma 1
, quella del venti per cento del valore delle procedure di affidamento da espletare nell'anno solare di riferimento da parte delle stazioni appaltanti, da modulare in base alla natura, all'oggetto e al numero delle procedure medesime.
[6]
Art. 6
(Strumenti e modalità di raccordo)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale stipula appositi protocolli d'intesa con l'Associazione Nazionale dei Comuni italiani (ANCI) e con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali presenti sul territorio al fine di promuovere l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, con particolare riferimento all'utilizzo esclusivo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e all'utilizzo dei contratti riservati di cui all'
articolo 5
.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto al
comma 1
.
Art. 7
(Clausola valutativa)
1.
L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di qualità del lavoro e dei servizi negli appalti dei servizi alla persona stipulati ed eseguiti sul territorio regionale, nonché in termini di responsabilità sociale degli operatori economici.
2.
Per le finalità di cui al
comma 1
, la Giunta regionale trasmette annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della presente legge.
3.
Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione legate alla presente legge.
4.
Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere i dati e le informazioni necessarie per le finalità di cui al presente articolo.
5.
L'Assemblea legislativa cura la pubblicazione e la diffusione dei risultati e degli esiti della valutazione attraverso il sito internet istituzionale o altre iniziative pubbliche e con il coinvolgimento delle imprese, dei soggetti attuatori e dei destinatari degli interventi di cui alla presente legge.
Art. 8
(Norma finale)
1.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, con proprio regolamento:
a)
adotta le linee guida e stabilisce le modalità attuative di cui all'
articolo 2, comma 5
, in ordine alla qualità dei servizi;
b)
disciplina le modalità attuative di cui all'
articolo 3, comma 4
, in ordine alla clausola sociale prevista al medesimo
articolo 3, comma 1
;
c)
approva le linee guida e i capitolati tipo di cui all'
articolo 4, comma 3
, in ordine alla valutazione dell'offerta;
d)
disciplina le modalità attuative di cui all'
articolo 5, comma 2
, in ordine ai contratti riservati.
2.
Entro il medesimo termine di cui al
comma 1
la Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di cui all'
articolo 6, comma 2
, in ordine agli strumenti e alle modalità di raccordo.
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.