Art. 1
(Modificazione ed integrazione all'
articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio))
1.
Al
comma 6 dell'articolo 24 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), le parole: "
è valida per tre anni
" sono sostituite dalle seguenti: "
è valida fino ad un massimo di sei anni
" ed è aggiunto dopo il secondo periodo il seguente: "
La validità dell'autorizzazione è confermata annualmente previo versamento della relativa tassa di concessione regionale.
".