Art. 2
(Inserimento dell'
articolo 124 bis della l.r. 12/2015
)
1.
Dopo l'
articolo 124 della l.r. 12/2015
è inserito il seguente:
"
Art. 124 bis
(Corsi in materia di raccolta funghi)
1. La Regione promuove la realizzazione di corsi facoltativi, finalizzati all'acquisizione delle conoscenze relative alle specie di funghi e alle principali norme in materia di tutela della flora e dell'ambiente naturale. I corsi sono organizzati, previa autorizzazione della Regione, dall'Agenzia forestale regionale, dagli Ispettorati Micologici delle Aziende sanitarie locali, dalle Associazioni micologiche di rilevanza nazionale e regionale, sulla base di programmi definiti dalla Giunta regionale.
2. Al termine del corso di cui al comma 1, di durata pari ad almeno diciotto ore, i soggetti autorizzati rilasciano l'attestato di partecipazione.
3. La partecipazione ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste nel corso di cui al comma 1, è condizione inderogabile per il rilascio dell'attestato, che dovrà indicare il numero delle ore effettive svolte.
4. All'attuazione del presente articolo si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
".
Art. 3
(Modifiche ed integrazioni all'
articolo 126 della l.r. 12/2015
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015
le parole: "
dall'unione di comuni competente per territorio o dal Comune di residenza, nel caso in cui il Comune non faccia parte di alcuna unione di comuni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall'Agenzia forestale regionale
".
2.
All'alinea del
comma 5 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015
le parole: "
La Regione
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'Agenzia forestale regionale
".
3.
Al
comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015
le parole: "
alla Regione
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia forestale regionale
".
4.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 126 della l.r. 12/2015
è aggiunto il seguente:
"
7 bis. L'Agenzia forestale regionale, a seguito di istanza, rilascia ai micologi iscritti al registro nazionale dei micologi, esclusivamente per comprovati motivi didattici e di studio, un'autorizzazione permanente, valida in tutto il territorio regionale, alla raccolta di funghi epigei spontanei.
".
Art. 5
(Modifica all'
articolo 128 della l.r. 12/2015
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 128 della l.r. 12/2015
è sostituito dal seguente:
"
2. È altresì vietata, per ragioni di carattere ecologico e sanitario, la raccolta e la commercializzazione di esemplari del genere Amanita allo stato di ovolo chiuso. La raccolta è consentita solamente quando l'ovolo presenta una lacerazione naturale e spontanea del velo generale e del velo parziale che consenta la visione delle lamelle e ne permetta una sicura identificazione.
".
Art. 8
(Modifiche all'
articolo 136 della l.r. 12/2015
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015
le parole: "
sono competenti alla irrogazione delle sanzioni le unioni di comuni ed i comuni non facenti parte di alcuna unione di comuni nel cui territorio è stato commesso l'illecito
" sono sostituite dalle seguenti: "
è competente alla irrogazione delle sanzioni l'Agenzia forestale regionale
".
2.
Alla
lettera h) del comma 2 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015
sono aggiunte alla fine dopo le parole: "
euro 156,00;
" le seguenti: "
la sanzione amministrativa è maggiorata di euro 15,00 per ogni esemplare raccolto eccedente il numero di tre;
".
3.
Al
comma 3 dell'articolo 136 della l.r. 12/2015
le parole: "
dall'unione di comuni competente o dal comune non facente parte di alcuna unione di comuni
" sono sostituite dalle seguenti: "
dall'Agenzia forestale regionale
" e le parole: "
L'unione di comuni o il comune competente
" sono sostituite dalle seguenti: "
L'Agenzia forestale regionale
".
Art. 9
(Disposizione transitoria)
1.
L'attestato di cui all'
articolo 124 bis, comma 2, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura) come inserito dalla presente legge, può essere rilasciato, a seguito di istanza, a coloro che hanno già partecipato effettivamente, entro i cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge, ad almeno il settantacinque per cento delle attività didattiche previste in un corso di diciotto ore in materia di raccolta funghi, ed ottenuto il relativo attestato di partecipazione rilasciato da uno dei soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 124 bis.
Art. 10
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
All'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza maggiori oneri per la finanza pubblica.