Art. 1
1.
Ai sensi del comma 4, dell'articolo 58, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, sono autorizzati, per il primo trimestre dell'anno finanziario 2006, l'accertamento e la riscossione delle entrate, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, sulla base delle previsioni del bilancio per l'anno 2005, limitatamente, per quanto concerne le spese, ad un dodicesimo dei relativi stanziamenti e con l'esclusione degli stanziamenti la cui efficacia è cessata con il 31 dicembre 2005.
2.
Dalla data di presentazione al Consiglio regionale del bilancio per l'anno 2006 le autorizzazioni di cui al comma 1 sono accordate sulla base delle previsioni di tale bilancio.
3.
Nel caso di spese obbligatorie non suscettibili di impegno e di pagamento frazionati in dodicesimi, nonché di spese finanziate da assegnazioni statali o comunitarie a destinazione vincolata, ivi comprese le somme comunque reiscritte alla competenza dell'anno 2006, ai sensi del comma 6, dell'articolo 82, della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, la gestione dei relativi stanziamenti è autorizzata senza la limitazione di cui al comma 1.