CAPO III
Modificazioni alla
legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
(Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea)
Art. 3
(Modificazione all'
articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
(Ristrutturazione organica e funzionale dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea) è sostituito dal seguente:
"
2. Lo statuto dell'Istituto è adottato, su proposta del Presidente dell'Istituto, dall'Assemblea dei soci con la maggioranza assoluta dei voti espressi dai soci aventi diritto al voto alla data della deliberazione, computando anche i voti espressi attraverso delega ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2. Lo
statuto
adottato è approvato con atto dell'Assemblea legislativa. Allo stesso modo si procede per ogni sua modifica.
".
Art. 4
(Integrazioni alla
legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6
)
1.
Dopo l'
articolo 5 della l.r. 6/1995
sono inseriti i seguenti:
"
Art. 5 bis
(Votazioni nell'Assemblea dei soci)
1. Ciascun socio in regola con il pagamento della quota sociale annuale ha diritto di voto in seno all'Assemblea dei soci.
2. Ogni avente diritto al voto ai sensi del comma 1, può farsi rappresentare nell'espressione del voto, con delega scritta, da un altro socio presente alla riunione dell'Assemblea e che partecipa al voto. La delega deve indicare il giorno e il luogo della riunione dell'Assemblea convocata. La delega è valida con riferimento alla riunione cui si riferisce. Non è ammesso il cumulo di più di due deleghe.
3. Ai fini del numero legale per la valida costituzione della riunione dell'Assemblea dei soci, si considerano anche le deleghe complessivamente conferite.
Art. 5 ter
(Riunioni dell'Assemblea dei soci in modalità telematica)
1. Le riunioni dell'Assemblea dei soci possono tenersi, previa decisione del Presidente dell'Istituto, in modalità telematica, con partecipazione a distanza di alcuni o di tutti coloro che vi prendono parte, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnici idonei a garantire la comunicazione in tempo reale a due vie e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti, la loro identificazione certa, nonché la regolarità e la tracciabilità delle votazioni. La partecipazione in modalità telematica è equiparata alla partecipazione in presenza fisica.
2. Nelle riunioni in modalità telematica, salvo quanto previsto al comma 3, le votazioni si svolgono a scrutinio palese o per appello nominale con chiamata del Presidente dell'Istituto oppure con votazione elettronica purché estesa a tutti coloro che partecipano alla riunione con diritto di voto. Ogni avente diritto al voto che partecipa in modalità telematica può essere delegato ai sensi dell'articolo 5 bis, comma 2.
3. Nelle riunioni in modalità telematica la votazione si effettua a scrutinio segreto nei casi previsti dallo
statuto
purché con modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
".
CAPO V
Modificazioni alla
legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
(Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))
Art. 9
(Modificazioni all'
articolo 8 della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
)
1.
All'
articolo 8 della l.r. 6/2006
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 2 bis le parole: "
al Direttore generale dell'ADiSU
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'Amministratore Unico di ADiSU
";
b)
al comma 2 ter le parole: "
del Direttore generale
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'Amministratore Unico di ADiSU
".
Art. 11
(Integrazione alla
legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
)
1.
Dopo l'
articolo 10 ter della l.r. 6/2006
è inserito il seguente:
"
Art. 10 quater.
(Amministratore Unico)
1. L'Amministratore Unico dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della
l.r. 11/1995
, ed è scelto nell'ambito di candidature aventi elevate competenze e comprovate esperienze maturate in ambito accademico o professionale. La durata dell'incarico è fissata in tre anni; in ogni caso non può eccedere quella della legislatura regionale. L'Amministratore Unico può essere confermato e può essere revocato con provvedimento motivato, in caso di gravi irregolarità, reiterate violazioni di legge, ingiustificato non perseguimento delle linee strategiche individuate nel Piano triennale di cui all'articolo 4 e nel Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.
2. L'Amministratore Unico è il legale rappresentante dell'Agenzia. Egli ha la responsabilità organizzativa e gestionale delle attività istituzionali. In particolare:
a) sovrintende al buon andamento dell'Agenzia;
b) assicura il perseguimento degli obiettivi indicati dalla Giunta regionale mediante il Piano triennale di cui all'articolo 4 e il Programma attuativo annuale di cui all'articolo 5;
c) convoca la prima seduta del Comitato di indirizzo in seguito alla nomina dei componenti di cui all'articolo 14 bis;
d) cura i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, utili al perseguimento degli scopi istituzionali dell'Agenzia;
e) propone alla Giunta regionale il bilancio di previsione per l'anno successivo e le relative variazioni;
f) propone alla Giunta regionale il conto consuntivo dell'anno precedente allegando allo stesso una dettagliata relazione sull'attività svolta;
g) attua il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5, in coerenza con il programma triennale di attività;
h) propone alla Giunta regionale i regolamenti interni dell'Agenzia, nel rispetto dell'articolo 20 ter;
i) stipula i contratti e adotta tutti gli atti di organizzazione;
l) propone alla Giunta regionale il Piano triennale dei fabbisogni del personale, determina la dotazione organica ai sensi dell'
articolo 13 della l.r. 2/2005
, nonché la destinazione e l'utilizzo del personale;
m) emana le direttive e stabilisce i criteri per la gestione delle attività contrattuali inerenti alla erogazione dei servizi;
n) emana le direttive e verifica i risultati dell'azione amministrativa e l'efficienza e l'efficacia dei servizi, nonché la funzionalità delle strutture organizzative;
o) valuta i progetti e le proposte elaborati dalla Commissione di garanzia degli studenti;
p) convoca, per l'insediamento, nella prima data utile successiva alla elezione delle rappresentanze studentesche, la Commissione di garanzia degli studenti;
q) svolge ogni altra funzione amministrativa non espressamente attribuita agli altri organi.
".
2.
L'organo dell'ADiSU che svolge le funzioni di cui all'
articolo 10, comma 1, lettera a) della l.r. 6/2006
, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla nomina e all'insediamento dell'Amministratore Unico di cui al presente articolo.
Art. 14
(Integrazione alla
legge regionale 28 marzo 2006, n. 6
)
1.
Dopo l'
articolo 20 bis della l.r. 6/2006
sono inseriti i seguenti:
"
Art. 20 ter.
(Competenze della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Amministratore Unico:
a) approva il bilancio di previsione annuale;
b) approva il conto consuntivo;
c) approva il programma triennale di attività di cui all'articolo 4, comma 1;
d) approva il programma attuativo annuale di cui all'articolo 5.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di vigilanza e controllo sull'attività dell'ADiSU. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione della Giunta regionale i seguenti atti:
a) le norme regolamentari;
b) la dotazione organica del personale, nonché le relative modifiche e i Piani triennali dei fabbisogni del personale.
3. Il termine per l'autorizzazione degli atti di cui al comma 2 è di sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, fatte salve eventuali richieste di chiarimenti e/o di integrazione della documentazione.
Art. 20 quater.
(Compensi)
1. All'Amministratore Unico spetta un compenso, al lordo delle ritenute di legge, in misura omnicomprensiva non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante al Consigliere regionale. Il compenso è articolato in una parte fissa, nella misura dell'ottanta per cento, e in una parte variabile commisurata ai risultati.
".
CAPO VI
Modificazioni alla
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
(Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)
CAPO X
Modificazioni alla
legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
(Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)
Art. 23
(Modificazioni all'
articolo 21 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 21 della l.r. 3/2010
:
a)
le parole: "
da invitare alle procedure negoziate
" sono soppresse;
b)
le parole: "
a centomila euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle soglie di rilevanza europea
".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010
:
a)
le parole: "
, nel rispetto dei principi individuati all'articolo 20, comma 1, stabilisce, con deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
" sono sostituite dalle seguenti: "
stabilisce con deliberazione
";
b)
le parole: "
da invitare alle procedure negoziate
" sono soppresse;
c)
le parole: "
a centomila euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle soglie di rilevanza europea
".
3.
Il
comma 8 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010
è sostituito dal seguente:
"
8. La Regione procede all'individuazione degli operatori economici ai quali affidare i servizi di cui al presente articolo utilizzando l'Elenco di cui al comma 1.
".
4.
Al
comma 10 dell'articolo 21 della l.r. 3/2010
:
a)
le parole: "
e le procedure di cui al comma 8 per l'individuazione dei soggetti da invitare
" sono soppresse;
b)
le parole: "
a centomila euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle soglie di rilevanza europea
".
Art. 24
(Modificazioni all'
articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3
)
1.
Alla rubrica dell'
articolo 26 della l.r. 3/2010
:
a)
le parole: "
da invitare alle procedure negoziate
" sono soppresse;
b)
le parole: "
a un milione di euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle soglie di rilevanza europea
".
2.
Al
comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010
:
a)
le parole: "
con regolamento
" sono sostituite dalle seguenti: "
con deliberazione
";
b)
le parole: "
da invitare alle procedure negoziate
" sono soppresse;
c)
le parole: "
a un milione di euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle soglie di rilevanza europea
".
3.
Al
comma 4 dell'articolo 26 della l.r. 3/2010
:
a)
le parole: "
per l'individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate
" sono soppresse;
b)
le parole: "
a un milione di euro
" sono sostituite dalle seguenti: "
alle soglie di rilevanza europea
".
CAPO XIII
Modificazioni alla
legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
(Testo unico in materia di commercio)
Art. 31
(Modificazione all'
articolo 18 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
)
1.
La
lettera j-bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 10/2014
, come inserita dal
comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 4/2022
, è sostituita dalla seguente:
"
j-bis) per motivi imperativi di interesse generale: le ragioni di pubblico interesse, quali la tutela dei consumatori e dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e il paesaggio, della sanità pubblica, della sicurezza stradale e della quiete pubblica, dei lavoratori, compresa la protezione sociale dei lavoratori, dei destinatari di servizi, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela della salute degli animali, della proprietà intellettuale, la conservazione del patrimonio nazionale storico, artistico e archeologico, gli obiettivi di politica sociale, con particolare riferimento alla tutela della qualità della vita dei cittadini, e di politica culturale.
".
Art. 32
(Modificazioni all'
articolo 22 bis della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014
, come inserito dal
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022
, dopo le parole: "
di cui all'articolo 11
" sono inserite le seguenti: "
, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
d.lgs. 42/2004
".
2.
Al
comma 3 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014
, come inserito dal
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022
, dopo le parole: "
di cui al comma 2
" sono inserite le seguenti: "
, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di non discriminazione
".
3.
Il
comma 4 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014
, come inserito dal
comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 4/2022
, è sostituito dal seguente:
"
4. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 11 i comuni possono altresì prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 a fronte di motivate esigenze volte a garantire la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico e disturbo della quiete pubblica, nonché a tutelare l'ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.
".
4.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 22 bis della l.r. 10/2014
è aggiunto il seguente:
"
4 bis. Nelle aree da sottoporre a tutela di cui al comma 1 ed esclusivamente per la tutela dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera j-bis), i comuni, inoltre, possono stabilire, per le attività commerciali, eventuali limiti di orario e cautele da adottare per il contenimento delle emissioni rumorose, nonché limitare o vietare la vendita di bevande alcoliche e la vendita di bevande contenute nei contenitori di vetro.
".
Art. 34
(Norma finale)
1.
Quanto previsto al
comma 4-bis dell'articolo 22-bis della l.r. 10/2014
, come inserito dalla presente legge, trova applicazione anche per le attività commerciali in esercizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
CAPO XIV
Modificazioni alla
legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
(Testo unico Governo del territorio e materie correlate)
Art. 36
(Modificazioni all'
articolo 133 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1
)
1.
Dopo l'alinea del
comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 1/2015
, prima della lettera a), è inserita la seguente:
"
0a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo professionale ai sensi dell'
articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della
legge 7 marzo 2003, n. 38
);
".
2.
Alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 133 della l.r. 1/2015
, la parola: "
trecento
" è sostituita dalla seguente: "
mille
" e, dopo le parole: "
artigianato e agricoltura
" sono aggiunte le seguenti: "
, quando non ricorre la condizione di cui alla lettera 0a)
".
Art. 38
(Norme finali)
1.
I Comuni adeguano la propria disciplina normativa a quanto previsto dall'
articolo 36
della presente legge.
2.
L'
articolo 37
della presente legge produce effetti a decorrere dall'adeguamento da parte dei Comuni delle rispettive discipline normative nell'ambito della propria autonomia.
CAPO XV
Modificazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)
Art. 40
(Modificazione all'
articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 11/2015
è sostituito dal seguente:
"
1. L'incarico di Direttore di Distretto, quale struttura Complessa, è attribuito dal Direttore generale di cui all'articolo 25 ad un dirigente sanitario del SSN che abbia maturato una specifica esperienza nei servizi territoriali e un'adeguata formazione nella loro organizzazione oppure a un medico convenzionato, ai sensi dell'
articolo 8, comma 1 del d.lgs. 502/1992
, da almeno dieci anni, con contestuale congelamento di un corrispondente posto di organico della dirigenza sanitaria. Il conferimento dell'incarico di Direttore di Distretto è effettuato mediante procedure pubbliche di selezione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
".
Art. 43
(Integrazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Dopo l'
articolo 83 della l.r. 11/2015
sono inseriti i seguenti:
"
Art. 83-bis
(Comitato Regionale di Valutazione (C.RE.VA.))
1. È istituito il Comitato regionale di valutazione, di seguito denominato C.RE.VA., organismo nominato dalla Giunta regionale per il supporto nella valutazione delle politiche in ambito socio sanitario, al fine di assicurare la sostenibilità economica del servizio sanitario regionale con l'erogazione di servizi socio assistenziali di qualità alla cittadinanza.
2. Il C.RE.VA. supporta la Giunta regionale nella disamina e nell'analisi dei piani di assunzione del personale delle Aziende sanitarie regionali, al fine di verificarne la coerenza con la normativa nazionale, regionale, nonché con gli atti di programmazione regionale.
3. Il C.RE.VA. supporta, altresì, la Giunta regionale nel processo di approvazione dei Piani degli investimenti delle Aziende sanitarie regionali, esaminando la loro compatibilità rispetto alle risorse disponibili o rispetto ad eventuali finanziamenti specificamente dedicati.
4. La composizione del C.RE.VA. ed il suo ruolo di supporto, che può esplicarsi in tutti quegli ambiti in cui vi sia l'esigenza di verificare la sostenibilità economica di azioni attuative della programmazione regionale, anche in relazione ad eventuali limiti di spesa o di risorse assegnate, sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto.
5. La partecipazione al C.RE.VA. è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Art. 83-ter
(Attività Ispettiva e di vigilanza)
1. È istituito l'organismo regionale per l'attività ispettiva e di vigilanza sulle aziende sanitarie, sugli enti pubblici e privati autorizzati che afferiscono al settore sanitario, socio sanitario e sociale. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la Direzione regionale competente in materia di Salute.
2. La struttura ispettiva è presieduta dal Direttore regionale competente in materia di Salute ed è composta da soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Regionale e da esperti esterni. La partecipazione è a titolo gratuito.
3. Alla struttura ispettiva sono attribuite funzioni ispettive e di vigilanza ordinarie e straordinarie, di carattere amministrativo, contabile, tecnico-scientifico e funzionale rispetto agli enti che operano in ambito sanitario, socio sanitario e sociale nella Regione Umbria.
4. La struttura ispettiva è attivata dal Direttore regionale competente in materia di Salute.
5. La struttura ispettiva opera in collegamento con i collegi dei revisori dei conti o collegi sindacali degli enti di cui al comma 1.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina l'attività e l'organizzazione della struttura ispettiva.
".
Art. 45
(Sostituzione dell'
articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
L'
articolo 104 della l.r. 11/2015
è sostituito dal seguente:
"
Art. 104
(Gestione del trasporto sanitario)
1. Il trasporto sanitario costituisce attività di interesse generale improntata al rispetto dei principi di universalità, solidarietà, economicità ed appropriatezza.
2. Il trasporto sanitario può essere svolto da soggetti pubblici o privati autorizzati secondo la normativa regionale vigente. Il trasporto sanitario effettuato per conto e a carico del servizio sanitario regionale è affidato a soggetti pubblici o privati accreditati secondo la normativa regionale vigente.
3. Per trasporto sanitario, ai fini dell'applicazione dei commi 5, 6 e 7, si intende:
a) il trasporto sanitario in emergenza urgenza gestito dalla centrale operativa territoriale 118 ed eseguito sul luogo dell'improvvisa insorgenza di una patologia o di un infortunio verso le strutture sanitarie di riferimento. Tale tipologia di intervento può essere eseguita, su specifica indicazione della centrale 118, anche mediante l'utilizzo di altri mezzi di intervento sanitario rapido alternativi alle autoambulanze, quali l'elicottero e il natante da trasporto/soccorso nelle acque interne;
b) il trasporto sanitario di pazienti non gestito dalla centrale operativa territoriale 118, rientrante nei livelli essenziali di assistenza.
4. Il personale sanitario ed il personale volontario devono essere adeguatamente formati in base alla tipologia del servizio di trasporto sanitario, seguendo specifici corsi di formazione.
5. Ai sensi dell'
articolo 57 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106
), i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza di cui al comma 3, lettera a), sono in via prioritaria oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, di seguito RUNTS, aderenti ad una rete associativa ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, nel caso in cui l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale, secondo criteri di efficienza, economicità, trasparenza e non discriminazione.
Alle predette convenzioni si applicano le disposizioni dell'
articolo 56 del d.lgs. 117/2017
.
6. Qualora il trasporto di cui al comma 3, lettera a), non possa essere assicurato secondo quanto stabilito al comma 5, le Aziende Sanitarie affidano tale servizio mediante una selezione pubblica in base alla normativa vigente.
7. Ai sensi dell'
articolo 56 del d.lgs. 117/2017
, i servizi di trasporto sanitario di cui al comma 3, lettera b), possono essere oggetto di convenzioni con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS, per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse, se più favorevoli rispetto al mercato, nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione, parità di trattamento e mediante procedure comparative.
8. L'amministrazione regionale e le Aziende Sanitarie possono anche prevedere forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento nell'ambito del trasporto sanitario con gli enti del Terzo settore, nel rispetto dei principi della
l. 241/1990
e della
legge regionale 6 marzo 2023, n. 2
(Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).
9. La Giunta regionale fissa con regolamento i requisiti ed il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e dell'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario.
".
Art. 48
(Norme transitorie e finali)
1.
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di cui all'
articolo 104, comma 9 della l.r. 11/2015
, come stabilito dalla presente legge.
2.
I procedimenti di autorizzazione e di accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni del regolamento di cui al
comma 1
e, in ogni caso, fino all'entrata in vigore del medesimo regolamento di cui al
comma 1
non trova applicazione quanto previsto all'
articolo 6, comma 1, del regolamento regionale 23 giugno 2017, n. 3
(Disposizioni per l'autorizzazione e per l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario).
3.
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con norme regolamentari, disciplina modalità e termini per l'attuazione di quanto previsto all'
articolo 117 della l.r. 11/2015
, come modificato dalla presente legge.
4.
Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento regionale di cui al
comma 3
continua ad applicarsi il
regolamento regionale 2 agosto 2017, n. 6
(Disposizioni in materia di autorizzazioni all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, in attuazione della
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)).
CAPO XVI
Modificazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura)
Art. 49
(Modificazioni all'
art. 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
)
1.
Alla fine del
comma 3 dell'articolo 106 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura), dopo le parole: "
all'articolo 116
" sono aggiunte le seguenti: "
o nelle zone idonee in base alle caratteristiche pedoclimatiche del luogo di impianto, tenuto conto dei parametri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto
".
2.
Al
comma 5 dell'articolo 106 della l.r. 12/2015
, dopo le parole: "
riconoscimento regionale,
" sono inserite le seguenti: "
fatto salvo quanto stabilito al comma 5 bis,
".
3.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 106 della l.r. 12/2015
sono aggiunti i seguenti:
"
5 bis. Per le tartufaie coltivate realizzate con contributo pubblico l'attestazione di riconoscimento è rilasciata dall'ente competente che, sulla base del progetto di intervento presentato con la domanda di contributo, verifica la rispondenza con quanto stabilito al comma 1.
5 ter. Qualora la tartufaia coltivata da realizzare con contributo pubblico ai sensi del comma 5 bis non sia realizzata o sia realizzata difformemente da quanto previsto dal progetto presentato, l'attestazione rilasciata ai sensi del comma 5 bis è rispettivamente revocata o rettificata.
".
Art. 51
(Disposizioni di prima applicazione)
1.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i parametri di cui al
comma 3 dell'articolo 106 della l.r. 12/2015
, come modificato dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge stessa.