Legge regionale 2 agosto 2023, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 2 agosto 2023

Date di vigenza

10/08/2023 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 2 agosto 2023 , n. 9 .
Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025 con modifiche di leggi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38, S.o. n. 2 del 09/08/2023

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale)

1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2023 approvato con legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022. Le differenze fra l'ammontare dei residui del rendiconto e l'ammontare dei residui presunti riportato nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2023, sono rappresentate nell'Allegato 1 alla presente legge.

Art. 2

(Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto)

1. A seguito dell'approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2022 il disavanzo alla chiusura dell'esercizio precedente, determinato dal debito autorizzato e non contratto, è quantificato in euro 78.564.046,44.

Art. 3

(Fondo di cassa inizio esercizio 2023)

1. Il fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2022 è determinato in euro 491.783.008,95.

Art. 4

(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento. Modificazioni alla legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 )

1. All' articolo 6 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18 (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 l'importo di: " 99.680.101,27 " è sostituito dal seguente: " 78.564.046,44 ";

b) al comma 2 l'importo di: " 24.010.090,34 " è sostituito dal seguente: " 34.170.955,12 ";

c) al comma 6 le parole: " di cambio o " sono soppresse e le parole: " dei rischi " sono sostituite dalle seguenti: " del rischio ";

d) al comma 7 la parola: " eventuali " è soppressa.

Art. 5

(Variazioni di bilancio)

1. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2023-2025 sono apportate le variazioni di cui alle Tabelle "2" e "3" allegate alla presente legge.

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1 sono rinnovate le autorizzazioni di spesa negli importi e per gli interventi di cui alle relative leggi regionali o statali.

Art. 6

(Aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2023-2025)

1. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati di cui all' articolo 2, comma 1 della l.r. 18/2022 .

2. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 1 , i seguenti allegati alla presente legge:

a) Tabella 2 - prospetto delle variazioni alle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 2);

b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 3);

c) Tabella 3 - prospetto delle variazioni alle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 4);

d) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 5);

e) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 6);

f) Tabella 4 - prospetto delle entrate assestate per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 7);

g) riepilogo generale delle entrate assestate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 8);

h) Tabella 5 - prospetto delle spese assestate per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 9);

i) riepiloghi generali delle spese assestate rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 10);

j) quadro generale riassuntivo delle entrate assestate (per titoli) e delle spese assestate (per titoli) (Allegato 11);

k) prospetto dimostrativo aggiornato dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 12);

l) prospetto aggiornato concernente la composizione per missioni e programmi, del Fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

m) prospetto aggiornato concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio 2023-2025 (Allegato 14);

n) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 15);

o) nota integrativa all'Assestamento del bilancio 2023-2025 (Allegato 16);

p) elenco aggiornato dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 17);

q) elenco aggiornato degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con le risorse disponibili (Allegato 18);

r) elenco variazioni delle spese a carattere continuativo autorizzate con il bilancio 2023-2025 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) (Allegato 19).

Art. 7

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione Umbria)

1. Ai sensi dell' articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), è riconosciuta la legittimità dei seguenti debiti fuori bilancio:

a) nei confronti di Rekeep S.p.A. con sede in Zola Predosa (BO):

1) Fattura n. 7821002730 del 29/03/2021 di euro 2.357,04 afferente a servizi di sanificazione da Covid 19 presso la sede regionale di Foligno Ufficio di protezione civile - svolti al 2 piano "cupola" nel periodo di ottobre - dicembre 2020;

2) Fattura n. 7821002732 del 29/03/2021 di euro 2.357,04 afferente a servizi di sanificazione da Covid 19 presso la sede regionale di Foligno Ufficio di protezione civile - svolti al 2 piano "cupola" nel periodo di luglio - settembre 2020;

3) Fattura n. 7821003239 del 31/03/2021 di euro 3.096,95 per attività di facchinaggio eseguita presso la sede regionale di Ponte San Giovanni nel mese di marzo 2021;

b) nei confronti di BFF Bank S.p.A. con sede in Milano la Fattura n. 13457 del 26/07/2017 di euro 1.162,55 afferente a servizi di connessione in rete dei server in uso alla Regione per il periodo 01/06/2017-30/06/2017, oltre a interessi di mora per euro 515,70 e l'importo forfettario di euro 40,00 dovuto ai sensi dell' articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

2. Alle spese di cui al comma 1 di complessivi euro 9.529,28 si provvede:

a) quanto ad euro 7.811,03 con le somme stanziate nell'esercizio 2023 alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2023-2025;

b) quanto ad euro 1.718,25 con le somme stanziate nell'esercizio 2023 alla Missione 01 "Servizi istituzionali e generali, di gestione e controllo", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale 2023-2025.

Art. 8

(Riduzione e differimento Canone demaniale lacuale)

1. Per l'annualità 2023 l'importo dei canoni di concessione dovuti dalle attività economiche, con esclusione di quelle senza scopo di lucro, per l'utilizzo delle pertinenze idrauliche e delle spiagge lacuali, ai sensi del regio decreto 1 dicembre 1895, n. 726 (Approvazione del regolamento per la vigilanza e per le concessioni delle spiagge dei laghi pubblici e delle relative pertinenze), di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 (Disposizioni in materia di demanio idrico, di occupazione di suolo demaniale e di demanio lacuale) è ridotto della misura del 30 per cento nel rispetto della disciplina comunitaria in tema di aiuti di stato ed in particolare del regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis").

2. Il termine per il versamento del canone di cui al comma 1 è differito al 31 agosto 2023.

3. A ristoro delle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni di cui al comma 1 , è autorizzata per l'anno 2023 la spesa di euro 75.442,65 a favore dell'Unione dei Comuni del Trasimeno, di cui all' articolo 10 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)) alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

4. Al finanziamento della minore entrata per l'anno 2023 di euro 140,63 del Titolo 3, Tipologia 100, derivante dalla presente disposizione si fa fronte con pari riduzione degli stanziamenti 2023 della Missione 50, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 9

(Destinazione risultato di amministrazione disponibile esercizio 2022 dell'Assemblea legislativa)

1. Il risultato di amministrazione disponibile di euro 3.999.291,81 accertato nel rendiconto dell'esercizio finanziario 2022 dell'Assemblea legislativa, da restituire al bilancio regionale, è destinato al finanziamento della quota di cofinanziamento regionale del PR FESR e FSE 2021-2027.

2. Al fine di quanto disposto al precedente comma 1 , la somma di euro 3.999.291,81 è iscritta al Titolo 3, Tipologia 500 del Bilancio regionale di previsione e, per il medesimo importo, nella Parte Spesa dell'esercizio 2023 ad incremento del "Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari" previsto alla Missione 20, Programma 03 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025, di cui euro 1.500.000,00 al Titolo 1 ed euro 2.499.291,81 al Titolo 2.

Art. 10

(Disposizioni in materia di welfare integrativo)

1. Al fine di sostenere le misure di welfare integrativo per i dipendenti della Giunta regionale è istituito un fondo finanziato da risorse annualmente stanziate nel bilancio regionale in misura non superiore allo 0,5 per cento dell'ammontare degli oneri per il trattamento economico del personale riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente all'entrata in vigore della presente norma e nei limiti delle risorse disponibili già stanziate dalla Regione ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 43 (Trattamento di previdenza dei dipendenti regionali).

2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 , nella misura massima di euro 287.322,00, è annualmente determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, a valere sulle risorse disponibili, già stanziate per il finanziamento della spesa di cui all' articolo 1 della l.r. 43/1983 , alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 10 "Risorse umane", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. Resta ferma la facoltà di integrazione del finanziamento del fondo di cui al comma 1 , con le risorse rese disponibili a tal fine, in sede di contrattazione collettiva integrativa, del fondo risorse decentrate del personale del comparto e del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza, secondo quanto previsto dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.

4. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, gli indirizzi per la gestione del fondo di cui al comma 1 , nel rispetto delle relazioni sindacali previste a riguardo dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 11

(Contributi agli enti locali per la partecipazione alle procedure di gara del soggetto aggregatore regionale)

1. Al fine di promuovere l'efficienza, l'economicità e la razionalizzazione della spesa degli Enti locali, la Regione concede per gli anni 2023 e 2024 contributi finalizzati alla riduzione degli oneri sostenuti dagli stessi per la partecipazione alle procedure di gara - relative alle categorie merceologiche individuate con il decreto di cui al comma 3, dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89 - attivate dal soggetto aggregatore regionale di cui al comma 2, dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: PuntoZero S.c.ar.l.).

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce annualmente i criteri e le modalità per la riduzione degli oneri degli enti locali, con particolare riferimento al numero delle procedure attivate e al numero degli enti locali aggregati. La determinazione dell'importo riconoscibile a favore degli enti locali è effettuata dal soggetto aggregatore regionale sulla base dei costi effettivamente sostenuti, al netto della quota di sua spettanza del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi di cui all' articolo 9, comma 9, del d.l. 66/2014 .

3. Per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi 1 e 2, è autorizzata per gli anni 2023 e 2024 la spesa di euro 105.000,00 alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 09 "Assistenza Tecnico Amministrativa agli enti locali", Titolo 1 del bilancio di previsione 2023-2025. La spesa trova copertura per gli anni 2023 e 2024 nella riduzione di pari importo della spesa autorizzata al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/2021 , alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1, del bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 12

(Modificazione all' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 . Servizio sanitario regionale - risorse aggiuntive)

1. I commi 1 e 2 dell' articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)), sono sostituiti dai seguenti:
 
" 1. Per il finanziamento degli indennizzi a favore dei soggetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati), è autorizzata la spesa di euro 2.000.000,00 per l'anno 2023 e di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
 
2. La copertura finanziaria della spesa di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse regionali stanziate negli esercizi 2023, 2024 e 2025 alla Missione 13
"Tutela della salute" , Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria" , Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025. ".

Art. 13

(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 . Contributo ordinario all'Associazione Laboratorio di diagnostica di Spoleto)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 21 dicembre 2022, n. 17 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2023-2025 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2023)), è sostituito dal seguente:
 
" 2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per l'anno 2023 e di euro 70.000,00 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali" , Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale" , Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025. ".

2. Al maggiore onere di euro 30.000,00 per l'anno 2023, derivante dal presente articolo, si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

Art. 14

(Modificazione all' articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 . Contributo a favore della Fondazione "Perugia Musica Classica ONLUS")

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024) le parole: " l'esercizio finanziario 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 ".

2. Al maggior onere di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024 derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 15

(Modificazione all' articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 . Contributo a favore del Teatro Lirico Sperimentale "Adriano Belli" di Spoleto)

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 29 luglio 2022, n. 13 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2022-2024) le parole: " l'esercizio finanziario 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024 ".

2. Al maggior onere di euro 110.000,00 per ciascuno degli esercizi 2023 e 2024 derivante dal presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali", Programma 02 "Attività culturale e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

Art. 16

(Modificazione alla legge regionale 26 aprile 2023, n. 5 )

1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 26 aprile 2023, n. 5 (Disposizioni regionali per la promozione e la valorizzazione dei Viaggi della Memoria), è sostituito dal seguente:
 
" 2. Alla spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" , Programma 06 "Servizi ausiliari all'istruzione" , Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2023-2025. ".

Art. 17

(Sostegno alle famiglie numerose)

1. Le autorizzazioni di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 300-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) disposte con l' articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2020-2022 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2020)) per interventi di sostegno economico alle famiglie numerose, sono integrate, nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 05 "Interventi per le famiglie", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione regionale 2023-2025, di euro 180.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2025.

Art. 18

(Finanziamento interventi di manutenzione ordinaria piste ciclabili)

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 è autorizzata la spesa annua di euro 100.000,00 per interventi diretti di manutenzione ordinaria delle piste ciclabili nei tratti di proprietà regionale.

2. La spesa di cui al comma 1 è imputata alle risorse stanziate alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.

3. Per gli anni successivi la quantificazione della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di Bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del d.lgs. 118/2011 .

Art. 19

(Ulteriore modificazione alla legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 )

1. Al comma 4-bis dell'articolo 54 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale), le parole: " non oltre il 31 dicembre 2022 " sono sostituite dalle seguenti: " non oltre il 31 dicembre 2024 ".

Art. 20

(Modificazione all' articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 )

1. Al comma 7-ter dell'articolo 16 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia), le parole: " 31 dicembre 2023 " sono sostituite dalle seguenti: " 31 dicembre 2025 ".

Art. 21

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 agosto 2023

TESEI


ALLEGATI:
OMISSIS - Assestamento del bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025