Legge regionale 31 luglio 2024, n. 11


LEGGE REGIONALE n.11 del 31 luglio 2024

Date di vigenza

03/08/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 31 luglio 2024 , n. 11 .
Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 38, S.o. n. 2 del 02/08/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, in attuazione delle proprie finalità statutarie e nel rispetto delle normative statali e dell'Unione Europea, riconoscendo la valenza del proprio patrimonio storico e artistico, delle forme della cultura popolare, delle tradizioni locali e del patrimonio culturale intangibile, incentiva le iniziative di promozione delle manifestazioni di rievocazione storica, all'interno del quadro degli interventi di valorizzazione della cultura e della conoscenza storica del territorio regionale, sostenendo le diverse forme associative in ambito culturale e sociale che operano per lo sviluppo e la crescita delle comunità umbre e per la divulgazione delle pratiche legate alla rievocazione storica.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , la Regione offre adeguato e stabile sostegno, attraverso interventi di natura contributiva e promozionale, alle manifestazioni di rievocazione storica e alle associazioni del Terzo settore impegnate nella realizzazione e promozione di attività e pratiche legate alla rievocazione storica, allo sviluppo di progetti e programmi volti alla conoscenza storica del territorio regionale e allo sviluppo di forme di turismo sostenibile connesse a tale conoscenza.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge per "rievocazione storica" si intende l'attività:

a) incentrata sulla ricostruzione e messa in scena performativa di episodi o contesti di vita del passato, lontano o prossimo, considerato significativo in relazione ad un determinato territorio regionale;

b) caratterizzata dalla partecipazione diretta di associazioni di rievocazione, cittadini e altre associazioni locali impegnati nella pratica di rivivere e conoscere contesti storici;

c) caratterizzata da pratiche performative come l'uso di abiti storici, particolari discipline del corpo, apparati per la ricostruzione di ambienti e forme di cultura materiale ed intangibile del passato, l'organizzazione di eventi, palii, feste, tornei, gare, giochi e altre forme di spettacolo, narrazione storica e socialità.

2. Ai fini della presente legge si intendono per "manifestazioni di rievocazione storica" tutti quegli eventi pubblici che possiedono le seguenti caratteristiche:

a) la rappresentazione scenica performativa di un passato, o di una memoria collettiva, che appaiano significativi per una comunità territoriale e che siano dotati di riferimenti a saperi storici acquisiti e ad evidenze documentarie;

b) il radicamento organizzativo nella comunità territoriale, con un'ampia partecipazione su base volontaria di cittadini, singoli o riuniti in associazioni;

c) il carattere aggregativo ed inclusivo, il rispetto per le diversità culturali e di genere, per i diritti umani e per la sostenibilità ambientale;

d) la capacità di collegare le iniziative performative e spettacolari ad attività culturali, di educazione e di formazione.

3. Ai fini della presente legge si intendono per "associazioni di rievocazione storica" le associazioni del Terzo settore che hanno per fine statutario la valorizzazione della cultura materiale ed intangibile del proprio territorio, nel rispetto dei diversi saperi storici acquisiti e di evidenze documentarie, mediante le varie forme di studio, espressione artistica, realizzazione di attività, anche attraverso l'organizzazione o la partecipazione attiva alle manifestazioni di cui al comma 2 , o attraverso la creazione di reti collaborative a livello interregionale, nazionale o sovranazionale.

Art. 3

(Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria)

1. È istituito presso la competente struttura della Giunta regionale l'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria, di seguito denominato Elenco regionale.

2. Alla cura dell'Elenco regionale, all'aggiornamento e alle eventuali cancellazioni, secondo le disposizioni di cui all' articolo 4, comma 2 , provvede la competente struttura della Giunta regionale.

Art. 4

(Iscrizione delle associazioni nell'Elenco regionale)

1. Sono iscritte nell'Elenco regionale le associazioni senza fini di lucro in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere costituite ed aver organizzato da almeno cinque anni una manifestazione di rievocazione storica;

b) essere iscritte nei registri del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale.

2. L'accertamento della perdita del requisito di cui al comma 1, lettera b) o l'accertata inattività dell'associazione per un periodo pari o superiore ai tre anni determinano la cancellazione dell'iscrizione dall'Elenco regionale, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all' articolo 12, comma 1, lettera a) .

3. L'iscrizione avviene mediante la presentazione della relativa domanda, redatta sulla base del modello predisposto dalla competente struttura della Giunta regionale e presentata dal legale rappresentante dell'associazione.

4. L'Elenco regionale e i suoi aggiornamenti annuali sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Art. 5

(Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria)

1. La Giunta regionale approva annualmente, su proposta del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria di cui all' articolo 6 , il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, organizzate dagli enti locali o dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui all' articolo 12, comma 1, lettera b) , e tenuto conto della calendarizzazione di tutte le ricorrenze e commemorazioni civili e religiose di ciascuna annualità.

2. Il Comitato di cui all' articolo 6 , per la formulazione della proposta di Calendario, provvede ad audire gli enti locali e le associazioni che organizzano manifestazioni di rievocazione storica affinché la distribuzione delle manifestazioni sia omogenea durante tutto l'anno e non comporti sovrapposizione e conflitto con eventi collaterali nell'ambito della comunità regionale.

3. La Giunta regionale comunica, alla Commissione consiliare competente, entro quindici giorni dalla sua definizione, il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria.

Art. 6

(Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria)

1. È istituto presso la Giunta regionale il Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, di seguito denominato Comitato, quale organismo di programmazione, consulenza e proposta. Fanno parte del Comitato:

a) il Presidente dell'Assemblea legislativa o suo delegato;

b) tre sindaci, o loro delegati, dei comuni sede di rievocazione storica, designati da ANCI Umbria, di cui due sindaci di comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e un sindaco di un comune con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti;

c) due rappresentanti designati dall'AURS - Associazione Rievocazioni storiche umbre;

d) l'Assessore competente in materia di cultura o suo delegato;

e) l'Assessore competente in materia di turismo o suo delegato;

f) un rappresentante dell'Ufficio Scolastico Regionale, previa intesa con l'ente di appartenenza;

g) due esperti in materia di cultura e storia regionale locale, di cui uno designato dall'Università degli Studi di Perugia e uno designato dall'Università per Stranieri di Perugia.

2. Il Comitato, che ha una durata pari a quella della legislatura regionale, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

3. Il Comitato redige la proposta di Calendario di cui all' articolo 5 secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all' articolo 12, comma 1, lettera b) .

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato.

5. Ai membri facenti parte del Comitato di cui al comma 1 non è dovuta alcuna corresponsione di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 7

(Supporto al funzionamento del Comitato)

1. La Giunta regionale mette a disposizione i locali e le risorse umane e strumentali per lo svolgimento dei compiti del Comitato di cui all' articolo 6 .

Art. 8

(Somministrazione di alimenti e bevande)

1. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle attività collaterali alle manifestazioni di rievocazione storica si applica la disciplina di cui all' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 (Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande).

Art. 9

(Contributi regionali)

1. La Regione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) concede contributi per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni inserite nel Calendario di cui all' articolo 5 .

2. La Regione concede altresì contributi ai progetti presentati da enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale di cui all' articolo 4 , che siano finalizzati:

a) alla realizzazione di attività ed eventi di rievocazione storica;

b) alla valorizzazione degli abiti storici e della tradizione specifici del territorio regionale, anche attraverso la realizzazione di realtà museali ed espositive permanenti;

c) alla conservazione, al restauro e all'integrazione del patrimonio degli abiti storici e di quello costituito da attrezzature e materiali.

3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi, ai sensi dell' articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), secondo i criteri e le modalità stabiliti dal regolamento di cui all' articolo 12, comma 1, lettera c) .

Art. 10

(Attività di co-progettazione)

1. Al fine di realizzare specifici progetti funzionali all'attuazione delle manifestazioni iscritte nel Calendario di cui all' articolo 5 , gli enti locali, in forma singola o associata, possono attivare, mediante avviso pubblico, forme di partenariato in collaborazione con le associazioni di cui all' articolo 4 , attraverso procedimenti di co-progettazione, disciplinati dal capo IV della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa).

2. Per gli scopi di cui al presente articolo, gli enti locali determinano i contenuti dell'avviso pubblico contenente:

a) gli obiettivi generali e specifici dei progetti;

b) le aree di intervento;

c) la durata del progetto e le sue caratteristiche essenziali;

d) i requisiti per l'adesione ai progetti di co-progettazione.

Art. 11

(Promozione delle manifestazioni)

1. La Regione nell'ambito delle proprie attività di comunicazione, al fine di garantire la massima diffusione e conoscibilità alle manifestazioni iscritte nel Calendario di cui all' articolo 5 , attiva specifiche campagne promozionali. La Giunta regionale può altresì definire con propria deliberazione un logo identificativo delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, stabilendone caratteristiche grafiche e modalità di utilizzo.

2. Le campagne promozionali si articolano secondo il criterio generale della più ampia conoscenza delle manifestazioni, anche minori, organizzate sull'intero territorio regionale.

3. La Regione sostiene e promuove, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, specifiche iniziative didattiche rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie finalizzate alla tutela e alla diffusione delle radici culturali regionali, nell'ottica di promuovere la conoscenza del patrimonio valoriale dei singoli contesti territoriali regionali.

4. Le manifestazioni organizzate dalle associazioni iscritte nell'Elenco regionale, nonché quelle organizzate dagli enti locali, fanno parte dell'offerta turistica integrata delle eccellenze dell'Umbria e devono essere inserite nell'ambito delle iniziative promozionali previste dalla legislazione turistica regionale.

Art. 12

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) determina le modalità per l'iscrizione nell'Elenco regionale, nonché le modalità di cancellazione dell'iscrizione stessa, tenendo conto della definizione di manifestazione di rievocazione storica formulata all' articolo 2 ;

b) disciplina i criteri e le modalità per la predisposizione della proposta di Calendario di cui all' articolo 5 da parte del Comitato;

c) determina i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all' articolo 9 privilegiando le manifestazioni di rievocazione storica e i progetti che:

1) promuovono e valorizzano la rappresentanza del territorio regionale e l'elemento storico rievocativo in ambito nazionale ed internazionale, all'interno dei vari progetti ammessi a contribuzione;

2) incorporino l'ampio concorso delle istituzioni locali, anche scolastiche, e del tessuto sociale, inteso come associazioni di promozione sociale senza fini di lucro e/o privati cittadini nella progettazione, nell'organizzazione e nello svolgimento delle attività inerenti e correlati alla manifestazione;

3) privilegino i centri storici quali sedi principali degli eventi, ai fini della valorizzazione del territorio, delle produzioni tipiche legate alla comunità locale di riferimento e della promozione turistica, anche per effetto di attinenti manifestazioni che si protraggono nell'arco di tutto l'anno;

d) disciplina i caratteri delle campagne di promozione di cui all' articolo 11, comma 1 .

Art. 13

(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale dell'Umbria, nonché di promozione delle rievocazioni storiche e delle manifestazioni di rievocazione storica realizzate nell'ambito del territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1 , entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione che descrive:

a) i contributi concessi nell'anno per il concorso all'organizzazione delle manifestazioni di rievocazione storica, ai sensi dell' articolo 9, comma 1 ;

b) i progetti presentati dagli enti locali o dalle associazioni di rievocazione storica iscritte nell'Elenco regionale di cui all' articolo 4 e finanziati ai sensi dell' articolo 9, comma 2 ;

c) le iniziative attivate dagli enti locali in forma singola o associata, attraverso procedimenti di co-progettazione, per le finalità di cui alla presente legge;

d) le campagne promozionali realizzate ai sensi dell' articolo 11 , con particolare riferimento alle iniziative rivolte alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, con l'indicazione delle risorse impiegate;

e) in ordine ai periodi di svolgimento ed ai comuni interessati dallo svolgimento delle manifestazioni di rievocazione storica, l'evoluzione dei flussi turistici e del relativo indotto.

3. I soggetti coinvolti a vario titolo nell'attuazione della presente legge sono tenuti a fornire tutte le informazioni necessarie all'espletamento delle attività di valutazione previste dal presente articolo.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

Art. 14

(Norme di prima applicazione)

1. In sede di prima applicazione, per il solo anno 2024, la proposta di Calendario di cui all' articolo 5 è predisposta dalla competente struttura della Giunta regionale sulla base degli elementi identificativi delle manifestazioni già iscritte nel Calendario annuale di cui all' articolo 5 e all'elenco di cui all' articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In sede di prima applicazione, per la sola annualità 2024, la Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui all' articolo 9 , entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di euro 100.000,00 per le annualità 2024, 2025 e 2026 alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026.

2. Agli oneri di cui al comma 1 , si fa fronte mediante le risorse stanziate nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - Spese correnti", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale di previsione 2024-2026. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

3. Per gli esercizi finanziari successivi, gli oneri derivanti dalla presente legge sono quantificati e trovano copertura mediante la legge regionale di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche);

b) articolo 7, comma 1, della legge regionale 11 novembre 2009, n. 22 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 di contabilità, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali).

2. Sono abrogati i seguenti regolamenti:

a) regolamento regionale 24 agosto 2012, n. 13 (Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche));

b) regolamento regionale 19 maggio 2021, n. 4 (Ulteriori modificazioni al Reg. reg. 24 agosto 2012, n. 13 "Norme di attuazione della legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche)").

3. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

Art. 17

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Data a Perugia, 31 luglio 2024

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