Legge statutaria 15 febbraio 2024, n. 1


LEGGE REGIONALE n.1 del 15 febbraio 2024

Date di vigenza

02/03/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 15 febbraio 2024 , n. 1 .
Ulteriori modificazioni e integrazioni della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 9 del 16/02/2024

Il Consiglio regionale Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato ai sensi dell' articolo 123, secondo comma della Costituzione ; il Governo non ha promosso giudizio di legittimità avanti la Corte costituzionale; nessuna richiesta di referendum è stata presentata; la Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione all' articolo 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ))

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ) dopo le parole: " della Costituzione " sono aggiunte le seguenti: " e delle norme dell'Unione Europea ".

Art. 2

(Integrazioni all' articolo 2 della l.r. 21/2005 )

1. Al secondo trattino del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2005 dopo le parole: " coesione sociale, " sono inserite le seguenti: " economica e territoriale, ".

2. Dopo il sesto trattino del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente: " - la cultura del lavoro e dell'impresa a sostegno dello sviluppo economico e sociale; ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 21/2005 , è aggiunto il seguente:
 
" 1 bis. La Regione promuove il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali e delle tradizioni storicolocali che caratterizzano il suo territorio. ".

Art. 3

(Modificazioni all' articolo 5 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2005 , le parole: " e l'origine " sono sostituite dalle seguenti: " , l'origine geografica, ".

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. La Regione assicura il rispetto dei diritti delle persone con disabilità e ne favorisce la piena partecipazione alla vita della comunità regionale, per garantirne l'autonomia, la libertà di accesso, l'inclusione sociale, la realizzazione di progetti di vita indipendente, la cittadinanza attiva e il pieno inserimento nelle attività professionali e produttive. ".

Art. 4

(Sostituzione dell' articolo 6 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 6 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 6
 
Tutela dei consumatori
 
1. La Regione concorre a tutelare i diritti dei consumatori e favorisce la correttezza dell'informazione, la tracciabilità, la sicurezza, la qualità, la salubrità, la funzionalità e la durabilità dei prodotti.
 
2. La Regione promuove comportamenti e scelte di consumo orientati ad impatti ambientalmente compatibili e sostenibili.
".

Art. 5

(Sostituzione dell' articolo 7 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 7 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 7
 
Parità
 
1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra donne e uomini in ogni campo, attraverso programmi, leggi, azioni positive e iniziative al fine di garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica, politica e lavorativa. La Regione si impegna a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di tali principi.
 
2. Al fine di conseguire l'effettivo equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, nel rispetto dei principi della Costituzione.
 
3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza regionale.
".

Art. 6

(Integrazione all' articolo 9 della l.r. 21/2005 )

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 9 della l.r. 21/2005 , è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis. La Regione attiva politiche di conciliazione tra i tempi della vita e del lavoro, promuove misure per il sostegno delle giovani coppie e dei nuclei familiari socialmente svantaggiati e a sostegno della natalità. ".

Art. 7

(Integrazione all' articolo 10 della l.r. 21/2005 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. La Regione riconosce le aree interne come presidi essenziali a tutela del territorio e promuove politiche di intervento dirette alla loro valorizzazione economica, sociale, ambientale, culturale e a sostegno dello sviluppo, del ripopolamento e di adeguate condizioni di vita al fine di contrastare la marginalizzazione e il declino demografico. ".

Art. 8

(Sostituzione dell' articolo 11 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 11 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 11
 
Ambiente, paesaggio e biodiversità
 
1. La Regione al fine di assicurare, anche alle generazioni future, le migliori condizioni di vita, la tutela della salute e la tutela degli ecosistemi, riconosce a tutti gli individui il diritto inviolabile a vivere in un ambiente salubre e, nel perseguimento delle proprie finalità e nell'esercizio delle proprie azioni, ne tutela, garantisce e promuove la conservazione. La Regione riconosce e garantisce altresì il diritto dei cittadini ad essere informati sulle condizioni e qualità dell'ambiente, sui rischi per la salute derivanti dall'esercizio di attività economiche o dall'esecuzione di opere pubbliche o private e, in generale, su ogni situazione di pericolo che possa loro derivare da attività incidenti sul territorio.
 
2. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e la biodiversità quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
 
3. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.
 
4. La Regione, nello svolgimento della propria azione amministrativa, concorre alle finalità ambientali, ispirandosi ai principi di precauzione, azione preventiva, proporzionalità, sostenibilità, trasparenza e partecipazione dei cittadini, e opera affinché l'iniziativa economica privata sia compatibile con la tutela dell'ambiente e con l'esercizio pieno del diritto di ogni individuo di vivere in un ambiente salubre. A tal fine la Regione promuove, in particolare, la riduzione, il riciclo e il recupero dei rifiuti, il contenimento dei rumori e delle emissioni inquinanti, in applicazione dei protocolli internazionali e delle direttive europee.
 
5. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.
".

Art. 9

(Integrazioni alla l.r. 21/2005 )

1. Dopo l' articolo 11 bis della l.r. 21/2005 , sono inseriti i seguenti:
 
" Articolo 11 ter
 
Crisi climatica
 
1. La Regione riconosce il grave rischio contemporaneo e le conseguenze locali e globali dei cambiamenti climatici per l'integrità e la sopravvivenza delle specie viventi.
 
2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, sviluppa politiche volte all'adattamento delle comunità al fine di ridurre e mitigare gli effetti delle crisi climatiche.
 
3. La Regione adotta e promuove politiche volte a sostenere la transizione ecologica e la progressiva riduzione delle cause antropiche dei cambiamenti climatici, in armonia e d'intesa con tutti i livelli istituzionali nazionali ed internazionali, ai fini del raggiungimento della neutralità climatica.
 
Articolo 11 quater
 
Cultura
 
1. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesaggistico umbro, promuove e favorisce lo sviluppo delle attività economiche che operano in tale ambito.
 
Articolo 11 quinquies
 
Turismo
 
1. La Regione promuove e sostiene il turismo quale motore sociale ed economico del territorio, nel rispetto della qualità
 
e della sostenibilità ambientale e ne favorisce lo sviluppo valorizzando le risorse identitarie e le eccellenze locali, le vocazioni territoriali e le tradizioni dell'Umbria.
 
Articolo 11 sexies
 
Agricoltura
 
1. La Regione promuove, sostiene e tutela l'attività agricola e ne riconosce e valorizza la funzione di tutela dell'ambiente
 
e del patrimonio naturale, di prevenzione del territorio dal dissesto idrogeologico e di salvaguardia della biodiversità.
 
Articolo 11 septies
 
Sviluppo sostenibile
 
1. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture diretti a favorire lo
 
sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesaggistiche.
 
2. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione e la rigenerazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero, la rivitalizzazione e la progettazione integrata, sostenibile e sistemica delle città, dei centri storici e dei piccoli borghi.
".

Art. 10

(Modificazioni e integrazione all' articolo 13 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La Regione promuove la salute quale diritto universale e provvede ai compiti di prevenzione, cura e riabilitazione mediante il servizio sanitario regionale, anche attraverso una rete di servizi sanitari, sociali e assistenziali regionali, accessibile, equa e non discriminatoria, assicurando il coinvolgimento degli utenti, dei cittadini, del volontariato e degli enti del terzo settore e garantendo la qualità delle prestazioni. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 21/2005 , le parole: " della persona malata " sono sostituite dalle seguenti: " dell'individuo ".

3. Al comma 5 dell'articolo 13 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " della vita " sono aggiunte le seguenti: " sviluppando politiche per l'invecchiamento attivo a favore degli anziani e politiche specifiche a favore delle persone con disabilità ".

Art. 11

(Sostituzione dell' articolo 14 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 14 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 14
 
Istruzione e formazione
 
1. La Regione riconosce la funzione fondamentale dell'istruzione pubblica e l'obbligo del sistema scolastico a garantire a tutti il diritto allo studio, valorizza l'autonomia di tutte le istituzioni scolastiche, contribuisce a qualificare l'offerta formativa e incentiva la ricerca scientifica.
 
2. La Regione opera, nel rispetto delle esigenze territoriali, per un effettivo diritto allo studio e predispone servizi adeguati per rispondere ai bisogni formativi di tutti, con particolari garanzie per le situazioni di disagio e di svantaggio. La Regione favorisce il raggiungimento dei gradi più alti degli studi a coloro che sono privi di mezzi necessari.
 
3. La Regione opera per la generalizzazione delle scuole dell'infanzia e per la qualificazione degli asili nido.
 
4. La Regione disciplina l'istruzione e la formazione professionale, ne promuove l'integrazione, contribuisce a prevenire la dispersione scolastica, promuove la formazione per tutto l'arco della vita per contribuire a superare le differenze di carattere economico, sociale e culturale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. La Regione predispone in particolare le attività e i servizi necessari per la qualificazione, la riqualificazione e l'orientamento scolastico e professionale, in sinergia con gli organismi del settore accreditati.
 
5. La Regione riconosce il ruolo centrale dell'Università degli studi di Perugia, dell'Università per Stranieri e degli Istituti per l'Alta Formazione, per il progresso culturale e tecnologico, per lo sviluppo della ricerca scientifica e per il sostegno all'innovazione dei settori produttivi della comunità umbra. Promuove a tal fine forme di intesa e di collaborazione.
 
6. La Regione valorizza il ruolo degli Istituti Tecnologici Superiori - ITS per l'istruzione terziaria non accademica al fine di favorire lo sviluppo delle attività formative rispondenti alle esigenze del sistema economico territoriale.
".

Art. 12

(Modificazione e integrazioni all' articolo 15 della l.r. 21/2005 )

1. La rubrica dell' articolo 15 della l.r. 21/2005 , è sostituita dalla seguente: " Lavoro, occupazione e impresa ".

2. Al comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " al lavoro " sono aggiunte le seguenti: " promuovendo ed attivando concrete politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità o delle persone più svantaggiate a rischio di esclusione sociale ".

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " attività imprenditoriali " sono aggiunte le seguenti: " , promuove iniziative funzionali a favorirne la competitività e adotta le necessarie misure di semplificazione amministrativa ".

Art. 13

(Integrazione alla l.r. 21/2005 )

1. Dopo l' articolo 15 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" Articolo 15 bis
 
Diritto alla connettività
 
1. La Regione riconosce il diritto alla connettività, inteso come accesso ai servizi e alle reti di comunicazione elettronica, quale fondamentale strumento di sviluppo individuale e sociale della persona e di crescita economico-sociale.
 
2. La Regione promuove l'esercizio del diritto alla connettività, assicurando in particolare, per quanto di sua competenza, il diritto all'accesso ad internet, in condizioni di parità, omogeneità territoriale e con modalità tecnologicamente avanzate e aggiornate, e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine tecnico, economico, culturale e sociale che ne impediscono il pieno esercizio.
".

Art. 14

(Modificazione all' articolo 16 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, del volontariato, degli enti civili e religiosi e degli enti del terzo settore, garantendo, con le modalità stabilite dalla legge regionale, il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici e adeguate modalità di informazione e di consultazione. ".

Art. 15

(Sostituzione dell' articolo 17 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 17 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 17
 
Autonomie funzionali e sociali
 
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali quali soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio. Riconosce e promuove altresì il ruolo delle autonomie sociali quali espressione del naturale processo di aggregazione delle persone, garantendone la partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.
".

Art. 16

(Modificazione e integrazioni all' articolo 20 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " diretta e " sono inserite le seguenti: " partecipativa nonché ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. La Regione attiva adeguate forme di ascolto finalizzate alla conoscenza dei bisogni dei cittadini e delle istanze sociali per il miglioramento dei servizi e delle prestazioni, secondo modalità disciplinate dalla legge regionale. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 21/2005 , le parole: " e la consultazione " sono sostituite dalle seguenti: " , la consultazione e l'istruttoria pubblica ".

Art. 17

(Modificazioni e integrazione all' articolo 21 della l.r. 21/2005 )

1. La rubrica dell' articolo 21 della l.r. 21/2005 , è sostituita dalla seguente: " Informazione, trasparenza e comunicazione ".

2. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 21/2005 , dopo la parola: " informazione " sono inserite le seguenti: " e trasparenza ".

3. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce il pluralismo dei mezzi di informazione e di comunicazione, promuove l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, e assume i principi di pubblicità, trasparenza e conoscibilità degli atti come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire ai cittadini l'effettiva conoscenza e comprensione delle attività della Regione medesima. ".

Art. 18

(Modificazione all' articolo 22 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 1 dell'articolo 22 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La Regione riconosce il referendum quale istituto di democrazia diretta, ne favorisce l'utilizzazione e ne garantisce lo svolgimento. A tal fine la legge regionale, nel disciplinare il procedimento referendario, individua tempi certi e inderogabili entro cui il referendum è indetto e deve svolgersi. ".

Art. 19

(Modificazione all' articolo 23 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 21/2005 , la parola: " consiliare " è sostituita dalla seguente: " assembleare ".

Art. 20

(Modificazione e integrazioni all' articolo 24 della l.r. 21/2005 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 21/2005 è inserito il seguente:
 
" 1 bis. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di un atto amministrativo generale di alta programmazione è indetto solo quando lo richiedano almeno cinquantamila elettori. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione totale o parziale dello Statuto , delle leggi di integrazione e revisione dello stesso, delle leggi di stabilità regionale, di bilancio, di approvazione del rendiconto, di assestamento del bilancio, delle leggi tributarie, delle leggi di attuazione e di esecuzione delle normative europee, nonché delle leggi di ratifica di intese e accordi con altre Regioni o con enti territoriali interni ad altro Stato o con Stati esteri. ".

3. Al comma 10 dell'articolo 24 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " l'imparzialità. " è aggiunto il seguente periodo: " Definisce altresì gli atti amministrativi generali di programmazione che possono essere sottoposti a referendum abrogativo. ".

Art. 21

(Integrazione alla l.r. 21/2005 )

1. Dopo l' articolo 24 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" Articolo 24 bis
 
Istruttoria pubblica
 
1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica indetta dall'Assemblea legislativa su richiesta di non meno di tremila persone, individuando il soggetto responsabile del procedimento.
 
2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie.
 
3. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento.
".

Art. 22

(Modificazioni e integrazione all' articolo 25 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alla formazione degli atti dell'Unione Europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale stabilisce le modalità di raccordo tra Assemblea legislativa e Giunta regionale al fine di delineare la posizione della Regione nella formazione degli atti dell'Unione Europea. Per garantire la partecipazione piena e tempestiva dell'Assemblea legislativa alla formazione degli atti dell'Unione Europea, il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa individua i casi in cui le Commissioni consiliari assumono poteri deliberanti. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. La Regione contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti dell'Unione Europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi. ".

3. Al comma 2 dell'articolo 25 della l.r. 21/2005 , la parola: " , promuovendo " è sostituita dalle seguenti: " e promuove ", la parola: " comunitaria " è sostituita dalle seguenti: " dell'Unione Europea " e la parola: " comunitari " è sostituita dalle seguenti: " dell'Unione Europea ".

4. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 21/2005 , la parola: " comunitarie " è sostituita dalle seguenti: " dell'Unione Europea ".

Art. 23

(Integrazione alla l.r. 21/2005 )

1. Dopo l' articolo 25 della l.r. 21/2005 , è inserito dentro il TITOLO IV RAPPORTI REGIONE ENTI LOCALI, il seguente:
 
" Articolo 25 bis
 
Rapporti con gli Enti locali
 
1. La Regione instaura rapporti con gli Enti locali in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce stabili rapporti istituzionali con i Comuni e le loro Unioni e Associazioni, nonché con le Province.
 
2. La disciplina dei rapporti con gli Enti locali si ispira ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. A tal fine la Regione:
 
a) esercita, ai sensi dell' articolo 118 della Costituzione , le funzioni amministrative che richiedano un esercizio unitario a livello regionale, riguardino obiettivi che non possano essere realizzati dagli Enti locali o che per le loro dimensioni organizzative e per gli effetti sui cittadini debbano essere perseguiti a livello regionale;
 
b) si ispira, nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle Autonomie locali, al principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
 
c) promuove il coordinamento e il sostegno del sistema amministrativo locale anche in riferimento al ruolo delle Province.
".

Art. 24

(Sostituzione dell' articolo 26 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 26 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 26
 
Integrazione tra livelli di governo
 
1. La Regione, quale ente legislativo e di governo, pone a fondamento della propria attività i principi dell'autonomia e dell'integrazione tra i livelli istituzionali elettivi previsti dalla Costituzione.
 
2. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province e dei Comuni.
 
3. La Regione opera per la valorizzazione delle assemblee elettive favorendo la loro responsabilità nel governo del proprio territorio. Favorisce l'associazione dei Comuni e la creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei Comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane, interne o economicamente svantaggiate, riconosce la specificità dei territori montani ed interni e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo. Assicura altresì il concorso e la partecipazione degli Enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione, anche per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.
 
4. La Regione individua con legge, nelle materie di propria competenza, le funzioni amministrative da conferire ai Comuni e alle Province, in conformità ai principi di sussidiarietà, efficienza ed economicità, responsabilità, adeguatezza e differenziazione. Le leggi regionali di conferimento di funzioni amministrative determinano per ciascuna di esse i settori, i criteri e le risorse necessarie per renderne effettivo l'esercizio.
".

Art. 25

(Integrazione alla l.r. 21/2005 )

1. Dopo l' articolo 26 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" Articolo 26 bis
 
Rapporti interregionali
 
1. La Regione promuove e valorizza i rapporti con le altre Regioni sulla base del principio di leale collaborazione sia istituzionale che negoziale.
 
2. La Regione, mediante intese, coordina le proprie azioni con quelle di altre Regioni per perseguire i propri obiettivi e programmi, individuando, ove occorra, strumenti comuni. La legge regionale determina le modalità di informazione preventiva e successiva e di partecipazione dell'Assemblea legislativa alla formazione delle intese, fermo restando quanto previsto dall' articolo 117 della Costituzione .
 
3. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza dei Comuni interessati, può promuovere accordi con altre Regioni aventi ad oggetto lo svolgimento in forma associativa, tra Comuni appartenenti a diverse Regioni, di funzioni e servizi comunali, quando ciò si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile. A tali accordi si applica la disciplina di cui al comma 2.
".

Art. 26

(Integrazioni all' articolo 28 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 21/2005 , dopo la parola: " disciplina " sono inserite le seguenti: " il funzionamento e " e dopo le parole: " per il suo funzionamento. " è aggiunto il seguente periodo: " La legge regionale prevede idonee forme di partecipazione di rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali. ".

Art. 27

(Modificazione e integrazione all' articolo 29 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " alla Giunta " è inserita la seguente: " regionale " e le parole: " di piani regionali di sviluppo, " sono soppresse.

Art. 28

(Integrazioni all' articolo 30 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 21/2005 , dopo la parola: " imparzialità, " è inserita la seguente: " proporzionalità, " e dopo le parole: " ed efficacia " sono aggiunte le seguenti: " , nonché ai principi di collaborazione e buona fede ".

Art. 29

(Sostituzione dell' articolo 34 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 34 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 34
 
Fonti normative e potestà legislativa
 
1. Le fonti normative regionali sono lo Statuto , le leggi e i regolamenti.
 
2. Le materie di competenza della Regione sono disciplinate con legge.
 
3. La potestà legislativa non può essere delegata.
".

Art. 30

(Integrazione all' articolo 35 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 21/2005 , dopo la parola: " popolare " sono aggiunte le seguenti: " , le quali mantengono la loro validità fino al termine della legislatura successiva a quella nella quale la proposta di legge è stata presentata ".

Art. 31

(Sostituzione dell' articolo 36 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 36 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 36
 
Procedimento legislativo
 
1. Ogni progetto di legge presentato all'Assemblea legislativa è, secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, esaminato dalla competente Commissione permanente e poi dall'Assemblea stessa, che lo approva articolo per articolo e con votazione finale, salvi i casi di cui all'articolo 37, comma 1.
 
2. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa indica le modalità e i termini per l'esame dei progetti di legge, disciplina, a garanzia dei proponenti, le procedure per l'iscrizione dei progetti di legge all'ordine del giorno di seduta dell'Assemblea legislativa nei casi di inosservanza dei termini massimi previsti per il loro esame e stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame dei progetti di legge di cui sia dichiarata l'urgenza.
 
3. I progetti relativi alla modifica dello Statuto , alla legge elettorale, alle leggi di conferimento di funzioni amministrative, alla legge di stabilità regionale, di bilancio, di approvazione del rendiconto, alla legge di assestamento del bilancio, alla legge di ratifica di intese con altre Regioni e alla legge sul funzionamento e la composizione del Consiglio delle Autonomie locali, sono approvati con la maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea legislativa.
 
4. Ogni legge regionale che prevede una spesa o che comporta minori entrate deve indicare espressamente i mezzi per farvi fronte.
".

Art. 32

(Sostituzione dell' articolo 37 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 37 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 37
 
Procedimento in Commissione redigente
 
1. Il Presidente dell'Assemblea assegna, secondo le modalità e i limiti previsti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, alla competente Commissione permanente la discussione generale e l'approvazione dei singoli articoli del progetto di legge e ne dà comunicazione alla Giunta e ai Gruppi consiliari. L'approvazione finale del progetto con sole dichiarazioni di voto è sempre riservata all'Assemblea.
 
2. Fino al momento conclusivo dell'esame del progetto di legge da parte della Commissione, lo stesso è rimesso alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea secondo il procedimento ordinario di cui all'articolo 36, comma 1, qualora ne facciano richiesta la Giunta regionale o un Gruppo consiliare.
 
3. Il procedimento ordinario di cui all'articolo 36, comma 1, è sempre adottato per i progetti di legge che devono essere approvati a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea, per quelli di cui sia stata dichiarata l'urgenza e per quelli relativi alle leggi che autorizzano la Giunta ad esercitare la potestà regolamentare nonché per le proposte di legge di iniziativa dei Consigli provinciali, dei Consigli comunali e di iniziativa popolare.
".

Art. 33

(Sostituzione dell' articolo 38 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 38 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 38
 
Promulgazione, pubblicazione e comunicazione
 
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro trenta giorni dalla trasmissione del testo deliberato.
 
2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
 
3. La Regione provvede a forme idonee ed efficaci di comunicazione e di pubblicità delle leggi, al fine di diffondere e migliorare la conoscenza dell'attività legislativa.
".

Art. 34

(Sostituzione dell' articolo 39 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 39 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente: " Articolo 39
 
Potestà regolamentare
 
1. I regolamenti regionali sono emanati dal Presidente della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione secondo una propria numerazione progressiva.
 
2. La potestà regolamentare di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali è esercitata dalla Giunta regionale. La Giunta regionale adotta i regolamenti previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente per materia, da rendere secondo le norme del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
 
3. L'Assemblea con legge regionale può autorizzare la Giunta a disciplinare con regolamento singole materie. La legge regionale dispone le norme generali regolatrici della materia nonché l'abrogazione delle disposizioni vigenti, con effetto dall'entrata in vigore del Regolamento stesso.
 
4. La potestà regolamentare delegata dallo Stato alla Regione è esercitata dall'Assemblea legislativa.
".

Art. 35

(Modificazione all' articolo 40 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 1 dell'articolo 40 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino, di razionalizzazione e di semplificazione delle disposizioni regionali riguardanti uno o più settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino, della razionalizzazione e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonché gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare. ".

Art. 36

(Integrazione all' articolo 43 della l.r. 21/2005 )

1. Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " dalla legge " sono aggiunte le seguenti: " nel rispetto del principio della parità di genere ".

Art. 37

(Modificazioni all' articolo 44 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 21/2005 , la parola: " elezione " è sostituita dalla seguente: " proclamazione ".

2. Il comma 4 dell'articolo 44 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 4. Successivamente alla data di scadenza naturale o a quella dello scioglimento anticipato i poteri dell'Assemblea legislativa uscente sono prorogati sino alla proclamazione dei nuovi eletti limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza, necessità e indifferibilità. ".

Art. 38

(Modificazione e integrazione all' articolo 46 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 4-bis dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " Le funzioni di " è inserita la seguente: " consigliere ".

2. Al comma 5 dell'articolo 46 della l.r. 21/2005 , le parole: " Fino alla elezione " sono sostituite dalle seguenti: " Fino alla proclamazione ".

Art. 39

(Modificazione all' articolo 47 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 2 dell'articolo 47 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'Assemblea legislativa approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio bilancio di previsione e il rendiconto secondo le procedure previste dal Regolamento interno di contabilità. ".

Art. 40

(Sostituzione dell' articolo 48 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 48 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 48
 
Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa
 
1. L'Assemblea legislativa delibera e modifica il Regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'Assemblea delibera e modifica altresì il proprio Regolamento di contabilità a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
 
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione entro quindici giorni dalla loro approvazione.
 
3. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina l'organizzazione dell'Assemblea legislativa, le modalità di funzionamento dell'Assemblea e dei suoi organi interni, in modo da garantire il regolare ed efficiente svolgimento dei lavori. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa disciplina inoltre i procedimenti di formazione delle leggi e degli atti consiliari, salvo quanto di competenza del Regolamento di contabilità, e assicura l'effettivo esercizio delle prerogative dei Consiglieri.
 
4. Il Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa disciplina le procedure per la formazione del bilancio dell'Assemblea legislativa e delle sue variazioni, dell'assestamento di bilancio e del rendiconto dell'Assemblea legislativa, nonché le procedure relative alla gestione del bilancio, nel rispetto della legge.
".

Art. 41

(Modificazione e integrazione all' articolo 49 della l.r. 21/2005 )

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 21/2005 , il segno di interpunzione: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 21/2005 , sono aggiunte le seguenti:
 
" c bis) l'adeguata presenza delle minoranze nelle Commissioni e negli organismi con funzioni di vigilanza e di controllo;
 
c ter) la garanzia della rappresentanza delle minoranze nelle nomine, in organi collegiali, spettanti all'Assemblea legislativa;
 
c quater) la possibilità, per i Gruppi consiliari di minoranza, d'individuare il portavoce delle opposizioni secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
".

Art. 42

(Modificazioni e integrazione all' articolo 50 della l.r. 21/2005 )

1. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente: " Il Presidente dell'Assemblea formula l'ordine del giorno, convoca e presiede l'Assemblea, ne dirige i lavori e provvede all'insediamento delle Commissioni e del Comitato per il controllo e la valutazione ".

2. Il comma 2 dell'articolo 50 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'Ufficio di Presidenza, di concerto con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e sentiti il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Commissioni permanenti, stabilisce periodicamente la programmazione e il calendario dei lavori dell'Assemblea, garantendone il coordinamento con le sedute delle Commissioni. ".

3. Il comma 4 dell'articolo 50 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 4. L'Ufficio di Presidenza assicura i mezzi necessari per l'adempimento delle funzioni delle Commissioni, assicura, inoltre, l'adeguatezza delle strutture e dei servizi alle funzioni dell'Assemblea legislativa, garantisce e tutela le prerogative ed il libero esercizio dei diritti dei Consiglieri, ed esercita ogni altro compito attribuito dallo Statuto , dalla legge e dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e dal Regolamento interno di contabilità dell'Assemblea legislativa. ".

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 50 della l.r. 21/2005 , è aggiunto il seguente:
 
" 5 bis. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa prevede idonee modalità di informazione interna sugli atti dell'Ufficio di Presidenza, fatte comunque salve le forme di pubblicità prescritte dalla legge. ".

Art. 43

(Modificazioni e integrazione all' articolo 51 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'Assemblea legislativa si riunisce in seduta ordinaria, almeno in quattro sessioni annuali, nei mesi di febbraio, maggio, ottobre e dicembre. Il Presidente dell'Assemblea legislativa formula l'ordine del giorno sulla base della programmazione e del calendario dei lavori di cui all'articolo 50, comma 2. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 51 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Il Presidente dell'Assemblea convoca l'Assemblea legislativa, al di fuori delle sedute ordinarie e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno, nei seguenti casi:
 
a) su richiesta del Presidente della Giunta regionale;
 
b) su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri in carica;
 
c) per iniziativa dello stesso Presidente dell'Assemblea previa intesa con l'Ufficio di Presidenza.
".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 51 della l.r. 21/2005 , è aggiunto il seguente:
 
" 4 bis. Nei casi di comprovata gravità o emergenza nazionale o regionale, le sedute dell'Assemblea possono svolgersi in modalità telematica, con identificazione certa di tutti i partecipanti, per garantire la continuità dell'esercizio delle attribuzioni e il funzionamento degli organi assembleari. ".

Art. 44

(Sostituzione dell' articolo 52 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 52 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 52
 
Gruppi consiliari
 
1. I Consiglieri regionali si costituiscono in Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. Il numero minimo richiesto per costituire un Gruppo è di due Consiglieri. L'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi con un solo Consigliere nei casi e nei limiti stabiliti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
 
2. L'Ufficio di Presidenza assicura ai Gruppi, nei limiti stabiliti dalla legge, la disponibilità di risorse, strutture, personale e servizi per l'assolvimento delle loro funzioni.
 
3. I Presidenti dei Gruppi consiliari costituiscono la Conferenza dei Capigruppo. La Conferenza è convocata dal Presidente dell'Assemblea nei casi previsti dal Regolamento interno. Alla Conferenza possono intervenire un rappresentante della Giunta, i Presidenti delle Commissioni consiliari e il portavoce delle opposizioni.
".

Art. 45

(Modificazioni e integrazioni all' articolo 53 della l.r. 21/2005 )

1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente: " Il numero, le attribuzioni, le modalità di composizione, di costituzione e di funzionamento delle Commissioni sono stabiliti nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 53 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " Le Commissioni " è inserita la seguente: " permanenti ", e dopo le parole: " e redigenti. " è aggiunto il seguente periodo: " Nei casi in cui la Regione partecipa alla formazione degli atti dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 25, comma 1, le Commissioni svolgono la funzione deliberante secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa. ".

3. Al comma 3 dell'articolo 53 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " le Commissioni " è inserita la seguente: " permanenti "; le parole: " sull'attuazione delle leggi regionali e " e le parole: " delle delibere consiliari, dei piani e programmi regionali, " sono soppresse.

4. Al comma 4 dell'articolo 53 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " di controllo " sono aggiunte le seguenti: " previste al comma 3 ".

5. Il comma 6 dell'articolo 53 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 6. Le Commissioni permanenti nelle materie di loro competenza possono disporre, secondo le modalità stabilite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alla propria attività e a quella dell'Assemblea legislativa e possono procedere alla consultazione dei soggetti istituzionali, degli Enti locali, delle autonomie sociali e funzionali, delle formazioni e delle istituzioni sociali, economiche e professionali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi operanti nel territorio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge regionale. Le Commissioni permanenti nelle materie di loro competenza possono svolgere altresì audizioni dei soggetti esterni. ".

Art. 46

(Integrazioni all' articolo 55 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 55 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " di indagini " è inserita la seguente: " conoscitive " e dopo le parole: " loro mandato. " è aggiunto il seguente periodo: " Le prerogative e le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono definite nel Regolamento interno dell'Assemblea legislativa e nelle leggi regionali istitutive delle stesse. ".

Art. 47

(Modificazione e integrazione all' articolo 61 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " apposite clausole valutative " sono aggiunte le seguenti: " secondo le modalità disciplinate dal Regolamento interno ".

2. Il comma 5 dell'articolo 61 della l.r. 21/2005 è abrogato.

Art. 48

(Integrazione alla l.r. 21/2005 )

1. Dopo l' articolo 61 della l.r. 21/2005 , è inserito il seguente:
 
" Articolo 61 bis
 
Comitato di controllo e valutazione
 
1. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di controllo e valutazione delle leggi regionali, dei piani, dei programmi e delle delibere assembleari, l'Assemblea legislativa istituisce nel suo seno il Comitato di controllo e valutazione.
 
2. Il Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stabilisce le attribuzioni, le modalità di composizione, di costituzione e di funzionamento del Comitato per il controllo e la valutazione nonché le modalità di esercizio delle funzioni di controllo e di valutazione.
 
3. Il Comitato di controllo e valutazione può far ricorso ad audizioni e consultazioni ai sensi della normativa regionale ai soli fini di cui all'articolo 61, comma 1.
 
4. Il Comitato di controllo e valutazione riferisce direttamente all'Assemblea legislativa per l'attività svolta.
".

Art. 49

(Sostituzione dell' articolo 64 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 64 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 64
 
Cessazione dalla carica e sostituzione del Presidente
 
1. Nella ipotesi di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie del Presidente della Giunta, le funzioni di Presidente della Giunta regionale sono esercitate, fino alla proclamazione del nuovo Presidente, dal Vice Presidente designato fra i componenti della Giunta. Il Vice Presidente e la Giunta regionale dimissionaria rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza, necessità e indifferibilità.
 
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza e di impedimento temporaneo.
 
3. Le dimissioni volontarie del Presidente della Giunta sono presentate al Presidente dell'Assemblea legislativa.
 
4. Nella ipotesi di dimissioni volontarie motivate da ragioni personali o presentate senza l'indicazione di alcuna motivazione, esse diventano efficaci decorsi venti giorni successivi alla data della loro presentazione al Presidente dell'Assemblea legislativa, se non sono ritirate entro lo stesso termine.
 
5. Nella ipotesi di dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali, il Presidente della Giunta regionale deve motivarle. Le dimissioni volontarie non determinate da ragioni personali e presentate con l'indicazione della motivazione sono discusse in un'apposita seduta dell'Assemblea legislativa da tenersi il ventesimo giorno successivo non festivo dalla data della ricezione delle dimissioni da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa.
 
6. Nella seduta di cui al comma 5, l'Assemblea legislativa, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, può invitare il Presidente a recedere dalle dimissioni e, in tal caso, le dimissioni acquistano efficacia decorsi dieci giorni successivi alla data di detta deliberazione se non sono ritirate mediante comunicazione scritta al Presidente dell'Assemblea legislativa entro lo stesso termine.
 
7. Nel caso in cui l'Assemblea legislativa non deliberi di invitare il Presidente della Giunta regionale a recedere dalle dimissioni ai sensi del comma 5, le dimissioni diventano efficaci dalla seduta di cui al medesimo comma 5.
 
8. Il Presidente e la Giunta regionale continuano a svolgere pienamente le proprie funzioni fintanto che le dimissioni non acquistano efficacia ai sensi di quanto previsto dal presente articolo.
".

Art. 50

(Modificazione all' articolo 71 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 2 dell'articolo 71 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Il Presidente e la Giunta regionale dimissionari rimangono in carica fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Giunta per l'ordinaria amministrazione e per gli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza, necessità e indifferibilità. ".

Art. 51

(Modificazioni e integrazione all' articolo 74 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 74 della l.r. 21/2005 , le parole: " , per l'approvazione, " e la parola: " regionale " sono soppresse.

2. Al comma 2 dell'articolo 74 della l.r. 21/2005 , la parola: " pluriennale " è sostituita dalle seguenti: " di previsione ".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 74 della l.r. 21/2005 , è aggiunto il seguente:
 
" 2 bis. L'Assemblea legislativa delibera sul documento di programmazione con le modalità stabilite dal Regolamento interno. ".

Art. 52

(Modificazioni all' articolo 75 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. La gestione finanziaria della Regione si attua mediante il bilancio di previsione che copre un periodo non inferiore a tre anni, redatto nel rispetto della normativa statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 75 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Il bilancio di previsione è redatto dalla Giunta regionale sulla base dei criteri e dei parametri indicati nel documento di programmazione. Il disegno di legge è presentato all'Assemblea legislativa per l'approvazione. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 75 della l.r. 21/2005 , è abrogato.

Art. 53

(Modificazione all' articolo 76 della l.r. 21/2005 )

1. Il comma 2 dell'articolo 76 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. Il disegno di legge di approvazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario scaduto il trentuno dicembre è presentato, nell'anno successivo, dalla Giunta regionale all'Assemblea legislativa per l'approvazione secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. ".

Art. 54

(Sostituzione dell' articolo 77 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 77 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 77
 
Bilancio consolidato
 
1. La Regione adotta un bilancio consolidato che tiene conto dei bilanci delle agenzie, enti, aziende speciali e organismi dipendenti dalla Regione. Tali bilanci sono approvati nei termini e nelle forme stabiliti dalla legge e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
".

Art. 55

(Modificazione all' articolo 79 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 21/2005 , le parole: " nei limiti quantitativi e con le modalità stabilite dalla legge regionale " sono sostituite dalle seguenti: " con le modalità e nei limiti previsti dalla legge ".

Art. 56

(Sostituzione dell' articolo 81 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 81 della l.r. 21/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" Articolo 81
 
Commissione di garanzia statutaria
 
1. L'Assemblea legislativa elegge a maggioranza dei due terzi dei componenti i membri della Commissione di garanzia statutaria.
 
2. La Commissione esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali, sulle questioni interpretative delle norme statutarie e sull'ammissibilità dei referendum regionali, nonché, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite.
 
3. Sono legittimati a richiedere i pareri il Presidente della Giunta regionale, il Presidente dell'Assemblea legislativa, almeno due Presidenti di Gruppi Consiliari, un terzo dei componenti dell'Assemblea stessa e, ove il parere riguardi la presunta violazione delle norme statutarie in materia di Enti locali, il Consiglio delle Autonomie locali.
 
4. La Commissione, qualora ritenga che una legge o un regolamento regionale non siano conformi allo Statuto , ne dà comunicazione al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta. L'organo competente è tenuto a riesaminare l'atto e a riapprovarlo con o senza modifiche.
 
5. Con legge regionale approvata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti sono stabilite le garanzie di indipendenza e di autonomia organizzativa della Commissione, la composizione, le condizioni, le forme e i termini per lo svolgimento delle sue funzioni e i casi di incompatibilità.
".

Art. 57

(Abrogazione dell' articolo 82 della l.r. 21/2005 )

1. L' articolo 82 della l.r. 21/2005 , è abrogato.

Art. 58

(Modificazione e integrazione all' articolo 83 della l.r. 21/2005 )

1. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 21/2005 , le parole: " e regionale " sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 21/2005 , dopo le parole: " sua nomina " sono aggiunte le seguenti: " e del suo funzionamento ".

Art. 59

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La Regione adegua la propria legislazione alle disposizioni della presente legge entro la fine della legislatura in corso. Fino a tale adeguamento continuano ad osservarsi le leggi regionali vigenti.

2. L'Assemblea legislativa adegua il proprio Regolamento interno alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore. Fino a tale adeguamento continua ad osservarsi il Regolamento interno vigente in quanto compatibile.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 15 febbraio 2024

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