Art. 1
(Sostituzione dell'
articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
)
1.
L'
articolo 27 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) è sostituito dal seguente:
"
Art. 27
Norma finanziaria
1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, comma 2, e 26, comma 3, lettere a), c) e d), è istituito il
"Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età"
alla Missione 04
"Istruzione e diritto allo studio"
, Programma 01
"Istruzione prescolastica"
, Titolo 1, con una dotazione finanziaria di euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla
l.r. 30/2005
alla Missione 04
"Istruzione e diritto allo studio"
, Programma 01
"Istruzione prescolastica"
, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
3. Al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3, concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'
articolo 12 del d.lgs. 65/2017
e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea o da altre assegnazioni statali.
4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14 e alla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento di cui all'articolo 16, comma 6, è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.
5. Il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 23 è assicurato a decorrere dal 2023 dallo stanziamento annuale di euro 95.500,00 già previsto nel Bilancio regionale alla Missione 04
"Istruzione e diritto allo studio"
, Programma 01
"Istruzione prescolastica"
, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
6. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al Bilancio di previsione 2023-2025.
7. Per gli esercizi finanziari successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'
articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
).
".