Art. 1
(Ultimazione dei lavori e produzione della documentazione di rendicontazione finale)
1.
I soggetti di cui all'
articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6
(Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi) convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 marzo 1998, n. 61
, nonché i proprietari costituitisi in consorzio obbligatorio ai sensi dell'
articolo 3, comma 5, dello stesso d.l. 6/1998
, titolari di concessione contributiva, che non hanno ultimato i lavori entro i termini stabiliti dal Comune in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 30
(Norme per la ricostruzione delle aree colpite dalle crisi sismiche del 12 maggio 1997, 26 settembre 1997 e successive), ovvero entro i termini previsti dagli articoli
3, comma
4, e
4, comma
2, della
legge regionale 17 gennaio 2017, n. 1
(Norme per la conclusione della ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 1997 e precedenti), ultimano i lavori entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.
Il Comune può riconoscere periodi di sospensione dei lavori in caso di adozione di provvedimenti da parte dell'autorità giudiziaria o del Comune medesimo, ovvero in caso di contenzioso fra committenza ed impresa esecutrice.
3.
Nei casi di cui al
comma 2
, il Comune adotta apposito atto di sospensione dei lavori e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni dalla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato delle cause di sospensione di cui al medesimo
comma 2
.
4.
Nei casi di cui al
comma 3
, a decorrere dalla data di ripresa dei lavori, il Comune può concedere proroghe per l'ultimazione degli stessi fino ad un massimo di diciotto mesi, fissando con apposito atto il nuovo termine di ultimazione dei lavori e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.
5.
I soggetti ed i proprietari di cui al
comma 1
, per gli interventi in esso previsti, entro centottanta giorni dalla data di comunicazione di ultimazione dei lavori, trasmettono al Comune la documentazione di rendicontazione finale, come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'
articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998
, e la richiesta, presso lo Sportello Unico, del documento unico di regolarità contributiva di cui all'
articolo 19, della l.r. 30/1998
.
6.
Nel caso di interventi per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge i lavori sono ultimati, il termine di centottanta giorni per la trasmissione della documentazione di cui al
comma 5
, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7.
Qualora la documentazione di cui ai commi 5 e 6 risulti incompleta, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.
8.
I soggetti ed i proprietari di cui al
comma 1
, titolari di concessione contributiva, che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno ultimato i lavori oltre i termini stabiliti dai Comuni in attuazione delle disposizioni dettate dalla Giunta regionale ai sensi dell'
articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998
, ovvero oltre i termini di cui agli articoli
3, comma
4, e
4, comma
2, della
l.r. 1/2017
, non decadono dal contributo.
9.
Non decadono altresì dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al
comma 1
, titolari di concessione contributiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno presentato ai Comuni, entro i termini previsti, la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'
articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998
, e il documento unico di regolarità contributiva di cui all'
articolo 19, della l.r. 30/1998
o quella prevista dall'
articolo 4
, commi 5, 6 e 7, della
l.r. 1/2017
, e dall'articolo 73, commi 1 e 2, della
legge regionale 22 ottobre 2018, n. 8
(Norme per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e successivi. Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali).
10.
È fatta salva la documentazione di rendicontazione finale come stabilita dalla Giunta regionale in attuazione dell'
articolo 4, comma 3, della l.r. 30/1998
e del documento unico di regolarità contributiva di cui all'
articolo 19, della l.r. 30/1998
, trasmessi ai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché oltre i termini stabiliti dai Comuni medesimi. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.
11.
È fatta altresì salva la documentazione trasmessa ai Comuni, prima dell'entrata in vigore della presente legge, oltre i termini di cui all'
articolo 4
, commi 5, 6 e 7, della
l.r. 1/2017
ovvero oltre i termini stabiliti dall'articolo 73, commi 1 e 2, della
l.r. 8/2018
. L'invio oltre il termine non costituisce causa di decadenza dal contributo.
12.
Qualora la documentazione di cui ai commi 10 e 11 risulti incompleta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comune assegna all'interessato un termine non superiore a centoventi giorni per l'integrazione documentale.
13.
In deroga rispetto a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, lettera f2), della
l.r. 30/1998
, non decadono infine dal contributo i soggetti ed i proprietari di cui al
comma 1
, in caso di:
a)
mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata nel termine di cui all'articolo 4, comma 3, lettera f2), della
l.r. 30/1998
, ovvero nel termine di cui all'
articolo 73, comma 8, della l.r. 8/2018
;
b)
mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata alla data di entrata in vigore della presente legge;
c)
mancato trasferimento dell'abitazione nell'unità immobiliare interessata dopo l'ultimazione dei lavori successiva all'entrata in vigore della presente legge.
14.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11 e 13, trovano applicazione anche nei casi in cui sono stati adottati provvedimenti di decadenza dal contributo da parte del Comune competente. In tal caso il Comune, sussistendone i presupposti, dispone l'annullamento del provvedimento di decadenza e restituisce all'avente diritto l'ammontare del contributo già restituito non maggiorato delle somme accessorie. Qualora a seguito della pronuncia di decadenza non siano stati restituiti al Comune competente gli importi dovuti, il Comune eroga il contributo spettante agli aventi diritto al netto delle somme precedentemente erogate e non restituite.
15.
Il mancato rispetto, da parte dei soggetti e dei proprietari di cui al medesimo
comma 1
, dei termini di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e 12 comporta la decadenza dal contributo ed il recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali. La decadenza non opera per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 nel caso in cui sia accertata dal Comune l'esistenza di un contenzioso il cui esito potrebbe incidere sulla determinazione del contributo finale. In tal caso il Comune adotta apposito atto di sospensione del procedimento e ne dà comunicazione alla Regione entro trenta giorni successivi alla sua adozione. Il Comune aggiorna almeno semestralmente la Regione sullo stato del contenzioso.
16.
Nel caso di sospensione del procedimento di cui al
comma 15
, penultimo periodo, a decorrere dal giorno di cessazione della sospensione il Comune può concedere proroghe per la trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6, fino ad un massimo di centoventi giorni, fissando con apposito atto il nuovo termine per la trasmissione stessa e dandone comunicazione alla Regione entro i successivi trenta giorni.
17.
I periodi di sospensione di cui ai commi 2 e 15, penultimo periodo, non sono computati ai fini del termine di ultimazione dei lavori previsto al
comma 1
, nonché ai fini dei termini di trasmissione della documentazione di cui ai commi 5 e 6.
18.
Le disposizioni del presente articolo si applicano in deroga a quanto previsto dalla
l.r. 1/2017
e dalla
l.r. 8/2018
per le medesime ipotesi.