Legge regionale 19 settembre 2024, n. 13


LEGGE REGIONALE n.13 del 19 settembre 2024

Date di vigenza

10/10/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 19 settembre 2024 , n. 13 .
Disciplina del sistema regionale di protezione civile.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 49, S.o. n. 1 del 25/09/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

Principi generali

Art. 1

(Finalità, principi ed oggetto)

1. La presente legge disciplina, nell'ambito delle competenze di cui all' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia ed in particolare ai sensi dell' articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato "Codice", l'organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile nell'ambito del territorio regionale al fine di tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 del Codice, nonché il relativo adeguamento alle direttive di protezione civile adottate dal Dipartimento nazionale competente ai sensi dell'articolo 15 del Codice stesso.

2. La Regione pone a fondamento delle presenti disposizioni l'integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle Autonomie locali, dando priorità alle attività di sviluppo del sistema regionale di protezione civile, in un'ottica sia di previsione e prevenzione dei rischi, sia di rafforzamento della resilienza di comunità, strutture ed organizzazioni.

3. La presente legge detta altresì norme in materia di organizzazione ed impiego del volontariato di protezione civile a livello territoriale, di cui la Regione, in concorso con gli Enti Locali, promuove lo sviluppo, riconoscendone il valore e l'utilità sociale e salvaguardandone l'autonomia.

4. La protezione civile regionale, a seguito dell'emanazione della specifica normativa europea e nazionale in materia, promuove l'efficace funzionamento del servizio del "Numero unico europeo d'emergenza" (NUE112), quale strumento avanzato ed efficace di risposta alle chiamate di urgenza ed emergenza.

5. La Regione promuove un'unica infrastruttura radio, completamente dedicata alle emergenze ed urgenze ed indipendente da gestori terzi, al fine di garantire l'efficienza della comunicazione tra le diverse articolazioni del Sistema regionale di protezione civile.

6. La Regione promuove anche forme di collaborazione e sinergia tra regioni, a partire da quelle limitrofe, anche in relazione alla necessità di garantire una efficace gestione dei rischi di cui all'articolo 16 del Codice.

7. Il Centro regionale di protezione civile, con sede in Foligno, è individuato quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l'unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle relative attività.

Art. 2

(Riferimenti al Codice della protezione civile e deroghe alla normativa regionale)

1. Nell'ambito dell'organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a 42 del Codice si intendono recepiti senza ulteriori specificazioni.

Art. 3

(Attuazione amministrativa)

1. Per l'attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di semplificazione delle procedure, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice.


CAPO II

Attività di protezione civile, componenti, ambiti e pianificazione

Art. 4

(Disciplina delle attività di protezione civile)

1. I Sindaci e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell'articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e per le funzioni di competenza.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione di approvazione del Piano regionale di protezione civile di cui all' articolo 9 , e nel rispetto delle competenze ordinariamente spettanti a ciascuna amministrazione, definisce le modalità di svolgimento delle seguenti attività:

a) attività di previsione e prevenzione dei rischi;

b) attività di gestione e superamento dell'emergenza, con particolare riferimento all'attività di ricognizione dei fabbisogni a seguito di un evento calamitoso.

3. Le autorità territoriali di protezione civile di cui al comma 1 , esercitano altresì la funzione di vigilanza, tramite le proprie strutture, sullo svolgimento integrato e coordinato delle attività di protezione civile nei territori di competenza, con particolare riguardo alla attività di prevenzione non strutturale.

4. Alle attività di protezione civile, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del Codice, possono concorrere le strutture operative, gli ordini e i collegi professionali e gli ulteriori soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2, del Codice.

Art. 5

(Componenti del Sistema regionale di protezione civile)

1. All'attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anche delle agenzie regionali e delle società a titolarità regionale, le Province, i Comuni e il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all' articolo 28 . Nel rispetto dei principi di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche, il Sistema regionale di protezione civile, ove necessario, è supportato nelle proprie attività, anche attraverso eventuali specifiche intese e accordi, ai sensi della legislazione nazionale vigente e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, dalle amministrazioni dello Stato componenti il Sistema nazionale di protezione civile coordinate dalle Prefetture.

2. Le strutture operative regionali e locali di protezione civile di cui all' articolo 14 , concorrono e/o partecipano con le componenti del Sistema regionale di cui al comma 1 , anche stipulando apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice, all'attività di protezione civile.

Art. 6

(Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile (CCR))

1. La Regione assicura e provvede all'esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile, di seguito denominato "CCR".

2. Il CCR è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l'attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria ed il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile.

3. Il CCR è composto dalle seguenti rappresentanze o da un sostituto per ciascun componente individuato:

a) Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale con delega alla protezione civile, in qualità di Presidente del Comitato;

b) Direttori regionali;

c) Dirigente della struttura regionale di protezione civile;

d) Referente sanitario regionale per le emergenze o suo vicario, individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale);

e) Dirigenti delle strutture regionali competenti, in via ordinaria per i rischi di protezione civile di cui all'articolo 16 del Codice;

f) Prefetto di Perugia;

g) Prefetto di Terni;

h) Presidente della Provincia di Perugia;

i) Presidente della Provincia di Terni;

j) Direttore regionale dei Vigili del fuoco;

k) rappresentanti delle Forze armate;

l) rappresentanti delle Forze di polizia;

m) Presidente regionale dell'ANCI Umbria;

n) Direttore del NUE 112;

o) Direttore della "Centrale operativa unica regionale 118" (COUR 118);

p) Direttore generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) Umbria;

q) Presidente del Comitato regionale del volontariato di protezione civile di cui all' articolo 28 ;

r) Amministratore Unico della Agenzia Forestale regionale;

s) un rappresentante degli enti gestori delle aree naturali protette;

t) un rappresentante per ciascuna Struttura operativa regionale di cui all' articolo 14, comma 1, lettera b) .

4. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni dalla data di notifica del provvedimento di nomina agli interessati a cura del Presidente del Comitato.

5. La Giunta regionale, con propria delibera, disciplina il funzionamento del CCR.

6. In relazione a specifici argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente del CCR può invitare a partecipare alle riunioni dello stesso, con funzioni consultive, rappresentanti di altri enti e istituzioni, pubblici o privati, impegnati in modo rilevante ai fini della protezione civile, ovvero esponenti del mondo scientifico.

7. Il CCR, in particolare:

a) formula proposte per le finalità di protezione civile, alla Giunta regionale, coadiuvandola nella determinazione annuale degli obiettivi, dei progetti e delle attività da perseguire al fine di individuarne le priorità e gli indirizzi generali;

b) fornisce pareri preventivi alla Giunta regionale in ordine alla predisposizione e all'attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione, del piano regionale in materia di incendi boschivi di cui all' articolo 17 e del Piano di protezione civile di cui all' articolo 9 ;

c) opera in qualità di organo di raccordo istituzionale per il coordinamento dei programmi e dei compiti demandati agli Enti Locali e agli altri organismi operanti in materia di protezione civile;

d) formula pareri e proposte per quanto riguarda l'organizzazione strutturale degli uffici e il coordinamento dei servizi e dei mezzi necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile da parte di tutti gli enti e organismi operanti nel settore;

e) promuove l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile;

f) presenta proposte alla Giunta regionale per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento;

g) presenta proposte per la revisione del programma forestale regionale relativamente alla difesa dei boschi dagli incendi;

h) presenta proposte per la redazione del piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all' articolo 17 ;

i) propone iniziative per la formazione del personale coinvolto a diversi livelli nell'attività di previsione e prevenzione, compresa la lotta attiva contro gli incendi boschivi;

j) propone iniziative per l'educazione e la sensibilizzazione dei cittadini in materia di prevenzione dai rischi di cui all'articolo 16 del Codice.

8. Il CCR si riunisce, anche in modalità telematica, almeno ogni dodici mesi su convocazione del Presidente, salvo che questioni o eventi particolari ed urgenti ne richiedano la convocazione immediata.

9. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Il CCR delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

10. La partecipazione alle riunioni non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati da parte della Regione. Eventuali oneri di trasferta o straordinario restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per il rappresentante del volontariato organizzato di cui al Capo VI per il quale vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

11. Alla struttura regionale competente in materia di protezione civile sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del CCR.

Art. 7

(Comitato Operativo Regionale (COR))

1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all' articolo 7, comma 1 , lettere b) e c), del Codice, è istituito il Comitato Operativo Regionale (COR) che opera nell'ambito della Presidenza della Giunta regionale e si riunisce presso il Centro Regionale della Protezione Civile di Foligno.

2. Il Presidente della Giunta regionale, al manifestarsi o in vista di una emergenza, con proprio decreto nomina i componenti e disciplina le modalità di funzionamento del COR, che resta attivo per tutta la durata dell'emergenza stessa, o fino al cessato pericolo.

3. Il COR è presieduto dal Direttore regionale competente in materia di protezione civile, o suo delegato, ed è composto da almeno un rappresentante della struttura competente in materia di protezione civile, nonché dai rappresentanti delle componenti di cui all' articolo 5 e dai rappresentanti delle strutture operative di cui all' articolo 14 , che vengono individuate con il decreto di cui al comma 2 .

4. Per svolgere le funzioni all'interno del COR sono nominati un rappresentante effettivo ed un sostituto per ciascun componente individuato.

5. Il Direttore regionale competente in materia di protezione civile, o suo delegato, convoca il COR in concomitanza o nell'approssimarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che possano mettere a rischio l'incolumità della popolazione. Il COR può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo regionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni.

6. Alle riunioni del COR, svolte anche con modalità telematiche, possono essere invitati dirigenti regionali competenti nella specifica materia, nonché rappresentanti degli Enti Locali e di ogni altro soggetto pubblico di volta in volta interessati in relazione alla tipologia degli eventi.

7. In caso di emergenza sanitaria, in particolare in concomitanza di epidemie, pandemie, maxi-emergenze o incidente maggiore, il referente sanitario regionale o il suo vicario opera nell'ambito del COR e secondo quanto previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 giugno 2016 , integrandosi con la struttura regionale di cui all' articolo 13 .

8. In concomitanza o nell'approssimarsi di eventi calamitosi di particolare rilevanza che possano mettere a rischio l'incolumità della popolazione, il Presidente del COR, con proprio atto, acquisite le necessarie informazioni, attiva le strutture tecniche ed operative necessarie per la Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all' articolo 13 , al fine di assicurare il raccordo con il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS).

9. La partecipazione alle riunioni del COR non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati da parte della Regione. Eventuali oneri di trasferta o straordinario restano a carico delle amministrazioni di appartenenza, fatta eccezione per i componenti afferenti al volontariato organizzato di cui al Capo VI per i quali vigono le disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

10. Alla struttura regionale competente in materia di protezione civile sono affidate le funzioni di segreteria e di supporto organizzativo per il funzionamento del COR.

Art. 8

(Ambito territoriale e organizzativo ottimale)

1. L'articolazione di base per l'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del Codice, è l'ambito territoriale ed organizzativo ottimale, di seguito denominato "Ambito ottimale".

2. Gli Ambiti ottimali di cui al comma 1 , sono individuati dalla Regione nel rispetto delle disposizioni del Codice e delle Direttive sul tema emanate, all'interno dei confini amministrativi provinciali e raggruppando più comuni secondo un criterio di effettività delle funzioni di protezione civile, applicato in maniera omogenea sul territorio regionale.

3. L'individuazione degli Ambiti ottimali di cui al presente articolo è definita ed approvata, in raccordo con le Prefetture, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, garantendo una adeguata fase partecipativa.

Art. 9

(Piano triennale regionale di protezione civile)

1. Il Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato "Piano", rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l'attività di cui all'articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l'azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e ha validità triennale.

2. La Giunta regionale, su proposta del CCR, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile, provinciali, di ambito e comunali, nonché le disposizioni organizzative per la previsione, la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali di cui all' articolo 14 .

3. Gli indirizzi e il Piano triennale regionale riguardano le modalità di raccordo organizzativo tra tutti i soggetti preposti e l'insieme delle procedure operative di intervento da attuarsi nel caso si verifichi l'evento atteso contemplato in un apposito scenario. Gli indirizzi definiscono altresì le necessarie forme di integrazione e coordinamento tra il Piano, i piani provinciali, di ambito e comunali di protezione civile, nonché ogni altro strumento di pianificazione di emergenza previsto dalla normativa vigente, compreso il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi di cui all' articolo 17 . Gli indirizzi e il Piano sono sottoposti ad aggiornamento ed integrazione annuale e vengono comunicati all'Assemblea legislativa.

4. Il Piano individua e disciplina in particolare:

a) la previsione della spesa complessiva delle attività e degli interventi programmati nello stesso;

b) le attività di protezione civile, tra cui il coordinamento delle attività per i vari tipi di rischio di protezione civile di cui all'articolo 16, comma 1, del Codice;

c) le attività volte alla formazione e sensibilizzazione dei cittadini;

d) il coordinamento del volontariato regionale di protezione civile;

e) l'organizzazione della struttura regionale competente in materia di protezione civile al fine di assicurare la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definendo le peculiari procedure operative della struttura regionale, il coordinamento con i vari uffici regionali, le procedure e le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative ed amministrative, in attuazione all'articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice, nonché la gestione della Sala Operativa Regionale (SOR) di cui all' articolo 13, comma 1, lettera b) ;

f) la predisposizione ed il coordinamento della Colonna Mobile Regionale (CMR) di cui all' articolo 13, comma 1, lettera c) ;

g) le modalità di emanazione della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale di cui all' articolo 20 ;

h) le modalità di emanazione della dichiarazione dello stato di emergenza regionale di cui all' articolo 21 ;

i) gli interventi volti alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.

5. È garantito un processo partecipato dei cittadini, in attuazione dell'articolo 18, comma 2, del Codice, secondo le modalità individuate dalla direttiva di cui al medesimo articolo.

6. Il Piano è corredato da un sistema informativo geografico che contiene i tematismi cartografici utili alla pianificazione e gestione dei rischi, compresi gli incendi boschivi di cui all' articolo 17 .

Art. 10

(Indirizzi per i piani provinciali, di ambito ottimali e comunali di protezione civile)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nell'ambito del Piano di cui all' articolo 9 , definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani provinciali, di ambito ottimali e comunali di protezione civile, ed individua le modalità relative alla loro approvazione, revisione e valutazione periodica.

2. Il piano provinciale, il piano di ambito ottimale e il piano comunale di protezione civile sono approvati nel rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1 .

3. La pianificazione provinciale di protezione civile è predisposta dalla Provincia, tramite il coordinamento della Regione e della Prefettura territorialmente competente.

4. Le pianificazioni di ambito ottimale sono predisposte dalle Province in collaborazione con i Comuni ricadenti nell'ambito e tramite il coordinamento della Regione e della Prefettura territorialmente competente.

5. La pianificazione provinciale e di ambito ottimale di protezione civile viene approvata con deliberazione di Giunta regionale.

Art. 11

(Funzioni delle province in materia di protezione civile)

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera o), del Codice, alle province quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni e relative risorse in materia di protezione civile:

a) raccolta ed elaborazione dei dati e delle segnalazioni utili all'attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza;

b) redazione della pianificazione provinciale e di ambito di protezione civile, nonché aggiornamento e verifica delle stesse anche mediante apposite esercitazioni nel rispetto dell' articolo 10 ;

c) vigilanza sulla predisposizione, da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenza.

Art. 12

(Formazione e sensibilizzazione)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le previsioni del Piano di cui all' articolo 9 approva:

a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione, anche mediante l'eventuale coinvolgimento, previa intesa, e a titolo gratuito per le fattispecie non ricomprese agli aspetti specifici del rischio incendi, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle strutture operative di cui all' articolo 14 , rivolta sia agli Enti Locali sia al volontariato organizzato, in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza;

b) i contenuti e le modalità di svolgimento delle iniziative di sensibilizzazione degli amministratori, degli operatori e delle comunità locali nonché degli enti ed istituzioni facenti parte del sistema regionale, anche mediante esercitazioni.

2. Possono essere previste iniziative formative proposte da parte della Regione, degli Enti Locali, del volontariato organizzato e dei gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, nonché di altri enti ed istituzioni nel rispetto di uno standard formativo regionale, definito con deliberazione della Giunta regionale, per i diversi percorsi di formazione.

3. Gli oneri delle attività al comma 2 sono a carico dei soggetti proponenti.

4. Al termine delle iniziative di formazione di cui al presente articolo, è riconosciuto un attestato regionale, sia per le iniziative svolte direttamente dalla struttura regionale di cui all' articolo 13 , sia per le iniziative realizzate da altri soggetti, secondo lo standard formativo di cui al comma 2 .


CAPO III

Sistema regionale di protezione civile

Art. 13

(Struttura regionale di protezione civile)

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione, quale componente del Sistema di protezione civile ai sensi dell' articolo 5 , provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile, nell'ambito della quale operano:

a) il Centro Funzionale multirischio regionale (CF), parte della rete nazionale dei Centri Funzionali, per le attività di cui all'articolo 17 del Codice;

b) la Sala Operativa Regionale (SOR), supportata da una Sala Situazioni, una Sala Decisioni ed una Sala Regia, a cui concorrono, in caso di necessità, le altre componenti della Regione Umbria e i principali soggetti afferenti al sistema regionale della protezione civile, integrata, anche soltanto funzionalmente, con la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) di cui all' articolo 16 ;

c) la Colonna Mobile Regionale di protezione civile (CMR), quale insieme di uomini, professioni, attrezzature e dotazioni necessarie per la gestione emergenziale sul territorio colpito, a cui partecipa la Regione, gli Enti Locali e il volontariato organizzato di protezione civile.

2. La SOR assicura il costante flusso di raccolta e di scambio delle informazioni tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, le Prefetture, le Province, gli Ambiti ottimali, i Comuni, le componenti e Strutture Operative del sistema regionale di protezione civile.

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di assicurare la tempestività di risposta del sistema in occasione o in vista degli eventi emergenziali di protezione civile, definisce, secondo le previsioni del Piano di cui all' articolo 9 :

a) le procedure operative del proprio CF, le cui componenti essenziali sono il corretto funzionamento della rete di monitoraggio idro-meteorologico in tempo reale regionale, la suddivisione del territorio in zone di allerta, l'individuazione dei set di soglie idro-pluviometriche di riferimento, gli strumenti operativi di preannuncio e monitoraggio dei fenomeni avversi e di interesse per la protezione civile, le informazioni dei Presidi Territoriali idrogeologici ed idraulici;

b) le procedure operative della SOR, con le modalità di attivazione del sistema della protezione civile regionale, le modalità di raccordo e coordinamento con gli altri uffici regionali, nonché con le Prefetture, le Province e le varie componenti interessate, le modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate, in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera e), del Codice;

c) le caratteristiche e modalità operative della CMR;

d) l'assetto organizzativo minimo del personale tecnico-amministrativo adeguato per il corretto funzionamento delle attività di CF, SOR e CMR, considerando le specifiche professionalità richieste e la necessità di continua formazione, secondo quanto previsto dall'articolo 46 del Codice.

4. La struttura di protezione civile regionale opera in coordinamento trasversale con tutte le strutture regionali secondo modalità disciplinate con specifiche linee guida approvate con propria deliberazione dalla Giunta regionale.

Art. 14

(Strutture operative regionali)

1. Sono strutture operative regionali:

a) volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco territoriale di cui all' articolo 25 ;

b) le componenti regionali di Croce Rossa Italiana, Misericordia, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta e del Soccorso Alpino Speleologico Umbria - CNSAS;

c) ANCI Umbria;

d) Agenzia Forestale Regionale (AFOR);

e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA UMBRIA);

f) Agenzia Territoriale per l'Edilizia Residenziale (ATER UMBRIA);

g) Consorzi di bonifica umbri;

h) componenti del Servizio sanitario regionale;

i) Istituto Zooprofilattico Umbria-Marche;

j) gestore dell'Aeroporto Internazionale di Perugia;

k) gestori della viabilità e dei servizi pubblici essenziali;

l) Università e centri di ricerca riconosciuti;

m) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga attività rilevanti nell'ambito della protezione civile;

n) ogni altro soggetto, non già precedentemente citato, ma individuato nell'articolo 13 del Codice.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con le Prefetture, definisce le modalità di coordinamento, in ambito regionale, tra Regione e strutture operative statali per l'esecuzione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di emergenza, nel rispetto delle competenze di cui agli articoli 9 e 10 del Codice.

3. La Regione per lo sviluppo delle attività di cui alla presente legge può stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice con le strutture di cui al comma 1 , al fine di definire specifiche modalità di attivazione e di coinvolgimento nelle attività di protezione civile.

Art. 15

(Accordi con strutture operative)

1. La Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma, anche aventi validità pluriennale, con le strutture operative pubbliche nazionali e regionali previste dall'articolo 13 del Codice e dall' articolo 14 .


CAPO IV

Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

Art. 16

(Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP))

1. È confermata l'istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), già istituita ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste). La SOUP ha il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell'ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano regionale di cui all' articolo 17 .

2. Spetta in particolare alla SOUP:

a) coordinare le attività di lotta attiva contro gli incendi boschivi richiedendo l'intervento di uomini, attrezzature e mezzi appartenenti ai soggetti istituzionali coinvolti ed indicati dal piano regionale di cui all' articolo 17 ;

b) chiedere al Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) l'intervento della flotta aerea antincendio dello Stato di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi);

c) qualora non pienamente integrata alla SOR di cui all' articolo 13 , dare immediata comunicazione al Sindaco del comune interessato da incendio boschivo e alla SOR, qualora l'incendio in atto non possa essere posto sotto controllo con le forze di primo intervento o dare immediata comunicazione al Sindaco, al Prefetto e alla SOR qualora l'incendio boschivo possa interessare zone di interfaccia urbano-rurale, di cui al comma 4 .

3. Il coordinamento delle operazioni a terra è svolto, nell'ambito della SOUP, dalla Regione o da altro soggetto da essa delegato.

4. Nel caso di incendi in zone di interfaccia urbano-rurale, di cui all' articolo 2, comma 1-bis, della l. 353/2000 , il coordinamento e la direzione delle operazioni di spegnimento è effettuata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

5. L'organizzazione e le modalità di funzionamento della SOUP sono stabilite tramite apposito protocollo di intesa concordato e sottoscritto fra Regione Umbria, Direzione Regionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Comando Regionale Carabinieri Forestale Umbria.

Art. 17

(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. La Giunta regionale approva, in conformità alla l. 353/2000 , alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del programma forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il piano regionale, costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi.

3. Il piano regionale è articolato come previsto all' articolo 3, comma 3, della l. 353/2000 e individua in particolare:

a) la previsione della spesa complessiva delle attività previste nello stesso, con riferimento alla spesa complessiva sostenuta nei tre anni precedenti, nonché le modalità di assegnazione di un premio incentivante per gli operatori antincendi boschivi come previsto dall' articolo 7, comma 6, della l. 353/2000 ;

b) i soggetti coinvolti a diverso titolo, i relativi ruoli nell'ambito dell'organizzazione delle attività antincendio boschivo e ne stabilisce le modalità di attivazione;

c) la struttura, l'aggiornamento ed il miglioramento degli archivi e delle funzionalità dei sistemi informativi territoriali ritenuti utili per il supporto alle decisioni;

d) un'apposita sezione per le aree naturali protette regionali, su proposta e definita d'intesa con gli enti gestori delle stesse, sentito il Comitato Regionale Carabinieri Forestale Umbria;

e) un'apposita sezione relativa al piano predisposto ai sensi dell' articolo 8, comma 2, della l. 353/2000 , per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato.

4. Per l'attuazione del piano regionale di cui al comma 1 , il dirigente del Servizio regionale competente approva entro il 30 giugno di ogni anno le procedure operative, in coerenza con le raccomandazioni operative nazionali per la campagna estiva antincendio boschivo, le quali comprendono:

a) una analisi dei dati degli incendi boschivi riferiti all'anno precedente;

b) lo schema base di operatività delle squadre operative antincendi boschivi per l'anno in corso;

c) le previsioni economico-finanziarie per l'anno in corso;

d) gli allegati grafici relativi ai dati di cui alla lettera a) .

5. La Giunta regionale, in caso di inerzia dei comuni nell'approvazione, nella pubblicazione, e nell'approvazione e pubblicazione definitiva, degli elenchi e relative perimetrazioni di cui all' articolo 10, comma 2, della l. 353/2000 , previa diffida all'ente inadempiente con fissazione di un congruo termine, esercita, sentito il Consiglio delle Autonomie locali, il potere sostitutivo e adotta gli atti necessari dandone comunicazione all'Assemblea legislativa. A tal fine la pubblicazione finalizzata all'acquisizione di eventuali osservazioni è effettuata nel sito internet istituzionale della Regione e si applicano i medesimi termini previsti dal quarto e dal quinto periodo dell' articolo 10, comma 2 , della l. 353/2000 .

Art. 18

(Campagna annuale antincendio)

1. La struttura regionale competente, sulla base dell'andamento climatico stagionale, determina con proprio atto, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, le date di apertura e di chiusura della campagna annuale antincendio, nonché l'inizio e il termine del periodo di grave pericolosità, al fine della predisposizione delle misure di prevenzione previste dal piano di cui all' articolo 17 e della osservanza delle prescrizioni e dei divieti di cui al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 28/2001 .

Art. 19

(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)

1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi compresa la bonifica delle superfici percorse dal fuoco, con l'esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all'Agenzia forestale regionale (AFOR).

2. Per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi l'AFOR può impiegare personale e mezzi nell'ambito dell'intero territorio regionale e, sulla base di intese promosse dalle regioni interessate, anche nel territorio delle regioni limitrofe.

3. Per le attività di avvistamento e per le attività di cui al comma 1 ovvero per tutte quelle previste nel piano regionale di cui all' articolo 17 , la Regione può avvalersi di organizzazioni di volontariato riconosciute.

4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile predispone uno specifico elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'elenco di cui all' articolo 25 , con personale volontario formato ed abilitato, come da indicazioni dei piani di cui agli articoli 9 e 17.

5. In caso di necessità la SOUP può attivare le organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco di cui al comma 4 , nel rispetto di quanto previsto dal piano di cui all' articolo 17 .

6. La SOUP provvede ad inviare alla Regione il resoconto delle presenze del personale volontario attivato.

7. I fondi destinati alle organizzazioni di volontariato attivate, compresi i rimborsi previsti dagli articoli 39 e 40 del Codice, rientrano nella previsione di spesa di cui all' articolo 17, comma 3, lettera a) .


CAPO V

Gestione delle emergenze

Art. 20

(Stato di mobilitazione regionale)

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 4, del Codice, in concomitanza o nell'approssimarsi di eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice stesso, ad avvenuto completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte dei comuni interessati che richiedono l'intervento del Servizio regionale, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilitazione straordinaria del sistema regionale di protezione civile, a supporto dell'ambito territoriale regionale interessato, anche mediante l'attivazione, ove necessario, della CMR di cui all' articolo 13, comma 1, lettera c) .

2. Costituiscono presupposto per l'adozione del decreto di cui al comma 1 , gli eventi che possano manifestarsi o si siano manifestati con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente.

3. A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione regionale, la Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal decreto di cui al comma 1 , al fine di fronteggiare lo stato di pericolo, può individuare:

a) l'assegnazione di finanziamenti relativamente alle spese sostenute dalle componenti e strutture operative mobilitate, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, nonché la modalità di rendicontazione delle stesse;

b) eventuali ed ulteriori iniziative da assumere.

4. Sulla base dell'evoluzione degli eventi di cui al comma 2 , con ulteriore decreto del Presidente della Giunta regionale, può essere disposta la cessazione anticipata dello stato di mobilitazione.

5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le previsioni del Piano di cui all' articolo 9 , stabilisce le modalità per il coordinamento e la ricognizione delle attività straordinarie conseguenti lo stato di mobilitazione regionale, svolte da parte del Sistema regionale di protezione civile di cui al Capo III .

Art. 21

(Stato di emergenza regionale)

1. In presenza di un'emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, la Giunta regionale dichiara, con propria deliberazione, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale.

2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell'evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice.

3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile una sola volta di ulteriori sei mesi.

4. La proroga, ovvero la cessazione anticipata, dello stato di emergenza regionale può essere disposta con le stesse modalità adottate per la relativa dichiarazione.

5. La dichiarazione dello stato di emergenza regionale definisce, in particolare:

a) l'individuazione dei comuni interessati dall'emergenza;

b) la valutazione dell'evento, effettuata anche in forma speditiva da parte della struttura regionale di protezione civile di cui all' articolo 13 , anche con il supporto delle province, in relazione alla straordinarietà dell'evento, al territorio colpito, alla popolazione interessata, alle risorse operative, tecniche e scientifiche impiegate e all'entità dei danni prodotti;

c) l'assegnazione dei finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, al fine di fronteggiare l'emergenza.

6. A seguito dell'aggiornamento costante dello scenario d'impatto dell'evento, la Giunta regionale, con propri atti, procede a modificare o integrare quanto definito al comma 5 .

7. Le risorse di cui al comma 5, lettera c) , possono essere destinate a:

a) avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione di cui all'articolo 25, comma 2, lettera a), del Codice, per le quali può essere disposta la copertura finanziaria pari al cento per cento della spesa totale;

b) interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera b), del Codice, eseguiti dagli Enti Locali, dalle strutture regionali o altre strutture operative di cui all' articolo 14 ;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive di cui all'articolo 25, comma 2, lettera c), del Codice, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

d) l'avvio degli interventi urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera d), del Codice.

8. Al termine dello stato di emergenza regionale, la Giunta regionale dispone, con successiva deliberazione, le modalità di completamento degli interventi previsti a seguito dell'emergenza regionale e l'eventuale assegnazione delle risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi ancora non conclusi.

Art. 22

(Ordinanze di protezione civile)

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 11, del Codice, per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare nell'ambito dello stato di emergenza regionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nei limiti e con le modalità indicati nella delibera dello stato di emergenza regionale, nonché nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 , ove richiedano deroghe alle norme regionali vigenti devono contenere l'indicazione delle norme a cui si intende derogare e devono essere specificatamente motivate.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 1 , con le ordinanze di protezione civile si potrà disporre, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e) , anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra località del territorio regionale, entro i limiti delle risorse finanziarie.

4. Le ordinanze, la cui efficacia decorre dalla data di adozione, sono pubblicate sul B.U.R., rese pubbliche e trasmesse per informazione e/o competenza agli Enti Locali dell'Umbria, all'ANCI Umbria, ai Prefetti e al Dipartimento della Protezione Civile.

Art. 23

(Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all' articolo 21 , la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio. Gli interventi relativi alle attività economiche e produttive, sono attuati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. In presenza di una emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del Codice, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché dei danni subiti dai Beni Culturali e Paesaggistici, dalle attività economiche e produttive, nonché dal patrimonio edilizio.

3. Sulla base delle risultanze delle ricognizioni di cui ai commi 1 e 2, da effettuarsi entro sessanta giorni dall'evento, e nei limiti delle risorse disponibili sul bilancio regionale, la Regione può avviare, anche parzialmente, il finanziamento e/o l'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze segnalate.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione individua le attività da compiere per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.

Art. 24

(Interventi esterni ai confini regionali o nazionali)

1. La Regione può concorrere agli interventi esterni ai confini regionali o nazionali secondo le modalità di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del Codice.


CAPO VI

Volontariato

Art. 25

(Volontariato regionale di protezione civile, elenco territoriale e benefici)

1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile l'elenco territoriale del volontariato ai sensi dell'articolo 34 del Codice.

2. Ai sensi dell'articolo 33 del Codice, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all' articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile e i gruppi comunali di protezione civile di cui all'articolo 35 del Codice, partecipano alle attività di protezione civile, previa iscrizione nell'elenco territoriale.

3. La Regione disciplina, con atti di Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V del Codice, i necessari requisiti di idoneità tecnico-operativa del volontariato organizzato di cui al comma 2 , la periodicità di aggiornamento del possesso dei medesimi per l'iscrizione, nonché le modalità per l'iscrizione all'elenco territoriale.

4. La partecipazione del volontariato di cui all'articolo 32 del Codice si realizza applicando la disciplina di cui agli articoli 33 e 34 del Codice.

5. La Regione promuove la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di previsione, prevenzione, gestione dell'emergenza e suo superamento.

6. La Regione, in ottemperanza all'articolo 38 del Codice, incoraggia e organizza la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di pianificazione di protezione civile.

7. L'iscrizione all'elenco territoriale costituisce requisito per il volontariato per accedere al riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice.

8. La Regione provvede a disciplinare, con atto di Giunta regionale, le procedure per l'impiego del volontariato ai fini dell'applicazione dei benefici del comma 7 ed i conseguenti adempimenti amministrativi.

9. Ove il coordinamento dell'intervento da parte dei soggetti iscritti nell'elenco territoriale regionale sia effettuato dalla struttura regionale, i benefici di cui agli articoli 39 e 40 del Codice sono a carico del bilancio regionale.

Art. 26

(Coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile)

1. La Regione promuove la creazione di coordinamenti del volontariato di protezione civile composti dal volontariato organizzato di cui all' articolo 25 .

2. I coordinamenti territoriali coincidono geograficamente con gli Ambiti ottimali di cui all' articolo 8 .

3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce la funzione e i compiti dei coordinamenti del volontariato di cui al comma 1 .

Art. 27

(Contributi, convenzioni e partecipazione del volontariato alla colonna mobile regionale)

1. La Regione può concedere contributi al volontariato organizzato di cui all' articolo 25 , finalizzati al mantenimento, al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica ed allo sviluppo della resilienza delle comunità.

2. La Regione può stipulare convenzioni con il volontariato organizzato di cui agli articoli 25 e 26 al fine di assicurare la pronta disponibilità di particolari servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in caso di necessità nell'ambito delle attività previste ai Piani di cui agli articoli 9 e 17.

3. La Regione promuove la partecipazione del volontariato di protezione civile alla CMR di cui all' articolo 13 . Tale partecipazione è coordinata dalla struttura regionale competente in materia di protezione civile al fine di intervenire nell'ambito del territorio regionale e, previa intesa tra il Presidente della Giunta e gli organi dello Stato e delle regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:

a) criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 ;

b) caratteristiche delle convenzioni di cui al comma 2 ;

c) dimensionamento, caratteristiche e procedure di attivazione della CMR di cui al comma 3 .

5. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo l'entità della spesa è a carico del bilancio regionale.

Art. 28

(Comitato regionale del volontariato di protezione civile)

1. Al fine di assicurare la partecipazione del volontariato organizzato di cui agli articoli 14, comma 1, lettere a) e b) e 26, alla formazione delle politiche regionali di promozione e sviluppo del volontariato è istituito il Comitato regionale del volontariato di protezione civile di seguito denominato "COREV".

2. Il COREV svolge funzioni consultive in materia di volontariato ed è composto dai rappresentanti del volontariato organizzato di cui all' articolo 25 .

3. La partecipazione al COREV è a titolo gratuito.

4. Il Presidente del COREV partecipa come rappresentante del volontariato regionale alla Commissione territoriale del Comitato nazionale del volontariato di Protezione civile.

5. La Giunta regionale disciplina i compiti specifici del COREV, la sua composizione e funzionamento nonché le modalità di nomina dei suoi rappresentanti.

Art. 29

(Logo e segni distintivi. Identità visiva)

1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell'elenco territoriale regionale.

2. La Giunta regionale, con deliberazione, individua:

a) il logo identificativo della protezione civile della Regione e le relative modalità di utilizzo e integrazione con gli elementi identificativi delle altre componenti del servizio nazionale della protezione civile;

b) i segni distintivi della colonna mobile regionale di protezione civile.


CAPO VII

Norma finanziaria e norme transitorie finali

Art. 30

(Norma finanziaria)

1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 9 e 11 è istituito nel Bilancio regionale il "Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile", alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", con una dotazione di euro 1.067.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui euro 318.875,00 per spese di investimento.

2. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2024, 2025 e 2026:

a) quanto a euro 567.500,00 mediante riduzione delle risorse finanziarie già stanziate per le medesime finalità alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile" del Bilancio di previsione 2024-2026;

b) quanto a euro 500.000,00 mediante utilizzo delle risorse accantonate per la presente legge, per ciascuno degli esercizi 2024, 2025 e 2026, al "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2024-2026.

3. Per il finanziamento del Piano regionale di cui all' articolo 17 , ivi incluse le attività di cui all' articolo 19 , è istituito il "Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi", alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1 "Spese correnti" con una dotazione di euro 1.284.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026.

4. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 3 è assicurato per gli esercizi 2024, 2025 e 2026 dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione 2024-2026 per gli interventi di cui all' articolo 20 della l.r. 28/2001 , alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 05 "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", Titolo 1.

5. I fondi spettanti all'Agenzia Forestale Regionale per le attività di cui all' articolo 19 possono essere erogati in acconto fino ad un massimo dell'ottantacinque per cento del loro ammontare complessivo e il rimborso degli stessi è determinato in via definitiva sulla base della spesa rendicontata, riconosciuta ammissibile. I fondi eventualmente erogati e non impiegati sono portati in detrazione alle assegnazioni afferenti ai successivi esercizi finanziari.

6. Per il finanziamento degli interventi di cui al Capo V della presente legge è istituito il "Fondo regionale per le emergenze" alla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di Protezione Civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale", con una dotazione annua di euro 300.000,00 per l'esercizio 2024 e di euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026.

7. La copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 6 è assicurata:

- quanto ad euro 100.000,00 dalle risorse già stanziate nell'esercizio finanziario 2024 per le medesime finalità, ai sensi della abroganda legge regionale 27 luglio 1988, n. 26 (Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile e ambientale nella Regione Umbria), alla Missione 11, Programma 01, Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026;

- quanto ad euro 200.000,00 mediante utilizzo di pari importo delle risorse accantonate negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per la presente legge nel "Fondo per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese in conto capitale", alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03, Titolo 2 del Bilancio di previsione 2024-2026;

8. Per far fronte ai potenziali rischi connessi agli interventi di cui al Capo V , le risorse finanziarie del Fondo regionale per le emergenze, di cui al precedente comma 6 , non utilizzate entro il termine dell'esercizio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione del medesimo esercizio fino alla concorrenza di un ammontare massimo di euro 500.000,00.

9. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono anche le risorse statali previste all'articolo 45 del Codice.

10. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione delle spese di cui ai commi 1, 3 e 6 è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 31

(Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

1. Si applica l' articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (Attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro).

Art. 32

(Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), le parole: " e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto all'articolo 20 " sono sostituite dalle seguenti: " e l'approvazione del relativo Piano regionale previsto dalla l. 353/2000 ".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 28/2001 le parole: " e del Piano regionale di cui all'articolo 20 " sono sostituite dalle seguenti: " e dal Piano regionale di cui alla l. 353/2000 ".

Art. 33

(Abrogazioni)

1. La legge regionale 27 luglio 1988, n. 26 (Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile e ambientale nella Regione Umbria) è abrogata.

2. L' articolo 77 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell'Umbria in attuazione della L. 15 marzo 1997, n. 59 e del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ) è abrogato.

3. L' articolo 1, comma 3 e gli articoli 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 43 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) sono abrogati.

4. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 9 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)) sono abrogati.

5. Gli articoli 30, 31, 32, 33 e 42 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) sono abrogati.

6. Il Titolo III e gli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 20 (Modificazioni ed integrazioni a leggi regionali e ulteriori disposizioni) sono abrogati.

7. L' articolo 14 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese) è abrogato.

8. L' articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese. Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) è abrogato.

9. L' articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)) è abrogato.

Art. 34

(Norme transitorie e finali)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Fino a 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge è possibile procedere alla dichiarazione di stato di emergenza regionale, di cui all' articolo 21 della presente legge, anche per eventi emergenziali avvenuti precedentemente all'approvazione, qualora sussista ancora l'esigenza di dare corso alle attività di cui al comma 7 del medesimo articolo.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 19 settembre 2024

TESEI