Capo II
Strutture ricettive alberghiere
Art. 21
(Tipologie di esercizi alberghieri)
1.
Gli esercizi alberghieri di cui al presente capo sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio in camere e/o unità abitative e altri servizi accessori declinate nelle seguenti tipologie:
a)
alberghi;
b)
alberghi diffusi;
c)
villaggi-albergo;
d)
condhotel.
2.
Gli alberghi possono fornire alloggio anche presso dipendenze costituite da immobili posti nelle immediate vicinanze degli stessi, dotate ciascuna di almeno tre camere che non possono essere considerate struttura ricettiva alberghiera autonoma. Il servizio di ricevimento è ubicato nella struttura principale.
3.
Gli alberghi diffusi sono strutture ricettive alberghiere situate nei centri storici minori, caratterizzate dalla presenza di un edificio principale in cui sono presenti almeno il servizio di portineria e ricevimento e le sale ad uso comune e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più edifici separati in cui possono essere situati altri servizi accessori generali. Le unità abitative sono dotate di arredi, attrezzature e servizi tra di loro almeno di pari livello.
4.
I villaggi-albergo sono strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inseriti in area attrezzata per il soggiorno e lo svago della clientela.
5.
I condhotel sono strutture ricettive alberghiere composte da uno o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il quaranta per cento della superficie netta destinata alle camere a destinazione alberghiera e, per la parte residenziale, non potrà in alcun modo beneficiare degli aumenti delle cubature riservate dagli strumenti urbanistici alle superfici destinate a funzioni turistico-ricettive. I condhotel sono disciplinati in base a quanto previsto dall'
articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
(Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 gennaio 2018, n. 13
(Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel, nonché dei criteri e delle modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale, ai sensi dell'
articolo 31 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133
, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164
).
6.
Gli esercizi alberghieri di cui al
comma 1
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella A allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi, e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
7.
Negli esercizi alberghieri classificati a uno, due e tre stelle, le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.
8.
Negli esercizi alberghieri classificati a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso, le camere sono ad uno, due, tre e a quattro posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella O allegata alla presente legge.
9.
Gli esercizi alberghieri classificati cinque stelle, assumono la denominazione aggiuntiva ?lusso? quando l?immobile presenta eccezionali caratteristiche strutturali, di arredamento e di servizi.
10.
Le dipendenze degli alberghi devono avere una classificazione uguale o inferiore di non più di una stella rispetto a quella della struttura alberghiera principale.
11.
Gli alberghi diffusi, i villaggi-albergo ed i condhotel non possono avere una classificazione inferiore a tre stelle.
12.
La Giunta regionale, per gli alberghi diffusi di cui al
comma 3
, stabilisce con proprio atto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a)
le caratteristiche dei centri storici minori nei quali ne è consentita la realizzazione;
b)
la distanza massima tra l'edificio principale e gli altri edifici.
Capo III
Strutture ricettive extralberghiere
Art. 22
(Tipologie di esercizi extralberghieri)
1.
Sono strutture ricettive extralberghiere:
a)
country house;
b)
case e gli appartamenti per vacanze;
c)
affittacamere;
d)
bed and breakfast;
e)
case per ferie;
f)
ostelli;
g)
rifugi;
h)
agriturismi e fattorie didattiche.
Art. 23
(Country house)
1.
Le country house sono esercizi extralberghieri gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa. Le country house sono dotate di camere o di appartamenti con servizio autonomo di cucina o da idoneo angolo cottura, situate in aperta campagna o in piccoli borghi rurali, derivate dalla ristrutturazione e dall'ammodernamento di ville o casali e loro annessi e possono essere dotate di attrezzature sportive e ricreative.
2.
Nelle country house è sempre consentita la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati nel rispetto della normativa vigente, nonché la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
3.
Le country house sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella B allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
4.
Nelle country house le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
Art. 24
(Case e appartamenti per vacanze)
1.
Le case e appartamenti per vacanze sono esercizi ricettivi gestiti unitariamente e imprenditorialmente in forma professionale organizzata e continuativa per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative composte da uno o più locali arredati, da servizi igienici e da cucina autonoma o da idoneo angolo cottura, poste nello stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale all'interno delle quali non possono esservi persone residenti.
2.
Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita la somministrazione di alimenti e bevande.
3.
Nelle case e appartamenti per vacanze è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
4.
Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti nella sua interezza e al suo interno non possono essere riservati vani al titolare o ad altri soggetti.
5.
Le case e appartamenti per vacanze sono classificate in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella C allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica e edilizia e prevenzione incendi.
6.
Nelle case e appartamenti per vacanze le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
Art. 25
(Affittacamere)
1.
Sono affittacamere le strutture gestite in modo unitario per fornire alloggio e eventualmente servizi complementari in non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto in appartamenti ammobiliati, senza l'utilizzo da parte dell'ospite dell'angolo cottura o della cucina, posti in uno stesso stabile o in stabili diversi ubicati nello stesso territorio comunale.
2.
Gli esercizi di affittacamere possono essere gestiti:
a)
in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata e non occasionale;
b)
in forma non imprenditoriale da coloro che svolgono l'attività in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari.
3.
L'attività di affittacamere in forma non imprenditoriale non può comprendere la somministrazione di cibi e bevande.
4.
Gli affittacamere gestiti in forma imprenditoriale possono fornire il servizio di prima colazione nel rispetto delle disposizioni di cui al
Titolo V, Capo II
della presente legge.
5.
Ciascuna unità abitativa è destinata all'alloggio di turisti esclusivamente nelle camere e non nella sua interezza.
6.
Gli esercizi di affittacamere conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.
7.
Gli esercizi di affittacamere sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella D allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
8.
Negli esercizi di affittacamere la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
Art. 26
(Bed and breakfast)
1.
Il bed and breakfast è il servizio di alloggio e prima colazione esercitato all'interno dell'abitazione ove il titolare ha la residenza e dimora abitualmente, avvalendosi della normale organizzazione familiare.
2.
Il soggetto titolare dell'attività di bed and breakfast deve riservarsi una camera da letto all'interno della struttura.
3.
L'attività di bed and breakfast può essere gestita:
a)
in forma imprenditoriale quando la gestione è organizzata, con le modalità di cui al
comma 1
, e non occasionale. L'attività è svolta in non più di cinque camere con un massimo di dieci posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici;
b)
in forma non imprenditoriale quando l'attività è svolta dal soggetto titolare in modo occasionale e senza la fornitura di servizi complementari. Tale attività è svolta in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto. Qualora l'attività si svolga in più di una camera deve essere previsto l'uso di almeno due servizi igienici.
4.
Gli esercizi di bed and breakfast conservano le caratteristiche della civile abitazione e l'esercizio dell'attività di ricezione non comporta il cambio di destinazione d'uso delle unità abitative.
5.
I bed and breakfast sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella E allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
6.
Nei bed and breakfast la superficie delle camere ed i relativi posti letto sono quelli previsti dal regolamento comunale in materia edilizia ed igienico-sanitaria.
Art. 27
(Case per ferie)
1.
Le case per ferie sono strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone singole o gruppi, organizzate e gestite al di fuori dei normali canali commerciali da enti pubblici, associazioni, società e enti religiosi, tutti soggetti operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.
2.
Nelle case per ferie, oltre alla prestazione di servizi ricettivi essenziali, ivi compreso quello di ristorazione per i soli alloggiati, sono assicurati i servizi e l'uso di attrezzature che consentano il perseguimento delle finalità di cui al
comma 1
.
3.
Le case per ferie possono essere dotate di particolari strutture per il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, compresa la disponibilità della cucina e di punti di cottura per uso autonomo, sotto la responsabilità del soggetto gestore.
4.
Le case per ferie possono assumere anche le seguenti denominazioni:
a)
"case religiose di ospitalità" se gestite da enti religiosi riconosciuti in base alla
legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) che accolgono, a pagamento, chiunque lo richiede nel rispetto del carattere religioso dell'ospitalità stessa e delle conseguenti regole di comportamento e limitazioni del servizio;
b)
"centro soggiorno studi" se gestite da enti pubblici, associazioni, organizzazioni sindacali e altri soggetti privati operanti nel settore della formazione che si dedicano ad una ospitalità finalizzata all'educazione e alla formazione in strutture dotate di adeguate attrezzature per l'attività didattica e convegnistica specializzata.
5.
Le case per ferie, ad eccezione di quelle denominate "centri soggiorno studi", sono classificate sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella F allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
6.
Le case per ferie denominate "centri soggiorno studi" sono classificate sulla base dei requisiti previsti per gli alberghi classificati almeno a due stelle, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
7.
Nelle case per ferie le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
Art. 28
(Ostelli)
1.
Sono ostelli gli esercizi ricettivi attrezzati per il soggiorno e il pernottamento, anche in spazi comuni, prevalentemente di giovani, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali e sportive.
2.
Gli ostelli, in relazione alla particolare funzione che svolgono, possono assumere anche la denominazione "kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi" se l'ospitalità è finalizzata anche allo sviluppo sociale e pedagogico e la clientela è costituita, di norma, da ragazzi di età inferiore ai quattordici anni. Nei "kinderheimer - centri di vacanza per ragazzi", aperti solitamente nei periodi di vacanza estivi e/o invernali, è assicurata la presenza continuativa di personale specializzato nel settore pedagogico e di personale medico.
3.
Negli ostelli possono essere somministrati cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate.
4.
Gli ostelli sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella G allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
5.
Negli ostelli le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
Art. 29
(Rifugi)
1.
Sono rifugi le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in zone isolate, collegate prevalentemente ai cammini e alla rete escursionistica.
2.
I rifugi sono gestiti da enti pubblici, associazioni o soggetti privati.
3.
I rifugi sono classificati in un'unica categoria sulla base dei requisiti minimi obbligatori indicati nella Tabella H allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi.
4.
Nei rifugi le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
Art. 30
(Agriturismi e fattorie didattiche)
1.
Gli agriturismi e le fattorie didattiche sono disciplinati dal
Titolo VIII della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12
(Testo unico in materia di agricoltura).
2.
Alle strutture ricettive di cui al
comma 1
, si applicano, per quanto non disciplinato dalla normativa speciale in materia e dalla
l.r. 1/2015
, le disposizioni della presente legge.
Capo IV
Strutture ricettive all'aria aperta
Art. 31
(Esercizi ricettivi all'aria aperta)
1.
Sono esercizi ricettivi all'aria aperta:
a)
campeggi;
b)
camping - village;
c)
villaggi turistici.
2.
I campeggi sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati in aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.
3.
Nei campeggi è consentita la presenza di strutture fisse e mobili destinate all'accoglienza dei turisti, collocate in apposite piazzole che comunque non possono occupare più del trenta per cento di quelle autorizzate.
4.
I campeggi di cui al
comma 2
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella I allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle, due stelle e una stella.
5.
I camping - village sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, situati in aree attrezzate e recintate, costituiti da strutture fisse e mobili, in una percentuale ricompresa tra il trentuno e il sessantanove per cento delle piazzole autorizzate.
6.
I camping - village di cui al
comma 5
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella L allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle e tre stelle.
7.
I villaggi turistici sono esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio a turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento, all'interno di aree recintate e attrezzate per la sosta e il soggiorno in strutture fisse e mobili.
8.
Nei villaggi turistici è consentita la presenza di piazzole con gli stessi requisiti di cui all'allegata Tabella I utilizzabili dai turisti forniti di mezzi propri di pernottamento tipici dei campeggi, purché in misura non superiore al trenta per cento delle unità abitative autorizzate.
9.
I villaggi turistici di cui al
comma 7
sono classificati in base ai requisiti posseduti, indicati nella Tabella M allegata alla presente legge, nel rispetto della normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, sicurezza, urbanistica, edilizia e prevenzione incendi e sono contrassegnati con cinque stelle, quattro stelle, tre stelle e due stelle.
10.
Ai fini del presente articolo si intendono per strutture fisse quelle permanentemente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata; per strutture mobili si intendono quelle temporaneamente ancorate al suolo, facilmente rimovibili per il ripristino delle condizioni naturali del sito e con collegamenti alle prese d'acqua, di scarico e di elettricità, realizzati con attacchi smontabili a norma di legge.
11.
Nelle strutture fisse è consentita la presenza di divani letto fino a un massimo di due posti letto nei locali adibiti a soggiorno.
12.
Nelle strutture fisse le camere sono ad uno, due e a più posti letto, nel rispetto delle dimensioni minime di cui alla Tabella P allegata alla presente legge.
13.
Le strutture ricettive all?aria aperta di cui al presente articolo, che propongono un servizio di pernottamento in modalità alternativa e innovativa in strutture fisse o mobili in un?area dedicata, possono utilizzare commercialmente la denominazione aggiuntiva ?area glamping?.
Capo VII
Norme comuni per le attività ricettive
Art. 35
(Codice identificativo nazionale)
1.
In attuazione dell'
articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145
(Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili) convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2023, n. 191
, la Regione ricodifica come Codice Identificativo Nazionale (CIN) il Codice Identificativo Regionale (CIR) assegnato alle strutture ricettive di cui all'
articolo 20
e alle locazioni turistiche di cui all'
articolo 48
della presente legge secondo le modalità previste nel medesimo articolo.
2.
Ai sensi dell'
articolo 13-ter, comma 6, del d.l. 145/2023
, il CIN di cui al
comma 1
, deve essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.
3.
In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al
comma 2
, nonché in caso di strutture ricettive e locazioni turistiche prive di CIN, si applicano le sanzioni pecuniarie di cui all'
articolo 13-ter, comma 9 del d.l. 145/2023
.
Art. 36
(Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche)
1.
È istituita la Banca dati regionale ricognitiva delle strutture ricettive e delle locazioni turistiche, denominata Turismatica, individuata quale banca dati di interesse regionale di cui all'
articolo 16 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8
(Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali). La Banca dati, realizzata attraverso apposite piattaforme informatiche, è gestita dalla struttura regionale competente in materia di turismo.
2.
La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto dell'
articolo 13-quater del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34
(Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 giugno 2019, n. 58
, individua le informazioni da inserire nella Banca dati e ne disciplina criteri, modalità e procedure per la formazione, l'accesso e l'aggiornamento.
Art. 37
(Segno identificativo di qualità)
1.
Al fine della valorizzazione dell'offerta turistica ricettiva, anche con particolare riguardo alla accessibilità ed inclusività delle persone con disabilità ed alla sostenibilità ambientale, la Regione promuove e riconosce nell'ambito della strategia della Marca regionale - Brand system di cui all'
articolo 5
, un segno identificativo di qualità alle strutture ricettive di cui all'
articolo 20
.
2.
L'assegnazione del segno identificativo di cui al
comma 1
è effettuata dalla Regione su base volontaria.
3.
La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo si avvale di un nucleo tecnico senza oneri a carico del bilancio regionale. La partecipazione alle attività del nucleo tecnico non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
4.
La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e di tutto il comparto ricettivo regionale e l'ANCI Umbria, con proprio atto stabilisce:
a)
le caratteristiche del segno identificativo di qualità;
b)
i criteri e le modalità di assegnazione;
c)
gli effetti del riconoscimento anche in termini di valorizzazione e premialità;
d)
la composizione ed il funzionamento del nucleo tecnico di cui al
comma 3
.
Art. 38
(Esercizio dell'attività ricettiva e classificazione delle strutture ricettive)
1.
Le attività svolte nelle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono intraprese previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'
articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE), di cui all'
articolo 113 della l.r. 1/2015
, del comune competente per territorio. La SCIA attesta i requisiti propri delle strutture ricettive previsti dalla presente legge, nonché il rispetto della disciplina vigente in materia di sicurezza, igiene, sanità, urbanistica e edilizia.
2.
La SCIA è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)), sul possesso dei requisiti di cui alle tabelle allegate alla presente legge, nonché sulle seguenti informazioni:
a)
denominazione;
b)
dati relativi al titolare;
c)
dati identificativi catastali e categoria catastale dell'immobile;
d)
tipologia ricettiva;
e)
requisiti minimi obbligatori;
f)
capacità ricettiva;
g)
ubicazione;
h)
periodo di apertura;
i)
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di igiene e sanità, urbanistica, edilizia, pubblica sicurezza e prevenzione incendi;
j)
iscrizione al registro delle imprese della CCIAA, ove previsto;
k)
classificazione della struttura e per le strutture alberghiere, delle eventuali dipendenze;
l)
per le residenze d'epoca di cui all'
articolo 32
, l'attestazione del possesso dei requisiti previsti all'
articolo 32
, commi 1, 2 e 3;
m)
estremi del contratto di assicurazione stipulato per rischi di responsabilità civile nei confronti del cliente.
3.
È soggetta ad apposita SCIA, da presentare con le modalità di cui al
comma 1
, la variazione della capacità ricettiva, della localizzazione e di ogni altro elemento strutturale previsto per l'esercizio dell'attività.
4.
È soggetta a previa comunicazione al comune ogni variazione degli elementi dichiarati nella SCIA diversi da quelli di cui al
comma 3
e ogni variazione degli elementi dichiarati nel dettaglio struttura di cui al
comma 6
, salvo quanto indicato al
comma 5
. È altresì soggetta a comunicazione al comune la cessazione dell'attività entro quindici giorni dal verificarsi della cessazione medesima.
5.
La variazione di titolarità è soggetta a comunicazione al comune da effettuarsi prima dell'effettivo avvio dell'attività e comunque entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della titolarità o entro un anno dalla morte del titolare.
6.
Contestualmente alla SCIA l'interessato presenta, sulla base di apposito modello predisposto dalla Giunta regionale con proprio atto, una dichiarazione, denominata dettaglio struttura relativa al dettaglio delle camere e/o delle unità abitative, alle dotazioni, alle caratteristiche e all'accessibilità della struttura ed ai servizi offerti.
7.
La classificazione e la riclassificazione della struttura ricettiva è determinata in base ad autocertificazione dell'interessato rispettivamente all'atto della presentazione della SCIA e all'atto della comunicazione quinquennale al SUAPE del comune competente per territorio. La classificazione delle strutture ricettive ha validità quinquennale e per le strutture ricettive che iniziano l'attività nel corso del quinquennio, la classificazione ha validità per la frazione residua.
8.
Qualora la riclassificazione dichiarata dal titolare ai sensi del
comma 7
non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori di cui alle Tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O e P si applicano le disposizioni di cui all'
articolo 40
della presente legge.
9.
Il comune competente per territorio trasmette tempestivamente alla Regione la SCIA ed il dettaglio struttura, nonché la riclassificazione quinquennale comunicata ai sensi del
comma 7
, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale con proprio atto, nel rispetto delle disposizioni in materia di amministrazione digitale e semplificazione.
10.
La Regione implementa la Banca dati di cui all'
articolo 36
con i dati dichiarati dal titolare.
11.
Il comune effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva di cui al
comma 2
, anche mediante sopralluoghi, su tutte le strutture ricettive nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA.
12.
Il comune, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti e delle informazioni di cui al
comma 2
, anche rispetto a quelli corrispondenti alla classificazione e riclassificazione dichiarata, applica le disposizioni di cui all'
articolo 40
.
13.
Il comune in ogni momento può controllare d'ufficio la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività ricettiva e può adottare i provvedimenti conseguenti.
Art. 39
(Obblighi del titolare dell'attività ricettiva)
1.
I titolari degli esercizi ricettivi di cui al presente Titolo hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile all'esterno della struttura la tipologia, l'esatta denominazione e, ove presente, il numero delle stelle o dei girasoli corrispondenti alla classificazione attribuita e il CIN di cui all'
articolo 35
.
2.
Il titolare dell'esercizio ricettivo che pubblicizza con qualunque mezzo la propria attività ha l'obbligo di evidenziare le proprie generalità, le informazioni sull'accessibilità, la partita IVA, ove prevista, e il CIN di cui all'
articolo 35
.
3.
Il titolare dell'attività ricettiva espone in modo visibile all'interno della struttura la SCIA e il dettaglio struttura.
4.
I titolari delle strutture ricettive di cui al presente Titolo sono tenuti, oltre al rispetto delle vigenti normative in materia fiscale e di sicurezza, alla comunicazione dei flussi turistici ai sensi del
comma 5
e all'adempimento della denuncia degli ospiti in base alle disposizioni normative e alle indicazioni dell'autorità di pubblica sicurezza.
5.
Ai fini della comunicazione dei flussi turistici, i soggetti di cui al
comma 4
registrano giornalmente l'arrivo e la partenza di ciascun ospite e il numero delle camere occupate sulla banca dati Turismatica di cui all'
articolo 36
, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali. La comunicazione telematica dei dati, obbligatoria anche in assenza di movimento, deve essere effettuata con cadenza mensile entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello di riferimento.
6.
Il titolare dell'attività ricettiva di cui al presente Titolo è tenuto a stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità civile verso i clienti e ne comunica annualmente il rinnovo al SUAPE del comune competente per territorio.
7.
I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla chiusura temporanea dell'attività devono darne comunicazione preventiva al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'
articolo 38, comma 9
. Il periodo di chiusura temporanea dell'attività non può essere superiore a dodici mesi. Decorso tale termine l'attività è definitivamente cessata.
8.
I titolari delle attività ricettive di cui al presente Titolo che intendono procedere alla cessazione dell'attività devono darne comunicazione entro il termine indicato all'
articolo 38, comma 4
, al SUAPE del comune competente per territorio che la trasmette tempestivamente alla Regione secondo le modalità stabilite nell'atto di cui all'
articolo 38, comma 9
. Alla comunicazione di chiusura di cui al presente comma, consegue la chiusura d'ufficio della relativa posizione anagrafica in Turismatica di cui all'
articolo 36
.
Art. 40
(Provvedimenti)
1.
Il comune competente per territorio, in caso di accertata carenza o difformità dei requisiti di cui al
comma 1 dell'articolo 38
, applica le disposizioni di cui all'
articolo 19 della l. 241/1990
.
2.
Il comune adotta le procedure di cui alla
l. 241/1990
, in particolare in caso di:
a)
mancata presentazione della SCIA per le variazioni di cui all'
articolo 38, comma 3
;
b)
mancata comunicazione delle variazioni di cui all'
articolo 38
, commi 4 e 5;
c)
mancato adempimento degli obblighi di cui all'
articolo 39
.
3.
Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 21 e 31, qualora la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il comune consente l'esercizio dell'attività esclusivamente in relazione alla classificazione a stelle effettivamente corrispondente o, su richiesta del titolare, concede un termine per la regolarizzazione durante il quale l'attività può essere sospesa. Nel caso in cui la classificazione a stelle dichiarata dal titolare non possa comunque essere conseguita, il comune assegna la classificazione a stelle effettivamente corrispondente o assume determinazioni ai sensi del
comma 1
.
4.
Nelle strutture ricettive di cui agli articoli 22 e 32, qualora la classificazione dichiarata dal titolare non corrisponda ai requisiti minimi obbligatori previsti dalla presente legge, il comune assume determinazioni ai sensi del
comma 1
.
Art. 41
(Apertura)
1.
I titolari delle strutture ricettive turistiche di cui al presente Titolo dichiarano nella SCIA di cui all'
articolo 38
i periodi di apertura.
2.
La variazione del periodo di cui al
comma 1
è comunicata preventivamente al SUAPE del comune competente per territorio.
Art. 42
(Denominazione)
1.
A ciascuna struttura ricettiva di cui al presente Titolo è attribuita una denominazione diversa da quelle già esistenti nel territorio regionale. Può essere attribuita la stessa denominazione a strutture ricettive appartenenti allo stesso titolare.
2.
L'utilizzo della medesima denominazione per strutture ricettive di diversa tipologia è subordinato all'assenso formale del titolare della struttura che per primo ha presentato la SCIA.
3.
La denominazione non può contenere il riferimento ad una tipologia ricettiva diversa da quella dichiarata.
4.
Il comune competente per territorio verifica la denominazione dichiarata nella SCIA con quelle contenute in Turismatica di cui all'
articolo 36
e adotta le proprie determinazioni.
Art. 43
(Suite e letto aggiunto)
1.
Nelle strutture ricettive di cui all'
articolo 20
, le camere assumono la denominazione di suite se composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e da servizi igienici privati.
2.
Nelle camere delle strutture ricettive turistiche di cui all'
articolo 20
, può essere aggiunto, in via temporanea ed esclusivamente su richiesta del cliente, un ulteriore letto qualora la superficie della camera ne consenta la fruibilità. Il letto aggiunto deve essere rimosso al momento della partenza del cliente.
Art. 44
(Reclamo)
1.
Gli ospiti di strutture ricettive possono presentare reclamo scritto al comune competente per territorio.
2.
Il comune, valutato il reclamo, qualora non lo ritenga manifestamente infondato, informa la struttura ed effettua gli accertamenti conseguenti.
3.
Il comune, altresì, comunica all'interessato ed al Servizio regionale competente in materia di turismo l'esito dell'accertamento di cui al
comma 2
.
Art. 45
(Piscine natatorie)
1.
Alle piscine natatorie annesse alle strutture ricettive di cui al presente Titolo si applica la normativa regionale vigente in materia.
Art. 46
(Sanzioni amministrative)
1.
Chiunque apre o gestisce un'attività ricettiva o pubblicizza con qualsiasi mezzo un'attività ricettiva senza aver presentato la SCIA è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
2.
Chiunque dichiara requisiti della struttura o servizi inesistenti di cui all'
articolo 38
, commi 1, 2 e 6, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
3.
Chiunque non dichiara ai sensi dell'
articolo 38
, commi 3, 4 e 5, la modifica di caratteristiche della struttura o di elementi contenuti nella SCIA che fanno venir meno i requisiti per l'esercizio dell'attività stessa di cui all'
articolo 38, comma 1
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00 ed alla chiusura dell'attività, nel rispetto della normativa vigente.
4.
Chiunque interrompe temporaneamente l'attività senza averne data preventiva comunicazione al SUAPE del comune competente per territorio ai sensi dell'
articolo 39, comma 7
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
5.
Chiunque supera la capacità ricettiva dichiarata nella SCIA ai sensi dell'
articolo 38, comma 2
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
6.
Chiunque, nelle strutture ricettive, somministra cibi e bevande senza le prescritte autorizzazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00, ed alla cessazione dell'attività di somministrazione, nel rispetto della normativa vigente.
7.
Chiunque rifiuta di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
8.
Chiunque non espone o espone in modo non visibile la SCIA ed il dettaglio struttura ai sensi dell'
articolo 39, comma 3
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
9.
Chiunque espone o pubblicizza con qualunque mezzo dati non conformi rispetto a quanto dichiarato nella SCIA e nel dettaglio struttura, ai sensi dell'
articolo 38
o un livello di classificazione o una denominazione o una tipologia ricettiva diverse da quelle dichiarate ai sensi del medesimo articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
10.
Chiunque pubblicizza con qualunque mezzo la propria struttura ricettiva senza indicare le generalità dichiarate nella SCIA e/o le informazioni sull'accessibilità, e/o la partita IVA ove prevista ai sensi dell'
articolo 39, comma 2
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
11.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui all'
articolo 35, comma 2
, è soggetto alle sanzioni di cui al
comma 3
del medesimo articolo.
12.
Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
(Codice del consumo, a norma dell'
articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
), atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
13.
Chiunque pone in essere pubblicità o commercializzazione non corrispondente al vero sull'accessibilità e inclusività della struttura è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
14.
Chiunque non fornisce i servizi obbligatori per la tipologia ricettiva previsti nella presente legge o per la classificazione attribuita, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.
15.
Chiunque non effettua nel termine stabilito la comunicazione mensile di cui all'
articolo 39, comma 5
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00.
16.
Chiunque non comunica annualmente al comune il rinnovo della polizza assicurativa di responsabilità civile di cui all'
articolo 39, comma 6
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 500,00.
17.
Chiunque non rispetta i provvedimenti adottati dal comune ai sensi dell'
articolo 38, comma 13
, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 10.000,00 ed alla chiusura dell'attività sanzionata, nel rispetto della normativa vigente in materia.
18.
In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione dell'attività sanzionata, trova applicazione l'
articolo 17-ter, comma 5 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
19.
I proventi delle sanzioni amministrative di cui al
comma 15
sono introitati a titolo definitivo dalla Regione cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione secondo le procedure di cui alla
l. 689/1981
e alla
l.r. 15/1983
. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi di promozione turistica.
20.
I proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo, ad eccezione del
comma 15
, sono introitati a titolo definitivo dal comune competente per territorio cui spetta la determinazione e l'irrogazione della sanzione, secondo le procedure di cui alla
l. 689/1981
ed alla
l.r. 15/1983
.
21.
Ai sensi dell'
articolo 13-ter, comma 11, del d.l. 145/2023
, i proventi delle sanzioni di cui al
comma 11
del presente articolo sono destinati a finanziare investimenti per politiche in materia di turismo e interventi concernenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti.