CAPO I
Modificazione alla
legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati)
Art. 1
(Modificazione all'
articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
)
1.
Il
secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15
(Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) è sostituito dal seguente:
"
2. L'Autorità amministrativa competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad essa trasmesso dall'organo accertatore, acquisiti altresì eventuali ulteriori accertamenti e/o elementi di giudizio e/o rapporti integrativi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione ed ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono in solido obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto.
".
CAPO III
Modificazioni alla
legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
(Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Art. 4
(Modificazioni all'
articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14
)
1.
La rubrica dell'
articolo 28 della l.r. 14/1994
è sostituita dalla seguente: "
Controllo della fauna e zone a gestione specifica
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 14/1994
è aggiunto il seguente:
"
3-bis. Nell'ambito delle zone a gestione specifica di cui al comma 3, la Regione istituisce Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.) destinate all'insediamento e alla riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio secondo i seguenti criteri:
a) in tali ambiti, tabellati a cura dell'A.T.C., l'esercizio venatorio è vietato per una durata minima di un anno e massima di quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro anni;
b) la superficie di ciascuna area di rispetto non può essere inferiore a cinquanta ettari e superiore a duecento ettari, tali aree sono computate nel calcolo delle superfici soggette a protezione;
c) tali aree sono istituite dalla Regione secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata;
d) per la gestione di tali aree la Regione può avvalersi dei Comitati di cui all'articolo 11.
".
CAPO IV
Modificazione alla
legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
(Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)
Art. 5
(Modificazione all'
articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
(Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), le parole: "
approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente
" sono sostituite dalle seguenti: "
adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale, quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente, costituisce sottosezione di programmazione nell'ambito della Sezione Organizzazione e Capitale umano, ai sensi dell'
articolo 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113
, dell'
articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81
(Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione) e in conformità all'
articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022, n. 132
(Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione).
".
CAPO V
Modificazioni alla
legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
(Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale)
Art. 6
(Modificazioni all'
articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
)
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21
(Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), le parole: "
, contestualmente al bilancio di direzione
" sono soppresse.
2.
Le lettere b), e) e f) del
comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007
sono abrogate.
3.
Alla
lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007
, le parole: "
piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana;
" sono sostituite dalle seguenti: "
Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'
articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80
(Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2021, n. 113
.
".
CAPO VI
Modificazioni alla
legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
(Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)
Art. 8
(Integrazione all'
articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
)
1.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15
(Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) è aggiunto il seguente:
"
3-bis. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere affidati in gestione esclusiva:
a) campi gara, in misura massima del 20% del numero complessivo di quelli complessivamente istituiti;
b) zone a regolamento specifico, in misura massima del 20% del numero complessivo di quelle complessivamente istituite.
".
CAPO VII
Ulteriore integrazione della
legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
(Norme per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)
Art. 10
(Integrazione della
legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
)
1.
Dopo l'
articolo 9-bis della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:
"
Art. 9-ter
(Esonero dalla sottoscrizione delle liste regionali)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'
articolo 4, comma 1, lettera c-ter) della l. 165/2004
, sono esonerate dall'adempimento di cui all'
articolo 9, comma 3, della l. 108/1968
, come sostituito dall'
articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4
(Modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2
(Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)), le liste regionali che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente o legale rappresentante del partito, forza politica o movimento, rappresentati nella Camera.
".
CAPO VIII
Modificazioni alla
legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25
(Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55
(Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali))
Art. 11
(Modificazione del titolo della
legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25
)
1.
Il titolo della
legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25
: "
Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55
(Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)
" è sostituito dal seguente: "
Norme per la pubblicità e trasparenza, in attuazione dell'
articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Abrogazione della
legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55
(Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)).
".
Art. 12
(Modificazione dell'
articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2012
è sostituito dal seguente:
"
1. La presente legge disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni e documenti richiesti dall'
articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in attuazione del medesimo articolo e dell'
articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174
(Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla
legge 7 dicembre 2012, n. 213
.
".
Art. 17
(Modificazioni dell'
articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25
)
1.
La rubrica dell'
articolo 9 della l.r. 25/2012
è sostituita dalla seguente: "
(Pubblicità dei dati relativi ad enti, istituti e società di cui all'
articolo 12, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441
)
".
2.
Il
comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012
è sostituito dal seguente:
"
1. Fermo restando quanto previsto dall'
articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013
, le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del medesimo d.lgs. sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente dagli enti, istituti e società di cui all'
articolo 12, primo comma, della l. 441/1982
.
".
3.
Il
comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012
è sostituito dal seguente:
"
2. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall'
articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013
.
".
4.
I commi 3, 4 e 5 dell'
articolo 9
sono abrogati.
CAPO IX
Modificazioni alla
legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)
Art. 18
(Integrazioni all'
articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
)
1.
Dopo la
lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), è inserita la seguente:
"
d-bis) a proporre all'Assemblea la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'
articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/2006
;
".
2.
Alla
lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013
, come sostituita dall'
articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2024, n. 10
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 17 maggio 2013, n. 11
(Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)), dopo le parole: "
Piani finanziari elaborati dai gestori
" sono inserite le seguenti: "
del servizio di gestione integrata dei rifiuti
".
CAPO X
Modificazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)
Art. 21
(Modificazioni all'
articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Alla fine del
comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è aggiunto il seguente periodo: "
Ciascuna delle unità sanitarie locali è articolata in distretti e presidi ospedalieri.
".
2.
Il
comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 11/2015
è sostituito dal seguente:
"
7. L'ambito territoriale di ciascun Distretto, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, è definito con proprio atto dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 8, reso entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo.
".
Art. 23
(Integrazione all'Allegato A della
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
All'Allegato A della
l.r. 11/2015
, in fondo, è aggiunta la seguente tabella: "
Tabella 1 Art. 41 (Presidi ospedalieri e Ospedali)
", allegata quale parte integrante della presente legge.
Art. 24
(Modificazione all'
articolo 60 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 11/2015
è inserito il seguente:
"
1-bis. Agli oneri finanziari necessari al raggiungimento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) relativamente ai presidi ospedalieri di base, presidi ospedalieri di I livello, presidi ospedalieri di II livello e alla Rete dell'emergenza urgenza, si provvede con le risorse del Fondo sanitario di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, Missione 13
"Tutela della salute"
, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario corrente di cui al presente comma, previa verifica dell'avvenuta attuazione delle azioni di efficientamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale nonché l'adeguatezza alle attività programmatiche previste per la rete ospedaliera e per i programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, anche in relazione alle eventuali deroghe ministeriali.
".
Art. 26
(Integrazione all'
articolo 320 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 320 della l.r. 11/2015
è aggiunto il seguente:
"
5 bis. Accertata la condizione di non autosufficienza delle persone anziane inserite nei servizi socio assistenziali di cui all'articolo 344, le stesse sono iscritte nelle liste per l'inserimento nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale per anziani non autosufficienti disciplinate ai sensi dell'articolo 117. Il periodo di permanenza delle persone anziane nelle strutture socio assistenziali di cui all'articolo 344 non può superare i trecentosessanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza. La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria delle persone anziane nei trecentosessanta giorni è garantita dall'Azienda USL competente per territorio attraverso la presa in carico con programma di assistenza domiciliare integrata.
".
Art. 27
(Disposizioni transitorie)
1.
Al fine di procedere all'effettiva articolazione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, la Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina per le aziende ospedaliere, un collegio composto dai direttori generali o commissari delle aziende interessate, coordinato dalla Direzione regionale Salute e Welfare, integrato da dirigenti e funzionari regionali competenti per le specifiche materie e individuati con atto del direttore della stessa, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di centoventi giorni dalla nomina, la ricognizione alla data del 30 giugno 2024, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile e di trasmettere gli esiti dell'attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione.
2.
La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazione di cui al
comma 1
, approva le deliberazioni con le nuove articolazioni delle aziende ospedaliere regolando contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, alla nomina degli organi, al subentro nei rapporti giuridici, all'assegnazione anche in via provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti informativi e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.
3.
La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di definizione dei nuovi assetti, anche con riferimento all'esigenza di uniformare i sistemi informativi.
4.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione degli atti di definizione dei nuovi assetti organizzativi, alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.
CAPO XVI
Modificazione alla
legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della
direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))
Art. 34
(Modificazioni dell'
articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023
, dopo le parole: "
comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso
" sono aggiunte le seguenti: "
uno o più
".
2.
Il
comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023
è sostituito dal seguente:
"
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse sono concesse ai comuni sulla base di programmi o progetti presentati per uno o più ambiti di cui al comma 1 e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.
".
CAPO XVIII
Modificazioni alla
legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)
Art. 36
(Modificazioni all'
articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
(Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) dopo le parole: "
Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ra10 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 53 del 16 ottobre 2024 tificata con
legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989)
" sono inserite le seguenti: "
e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con
legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023
dopo le parole: "
gruppo sociale
" sono inserite le seguenti: "
e condizioni di disabilità
".
3.
Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023
, le parole: "
promuove l'inclusione e favorisce
" sono sostituite dalle seguenti: "
garantisce su base di uguaglianza con gli altri
".
Art. 41
(Sostituzione dell'
articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
)
1.
L'
articolo 9 della l.r. 13/2023
è sostituito dal seguente:
"
Art. 9
Rete territoriale
1. La Regione, in applicazione degli articoli 4 e 5 della
legge regionale 6 marzo 2023, n. 2
(Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), attraverso il ricorso alle forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore aventi finalità educative e l'eventuale apporto, ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 2/2023
, di altri enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio, sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e favorisce la stipula di accordi e convenzioni per la partecipazione dei suddetti enti alle attività previste nel progetto educativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) e la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.
".
Art. 46
(Modificazione all'
articolo 17 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
)
1.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 13/2023
è sostituita dalla seguente:
"
a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell'
articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;
".
Art. 49
(Integrazione alla
legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13
)
1.
Dopo l'
articolo 28 della l.r. 13/2023
è inserito il seguente:
"
Art. 28 bis
(Clausola valutativa)
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di promozione e qualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio regionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente dati e informazioni di dettaglio riguardanti:
a) il quadro dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati autorizzati ed accreditati dai singoli comuni, distinti per tipologia di servizio, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
b) le attività realizzate nell'anno di riferimento in attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 13, con l'indicazione delle risorse finanziarie impiegate;
c) le iniziative di formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 21, promosse nel territorio regionale.
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
".
CAPO XXI
Modificazioni alla
legge regionale 20 giugno 2024, n. 7
(Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro)
Art. 53
(Modificazioni all'
articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 7
)
1.
I commi 2 e 3 dell'
articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 7
(Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro) sono sostituiti dai seguenti:
"
2. La presa in carico si sviluppa attraverso la cooperazione fra medici e professionisti che compongono un gruppo multidisciplinare e che si avvalgono di specifici protocolli tecnico-operativi, come previsto dalle normative statali.
3. Il gruppo multidisciplinare di cui al comma 2 è costituito da fisiatri, anestesisti, neurofisiologi, neurologi, internisti, urologi, andrologi, ginecologi, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, assistenti sociali e psicologi.
".