Legge regionale 15 ottobre 2024, n. 21


LEGGE REGIONALE n.21 del 15 ottobre 2024

Date di vigenza

17/10/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2024 , n. 21 .
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 53, S.o. n. 1 del 16/10/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

Modificazione alla legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati)

Art. 1

(Modificazione all' articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 )

1. Il secondo comma dell'articolo 11 della legge regionale 30 maggio 1983, n. 15 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati) è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'Autorità amministrativa competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta, ed esaminati i documenti e gli argomenti esposti negli scritti difensivi nonché il rapporto ad essa trasmesso dall'organo accertatore, acquisiti altresì eventuali ulteriori accertamenti e/o elementi di giudizio e/o rapporti integrativi, se ritiene fondato l'accertamento, determina con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione ed ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione o responsabile ed alle persone che sono in solido obbligate; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente agli interessati e all'organo che ha redatto il rapporto. ".


CAPO II

Modificazione alla legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica)

Art. 2

(Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 )

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 22 febbraio 1994, n. 4 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ecologica) come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione) le parole: " Comandante regionale " sono sostituite dalle seguenti: " Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari, di cui all' articolo 174-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), o da un suo delegato ".


CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

Art. 3

(Integrazione all' articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 )

1. Al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) dopo le parole: " vincoli di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3 " sono inserite le seguenti: " e dell'articolo 28, comma 3 bis ".

Art. 4

(Modificazioni all' articolo 28 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 )

1. La rubrica dell' articolo 28 della l.r. 14/1994 è sostituita dalla seguente: " Controllo della fauna e zone a gestione specifica ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 14/1994 è aggiunto il seguente:
 
" 3-bis. Nell'ambito delle zone a gestione specifica di cui al comma 3, la Regione istituisce Aree di Rispetto Temporaneo (A.R.T.) destinate all'insediamento e alla riproduzione di nuclei di selvaggina di interesse venatorio secondo i seguenti criteri:
 
a) in tali ambiti, tabellati a cura dell'A.T.C., l'esercizio venatorio è vietato per una durata minima di un anno e massima di quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro anni;
 
b) la superficie di ciascuna area di rispetto non può essere inferiore a cinquanta ettari e superiore a duecento ettari, tali aree sono computate nel calcolo delle superfici soggette a protezione;
 
c) tali aree sono istituite dalla Regione secondo i criteri previsti dal Piano faunistico venatorio regionale e, qualora si verifichino condizioni che ne ostacolino il conseguimento degli scopi, l'istituzione può essere revocata;
 
d) per la gestione di tali aree la Regione può avvalersi dei Comitati di cui all'articolo 11.
".


CAPO IV

Modificazione alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale)

Art. 5

(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), le parole: " approva il Piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana che costituisce il quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente " sono sostituite dalle seguenti: " adotta il Piano integrato di attività e organizzazione, di cui il Piano triennale dei fabbisogni di personale, quadro di riferimento per la dotazione organica dell'Ente, costituisce sottosezione di programmazione nell'ambito della Sezione Organizzazione e Capitale umano, ai sensi dell' articolo 6, comma 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 , dell' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81 (Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione) e in conformità all' articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 giugno 2022, n. 132 (Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione). ".


CAPO V

Modificazioni alla legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale)

Art. 6

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 )

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 (Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale), le parole: " , contestualmente al bilancio di direzione " sono soppresse.

2. Le lettere b), e) e f) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007 sono abrogate.

3. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2007 , le parole: " piano triennale dei fabbisogni della risorsa umana; " sono sostituite dalle seguenti: " Piano integrato di attività e organizzazione di cui all' articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 . ".

Art. 7

(Modificazioni all' articolo 13 della legge regionale 12 giugno 2007, n. 21 )

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2007 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 21/2007 è aggiunta la seguente:
 
" d bis) controllo successivo di regolarità amministrativa. ".
 


CAPO VI

Modificazioni alla legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura)

Art. 8

(Integrazione all' articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 (Norme per la tutela e lo sviluppo del patrimonio ittico regionale, la salvaguardia degli ecosistemi acquatici, l'esercizio della pesca professionale e sportiva e dell'acquacoltura) è aggiunto il seguente:
 
" 3-bis. Alle associazioni di cui al comma 1 possono essere affidati in gestione esclusiva:
 
a) campi gara, in misura massima del 20% del numero complessivo di quelli complessivamente istituiti;
 
b) zone a regolamento specifico, in misura massima del 20% del numero complessivo di quelle complessivamente istituite.
".

Art. 9

(Modificazioni all' articolo 45 della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 15 )

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della l.r. 15/2008 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera r) le parole: " la Provincia " sono sostituite dalle seguenti: " il Servizio regionale ";

b) alla lettera t) le parole: " dalla Provincia competente per territorio " sono sostituite dalle seguenti: " dal Servizio regionale competente ".


CAPO VII

Ulteriore integrazione della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per la elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)

Art. 10

(Integrazione della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 )

1. Dopo l' articolo 9-bis della legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) è inserito il seguente:
 
" Art. 9-ter
 
(Esonero dalla sottoscrizione delle liste regionali)
 
1. Nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 4, comma 1, lettera c-ter) della l. 165/2004 , sono esonerate dall'adempimento di cui all' articolo 9, comma 3, della l. 108/1968 , come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 4 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 4 gennaio 2010, n. 2 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)), le liste regionali che, al momento dell'indizione delle elezioni regionali, sono espressione di forze politiche o movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere, sulla base di attestazione resa dal segretario o presidente o legale rappresentante del partito, forza politica o movimento, rappresentati nella Camera.
".
 


CAPO VIII

Modificazioni alla legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 (Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali))

Art. 11

(Modificazione del titolo della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 )

1. Il titolo della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 : " Norme per la pubblicità e trasparenza della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali, degli assessori e dei titolari di cariche istituzionali elettive conferite dal Consiglio regionale. Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali) " è sostituito dal seguente: " Norme per la pubblicità e trasparenza, in attuazione dell' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Abrogazione della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 55 (Modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri regionali e dei titolari di cariche direttive degli Enti regionali)). ".

Art. 12

(Modificazione dell' articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 )

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:
 
" 1. La presente legge disciplina le modalità di pubblicità e trasparenza delle informazioni e documenti richiesti dall' articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), in attuazione del medesimo articolo e dell' articolo 2, comma 1, lettera f) del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 . ".

Art. 13

(Modificazione dell' articolo 2 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 )

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 25/2012 le parole: " l. 441/1982 " sono sostituite dalle seguenti: " legge 5 luglio 1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti) ".

Art. 14

(Modificazioni dell' articolo 6 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 )

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Alle violazioni della presente legge regionale si applicano le sanzioni previste dal d.lgs. 33/2013 e dalla relativa disciplina applicativa. ".

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 25/2012 è abrogato.

Art. 15

(Modificazioni dell' articolo 7 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 )

1. La rubrica dell' articolo 7 della l.r. 25/2012 è sostituita dalla seguente: " (Pubblicità dei dati relativi ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori regionali) ".

2. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'Assemblea legislativa e la Giunta regionale rendono disponibili sul portale Amministrazione Trasparente le informazioni e i documenti richiesti dall' articolo 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 e dagli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, con riferimento ai Consiglieri regionali, al Presidente della Giunta regionale e agli Assessori regionali. ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 25/2012 è inserito il seguente:
 
" 1 bis. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall' articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 . ".

Art. 17

(Modificazioni dell' articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 2012, n. 25 )

1. La rubrica dell' articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituita dalla seguente: " (Pubblicità dei dati relativi ad enti, istituti e società di cui all' articolo 12, primo comma, della legge 5 luglio 1982, n. 441 ) ".

2. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Fermo restando quanto previsto dall' articolo 2 bis del d.lgs. 33/2013 , le informazioni e i documenti richiesti dall'articolo 14, comma 1, lettera f) del medesimo d.lgs. sono pubblicati nei rispettivi portali di amministrazione trasparente dagli enti, istituti e società di cui all' articolo 12, primo comma, della l. 441/1982 . ".

3. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 25/2012 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le informazioni e i documenti restano pubblicati per il periodo indicato dall' articolo 14, comma 2, del d.lgs. 33/2013 . ".

4. I commi 3, 4 e 5 dell' articolo 9 sono abrogati.


CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)

Art. 18

(Integrazioni all' articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 )

1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati), è inserita la seguente:
 
" d-bis) a proporre all'Assemblea la predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 149, comma 4, del d.lgs. 152/2006 ; ".

2. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 , come sostituita dall' articolo 5, comma 4, della legge regionale 31 luglio 2024, n. 10 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)), dopo le parole: " Piani finanziari elaborati dai gestori " sono inserite le seguenti: " del servizio di gestione integrata dei rifiuti ".

Art. 19

(Modificazioni all' articolo 7 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 )

1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 , come sostituita dall' articolo 6, comma 6, della l.r. 10/2024 , le parole: " Piani Finanziari elaborati dai gestori dei servizi " sono sostituite dalle seguenti: " Piani finanziari elaborati dai gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti ".

2. Dopo la lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 è inserita la seguente:
 
" g-bis) predisporre la tariffa del servizio idrico integrato e l'aggiornamento del piano economico-finanziario dei gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell' articolo 149, comma 4 del d.lgs. 152/2006 ; ".

Art. 20

(Modificazioni all' articolo 14-bis della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 14-bis della l.r. 11/2013 , come inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 10/2024 , dopo le parole: " garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti " sono inserite le seguenti: " delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, ".

2. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 14-bis della l.r. 11/2013 , come inserito dal comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 10/2024 , le parole: " utenti diversamente abili " sono sostituite dalle seguenti: " utenti con disabilità ".


CAPO X

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 21

(Modificazioni all' articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) è aggiunto il seguente periodo: " Ciascuna delle unità sanitarie locali è articolata in distretti e presidi ospedalieri. ".

2. Il comma 7 dell'articolo 38 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 7. L'ambito territoriale di ciascun Distretto, in armonia con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, è definito con proprio atto dal Direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale, con proprio atto, per l'articolazione delle unità sanitarie locali in distretti, acquisito il parere della Conferenza dei Sindaci, di cui all'articolo 8, reso entro e non oltre sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo. ".

Art. 22

(Modificazioni all' articolo 41 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. La rubrica dell' articolo 41 della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: " (Presidi ospedalieri e Ospedali) ".

2. Il comma 1 dell'articolo 41 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 1. I presidi ospedalieri sono costituiti da uno o più ospedali inseriti nelle aziende sanitarie regionali secondo l'articolazione definita nella Tabella 1 Art. 41 (Presidi ospedalieri e Ospedali) dell'Allegato A. ".

Art. 23

(Integrazione all'Allegato A della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. All'Allegato A della l.r. 11/2015 , in fondo, è aggiunta la seguente tabella: " Tabella 1 Art. 41 (Presidi ospedalieri e Ospedali) ", allegata quale parte integrante della presente legge.

Art. 24

(Modificazione all' articolo 60 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:
 
" 1-bis. Agli oneri finanziari necessari al raggiungimento degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera) relativamente ai presidi ospedalieri di base, presidi ospedalieri di I livello, presidi ospedalieri di II livello e alla Rete dell'emergenza urgenza, si provvede con le risorse del Fondo sanitario di parte corrente destinate al Servizio sanitario regionale, Missione 13 "Tutela della salute" , Programma 01, Titolo 1 del Bilancio regionale. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata a definire, con propri atti, i criteri e le modalità di attribuzione del finanziamento sanitario corrente di cui al presente comma, previa verifica dell'avvenuta attuazione delle azioni di efficientamento e riqualificazione del Servizio sanitario regionale nonché l'adeguatezza alle attività programmatiche previste per la rete ospedaliera e per i programmi a forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, anche in relazione alle eventuali deroghe ministeriali. ".

Art. 25

(Modificazione all' articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 268-bis della l.r. 11/2015 , le parole: " corrispondenti ai distretti sanitari di cui all'articolo 22, " sono soppresse.

Art. 26

(Integrazione all' articolo 320 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 320 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:
 
" 5 bis. Accertata la condizione di non autosufficienza delle persone anziane inserite nei servizi socio assistenziali di cui all'articolo 344, le stesse sono iscritte nelle liste per l'inserimento nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale per anziani non autosufficienti disciplinate ai sensi dell'articolo 117. Il periodo di permanenza delle persone anziane nelle strutture socio assistenziali di cui all'articolo 344 non può superare i trecentosessanta giorni dall'accertamento della condizione di non autosufficienza. La maggiore intensità assistenziale socio-sanitaria delle persone anziane nei trecentosessanta giorni è garantita dall'Azienda USL competente per territorio attraverso la presa in carico con programma di assistenza domiciliare integrata. ".

Art. 27

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di procedere all'effettiva articolazione delle aziende ospedaliere di Perugia e di Terni, la Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nomina per le aziende ospedaliere, un collegio composto dai direttori generali o commissari delle aziende interessate, coordinato dalla Direzione regionale Salute e Welfare, integrato da dirigenti e funzionari regionali competenti per le specifiche materie e individuati con atto del direttore della stessa, a cui affidare il compito di effettuare, entro il termine di centoventi giorni dalla nomina, la ricognizione alla data del 30 giugno 2024, del personale e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, di redigere gli inventari dei beni patrimoniali mobili e immobili, nonché di predisporre ogni altra documentazione utile e di trasmettere gli esiti dell'attività svolta alla stessa Giunta regionale con apposita relazione.

2. La Giunta regionale, acquisita e valutata la documentazione di cui al comma 1 , approva le deliberazioni con le nuove articolazioni delle aziende ospedaliere regolando contestualmente la fase di transizione, con particolare riguardo alla definizione dei nuovi assetti organizzativi e dei procedimenti in corso, alla nomina degli organi, al subentro nei rapporti giuridici, all'assegnazione anche in via provvisoria di funzioni, di beni e di risorse umane, ai debiti informativi e alle gestioni liquidatorie, in modo che sia garantita la continuità nello svolgimento delle funzioni e nell'erogazione delle prestazioni.

3. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad adottare ogni ulteriore atto necessario a portare a compimento il processo di definizione dei nuovi assetti, anche con riferimento all'esigenza di uniformare i sistemi informativi.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino alla data di adozione degli atti di definizione dei nuovi assetti organizzativi, alle aziende ospedaliere e alle unità sanitarie locali continuano ad applicarsi le disposizioni regionali previgenti.


CAPO XI

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)

Art. 28

(Modificazioni all' articolo 156 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 156 della l.r. 12/2015 come sostituito dall' articolo 6 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)) dopo la parola: " Regione " sono inserite le seguenti: " Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015 ".

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 156 della l.r. 12/2015 come sostituito dall' articolo 6 della l.r. 6/2023 dopo la parola: " Regione " sono inserite le seguenti: " Umbria o da altre Regioni o Province autonome, ai sensi e per gli effetti della l. 141/2015 ".


CAPO XII

Modificazione alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali)

Art. 29

(Modificazione all' articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 )

1. Al comma 3-bis dell'articolo 28 della legge regionale 4 dicembre 2018, n. 10 (Norme sull'amministrazione, gestione e valorizzazione dei beni immobili regionali) come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali) dopo le parole: " quale misura anticrisi, l'applicazione dell'articolo 8 " sono inserite le seguenti: " , comma 5, ".


CAPO XIII

Ulteriore modificazione alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria)

Art. 30

(Modificazione all' articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 )

1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 1 (Disposizioni collegate alla Legge di stabilità 2020-2022 della Regione Umbria) è sostituito dal seguente:
 
" 11. Nell'ambito dell'autonomia propria dell'Assemblea legislativa, quanto alla spesa pubblica sostenuta dalla medesima attraverso il proprio bilancio, trova applicazione l'articolo 57, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 , fermo il rispetto della normativa statale. ".


CAPO XIV

Integrazione alla legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi)

Art. 31

(Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 giugno 2021, n. 10 (Disposizioni in materia di sperimentazioni gestionali di servizi innovativi) è inserito il seguente:
 
" 1-bis. Le sperimentazioni gestionali possono riguardare tutte le attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, attraverso la riqualificazione dei servizi, l'ammodernamento delle strutture e l'utilizzo di nuovi modelli organizzativi. ".


CAPO XV

Modificazione alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)

Art. 32

(Modificazione all' articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 )

1. La lettera o) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità), come modificata dall' articolo 53 della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione), è sostituita dalla seguente:
 
" o) ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semiresidenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche, ad esclusione delle strutture in uso al Ministero dell'Interno e delle forze di polizia. ".


CAPO XVI

Modificazione alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))

Art. 33

(Modificazione all' articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), come sostituito dall' articolo 61 della legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione), le parole: " all' articolo 80 del d.lgs. 50/2016 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) ".

Art. 34

(Modificazioni dell' articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 )

1. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023 , dopo le parole: " comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso " sono aggiunte le seguenti: " uno o più ".

2. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1 sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse sono concesse ai comuni sulla base di programmi o progetti presentati per uno o più ambiti di cui al comma 1 e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi. ".


CAPO XVII

Modificazione alla legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura))

Art. 35

(Modificazione all' articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 )

1. Al comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 26 maggio 2023, n. 6 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura)), la parola: " dodici " è sostituita dalla seguente: " diciotto ".


CAPO XVIII

Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)

Art. 36

(Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età) dopo le parole: " Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ra10 Supplemento ordinario n. 1 al «Bollettino Ufficiale» - Serie Generale - n. 53 del 16 ottobre 2024 tificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989) " sono inserite le seguenti: " e con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) ".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023 dopo le parole: " gruppo sociale " sono inserite le seguenti: " e condizioni di disabilità ".

3. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 13/2023 , le parole: " promuove l'inclusione e favorisce " sono sostituite dalle seguenti: " garantisce su base di uguaglianza con gli altri ".

Art. 37

(Modificazioni all' articolo 2 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2023 il punto 3. è abrogato.

2. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2023 il segno di punteggiatura: " ; " è sostituito con il seguente: " . ".

3. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 13/2023 è abrogata.

Art. 39

(Modificazioni all' articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. La rubrica dell' articolo 7 della l.r. 13/2023 è sostituita dalla seguente: " Scuole dell'infanzia statali e paritarie ".

2. Alla fine del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 13/2023 le parole: " entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento " sono sostituite dalle seguenti: " entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento ".

Art. 41

(Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. L' articolo 9 della l.r. 13/2023 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 9
 
Rete territoriale
 
1. La Regione, in applicazione degli articoli 4 e 5 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), attraverso il ricorso alle forme di co-programmazione e co-progettazione con gli enti del Terzo settore aventi finalità educative e l'eventuale apporto, ai sensi dell' articolo 5, comma 1, lettera e) della l.r. 2/2023 , di altri enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio, sostiene il coordinamento pedagogico territoriale e favorisce la stipula di accordi e convenzioni per la partecipazione dei suddetti enti alle attività previste nel progetto educativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) e la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.
".

Art. 42

(Modificazioni all' articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Alla fine della lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2023 , dopo la parola: " religiose " sono aggiunte le seguenti: " o di disabilità ".

2. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 13/2023 , dopo le parole: " disagi socio-culturali " sono inserite le seguenti: " e/o in condizioni di disabilità ".

Art. 43

(Modificazioni all' articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2023 , alla lettera i) il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ".

2. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 13/2023 dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
 
" i-bis) del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui alla legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1 (Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità);
 
i-ter) del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 18 (Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza);
 
i-quater) delle associazioni maggiormente rappresentative dei minori con disabilità.
".

Art. 44

(Modificazione all' articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023 , le parole: " all'articolo 8, comma 3 " sono sostituite dalle seguenti: " dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9 ".

Art. 45

(Modificazione all' articolo 16 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Alla fine della lettera c) del comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 13/2023 , dopo la parola: " esigenze " sono aggiunte le seguenti: " o disabilità ".

Art. 46

(Modificazione all' articolo 17 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 13/2023 è sostituita dalla seguente:
 
" a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell' articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), propri servizi educativi per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia; ".

Art. 47

(Modificazione all' articolo 19 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 13/2023 , le parole: " del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04) " sono sostituite dalle seguenti: " del titolo di studio previsto dall' articolo 1, comma 595 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) ".

Art. 48

(Modificazione all' articolo 21 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Al comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 13/2023 , dopo le parole: " educatori professionali " sono inserite le seguenti: " socio-pedagogici ".

Art. 49

(Integrazione alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Dopo l' articolo 28 della l.r. 13/2023 è inserito il seguente:
 
" Art. 28 bis
 
(Clausola valutativa)
 
1. L'Assemblea legislativa valuta l'attuazione della presente legge ed i risultati conseguiti in termini di promozione e qualificazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia nel territorio regionale.
 
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale presenta annualmente all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, contenente dati e informazioni di dettaglio riguardanti:
 
a) il quadro dei servizi educativi per l'infanzia pubblici e privati autorizzati ed accreditati dai singoli comuni, distinti per tipologia di servizio, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente;
 
b) le attività realizzate nell'anno di riferimento in attuazione del Piano annuale di cui all'articolo 13, con l'indicazione delle risorse finanziarie impiegate;
 
c) le iniziative di formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 21, promosse nel territorio regionale.
 
3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la predisposizione della relazione di cui al comma 2, ai fini di una migliore valutazione della presente legge.
 
4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.
 
5. Tutti i soggetti interessati dalla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal presente articolo.
".


CAPO XIX

Modificazioni alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)

Art. 50

(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 )

1. Al comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona) dopo le parole: " in attuazione di quanto previsto " sono inserite le seguenti: " dal d.lgs. 36/2023 e ".

Art. 51

(Modificazioni all' articolo 5 della legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 )

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 le parole: " , diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3, " sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2024 la parola: " riservano " è sostituita dalle seguenti: " possono riservare ", le parole: " o ne riservano " sono sostituite dalle seguenti: " o possono riservarne " e le parole: " o riservano " sono sostituite dalle seguenti: " o possono riservare ".


CAPO XX

Modificazioni alla legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona))

Art. 52

(Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 2024, n. 3 (Modificazione alla legge regionale 29 febbraio 2024, n. 2 (Qualità del lavoro e dei servizi alla persona)) che sostituisce l' articolo 5 della l.r. 2/2024 , le parole: " , diverse da quelle relative alla fornitura dei servizi alla persona di cui all'articolo 1, comma 3, " sono soppresse.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 3/2024 che sostituisce l' articolo 5 della l.r. 2/2024 , la parola: " riservano " è sostituita dalle seguenti: " possono riservare ", le parole: " o ne riservano " sono sostituite dalle seguenti: " o possono riservarne " e le parole: " o riservano " sono sostituite dalle seguenti: " o possono riservare ".


CAPO XXI

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 2024, n. 7 (Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro)

Art. 53

(Modificazioni all' articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 7 )

1. I commi 2 e 3 dell' articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 7 (Progetto globale delle persone con lesione midollare e funzionamento dell'unità spinale unipolare nel Servizio sociosanitario umbro) sono sostituiti dai seguenti:
 
" 2. La presa in carico si sviluppa attraverso la cooperazione fra medici e professionisti che compongono un gruppo multidisciplinare e che si avvalgono di specifici protocolli tecnico-operativi, come previsto dalle normative statali.
 
3. Il gruppo multidisciplinare di cui al comma 2 è costituito da fisiatri, anestesisti, neurofisiologi, neurologi, internisti, urologi, andrologi, ginecologi, infermieri, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logopedisti, assistenti sociali e psicologi.
".


CAPO XXII

Modificazione alla legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica)

Art. 54

(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 )

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica) è sostituita dalla seguente:
 
" b) essere iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi della vigente normativa statale. ".


CAPO XXIII

Modificazione alla legge regionale 1 agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali)

Art. 55

(Integrazione all' articolo 17 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1 agosto 2024, n. 12 (Assestamento del Bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026 con modifiche di leggi regionali) è inserito il seguente:
 
" 1-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001) è inserito il seguente: "
 
" 1.ter. L'aliquota agevolata dell'IRAP di cui ai commi precedenti è riconosciuta nei limiti delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'. "


CAPO XXIV

Norme Finali

Art. 56

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 57

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.
Data a Perugia, 15 ottobre 2024

TESEI


ALLEGATI:
Tabella 1 Art. 41 - (Presidi ospedalieri e Ospedali)