Legge regionale 4 novembre 2024, n. 25


LEGGE REGIONALE n.25 del 4 novembre 2024

Date di vigenza

07/11/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 4 novembre 2024 , n. 25 .
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 57, S.o. 1 del 06/11/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

Art. 1

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. La rubrica dell' articolo 4 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) è sostituita dalla seguente: " Oggetto della tutela ".

2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2001 , le parole: " i terreni vincolati per scopi idrogeologici individuati " sono sostituite dalle seguenti: " la gestione dei terreni agrari e pascolivi quando vincolati per scopi idrogeologici ".

Art. 2

(Modificazione all' articolo 6 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/2001 , dopo la parola: " interventi " sono inserite le seguenti: " disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8 ".

Art. 3

(Modificazione all' articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è inserito il seguente:
 
" 2-ter. Per gli interventi di cui al comma 2, l'ente competente per territorio si esprime in merito al progetto di intervento di compensazione ambientale o, in alternativa, alla congruità dell'importo dell'onere equivalente. ".

Art. 4

(Modificazione all' articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001 , le parole: " per i movimenti di terreno, " sono soppresse.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e nelle more della modifica del regolamento regionale 17 dicembre 2002, n. 7 (Regolamento di attuazione della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ) sono disapplicati gli articoli 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 dello stesso regolamento regionale.


CAPO II

Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale)

Art. 6

(Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 e del regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12 )

1. La legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale) è abrogata e si applica in materia quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e dalla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale).

2. È abrogato, altresì, il regolamento regionale 25 luglio 2012, n. 12 (Norme di attuazione dell' articolo 10, comma 2 della legge regionale 25 luglio 2006, n. 11 (Norme in materia di pluralismo informatico, sull'adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale)).


CAPO III

Modificazione alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria)

Art. 7

(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria) è inserito il seguente:
 
" 3-bis. Gli imprenditori agricoli ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile possono richiedere alla regione l'autorizzazione ad effettuare direttamente gli interventi di controllo trattenendo i capi abbattuti, a compensazione dei danni e relativi costi sostenuti. Tali interventi di controllo sono effettuati, con le tecniche consentite, dall'imprenditore agricolo abilitato e formato o da persone abilitate e formate, indicate nell'autorizzazione regionale, delegate dallo stesso imprenditore agricolo ed i capi abbattuti devono essere immessi sul mercato. ".


CAPO IV

Modificazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)

Art. 8

(Modificazioni all' articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. All' articolo 10 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
 
" 1. La Regione mette a disposizione dei soggetti pubblici di cui all'articolo 11 i servizi digitali abilitanti implementati dalla Regione per le proprie esigenze e quelli previsti dalla presente legge regionale, ove tecnicamente sostenibile, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione e secondo i criteri attuativi approvati dalla Giunta regionale con propri atti. ";

b) al comma 3, la parola: " articolo " è sostituita dalla seguente: " Capo " e alla fine del medesimo, dopo le parole: " funzioni istituzionali " sono aggiunte le seguenti: " di interesse pubblico rilevante ".

Art. 9

(Modificazione all' articolo 14 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 8/2011 è inserito il seguente:
 
" 1-bis. Per gli scopi di cui al comma 1 e per assicurare un'esperienza utente di qualità che sia indipendente dal singolo ente pubblico con cui il cittadino e l'impresa si deve interfacciare, la Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità per il progressivo consolidamento dei siti internet dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, all'interno del dominio regione.umbria.it e per la realizzazione della piena integrazione tra il Portale istituzionale regionale e l'Accesso unico regionale di cui agli articoli 41 e 42. Sono esclusi i siti specificatamente dedicati a cultura e turismo. ".

Art. 10

(Modificazioni all' articolo 15 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. All' articolo 15 della l.r. 8/2011 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
 
" 1-bis. Per il perseguimento degli scopi di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina con proprio atto le modalità di governo dei dati dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 1 e gestisce una piattaforma regionale dati in grado di abilitare l'analisi di grandi quantità di dati, supportare le decisioni e l'automazione dei processi dell'amministrazione regionale con informazioni aggiornate tempestivamente e di elevata qualità, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali. ";

b) al comma 2-bis la parola: " repertorio " è sostituita dalla seguente: " catalogo " e alla fine del medesimo, dopo le parole: " siti istituzionali. " è aggiunto il seguente periodo: " Il catalogo regionale opera in integrazione con il catalogo nazionale di cui al d.lgs. 36/2006 . ".

Art. 11

(Integrazione alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Dopo l' articolo 26 della l.r. 8/2011 è inserito il seguente:
 
" Art. 26-bis
 
(Semplificazione nella gestione dei procedimenti per le imprese)
 
1. La Regione promuove, in funzione della semplificazione, efficienza ed efficacia dei procedimenti di concessione di aiuti alle imprese, lo svolgimento di attività di ricezione delle domande, attività istruttorie e rendicontazione delle spese, attraverso soggetti appositamente accreditati, senza nuovi o maggiori oneri a carico della Regione.
 
2. A tal fine si avvale di sistemi di accreditamento nazionali già vigenti e promuove altresì appositi sistemi regionali individuati e disciplinati con atto della Giunta regionale.
".

Art. 12

(Modificazioni all' articolo 41 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Al comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 , le parole:
 
" Gli accordi sono conclusi all'interno della community network regionale di cui all'articolo 10 e del relativo accordo - quadro di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT regionale). " sono soppresse.

2. Alla fine del comma 4-ter dell'articolo 41 della l.r. 8/2011 , dopo le parole: " istituzionali della Regione " sono aggiunte le seguenti: " di interesse pubblico rilevante ".

Art. 13

(Modificazioni all' articolo 42 della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Al comma 2 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 , le parole: " che garantisce i servizi infrastrutturali di cui all'articolo 10 per i soggetti di cui all'articolo 11 " sono soppresse.

2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 , le parole: " sugli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie " sono sostituite dalle seguenti: " su procedimenti, procedure e formalità relative all'insieme dei servizi pubblici erogati dai soggetti di cui all'articolo 11 ".

3. Il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 è sostituito dal seguente:
 
" 4. I servizi digitali riferiti allo Sportello unico per le attività produttive e per l'attività edilizia (SUAPE) previsti dall' articolo 113 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) sono integrati nell'Accesso unico regionale. ".

4. Dopo il comma 4 dell'articolo 42 della l.r. 8/2011 è inserito il seguente:
 
" 4-bis. Le procedure e i contenuti del portale accesso unico, della relativa banca dati e delle applicazioni ad essi connesse, possono essere resi fruibili anche attraverso agenti che dialogano con l'utente in linguaggio naturale attraverso algoritmi di intelligenza artificiale secondo criteri di funzionalità e livelli di affidabilità approvati dalla Giunta regionale e resi pubblici nel portale stesso, nel rispetto della normativa europea e nazionale sul trattamento dei dati personali e sull'intelligenza artificiale, garantendo sempre che sia coinvolta una decisione umana prima di provvedimenti che possano incidere nella sfera giuridica dei terzi. ".

Art. 14

(Abrogazioni alla legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 )

1. Gli articoli 3, 4, 12, 13, 19 e 38 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

2. I commi 3 e 4 dell' articolo 17 della l.r. 8/2011 sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 8/2011 è abrogato.


CAPO V

Modificazione alla legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato)

Art. 15

(Modificazione all' articolo 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 )

1. Al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 13 febbraio 2013, n. 4 (Testo unico in materia di artigianato), le parole: " della ceramica, del legno, del ferro, della tessitura, del ricamo a mano e dell'oreficeria " sono soppresse.


CAPO VI

Modificazioni alla legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale)

Art. 16

(Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 )

1. All' articolo 1 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 (Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera f) del comma 1 il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ";

b) dopo la lettera f) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
 
" f-bis) l'innalzamento dei livelli di cybersicurezza delle pubbliche amministrazioni e della consapevolezza in materia di cittadini e imprese;
 
f-ter) la sostenibilità digitale;
 
f-quater) la diffusione della sanità digitale e della telemedicina;
 
f-quinquies) l'uso dell'intelligenza artificiale, secondo modalità etiche e responsabili;
 
f-sexies) l'impiego del cloud computing, dell'automazione dei processi, dell'intelligenza artificiale, dell'internet delle cose e di altre tecnologie emergenti;
 
f-septies) la semplificazione amministrativa secondo gli obiettivi della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali).
";

c) alla fine della lettera c) del comma 2, il segno di punteggiatura: " . " è soppresso e dopo le parole: " privato (eleadership) " sono aggiunte le seguenti: " , le competenze necessarie per una piena cittadinanza digitale; ";

d) dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
 
" c-bis) istituisce un osservatorio sulla trasformazione digitale, per il monitoraggio dello stato della digitalizzazione del settore pubblico e privato nonché dei risultati ottenuti dall'agenda digitale. La Giunta regionale con apposito atto definisce la composizione, le modalità di funzionamento e i compiti dell'Osservatorio medesimo. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcuna indennità, compenso e rimborso spese comunque denominato. ".

Art. 17

(Modificazioni all' articolo 2 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 )

1. All' articolo 2 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a), b) ed i) del comma 1 sono soppresse;

b) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
 
" c) dato aperto o di tipo aperto: dati come definiti dall' articolo 1, comma 1, lettera l-ter) del d.lgs. 82/2005 ; ";

c) dopo la lettera i) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
 
" i-bis) Cloud computing: il modello per abilitare un accesso conveniente e su richiesta ad un insieme condiviso di risorse di calcolo configurabili, quali reti, server e servizi che possono essere rapidamente procurate ed utilizzate via rete, mediante un minimo sforzo di gestione o una minima interazione con il fornitore del servizio;
 
i-ter) Cloud ibrido: combinazione del modello di cloud pubblico e di quello privato, che permette di estendere le capacità del cloud privato per utilizzare, su richiesta, le risorse di larga scala disponibili su un cloud pubblico, ad esempio, per gestire improvvisi picchi di lavoro e garantire risparmi in termini di banda di trasmissione.
".

Art. 18

(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 )

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2014 , le parole: " , nonché in raccordo con il Piano telematico regionale di cui all' articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni) " sono soppresse.

Art. 19

(Modificazioni all' articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2014, n. 9 )

1. All' articolo 5 della l.r. 9/2014 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 2, dopo le parole: " abilitante del SIRU. " è aggiunto il seguente periodo: " Il DCRU implementa un cloud ibrido per i soggetti pubblici in piena integrazione con quanto previsto dall' articolo 33-septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 . ";

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
 
" 4-bis. La Regione può fare accordi anche con altre regioni per realizzare un cloud federato ed innalzare la qualità dei servizi e la continuità operativa, anche in relazione ai possibili eventi sismici dei rispettivi territori. ".


CAPO VII

Modificazioni alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio)

Art. 23

(Integrazione alla legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 )

1. Dopo l' articolo 19 della legge regionale 13 giugno 2014, n. 10 (Testo unico in materia di commercio) è inserito il seguente:
 
" Art. 19-bis
 
(Distretti del commercio)
 
1. I Comuni, singoli o associati, anche su iniziativa delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale e comunque previo accordo con le stesse, possono proporre alla Regione l'individuazione di un Distretto del commercio.
 
2. Il Distretto del commercio è definito come un partenariato pubblico-privato che agisce all'interno di un ambito territoriale - caratterizzato da funzioni e soggetti rispetto ai quali le attività commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi svolgono un ruolo centrale - con l'obiettivo di migliorarne l'attrattività commerciale e turistica, di sostenere la competitività delle imprese che vi operano, di rigenerare il tessuto urbano, di accrescere l'integrazione e la valorizzazione di tutte le risorse presenti, anche mediante la realizzazione di progetti volti a promuoverne e valorizzarne storia, cultura e tradizioni, nonché l'offerta di prodotti del territorio a chilometro zero e a basso impatto ambientale.
 
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio atto, i criteri e le modalità per l'individuazione, il funzionamento e la costituzione del Distretto del commercio.
 
4. La struttura regionale competente in materia di commercio, verificata la rispondenza delle proposte comunali alle finalità, ai criteri e alle modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, riconosce il Distretto del commercio.
 
5. I Distretti del commercio si distinguono in due tipologie:
 
a) Distretto urbano del commercio: si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico-privato che agisce su una porzione del territorio comunale o sull'intero territorio comunale;
 
b) Distretto del commercio e dello sviluppo: si tratta di una iniziativa di partenariato pubblico-privato che agisce sul territorio di più comuni contigui.
 
6. La costituzione di un Distretto avviene attraverso la stipula di un apposito accordo - denominato Accordo di partenariato - nella forma di protocollo di intesa, stipulato tra l'amministrazione comunale, o le amministrazioni comunali, almeno una fra le associazioni datoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale e dagli altri soggetti pubblici e privati individuati dall'atto di cui al comma 3. Nel protocollo d'intesa devono essere stabiliti:
 
a) i soggetti aderenti;
 
b) l'indicazione o la delimitazione dell'ambito distrettuale (allegando apposita cartografia con specifica perimetrazione dell'area) e la proposta di denominazione;
 
c) un'analisi delle opportunità e delle problematiche del contesto economico e commerciale che caratterizzano l'area di riferimento;
 
d) gli obiettivi da conseguire a medio termine (3 anni) e la strategia da adottare per migliorare l'attrattività commerciale e la competitività delle imprese per accrescere la vivibilità e la vitalità dell'area;
 
e) la predisposizione di un Programma di sviluppo triennale con gli interventi e le azioni che il Distretto intende realizzare, incluso gli indicatori per misurare la performance dell'attività svolta;
 
f) il ruolo e le responsabilità dei soggetti aderenti e le modalità adottate per la gestione operativa del Distretto (organi di gestione, responsabilità organizzative e modalità di coinvolgimento di altri soggetti);
 
g) l'individuazione di un soggetto responsabile dell'avvio e dello sviluppo del Distretto (Cabina di regia) e di una figura manageriale per la gestione operativa (Manager del Distretto);
 
h) le modalità di finanziamento delle attività del Distretto con gli impegni economici - finanziari assunti dai soggetti aderenti al Programma di sviluppo;
 
i) le modalità di finanziamento dell'attività del Distretto che si intendono adottare per la sua sostenibilità nel tempo;
 
j) la durata del protocollo d'intesa, comunque non inferiore a tre anni, e le modalità di rinnovo e di modifica dello stesso.
 
7. Nel caso in cui all'Accordo di partenariato partecipino più comuni, in esso si individua un comune capofila, che funge da referente amministrativo per la Regione.
 
8. Le attività svolte dalla Regione per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono poste in essere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
".


CAPO VIII

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate)

Art. 24

(Modificazione all' articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 31 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate) è aggiunto il seguente:
 
" 3-bis. I comuni possono adottare e approvare la parte operativa del P.R.G. contestualmente alla parte strutturale. ".

Art. 25

(Modificazione all' articolo 82 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Al comma 1 dell'articolo 82 della l.r. 1/2015 , dopo le parole: " parte strutturale, " sono inserite le seguenti: " nonché le varianti di cui all'articolo 32, " e dopo la parola: " individua " sono inserite le seguenti: " in termini fondiari ".

Art. 26

(Modificazione all' articolo 112 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 112 della l.r 1/2015 , dopo le parole: " D.P.R. n. 31/2017 . " è aggiunto il seguente periodo: " Sono altresì esclusi dal parere della commissione gli interventi soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. n. 31/2017 non interessanti i beni paesaggistici di cui all' articolo 136 del d.lgs. 42/2004 e gli "Insediamenti sparsi nel territorio agricolo costituenti beni di interesse storico, architettonico e culturale" di cui all'articolo 93 delle norme regolamentari Titolo II, Capo I. ".

Art. 27

(Modificazioni all' articolo 116 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Al comma 1 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è abrogata;

b) alla lettera d) le parole: " superiore ad euro cinquantamila " sono sostituite dalle seguenti: " pari o superiore a euro settantamila ".

2. Il comma 2 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, lettera d), prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva e il documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui allo stesso comma 1, lettera d). ".

3. Al comma 3 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015 , dopo le parole: " documento unico di regolarità contributiva " sono inserite le seguenti: " e/o dal documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera, ".

4. Dopo il comma 9 dell'articolo 116 della l.r. 1/2015 sono aggiunti i seguenti:
 
" 9-bis. La notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all' articolo 99 del d.lgs. 81/2008 è trasmessa, prima dell'inizio dei lavori sia pubblici che privati, per via telematica mediante l'apposito applicativo regionale, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, alle Prefetture, alla Cassa Edile competente, e agli altri enti od organismi che ne facciano richiesta.
 
9-ter. La notifica preliminare di cui al comma 9-bis contiene l'indicazione dell'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori privati o l'indicazione del costo della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori pubblici.
 
9-quater. La Giunta regionale con propria deliberazione approva e aggiorna, lo schema tipo di notifica preliminare e le modalità ed i sistemi telematici di invio ed interscambio dati coerentemente con quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale.
".

Art. 28

(Modificazioni all' articolo 118 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 , le parole: " di strade poderali e interpoderali " sono sostituite dalle seguenti: " della viabilità poderale e interpoderale, diversa dalla viabilità forestale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 28/2001 ".

2. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: " le pratiche agro-silvo-pastorali, da parte dell'impresa agricola e dell'Agenzia Forestale Regionale, compresi " sono soppresse;

b) la parola: " anche " è sostituita dalla seguente: " non ";

c) dopo le parole: " condotte idriche " sono aggiunte le seguenti: " non interrate ".

3. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 sono inserite le seguenti:
 
" g-bis) gli interventi agro-silvo-pastorali disciplinati dalla l.r. 28/2001 e dal relativo regolamento regionale 7/2002 ;
 
g-ter) cisterne interrate non collegate ad interventi edilizi e condotte idriche interrate;
".

4. Alla lettera l-bis) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 , le parole: " aria-aria " sono soppresse.

5. Alla lettera l-quinquies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 , le parole: " , da realizzare al di fuori degli insediamenti di cui all' articolo 92 del Reg. reg. 2/2015 " sono soppresse.

6. Alla lettera l-septies) del comma 1 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 , le parole: " superiore a novanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio delle opere, ".

7. Al comma 5 dell'articolo 118 della l.r. 1/2015 , dopo la parola: " energetica " sono inserite le seguenti: " e di quelle relative alla verifica sulla compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei terreni individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ".

Art. 29

(Modificazioni all' articolo 127 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 1. Per gli interventi edilizi che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), ai fini della documentazione da allegare all'istanza di titolo abilitativo di cui agli articoli 123 e 125 o della comunicazione di cui all'articolo 118, comma 2, e per l'attività di cui all'articolo 118, comma 1 ad eccezione di quanto previsto ai successivi commi del presente articolo, la compatibilità con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, nonché l'ammissibilità degli scarichi sul suolo o in acque superficiali delle acque reflue domestiche anche provenienti da impianti di fitodepurazione o depurazione, in ambiti ove non sono presenti collettori fognari comunali, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, sulla base del contenuto della relazione geologica, idrogeologica ed idraulica. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore. Le verifiche sulle certificazioni in materia di vincolo idrogeologico di cui al presente comma sono di competenza del comune, con il supporto di un geologo che potrà essere scelto anche tra quelli appartenenti alla commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 127 della l.r. 1/2015 sono inseriti i seguenti:
 
" 1-bis. Per gli interventi indicati alle lettere f) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 118 che interessano i terreni vincolati per scopi idrogeologici, individuati a norma del regio decreto 3267/1923 , la compatibilità degli interventi con le condizioni geologiche, geomorfologiche ed idrauliche dei territori, sono certificate da professionisti abilitati competenti per materia, sulla base del contenuto di specifica relazione geologica, idrogeologica ed idraulica da trasmettere all'Agenzia Forestale Regionale quindici giorni prima dell'inizio dei lavori. La certificazione tiene conto della necessità di garantire l'ordinato assetto idrogeologico e la stabilità dei terreni e dei versanti, oltre che la tutela delle falde idriche e la corretta regimazione delle acque superficiali, attestandone la conformità ai piani di settore.
 
1-ter. La certificazione non è richiesta per:
 
a) interventi di cui alle lettere a), b), c), g), g-bis), l-bis), l-quinquies) solo per gli interventi effettuati in copertura, ed l-sexies) del comma 1 dell'articolo 118;
 
b) recinzioni realizzate con infissione di pali che non interessano fossi e che non comportano il taglio di alberi;
 
c) posa in opera di segnaletica stradale e di barriere stradali;
 
d) messa a dimora di piante.
".

3. Il comma 2 dell'articolo 127 della l.r. 1/2015 è abrogato.

Art. 30

(Modificazioni all' articolo 138 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. La lettera i) del comma 1 dell'articolo 138 della l.r. 1/2015 è sostituita dalla seguente:
 
" i) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 , ovvero, per i lavori indicati all'articolo 116, comma 1, lettera d), copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all' articolo 90, comma 9 del d.lgs. 81/2008 e del documento attestante la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori; ".

2. Al comma 2 dell'articolo 138 della l.r. 1/2015 , dopo le parole: " Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 116, comma 1, " sono inserite le seguenti: " lettera d), ".

3. Al comma 7 dell'articolo 138 della l.r. 1/2015 , le parole: " unico di regolarità contributiva " sono sostituite dalle seguenti: " attestante la congruità dell'incidenza della manodopera ".

Art. 31

(Modificazione all' articolo 212 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Al comma 3 dell'articolo 212 della l.r. 1/2015 , le parole: " nonché dell'Agenzia Forestale Regionale, " sono soppresse.

Art. 32

(Modificazione all' articolo 238 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Al comma 2 dell'articolo 238 della l.r. 1/2015 , la parola: " provincia " è sostituita dalla seguente: " Regione ".


CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 33

(Modificazione all' articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), le parole: " anche attraverso l'organismo indipendente di valutazione di cui all' articolo 99, comma 2 della l.r. 13/2000 " sono soppresse.

Art. 34

(Modificazioni all' articolo 36 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 , dopo le parole: " di media o grande dimensione. " è aggiunto il seguente periodo: " Per la durata dell'arco temporale individuato dall' articolo 8-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025) convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 , il limite anagrafico di cui al periodo precedente è elevato a sessantotto anni. ".

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 11/2015 , dopo le parole: " di media o grande dimensione. " è aggiunto il seguente periodo: " Per la durata dell'arco temporale individuato dall' articolo 8-bis del d.l. 75/2023 , il limite anagrafico di cui al periodo precedente è elevato a sessantotto anni. ".

Art. 35

(Modificazione all' articolo 45 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:
 
" 3-ter. Nell'ambito dell'interazione tra i diversi livelli del Servizio sanitario regionale per costruire un'azione comune tra gli stessi e rafforzare le competenze degli operatori, il personale del SSR può essere utilizzato in assegnazione temporanea presso la Direzione regionale competente in materia di Salute. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina modalità e limiti massimi per il ricorso alle forme di assegnazione temporanea, nel rispetto della normativa vigente. ".

Art. 36

(Modificazioni all' articolo 52 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Il comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 11/2015 è abrogato.

2. Il comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 2. La Giunta regionale determina il fabbisogno annuale di operatori socio-sanitari, ai sensi della normativa vigente. ".

3. Il comma 3 dell'articolo 52 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" 3. I corsi sono gestiti dalle aziende sanitarie locali ed ospedaliere o da organismi accreditati presso la struttura regionale competente in materia di accreditamento delle strutture formative, secondo quanto previsto dalla vigente normativa ed in particolare dall' articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (Legge-quadro in materia di formazione professionale) e dal d.lgs. 502/1992 . ".

Art. 37

(Modificazioni all' articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della l.r. 11/2015 la parola: " diciotto " è sostituita dalla seguente: " dodici ".

2. Al comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 11/2015 , le parole: " la Giunta regionale attiva " sono sostituite dalle seguenti: " possono essere attivati ".

3. Al comma 4 dell'articolo 55 della l.r. 11/2015 , le parole: " La Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " La Regione " e la parola: " programma " è sostituita dalle seguenti: " può attivare ".

Art. 38

(Modificazioni all' articolo 57 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 57 della l.r. 11/2015 , le parole: " dalla Giunta regionale " sono sostituite dalle seguenti: " dal competente Servizio regionale ".

2. Il comma 3 dell'articolo 57 della l.r. 11/2015 è abrogato.

Art. 39

(Modificazione all' articolo 58 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 58 della l.r. 11/2015 , le parole: " La Regione quantifica il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi " sono sostituite dalle seguenti: " Ai discenti è riconosciuto il credito formativo attribuito ad attività lavorativa e titoli pregressi ".

Art. 40

(Modificazione all' articolo 58-quinquies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58-quinquies della l.r. 11/2015 è aggiunto il seguente:
 
" 2-bis. La Regione può, altresì, riservare parte delle risorse finanziarie di cui al comma 1 a posti aggiuntivi di formazione presso scuole di specializzazione di Università di altre Regioni, purché le stesse scuole di specializzazione non siano attivate presso l'Università degli Studi di Perugia. A tal fine la Regione stipula, con l'Università interessata, specifico protocollo d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione. ".

Art. 41

(Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo l' articolo 58-quinquies della l.r. 11/2015 è inserito il seguente:
 
" Art. 58-sexies
 
(Fabbisogno formativo)
 
1. Con riferimento alla formazione in ambito sanitario, la Direzione regionale competente in materia di Salute provvede esclusivamente a rilevare annualmente il fabbisogno formativo delle professioni sanitarie e della figura dell'operatore socio sanitario.
".

Art. 42

(Sostituzione dell' articolo 103 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. L' articolo 103 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 103
 
(Comitato Etico Regionale dell'Umbria)
 
1. Il Comitato Etico Territoriale dell'Umbria denominato COMITATO ETICO REGIONALE DELL'UMBRIA (CER Umbria) garantisce la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano a protocolli di ricerca clinica e fornisce pubblica garanzia di tale tutela.
 
2. Il CER Umbria svolge i compiti di cui alla normativa vigente ed esprime pareri in autonomia relativamente a:
 
a) sperimentazioni di farmaci, dispositivi medici, tecniche e metodiche invasive e non, studi osservazionali e/o non interventistici, usi terapeutici di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica, da attuare nelle strutture del Servizio sanitario regionale;
 
b) aspetti etici riguardanti le attività scientifiche ed assistenziali svolte nelle strutture sanitarie regionali.
 
3. Il CER Umbria è istituito presso un'Azienda sanitaria individuata quale capofila dalla Giunta regionale, con proprio provvedimento, definendone la composizione e il funzionamento in applicazione delle normative nazionali ed europee in materia. Per la composizione si richiamano per quanto compatibili le disposizioni di cui all' articolo 2, comma 7 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) e del decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 (Definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici territoriali).
 
4. Il CER Umbria si avvale di una segreteria tecnico scientifica, qualificata ai sensi della normativa vigente, nella quale opera personale messo a disposizione dall'Azienda capofila per le attività del CER Umbria medesimo. L'Azienda è autorizzata a svolgere le procedure di reclutamento per dotare la segreteria tecnico scientifica di un numero adeguato di personale. Gli oneri relativi al personale che opera nella segreteria tecnico scientifica gravano sui fondi di cui al comma 6.
 
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina:
 
a) le tariffe a carico degli sponsor, per ottenere il parere del Comitato per le sperimentazioni cliniche, da versare all'Azienda capofila, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 2, comma 5 della l. 3/2018 e dal decreto del Ministro della salute 30 gennaio 2023 (Determinazione della tariffa unica per le sperimentazioni cliniche, del gettone di presenza e del rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Centro di coordinamento nazionale dei comitati etici territoriali per le sperimentazioni cliniche sui medicinali per uso umano e sui dispositivi medici, dei comitati etici territoriali e dei comitati etici a valenza nazionale);
 
b) l'importo del gettone di presenza e l'eventuale rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni.
 
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina altresì le modalità di utilizzo dei fondi, da parte dell'Azienda sanitaria capofila, necessari al funzionamento del CER Umbria e della qualificata segreteria tecnico-scientifica così come di eventuali quote eccedenti.
".

2. I riferimenti al Comitato Etico delle Aziende sanitarie dell'Umbria presenti in disposizioni normative o atti regionali vanno intesi riferiti al Comitato Etico Regionale dell'Umbria (CER Umbria).

Art. 43

(Modificazione all' articolo 255 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla fine dell' articolo 255 della l.r. 11/2015 , le parole: " di seguito denominate mobbing ed inquadrabili nel contesto dei cosiddetti rischi psico-sociali, che sono causa di stress lavoro correlato. " sono sostituite dalle seguenti: " con finalità proprie del mobbing. ".

Art. 44

(Sostituzione dell' articolo 260 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. L' articolo 260 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 260
 
(Sportelli e collegi mobbing)
 
1. La Regione promuove l'istituzione presso le Aziende USL di appositi sportelli mobbing, con il compito di:
 
a) fornire le prime informazioni in ordine agli aspetti normativi e sanitari in tema di mobbing;
 
b) orientare il lavoratore verso i servizi competenti in materia, anche in ordine ad una eventuale attività di mediazione;
 
c) segnalare, con il consenso del lavoratore, i casi di presunto mobbing al Collegio Mobbing di cui al comma 2.
 
2. Presso ogni Azienda USL è istituito un Collegio Mobbing con il compito di:
 
a) raccogliere le informazioni rilasciate dal lavoratore e inerenti le presunte azioni di mobbing;
 
b) in caso di malattia verificarne la possibile connessione con le azioni di mobbing descritte;
 
c) nei casi in cui l'istruttoria deponga per un esito positivo, segnalare, con il consenso del lavoratore, il caso al Servizio PSAL.
 
3. La partecipazione al Collegio è a titolo gratuito.
 
4. Il Collegio è composto da:
 
a) un medico del Servizio PSAL;
 
b) un medico specialista in medicina legale;
 
c) uno psicologo;
 
d) uno psichiatra;
 
e) un operatore per il supporto amministrativo.
".

Art. 45

(Sostituzione dell' articolo 262 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. L' articolo 262 della l.r. 11/2015 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 262
 
(Attività di controllo)
 
1. Il Servizio PSAL, sulla base delle segnalazioni ricevute, attiva gli accertamenti di competenza ivi comprese eventuali indagini di polizia giudiziaria e, se necessario, il Collegio di cui al comma 2 dell'articolo 260 per gli aspetti sanitari.
".

Art. 46

(Modificazione all' articolo 268-bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 268-bis della l.r. 11/2015 , le parole: " Le Zone sociali sono articolazioni territoriali individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. " sono sostituite dalle seguenti: " Le Zone sociali sono articolazioni territoriali individuate dal Piano sociale regionale di cui all'articolo 270. Ad ogni distretto sanitario di cui all'articolo 22, corrispondono una o più Zone sociali. ".

Art. 47

(Modificazione all' articolo 293 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 5 dell'articolo 293 della l.r. 11/2015 le parole: " nel Registro regionale di cui agli articoli 371 e 388 " sono sostituite dalle seguenti: " nel RUNTS ".

Art. 48

(Modificazione all' articolo 326 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 326 della l.r. 11/2015 le parole: " contestualmente al " sono sostituite dalle seguenti: " in coerenza con il " e le parole: " ed al " sono sostituite con le seguenti: " e il ".

Art. 49

(Modificazione all' articolo 335 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 8 dell'articolo 335 della l.r. 11/2015 , le parole: " , con le modalità previste dall'articolo 382 " sono soppresse.

Art. 50

(Modificazione all' articolo 343 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 3 dell'articolo 343 della l.r. 11/2015 , dopo le parole: " degli importi degli affidamenti di forniture di beni e servizi " sono inserite le seguenti: " in ambito sociale ".

Art. 51

(Sostituzione della rubrica del TITOLO XI della Parte II della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. La rubrica del TITOLO XI della Parte II della l.r. 11/2015 è sostituita dalla seguente: " Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore della Regione Umbria, norme in materia di cooperazione sociale e norme del Terzo Settore ".

Art. 52

(Modificazione all' articolo 380 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 380 della l.r. 11/2015 , le parole: " registro regionale " sono sostituite dalla seguente: " RUNTS ".

Art. 53

(Modificazione all' articolo 394 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 394 della l.r. 11/2015 , le parole: " Documento annuale di programmazione (DAP) " sono sostituite dalle seguenti: " Documento di Economia e finanza ".

Art. 54

(Integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo l' articolo 396 della l.r. 11/2015 , sono inseriti i seguenti:
 
" Art. 396-bis
 
(Enti del terzo settore)
 
1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione e dell' articolo 16, comma 3 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria ), la Regione promuove e valorizza gli enti del Terzo Settore di cui al d.lgs. 117/2017 , quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
 
Art. 396-ter
 
(Istituzione dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Umbria)
 
1. È istituito, in attuazione del d.lgs. 117/2017 , l'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Umbria, di seguito denominato Ufficio regionale del RUNTS.
 
2. L'Ufficio regionale del RUNTS, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017 , esercita le funzioni e svolge le attività di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106.
 
3. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce l'articolazione e le modalità di funzionamento dell'Ufficio regionale del RUNTS.
 
4. L'istituzione dell'Ufficio di cui al comma 1 e l'espletamento delle attività ad esso attribuite sono attuate dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
".

Art. 55

(Abrogazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 11/2015 :

a) gli articoli da 369 a 379;

b) gli articoli da 382 a 391;

c) gli articoli 395, 396 e 398;

d) il comma 5 dell'articolo 399;

e) la lettera a) del comma 1 dell'articolo 400 e il comma 3 dell'articolo 403.

2. Tutti i riferimenti contenuti nella l.r. 11/2015 , come modificata dalla presente legge, al registro regionale ed al Registro di volontariato e di cooperazione sociale si intendono riferiti al RUNTS e agli enti del Terzo Settore.

Art. 56

(Disposizione transitoria per i servizi educativi)

1. Nelle more della completa attuazione di quanto previsto dal comma 594 al comma 599 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e comunque non oltre il 31 dicembre 2027, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all' articolo 117 della l.r. 11/2015 e nei servizi socio assistenziali di cui all' articolo 344 della stessa l.r. 11/2015 la funzione di educatore professionale può essere svolta anche da coloro che sono in possesso, alternativamente, di:

a) laurea in Scienze e Tecniche psicologiche L24 (classe laurea magistrale LM-51);

b) laurea in Servizio Sociale L39 (classe lauree magistrali LM-87);

c) laurea in Sociologia L40 (classe lauree magistrali LM-88).

2. Qualora le procedure di selezione del personale di cui al comma 1 non abbiano condotto all'individuazione delle unità necessarie, fino al medesimo termine del 31 dicembre 2027 possono concorrere ad esercitare la funzione di educatore professionale anche coloro che sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile all'accesso all'Università, purché muniti di comprovata esperienza lavorativa o di volontariato di almeno tre anni in ambito socio-educativo.

3. Nei casi di cui al comma 2 le strutture e i servizi di cui al comma 1 devono assicurare lo svolgimento di un periodo di affiancamento iniziale di almeno 4 mesi, nonché la partecipazione ad iniziative di formazione e aggiornamento, anche presso le strutture e i servizi medesimi, per almeno 40 ore annuali.


CAPO X

Modificazione alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.")

Art. 57

(Modificazione all' articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 )

1. Prima del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: " PuntoZero S.c.ar.l. ") è inserito il seguente:
 
" 01. La Regione disciplina il modello di programmazione dei propri interventi con PuntoZero S.c.ar.l. di cui alla presente legge con deliberazione della Giunta regionale. ".


CAPO XI

Disposizioni finali

Art. 58

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 59

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 4 novembre 2024

TESEI