Art. 1
(Concorso alla finanza pubblica per l'anno 2024)
1.
Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica di cui all'
articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), è accantonato un fondo di euro 5.984.260,52 nella parte corrente del primo esercizio finanziario del Bilancio di previsione 2024-2026 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi".
2.
Il fondo di cui al
comma 1
, sul quale non è possibile disporre impegni di spesa, è finanziato mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026, ad esclusione delle spese per "Redditi da lavoro dipendente", Sanità e Trasferimenti agli Enti locali.
3.
Alla fine dell'esercizio 2024, l'importo accantonato al Fondo di cui al presente articolo costituisce un'economia di spesa che concorre al ripiano del disavanzo ai sensi di quanto previsto all'
articolo 1, comma 527-ter della legge n. 213/2023
.
Art. 2
(Variazioni allo stato di previsione della spesa)
1.
Per le finalità di cui all'
articolo 1
, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2024 del Bilancio di previsione 2024-2026 sono apportate, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all'
articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
(Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42
), le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.