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Legge regionale 28 ottobre 2024, n. 24


LEGGE REGIONALE n.24 del 28 ottobre 2024

Date di vigenza

31/10/2024 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2024 , n. 24 .
Concorso alla finanza pubblica per l'anno 2024 della Regione Umbria - Variazione al bilancio di previsione 2024-2026.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 56 del 30/10/2024

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Concorso alla finanza pubblica per l'anno 2024)

1. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di finanza pubblica di cui all' articolo 1, comma 527 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), è accantonato un fondo di euro 5.984.260,52 nella parte corrente del primo esercizio finanziario del Bilancio di previsione 2024-2026 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri Fondi".

2. Il fondo di cui al comma 1 , sul quale non è possibile disporre impegni di spesa, è finanziato mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti della Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 04 "Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2024-2026, ad esclusione delle spese per "Redditi da lavoro dipendente", Sanità e Trasferimenti agli Enti locali.

3. Alla fine dell'esercizio 2024, l'importo accantonato al Fondo di cui al presente articolo costituisce un'economia di spesa che concorre al ripiano del disavanzo ai sensi di quanto previsto all' articolo 1, comma 527-ter della legge n. 213/2023 .

Art. 2

(Variazioni allo stato di previsione della spesa)

1. Per le finalità di cui all' articolo 1 , allo stato di previsione della spesa dell'esercizio finanziario 2024 del Bilancio di previsione 2024-2026 sono apportate, nel rispetto degli equilibri di bilancio di cui all' articolo 40 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), le variazioni in termini di competenza e di cassa di cui alla Tabella A allegata alla presente legge.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 28 ottobre 2024

TESEI


ALLEGATI:
Tabella A - omissis