Art. 1
(Finalità)
1.
La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2025-2027, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.
2.
Per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale sono rideterminati per le leggi regionali elencate nella allegata Tabella A), nelle misure ivi indicate, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 del
d.lgs. 126/2014
) e dell'
articolo 27, comma 2, lettera d) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
3.
Contestualmente le autorizzazioni disposte da leggi regionali precedenti sono revocate.
Art. 2
(Copertura finanziaria)
1.
Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2025-2027 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.