CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
(Principi)
1.
La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117,
terzo comma
, della Costituzione ed in attuazione degli articoli 13 e 15 dello
Statuto regionale
e del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'
articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
), promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso, adottando, tra l'altro, le misure volte a garantire la salubrità dell'ambiente di vita e di lavoro.
2.
La Regione sostiene l'innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell'economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione, nonché assicura la tutela del lavoro attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico, culturale e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell'
articolo 3 della Costituzione
.
3.
La Regione, nel rispetto di quanto previsto nel Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato il 17 novembre 2017 dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni e alla sicurezza del lavoro, all'accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.
4.
La Regione promuove, altresì, una nuova cultura del lavoro digitale nel territorio regionale.
Art. 2
(Finalità e ambito di applicazione)
1.
In attuazione dei principi di cui all'
articolo 1
, la presente legge, secondo le definizioni di cui all'
articolo 47 bis del d.lgs. 81/2015
, detta disposizioni per incrementare la tutela e la sicurezza dei lavoratori che operano attraverso piattaforme digitali, di seguito denominati "lavoratori digitali", e che svolgono la loro attività nel territorio regionale. La presente legge, in particolare, si propone di:
a)
tutelare la dignità, la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali;
b)
migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale e promuovere un modello di sviluppo delle piattaforme digitali che sia socialmente responsabile, equo e trasparente;
c)
contrastare il lavoro non sicuro ed ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento;
d)
individuare strumenti operativi, di consultazione e di programmazione.
CAPO II
LE TUTELE
Art. 3
(Tutela della salute e della sicurezza)
1.
La Regione mette in atto tutte le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali.
2.
Ai fini di cui al
comma 1
la Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le misure di cui al medesimo
comma 1
previa concertazione con i servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
3.
La deliberazione di cui al
comma 2
, nell'analisi dei rischi e nella progettazione delle azioni di contrasto, tiene conto, in particolare, dei seguenti obiettivi, nel rispetto di quanto previsto dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell'
articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123
, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro):
a)
valutare i rischi lavorativi tradizionali, nonché quelli specifici per la peculiare attività che svolgono i lavoratori digitali, quali lo stress lavorativo intrinsecamente connesso ai tempi di consegna, l'assegnazione dei turni, la distribuzione delle occasioni di lavoro e dei luoghi di svolgimento dell'attività;
b)
definire le modalità di mitigazione dei rischi e individuare i dispositivi di protezione individuale più idonei per lo svolgimento dell'attività;
c)
definire e proporre i contenuti di dettaglio della formazione specifica e obbligatoria a carico dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, di cui all'
articolo 37 del d.lgs. 81/2008
, in conformità agli accordi richiamati dallo stesso articolo, con particolare attenzione al Codice della strada e al mezzo di trasporto utilizzato per la prestazione di lavoro, per impedire che i lavoratori possano correre rischi a causa della loro scarsa conoscenza dei rischi stessi e delle regole da osservare, nonché a maggior tutela della collettività;
d)
prevedere iniziative di informazione specifica sulle malattie professionali e, in particolare, sui rischi e sui danni derivanti dall'esercizio dell'attività di servizio e sulle procedure di prevenzione e di protezione;
e)
definire le modalità di vigilanza da parte servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali.
4.
I servizi di prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro delle Aziende Unità Sanitarie Locali predispongono azioni di controllo specifico del rispetto della normativa in materia di sicurezza, in applicazione della deliberazione di cui al
comma 2
, svolgendo anche un'azione di prevenzione e monitoraggio al fine di individuare comportamenti elusivi delle prescrizioni in materia di sicurezza o pratiche pericolose, per la loro correzione o eliminazione.
CAPO III
GLI STRUMENTI
Art. 4
(Registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche del lavoro e sviluppo economico, il registro regionale del lavoro tramite piattaforme digitali, di seguito denominato "registro". Il registro è articolato in due sezioni:
a)
anagrafe dei lavoratori digitali;
b)
anagrafe dei soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali.
2.
I lavoratori digitali che svolgono l'attività nel territorio regionale possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al
comma 1, lettera a)
.
3.
I soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, operanti nel territorio regionale, anche se aventi sede legale al di fuori del territorio medesimo, purché in regola con l'applicazione delle tutele previste al
Capo V-bis del d.lgs. 81/2015
, possono iscriversi gratuitamente nel registro di cui al
comma 1, lettera b)
.
4.
Il registro è realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, ed è accessibile per il tramite del portale istituzionale della Regione Umbria.
5.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro.
6.
Il trattamento dei dati personali contenuti nel registro è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
).
Art. 5
(Consulta regionale del lavoro digitale)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, è istituita presso l'Assessorato competente in materia di politiche del lavoro e di sviluppo economico, la Consulta regionale del lavoro digitale, di seguito denominata "Consulta", quale organismo permanente di consultazione per la Giunta regionale in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.
2.
La Consulta è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di politiche per il lavoro e di sviluppo economico. La Consulta è composta altresì dai soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, nonché dalle parti sociali.
3.
La Consulta è comunque composta da rappresentanti delle piattaforme digitali operanti sul territorio regionale, da rappresentanze sindacali e delle associazioni di categoria, da esperti di diritto del lavoro e innovazione tecnologica, da rappresentanti delle università e dei centri di ricerca, nonché da esperti in sicurezza sul lavoro abilitati ai sensi dell'
articolo 32 del d.lgs. 81/2008
.
4.
La Consulta, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a)
fornisce indicazioni per la definizione del programma annuale degli interventi di cui all'
articolo 7
;
b)
elabora studi e ricerche in materia di lavoro digitale;
c)
presenta alla Giunta regionale proposte riguardanti il perfezionamento della legislazione nazionale in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali;
d)
monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite il registro di cui all'
articolo 4
, le evoluzioni dell'economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro;
e)
esamina le problematiche concernenti l'applicazione delle tutele in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali;
f)
monitora in merito alla corretta applicazione del
Capo V-bis del d.lgs. 81/2015
nel territorio regionale e trasmette annualmente una relazione alla Giunta regionale;
g)
favorisce il costante confronto tra i soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali, lavoratori digitali e parti sociali;
h)
elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali di cui all'
articolo 6
.
5.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti, che vi partecipano a titolo gratuito.
Art. 6
(Carta dei diritti dei lavoratori digitali)
1.
La Consulta di cui all'
articolo 5
elabora la Carta dei diritti dei lavoratori digitali, da approvarsi su proposta della Giunta regionale, con la finalità di promuovere principi, regole e tutele a garanzia dei lavoratori digitali e delle piattaforme digitali, per il loro sviluppo armonico nella società e per il riconoscimento del loro ruolo nella Regione, nonché di sostenere il principio di consumo responsabile in capo a ogni consumatore.
Art. 7
(Programma annuale degli interventi)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione, allo scopo di addivenire ad un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori digitali, pianifica le azioni di propria competenza per migliorare l'efficacia degli interventi sul territorio definendo e realizzando progetti, piani di prevenzione e interventi di vigilanza.
2.
La Giunta regionale, acquisite e valutate le indicazioni della Consulta di cui all'
articolo 5, comma 4, lettera a)
, adotta un programma annuale degli interventi di cui al
comma 1
.
Art. 8
(Accordi di collaborazione)
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, inoltre, la Regione promuove la stipula di accordi di collaborazione con i soggetti del Sistema istituzionale di coordinamento di cui al
Titolo I, Capo II, del d.lgs. 81/2008
e del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2007
(Coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro), nonché con tutti i soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune.
Art. 9
(Ordinanze contingibili e urgenti)
1.
In caso di presenza di condizioni meteoclimatiche che comportino rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori digitali, il Presidente della Giunta regionale adotta le ordinanze contingibili e urgenti secondo quanto previsto dall'
articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833
(Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale) e dall'
articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
).
2.
Le ordinanze di cui al
comma 1
tengono conto anche delle linee di indirizzo regionali in materia, e i soggetti giuridici che offrono lavoro svolto tramite piattaforme digitali comunicano tempestivamente ai lavoratori digitali le prescrizioni contenute nelle ordinanze medesime.
CAPO IV
NORME FINALI
Art. 10
(Disposizioni attuative e transitorie)
1.
Per l'anno successivo rispetto all'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il primo programma annuale degli interventi di cui all'
articolo 7, comma 2
.
2.
Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale:
a)
individua le misure necessarie finalizzate a promuovere la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori digitali mediante l'adozione della deliberazione di cui all'
articolo 3, comma 2
;
b)
stabilisce criteri, modalità e termini per l'iscrizione al registro mediante l'adozione della deliberazione di cui all'
articolo 4, comma 5
;
c)
stabilisce l'organizzazione e il funzionamento della Consulta, nonché individua i suoi componenti mediante la deliberazione di cui all'
articolo 5, comma 5
;
d)
avvia il confronto con i soggetti di cui all'
articolo 8
al fine di promuovere la stipula degli accordi di collaborazione previsti dal medesimo
articolo 8
.
Art. 11
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.