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Legge regionale 16 maggio 2025, n. 3


LEGGE REGIONALE n.3 del 16 maggio 2025

Date di vigenza

05/06/2025 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 16 maggio 2025 , n. 3 .
Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 26 del 21/05/2025

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 18 )

1. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste) le parole: " e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito " sono sostituite dalle seguenti: " , sulle piste di accesso ai pascoli e sui tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 8 ".

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 le parole: " lettere a) e b) " sono sostituite dalle seguenti: " lettera a) ".

3. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001 è sostituito dal seguente:
 
" 6. Negli ambiti di cui al comma 3 l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e fermo restando quanto disciplinato dalle norme in materia di parchi ed aree naturali protette e di quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 , individua, curandone l'aggiornamento annuale:
 
a) le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati;
 
b) i percorsi autorizzati, previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati; i percorsi devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, a cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive.
".

4. A decorrere dal 2025 è revocata l'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 4, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)).

5. Le risorse finanziarie rese disponibili per effetto del presente articolo sono stanziate ad incremento della dotazione degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 16 maggio 2025

PROIETTI