Art. 1
(Modifiche all'
articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 18
)
1.
Alla
lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28
(Testo unico regionale per le foreste) le parole: "
e sulle piste di esbosco e di servizio ai boschi e pascoli, qualora siano contrassegnate da apposite tabelle indicanti il divieto di transito
" sono sostituite dalle seguenti: "
, sulle piste di accesso ai pascoli e sui tracciati di uso e allestimento temporaneo, per come definiti dal regolamento regionale di cui all'articolo 8
".
2.
Al
comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
le parole: "
lettere a) e b)
" sono sostituite dalle seguenti: "
lettera a)
".
3.
Il
comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 28/2001
è sostituito dal seguente:
"
6. Negli ambiti di cui al comma 3 l'Agenzia forestale regionale, sentiti i comuni interessati e fermo restando quanto disciplinato dalle norme in materia di parchi ed aree naturali protette e di quanto stabilito dalle norme comunitarie di cui alla
direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992
, individua, curandone l'aggiornamento annuale:
a) le aree ed i percorsi nei quali è consentita la circolazione dei veicoli a motore per lo svolgimento di manifestazioni pubbliche e gare, disponendo le relative cautele ed impartendo le necessarie prescrizioni ivi compreso il ripristino dei luoghi interessati;
b) i percorsi autorizzati, previo assenso dei soggetti proprietari o conduttori dei fondi interessati, per lo svolgimento di attività ludiche e sportive con mezzi motorizzati; i percorsi devono essere facilmente identificati in loco con evidenti segnali di pericolo per il transito pedonale e ciclabile, a cura dei soggetti che intendono svolgere le suddette attività ludiche e sportive.
".
4.
A decorrere dal 2025 è revocata l'autorizzazione di spesa di cui all'
articolo 4, comma 3 della legge regionale 22 dicembre 2023, n. 17
(Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024-2026 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2024)).
5.
Le risorse finanziarie rese disponibili per effetto del presente articolo sono stanziate ad incremento della dotazione degli esercizi finanziari 2025 e 2026 del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 del Bilancio di previsione 2025-2027.