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Legge regionale 26 febbraio 2026, n. 2


LEGGE REGIONALE n.2 del 26 febbraio 2026

Date di vigenza

19/03/2026 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 26 febbraio 2026 , n. 2 .
Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 10, S.o. n. 1 del 04/03/2026

L'Assemblea legislativa ha approvato.La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Integrazione all' articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale))

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è inserita la seguente:
 
" e bis) a promuovere protocolli di intesa con i Comuni, l'ATER regionale di cui al comma 5, gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) e gli Enti del Terzo Settore, finalizzati al supporto abitativo, all'inclusione sociale e al reinserimento dei detenuti in misura alternativa alla detenzione o comunque delle persone in esecuzione penale esterna, che non dispongono di un domicilio; ".

Art. 2

(Integrazione alla l.r. 23/2003 )

1. Dopo l' articolo 1 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
 
" Art. 1.1
 
(Promozione di modelli abitativi solidali e comunitari)
 
1. La Regione, inoltre, al fine di assicurare il diritto all'abitazione e in coerenza con i principi di inclusione, innovazione abitativa e sostenibilità sociale previsti dalla normativa nazionale ed europea, riconosce e promuove modelli di abitare collaborativo e di coesione comunitaria all'interno degli interventi di Edilizia Residenziale Sociale, di seguito denominata ERS.
 
2. A tal fine, nei programmi attuativi e nei bandi di ERS può essere prevista:
 
a) la realizzazione e gestione di spazi comuni ad uso collettivo, anche mediante il recupero di immobili di ERS inutilizzati, destinati a diventare community hub socio-educativi, con servizi erogati da operatori qualificati quali assistenti sociali, educatori professionali, mediatori culturali, psicologi e counsellor familiari;
 
b) l'attivazione di progetti di comunità che coinvolgono direttamente i residenti e gli Enti del Terzo Settore, quali:
 
1) orti urbani;
 
2) laboratori artigianali e culturali;
 
3) spazi per doposcuola o supporto educativo;
 
4) comunità energetiche e modelli di sostenibilità ambientale di quartiere;
 
c) la presentazione di progetti di cohousing sociale, che prevedano l'integrazione tra alloggi privati e spazi comuni condivisi, destinati in particolare a:
 
1) anziani autosufficienti;
 
2) giovani in transizione verso l'autonomia;
 
3) famiglie monogenitoriali;
 
4) persone con disabilità o in condizioni di fragilità sociale.
 
3. I progetti di cui al comma 2 possono essere realizzati attraverso forme di co-progettazione tra l'ATER regionale, i Comuni, le Zone Sociali e gli Enti del Terzo Settore, con modalità da definire mediante convenzioni e accordi di collaborazione.
 
4. Ai progetti di cui al comma 3 può essere attribuito un punteggio premiale nei bandi di ERS.
 
5. La Regione favorisce l'accesso a fondi nazionali ed europei per sostenere gli interventi di cohousing e le pratiche abitative innovative rivolte a soggetti vulnerabili, promuovendo modelli già sperimentati in altre regioni e valorizzando le buone prassi locali.
 
6. Con appositi atti adottati dalla Giunta regionale, sentiti i Comuni e le Zone Sociali, sono disciplinate le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché sono definite:
 
a) le linee guida per la gestione e l'animazione degli spazi comuni;
 
b) i criteri per il monitoraggio sociale e la valutazione di impatto dei progetti;
 
c) le modalità di partecipazione delle comunità locali.
".

Art. 3

(Modificazione all' articolo 1 ter della l.r. 23/2003 )

1. Al comma 1, dell'articolo 1 ter della l.r. 23/2003 , le parole: " edilizia residenziale sociale, di seguito denominata ERS " sono sostituite dalla seguente: " ERS ".

Art. 4

(Modificazioni all' articolo 20 della l.r. 23/2003 )

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 , le parole: " da almeno ventiquattro mesi consecutivi " sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:
 
" c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato, per le quali non sia stata interamente eseguita la pena, per delitti non colposi in ordine ai quali è prevista la pena detentiva non inferiore a sette anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione di cui all' articolo 178 del codice penale oppure sia intervenuta una causa di estinzione del reato o della pena. ".

3. Al comma 4 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003 , le parole: " al comma 2, lettere a) e b) " sono sostituite dalle seguenti: " al comma 2, lettera b) ".

Art. 5

(Modificazione all' articolo 20 bis della l.r. 23/2003 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 bis della l.r. 23/2003 , le parole: " o all'estero " e le parole: " in cui risiedono i figli " sono soppresse.

Art. 6

(Modificazioni e integrazione all' articolo 29 della l.r. 23/2003 )

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 , le parole: " , a condizione che le stesse sussistano nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi " sono soppresse.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è abrogata.

3. Alla lettera d ter) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 , dopo le parole: " della domanda " sono aggiunte le seguenti: " ai sensi dell' articolo 5, comma 1 bis, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 ".

4. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
 
" 3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e d ter), nonché quelli di cui all'articolo 20 bis, comma 1, lettere a) e b), devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario. ".

Art. 7

(Modificazione all' articolo 29 ter della l.r. 23/2003 )

1. Al comma 1 dell'articolo 29 ter della l.r. 23/2003 , le parole: " , di età non superiore a quattro anni " sono soppresse.

Art. 8

(Modificazioni e integrazione all' articolo 31 della l.r. 23/2003 )

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:
 
" b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori e di anziani di età superiore ai sessantacinque anni: - punti da 1 a 4; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è inserita la seguente:
 
" b bis) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento o di minori in possesso della certificazione di cui all' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate): - punti da 1 a 4; ".

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituita dalla seguente:
 
" c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani di età superiore ai sessantacinque anni, da persone con disabilità, da giovani con non più di quaranta anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5; ".

Art. 9

(Modificazione all' articolo 31 bis della l.r. 23/2003 )

1. Al comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 23/2003 , la parola: " preferibilmente " è soppressa.

Art. 10

(Modificazioni all' articolo 32 della l.r. 23/2003 )

1. Al comma 1 bis dell'articolo 32 della l.r. 23/2003 , il periodo: " Detti alloggi possono essere assegnati previa stipula di apposita convenzione con la quale l'assegnatario si impegna ad anticipare le spese della manutenzione, che saranno decurtate dai futuri canoni di locazione previa esibizione dei documenti attestanti la spesa sostenuta e le eventuali certificazioni di conformità e agibilità " è sostituito dal seguente: " Detti alloggi possono essere oggetto di interventi di autorecupero secondo le modalità di cui all'articolo 32.1 ".

2. Il comma 1 ter dell'articolo 32 della l.r. 23/2003 è abrogato.

Art. 11

(Integrazione alla l.r. 23/2003 )

1. Dopo l' articolo 32 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
 
" Art. 32.1
 
(Interventi di autorecupero)
 
1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di ERS, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.
 
2. Gli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione sono comunicati dall'ATER regionale ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 32 e gli interventi indispensabili previsti dalla medesima disposizione sono individuati secondo le modalità stabilite con la deliberazione di cui al comma 6, dando priorità a quelli di lieve entità.
 
3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati, previa stipula di apposita convenzione che disciplina i rapporti tra l'ATER regionale e l'assegnatario, individuando i lavori da eseguire, il relativo costo e la documentazione necessaria per la regolarità dei pagamenti e il loro tracciamento, nonché le necessarie attestazioni di conformità richieste dalla legge. L'assegnatario si impegna ad anticipare le spese degli interventi autorizzati e definiti nella convenzione medesima.
 
4. L'ATER regionale controlla, anche in corso d'opera, che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e nei tempi previsti, e che i costi documentati siano congruenti con quelli preventivati ed autorizzati. A seguito della regolarità del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti mediante detrazioni sul canone di locazione.
 
5. Gli interventi di autorecupero di cui al presente articolo possono riguardare anche gli alloggi già assegnati, non rientranti nei casi di alloggi non assegnabili di cui al comma 2, ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi.
 
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità per l'attuazione di quanto previsto ai commi precedenti e, in particolare, individua le tipologie di interventi e manutenzioni che possono essere posti a carico dell'assegnatario, nonché le modalità di rendicontazione, attestazione e tracciamento delle spese sostenute.
".

Art. 12

(Modificazioni e integrazioni all' articolo 34 della l.r. 23/2003 )

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 , la parola: " possono " è sostituita dalle seguenti: " con popolazione superiore ai 5.000 abitanti sono tenuti a ".

2. I commi 2 e 2 bis dell' articolo 34 della l.r. 23/2003 sono sostituiti dai seguenti:
 
" 2. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il dieci per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
 
2 bis. Le assegnazioni di cui al comma 1 devono essere comprese tra il cinque per cento e il trenta per cento della disponibilità alloggiativa annuale di ciascun Comune con popolazione compresa tra i 5.000 abitanti e i 14.999 abitanti, comunicata dall'ATER regionale ai sensi dell'articolo 32, comma 1.
".

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
 
" 2 ter. I Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono fornire una soluzione abitativa a nuclei familiari che versano in condizioni di grave emergenza assegnando loro alloggi di ERS, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 30. ".

4. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 sono inserite le seguenti:
 
" f bis) sistemazione di donne vittime di violenza che abbiano intrapreso un percorso di presa in carico presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini) e per le quali i Servizi stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;
 
f ter) sistemazione di persone vittime di atti di discriminazione e violenza, determinati in ragione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i centri di ascolto di cui all' articolo 9, comma 2, lettera b) della legge regionale 11 aprile 2017, n. 3 (Norme contro le discriminazioni e le violenze determinate dall'orientamento sessuale e dall'identità di genere) e per le quali i centri stessi abbiano segnalato una particolare situazione di urgenza non altrimenti risolvibile;
 
f quater) decreto di trasferimento emesso all'esito di procedura esecutiva immobiliare di cui all' articolo 586 del codice di procedura civile , con contestuale ingiunzione di rilascio dell'immobile venduto a carico del proprietario esecutato avente residenza anagrafica nell'immobile stesso.
".

5. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 , le parole: " al limite stabilito al comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: " ai limiti stabiliti ai commi 2, 2 bis e 2 ter ".

Art. 13

(Sostituzione dell' articolo 34 ter della l.r. 23/2003 )

1. L' articolo 34 ter della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
 
" Art. 34 ter
 
(Riserva di alloggi a favore delle donne vittime di violenza in famiglia)
 
1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino all'otto per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle donne, anche con figli minori a carico, vittime di violenza in famiglia o di crimini domestici, che abbiano intrapreso un percorso personalizzato presso i Servizi di cui al Titolo III, Capo V, della l.r. 14/2016 .
 
2. Ai fini di cui al comma 1, gli alloggi sono assegnati tramite attribuzione degli stessi ai soggetti della Rete di prevenzione e contrasto alla violenza degli uomini contro le donne di cui all' articolo 33 della l.r. 14/2016 , previa apposita intesa tra i Comuni e gli stessi soggetti della Rete. L'intesa disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo.
".

Art. 14

(Integrazione alla l.r. 23/2003 )

1. Dopo l' articolo 34 ter della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
 
" Art. 34 quater
 
(Riserva di alloggi in favore delle persone con disabilità)
 
1. I Comuni, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 29 e a quanto stabilito dall'articolo 30, possono riservare gli alloggi di ERS, fino al tre per cento della disponibilità alloggiativa annuale, da assegnare a favore delle persone con disabilità nell'ambito dei progetti di vita individuale personalizzati e partecipati di cui al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 (Definizione della condizione di disabilità, della valutazione di base, di accomodamento ragionevole, della valutazione multidimensionale per l'elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato), al fine di individuare appropriate soluzioni abitative, anche mediante forme di abitare supportato o di co-housing, per favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere, secondo quanto previsto all'articolo 20 del medesimo decreto legislativo.
 
2. Ai fini di cui al comma 1 l'assegnazione degli alloggi può avvenire anche tramite attribuzione degli stessi alle Aziende Unità Sanitarie Locali e agli Enti del Terzo Settore, previa, in ogni caso, apposita intesa tra i Comuni, le stesse Aziende Unità Sanitarie Locali e gli Enti del Terzo Settore con specifica competenza nella costruzione dei progetti di vita.
 
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità attuative di quanto previsto dal presente articolo, nonché le condizioni familiari ed economiche, e i relativi criteri preferenziali, per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di cui al comma 1.
".

Art. 15

(Modificazioni e integrazioni all' articolo 35 della l.r. 23/2003 )

1. Il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:
 
" 2. L'ATER regionale è deputata all'attuazione delle procedure di mobilità volontaria di cui al comma 1 prevedendo l'emanazione di bandi che tengano conto della capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, della presenza di minori, anziani e di persone con disabilità. Trova in ogni caso applicazione il limite stabilito all'articolo 32 bis, comma 3. ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 è inserito il seguente:
 
" 2 bis. Ai fini di cui al comma 2 l'ATER regionale predispone apposito regolamento con cui disciplina le procedure di mobilità volontaria individuando, in accordo con i Comuni interessati, un alloggio diverso con caratteristiche idonee alle esigenze del nucleo familiare dell'assegnatario richiedente. L'assegnatario che abbia ottenuto il trasferimento ai sensi del comma 1 non può ulteriormente beneficiarne per i successivi cinque anni. ".

3. Al comma 3 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 , la parola: " sono " è sostituita dalla seguente: " siano ".

4. Al comma 4 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 , dopo la parola: " trasferimento " sono inserite le seguenti: " di cui al comma 3 ".

Art. 16

(Integrazione all' articolo 36 della l.r. 23/2003 )

1. Al comma 4 dell'articolo 36 della l.r. 23/2003 , dopo le parole: " all'interno di " sono inserite le seguenti: " una terna di nominativi selezionati da ".

Art. 17

(Modificazioni all' articolo 39 della l.r. 23/2003 )

1. La lettera g septies) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 è abrogata.

2. Al comma 1 bis dell'articolo 39 della l.r. 23/2003 , le parole: " e 29, comma 1, lettera c), " sono soppresse.

Art. 18

(Disposizioni attuative, transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:

a) procede ad adeguare le disposizioni attuative di cui all' articolo 24 ter, comma 2 della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge agli articoli 20 e 20 bis della medesima l.r. 23/2003 ;

b) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all' articolo 29, comma 4 della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 29 della medesima l.r. 23/2003 ;

c) procede ad adeguare le norme regolamentari di cui all' articolo 31, comma 1 della l.r. 23/2003 a quanto previsto dalle modifiche introdotte dalla presente legge allo stesso articolo 31 della medesima l.r. 23/2003 ;

d) adotta la deliberazione di cui al comma 6 dell'articolo 32.1 della l.r. 23/2003 , come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione degli interventi di autorecupero;

e) adotta la deliberazione di cui al comma 3 dell'articolo 34 quater della l.r. 23/2003 , come inserito dalla presente legge, in ordine alle modalità di attuazione dell'assegnazione degli alloggi di ERS in favore delle persone con disabilità.

2. I procedimenti amministrativi relativi agli interventi di cui ai Titoli II e III della l.r. 23/2003 , in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono portati a compimento secondo quanto previsto dagli articoli 20 e 20 bis della l.r. 23/2003 nel testo antecedente alle modifiche apportate dalla presente legge.

3. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge all' articolo 29 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera b) .

4. Le disposizioni modificative apportate dalla presente legge all' articolo 31 della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1, lettera c) .

5. Le modifiche introdotte dalla presente legge all' articolo 31 bis della l.r. 23/2003 trovano efficacia a decorrere dalla scadenza delle Commissioni, di cui al medesimo articolo 31 bis, in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

6. La disposizione di cui all' articolo 34 quater della l.r. 23/2003 , come inserito dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, lettera e) .

7. L'ATER regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di cui al comma 2 bis dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 , come inserito dalla presente legge.

8. La disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 , come modificato dalla presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza dei bandi adottati dai Comuni ai sensi del medesimo comma 2 dell'articolo 35 della l.r. 23/2003 nella versione previgente alle modifiche introdotte con la presente legge e, comunque, non prima dell'adozione da parte dell'ATER regionale del relativo regolamento attuativo di cui al comma 7 .

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i bandi per l'assegnazione degli alloggi di ERS di cui all' articolo 30 della l.r. 23/2003 , sono indetti dai Comuni dopo l'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di adeguamento di cui al comma 1 , lettere b) e c).

10. Le graduatorie vigenti o in corso di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono comunque efficaci per un periodo di tempo non superiore a due anni dalla data di approvazione delle graduatorie medesime.

Art. 19

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Data a Perugia, 26 febbraio 2026

PROIETTI