Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità)
1.
Al fine di semplificare e riordinare la legislazione volta a disciplinare le figure dei garanti regionali e di rendere più efficiente ed efficace la garanzia e la tutela dei diritti dei cittadini, è confermata l'istituzione dei seguenti organi di garanzia regionale (di seguito organi di garanzia):
a)
Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, già istituito dall'
articolo 360, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
b)
Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, già istituito dall'
articolo 360, comma 1, della l.r. 11/2015
;
c)
Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, già istituito dall'
articolo 1 della legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1
(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).
Art. 2
(Autonomia, indipendenza e riservatezza)
1.
Gli organi di garanzia svolgono le loro funzioni in piena autonomia e indipendenza e non sono sottoposti ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi regionali.
2.
Gli organi di garanzia hanno diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione e società a partecipazione regionale, le informazioni e la documentazione necessarie all'esercizio delle proprie funzioni nei limiti consentiti dalla legge.
3.
Gli organi di garanzia sono tenuti alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni.
4.
Gli organi di garanzia, nell'esercizio delle loro funzioni, trattano i dati personali nel rispetto del
regolamento (CE) n. 2016/679
/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
).
Art. 3
(Requisiti per l'elezione)
1.
Gli organi di garanzia sono eletti dall'Assemblea legislativa tra persone in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del titolo di laurea magistrale, nonché di specifica e comprovata professionalità, competenza ed esperienza, nel campo:
a)
dei diritti delle persone di minore età nonché delle problematiche familiari ed educative di promozione e tutela delle persone di minore età, quanto al Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza;
b)
delle scienze giuridiche, delle scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario e nella tutela dei diritti, quanto al Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale;
c)
dei diritti delle persone con disabilità e delle attività sociali ed educative, della tutela e promozione dei diritti umani e contrasto alle forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, quanto al Garante dei diritti delle persone con disabilità.
Art. 4
(Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata)
1.
Non sono eleggibili ad organi di garanzia coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'
articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
2.
Agli organi di garanzia si applicano le incompatibilità previste dall'
articolo 3-bis della l.r. 11/1995
.
3.
L'attività degli organi di garanzia è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi conflitto di interesse attuale e concreto con le funzioni proprie dell'incarico.
4.
Qualora sopravvenga, durante il mandato, una condizione di ineleggibilità o si verifichi una ipotesi di incompatibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti e può eventualmente ascoltare l'interessato. Invita l'interessato, quindi, nel caso si accerti la sussistenza di una causa di incompatibilità e nel rispetto del principio del contraddittorio, a rimuovere tale causa entro dieci giorni e se l'interessato non ottempera all'invito lo dichiara decaduto dall'incarico, con proprio provvedimento, dandone immediata comunicazione all'Assemblea legislativa. L'organo di garanzia è dichiarato decaduto, sempre con provvedimento del Presidente dell'Assemblea legislativa, comunicato all'Assemblea legislativa stessa, anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
5.
L'Assemblea legislativa può revocare gli organi di garanzia, in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati all'Assemblea legislativa, previo apposito procedimento che garantisca la possibilità di contraddittorio con l'interessato.
6.
Gli organi di garanzia hanno facoltà di rinunciare alla carica in qualunque momento, purché ne diano avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima. Entro quindici giorni dalla comunicazione deve essere avviato il nuovo procedimento per la presentazione delle candidature ai sensi dell'
articolo 5, comma 2
.
7.
L'Assemblea legislativa, in caso di morte o accertato impedimento permanente, nonché nel caso di decadenza, deve avviare il procedimento per la presentazione delle candidature entro quindici giorni dal verificarsi della causa di cessazione della carica.
8.
Le nomine di cui alla presente legge non sono cumulabili tra loro né con le nomine di cui alla
l.r. 11/1995
, fatte salve le deroghe al divieto di cumulo ai sensi di quanto previsto dall'
articolo 4 della stessa l.r. 11/1995
.
Art. 5
(Modalità di elezione, durata e prorogatio dell'incarico)
1.
Gli organi di garanzia sono eletti dall'Assemblea legislativa a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa stessa. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il suddetto quorum, è eletto comunque il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa. Nel caso di mancata deliberazione della nomina da parte dell'Assemblea legislativa, trova applicazione l'
articolo 11-ter della l.r. 11/1995
.
2.
Ai fini del procedimento per la presentazione delle candidature, per la valutazione dell'ammissibilità e per l'individuazione dell'elenco degli idonei, si applica quanto previsto dagli articoli 2-bis e 2-ter della
l.r. 11/1995
.
3.
Gli organi di garanzia durano in carica tre anni con decorrenza dalla data della deliberazione di nomina e sono rieleggibili una sola volta. Alla scadenza naturale del mandato rimangono in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo garante.
Art. 6
(Sede e organizzazione)
1.
Gli organi di garanzia hanno sede presso l'Assemblea legislativa che mette a disposizione i locali e i mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni, presenti nelle proprie dotazioni strumentali e logistiche.
2.
La Giunta regionale mette a disposizione degli organi di garanzia, nell'ambito della propria dotazione organica, le risorse umane, già messe a disposizione delle figure di garanzia regionali, per lo svolgimento delle loro funzioni, organizzate in un ufficio dei Garanti regionali. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione dell'ufficio dei Garanti regionali per assicurarne la funzionalità e stabilisce i requisiti professionali del personale addetto all'Ufficio stesso.
Art. 7
(Relazioni e rapporti di collaborazione)
1.
Gli organi di garanzia presentano annualmente, entro il mese di marzo, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alle funzioni e attività degli stessi organi di garanzia.
2.
L'Assemblea legislativa esamina le relazioni degli organi di garanzia di cui al
comma 1
in una apposita seduta convocata entro due mesi dalla presentazione delle stesse e adotta eventuali atti di indirizzo, misure e interventi ritenuti necessari per l'espletamento del mandato.
3.
Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, gli organi di garanzia possono inviare in ogni momento relazioni ai Presidenti della Giunta e dell'Assemblea legislativa. Il Presidente dell'Assemblea legislativa dispone l'iscrizione delle relazioni all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, affinché la stessa le discuta.
4.
Le Commissioni consiliari permanenti competenti per materia possono convocare gli organi di garanzia per acquisire dati e informazioni sull'attività svolta utili per l'adozione di atti di indirizzo da parte dell'Assemblea legislativa ai fini della programmazione regionale in materia.
5.
Gli organi di garanzia si danno reciproca segnalazione delle situazioni di interesse comune anche rapportandosi con il Difensore civico nominato ai sensi dell'
articolo 83 dello Statuto regionale
e coordinando le rispettive attività, nell'ambito delle loro competenze.
6.
Gli organi di garanzia nell'esercizio delle loro funzioni collaborano con analoghe figure nazionali, regionali o locali in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza. Operano altresì in collaborazione e collegamento con le strutture regionali competenti negli specifici ambiti e con i soggetti pubblici e privati interessati.
7.
Gli organi di garanzia esercitano le funzioni e i compiti che la normativa statale attribuisce ai garanti operanti a livello regionale, ciascuno in coerenza con le competenze dell'analogo garante nazionale.
Art. 8
(Trattamento economico)
1.
Agli organi di garanzia è attribuita una indennità mensile in misura pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali.
2.
Agli organi di garanzia spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale, qualora debbano recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle loro funzioni.
Art. 9
(Norma di rinvio)
1.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente capo in ordine alla disciplina della nomina dei garanti, decadenza e cessazione della carica, trovano applicazione le disposizioni della
l.r. 11/1995
. Aapo II Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza
Art. 10
(Funzioni del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)
1.
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza concorre ad assicurare, nel territorio regionale e nel rispetto delle competenze degli enti locali, la piena attuazione e la tutela dei diritti e del superiore interesse delle persone di minore età. A tal fine il Garante agisce attraverso azioni positive mirate alla promozione dei diritti del minore tra i quali il diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, alla salute e al benessere fisico e psicologico, alla protezione da ogni forma di violenza, maltrattamento e sfruttamento nonché alla partecipazione alle decisioni che lo riguardano.
2.
L'azione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:
a)
Convenzione Internazionale sui Diritti del fanciullo firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della
legge 27 maggio 1991, n. 176
(Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989);
b)
Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della
legge 20 marzo 2003, n. 77
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996);
c)
Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani;
d)
Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, ratificata con
legge 1 ottobre 2012, n. 172
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno).
3.
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a)
promuove, in collaborazione con gli enti locali, la scuola e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e degli adolescenti come soggetti titolari di diritti;
b)
promuove, in accordo con le strutture regionali competenti in materia, iniziative in occasione della celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'
articolo 1, comma 6 della legge 23 dicembre 1997, n. 451
(Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
c)
promuove forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e degli adolescenti nei diversi ambiti, come la famiglia, la scuola, il sistema legale, le politiche pubbliche, e nell'ambito dell'azione di associazioni che si occupano di giovani e infanzia;
d)
accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e sollecita le amministrazioni competenti all'adozione di interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela;
e)
è legittimato ad intervenire nei procedimenti amministrativi della Regione, degli enti da essa dipendenti e degli enti locali, nei limiti e secondo le modalità previste dall'
articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), qualora siano direttamente coinvolti gli interessi o i diritti delle persone di minore età o sussistano fattori di rischio o di danno per le stesse;
f)
promuove e collabora alla realizzazione di attività che mirano a diffondere informazioni e creare servizi appositamente pensati per i minori garantendo loro accesso a conoscenze e strumenti per crescere in modo sano e sicuro;
g)
promuove, anche in collaborazione con gli enti locali, con la scuola ed altri soggetti, pubblici e privati, iniziative dirette a rimuovere situazioni di pregiudizio in danno di bambini e adolescenti in particolare per la prevenzione degli abusi dell'infanzia e dell'adolescenza in relazione alle disposizioni della
legge 3 agosto 1998, n. 269
(Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
h)
nell'ambito della collaborazione di cui alla
lettera g)
fornisce attività di supporto agli operatori dei servizi socio sanitari e socio educativi;
i)
provvede alla selezione e formazione di cittadini volontari disponibili ad assumere la tutela di minori stranieri non accompagnati nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia;
j)
concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza ed all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato;
k)
collabora all'attività di raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale, ai sensi dell'
articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103
(Regolamento recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'
articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223
, convertito, con modificazioni, dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248
);
l)
formula proposte e esprime pareri su atti normativi e di indirizzo riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle province e dei comuni.
4.
Il Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza nello svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo:
a)
promuove intese ed accordi con ordini professionali e organismi che si occupano di infanzia e adolescenza;
b)
intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
c)
promuove le necessarie azioni di collegamento con le amministrazioni del territorio regionale impegnate nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza e con le autorità giudiziarie;
d)
segnala alla Regione la necessità di interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali a tutela dei minori. Capo III Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale
Art. 11
(Funzioni del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale)
1.
Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, in armonia con i principi fondamentali della Costituzione, delle Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, della normativa statale vigente e nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti delle persone:
a)
negli istituti penitenziari;
b)
in esecuzione penale esterna;
c)
sottoposte a misure cautelari personali;
d)
in stato di arresto ovvero di fermo;
e)
presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.
2.
Il Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, nei limiti di cui al
comma 1
, nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale e in previsione della promozione dei diritti di partecipazione alla vita civile, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e con la magistratura di sorveglianza, le seguenti funzioni:
a)
promuove la conoscenza e l'esercizio dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e le loro opportunità di partecipazione alla vita civile, anche attraverso attività di informazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sui temi del rispetto dei diritti umani e della umanizzazione della pena;
b)
monitora sulle condizioni di vita delle persone di cui al
comma 1
al fine di garantirne il rispetto della dignità e dei diritti, assumendo iniziative volte ad assicurare che siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
c)
segnala alle autorità competenti eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al
comma 1
, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazioni sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
d)
si attiva, anche nei confronti delle amministrazioni competenti, affinché queste assumano le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla
lettera b)
;
e)
si attiva presso le strutture e gli enti regionali competenti in caso di accertate omissioni o inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla
lettera b)
;
f)
propone agli organi regionali titolari della vigilanza, l'adozione delle opportune iniziative o l'esercizio del potere sostitutivo, in caso di perdurata assenza di quanto previsto alla
lettera d)
;
g)
propone agli organi regionali competenti, l'adozione di atti normativi e amministrativi per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al
comma 1
;
h)
esprime parere, su richiesta degli organi regionali competenti, relativamente alle materie del presente capo;
i)
propone iniziative di informazione, di promozione culturale e di sensibilizzazione pubblica sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale nonché sulla finalità educativa della pena e sul reinserimento sociale della persona;
j)
promuove la sottoscrizione di protocolli d'intesa tra la Regione e le amministrazioni statali competenti volti:
1)
ad attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale;
2)
a prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante con particolare riguardo alle modalità di accesso negli istituti di pena.
3.
Il Garante è membro dell'Osservatorio regionale permanente sulla sanità penitenziaria istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 682 del 9 giugno 2008 in attuazione di quanto previsto dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008
(Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria) nonché della Cabina di Regia regionale per l'attuazione delle Linee di indirizzo per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale di cui all'accordo sancito il 28 Aprile 2022 tra Governo, Regioni, Province Autonome ed Enti Locali, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 30 novembre 2022. Capo IV Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità
Art. 12
(Funzioni del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità)
1.
Il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità opera al fine di assicurare, sul territorio regionale, il rispetto della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la
legge 3 marzo 2009, n. 18
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), e della
legge 5 febbraio 1992, n. 104
(Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2.
Il Garante agisce per la protezione e la tutela non giurisdizionale dei diritti a favore delle persone con disabilità residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora sul territorio regionale la cui condizione di disabilità è stata accertata ai sensi della
l. 104/1992
, mediante azioni positive mirate alla promozione degli obiettivi di qualità della vita, integrazione sociale, inserimento socio-lavorativo, autodeterminazione, qualità dell'assistenza e maggiore accessibilità dei servizi.
3.
Fermo restando quanto previsto al
comma 2
, il Garante espleta le proprie funzioni e prerogative in favore di tutte le persone con disabilità che, pur non residenti, domiciliate o aventi stabile dimora nel territorio regionale, subiscono episodi discriminatori o lesivi dei diritti e della dignità delle persone con disabilità, perpetrati all'interno del territorio regionale.
4.
Il Garante provvede:
a)
all'affermazione del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona con disabilità, promuovendone la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società;
b)
a diffondere e promuovere una cultura dei diritti delle persone con disabilità, nella prospettiva costituzionale della piena inclusione sociale, della qualità dell'assistenza e delle cure e dell'autodeterminazione;
c)
a proporre alla Giunta regionale azioni volte alla piena accessibilità dei servizi e delle prestazioni per la prevenzione, cura e riabilitazione richiesti dalle condizioni di salute, alla tutela giuridica ed economica della persona con disabilità e alla piena inclusione sociale;
d)
a promuovere ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza della normativa in materia e dei relativi strumenti di tutela, in collaborazione con gli enti locali competenti e con le associazioni delle persone con disabilità;
e)
ad agevolare la piena inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in modo particolare di quelli che vivono in contesti sociali a rischio di esclusione, in collaborazione con enti locali e istituzioni scolastiche;
f)
a raccogliere le segnalazioni in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto;
g)
ad assicurare il rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini con disabilità, attraverso la promozione di azioni positive in raccordo con il Centro per le pari opportunità e con la Consigliera di parità regionale;
h)
ad essere un punto di riferimento istituzionale per le persone con disabilità che sono oggetto di maltrattamenti, abusi o fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
i)
a promuovere tramite gli opportuni canali di comunicazione e d'informazione la sensibilizzazione sui temi dei diritti, delle garanzie e delle opportunità per le persone con disabilità;
j)
a facilitare il sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali anche proponendo alla Giunta regionale lo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento sul tema della promozione dei diritti delle persone con disabilità;
k)
a segnalare agli organi competenti interventi sostitutivi in caso di inadempienza o gravi ritardi nell'azione degli enti locali che erogano servizi a tutela delle persone con disabilità;
l)
a promuovere il ruolo del disability manager, al fine di agevolare un processo di cambiamento del mercato del lavoro e delle realtà aziendali sempre più orientato alla valorizzazione, all'autodeterminazione e all'autonomia delle persone con disabilità;
m)
a formulare proposte e pareri su atti normativi e di indirizzo che riguardano le disabilità, di competenza della Regione e degli enti locali;
n)
ad effettuare visite negli uffici pubblici o nelle sedi di servizi aperti al pubblico, nonché presso le strutture residenziali e semi residenziali pubbliche e private convenzionate, al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche, ad esclusione delle strutture in uso al Ministero dell'Interno e delle forze di polizia.
5.
Il Garante per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo:
a)
collabora con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'
articolo 3 della l. 18/2009
, e con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'
articolo 352 della l.r. 11/2015
;
b)
riceve, tramite apposita sezione del sito istituzionale della Regione, segnalazioni in merito a violazioni dei diritti delle persone con disabilità nei limiti di quanto previsto al
comma 3
;
c)
segnala alle amministrazioni competenti l'inosservanza delle disposizioni di cui alla
legge 12 marzo 1999, n. 68
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili), da parte dei datori di lavoro pubblici e privati o da parte di coloro che risultano essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi dell'
articolo 17 della l. 68/1999
;
d)
svolge attività di informazione nei riguardi dei soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'
articolo 2 della legge 1° marzo 2006, n. 67
(Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni). Capo V Norma finanziaria e disposizioni finali
Art. 13
(Norma finanziaria)
1.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'
articolo 10
è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 01 "Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.
2.
La copertura finanziaria della spesa di cui al
precedente comma 1
, è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2025-2027:
a)
quanto a euro 8.700,00 alla Missione 12, Programma 01, Titolo 1 per il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 363 e 365, commi 2 e 3 della
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
b)
quanto a euro 3.100,00 alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per il finanziamento degli oneri di cui all'articolo 365, commi 1 e 3 della
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali);
c)
quanto a euro 4.100,00 alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 per il finanziamento della
legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1
(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).
3.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'
articolo 11
è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 04 "Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.
4.
La copertura finanziaria della spesa di cui al
precedente comma 3
è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2025-2027 alla Missione 12, Programma 04, Titolo 1 per il finanziamento degli oneri di cui agli articoli 364, comma 1, lettere h) ed i) e 365, commi 1 e 3 della
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
5.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto all'
articolo 12
è autorizzata a decorrere dal 2026 la spesa di euro 15.900,00 alla Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", Programma 02 "Interventi per la disabilità", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027.
6.
La copertura finanziaria della spesa di cui al
precedente comma 5
è assicurata dalle risorse già previste nel Bilancio di previsione regionale 2025-2027 alla Missione 12, Programma 02, Titolo 1 per il finanziamento della
legge regionale 4 febbraio 2022, n. 1
(Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità).
7.
All'attuazione degli interventi previsti all'
articolo 6
, commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.
8.
Per effetto dell'entrata in vigore della presente legge, sono revocate, a decorrere dal 2026, le precedenti autorizzazioni di spesa di cui all'
articolo 9 della legge regionale 1/2022
e dell'articolo 408, comma 2, lettere p), q), r) della
legge regionale 11/2015
.
Art. 14
(Disposizione di prima applicazione e transitoria)
1.
1. In sede di prima applicazione le procedure per la nomina degli organi di garanzia ai sensi della presente legge sono avviate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. Sulla base di quanto previsto dall'
articolo 5, comma 3
, i Garanti regionali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano già svolto un mandato di durata pari o superiore a tre anni, rimangono in carica fino alla nomina del successore a seguito delle procedure di cui al primo periodo, e possono essere rieletti una sola volta. Il trattamento economico previsto dall'
articolo 8
trova applicazione a decorrere dalla nomina dei nuovi organi di garanzia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data si applicano le disposizioni in materia di trattèè amento economico del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui agli articoli 365, comma 2 e 408, comma 2, lettera p) della
l.r. 11/2015
, del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale di cui agli articoli 365, comma 1 e 408, comma 2, lettera r) della
l.r. 11/2015
e del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità di cui agli articoli 6 e 9 della
l.r. 1/2022
, ancorché abrogati.
2.
Le procedure per la nomina dei Garanti regionali non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge sono riavviate entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore secondo quanto previsto da questa stessa legge.
Art. 15
(Abrogazioni)
1.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a)
il Titolo X (Istituzione delle figure di garanzia in ambito sociale), comprensivo dei Capi I, II, III e IV e degli articoli 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367 e 368, della
l.r. 11/2015
;
b)
le lettere p), q) e r) del comma 2 dell'articolo 408 sempre della
l.r. 11/2015
;
c)
la
l.r. 1/2022
;
d)
il Capo XVIII, comprensivo degli articoli 53 e 54, della
legge regionale 30 ottobre 2023, n. 15
(Modificazioni e integrazioni di leggi regionali - Norma di abrogazione);
e)
il Capo XV, comprensivo dell'
articolo 32, della legge regionale 15 ottobre 2024, n. 21
(Modificazioni e integrazioni di leggi regionali);
f)
il
regolamento regionale 22 dicembre 2010, n. 8
(Regolamento di attuazione della
legge regionale 29 luglio 2009, n. 18
(Istituzione del Garante regionale per l'infanzia e l'adolescenza)).
2.
Tutti i riferimenti normativi alle disposizioni abrogate dal presente articolo devono intendersi come richiami alle norme corrispondenti della presente legge.