CAPO VI
Modificazioni alla
legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
(Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).
Art. 10
(Modificazione all'
articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
(Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
"
2. Al concorso e al corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di almeno il diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80
(Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70
, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia), almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
, muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
".
Art. 11
(Modificazioni all'
articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
)
1.
Alla fine del
comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005
, dopo le parole: "
posseduti dai dirigenti regionali
" sono aggiunte le seguenti: "
, con applicazione del principio di rotazione, nel rispetto del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, nonché della valorizzazione delle competenze professionali acquisite nell'ambito della posizione medesima
".
2.
Il
comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005
, è sostituito dal seguente:
"
4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, con contratto a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.
".
3.
Il
comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005
, è sostituito dal seguente:
"
5. Per il periodo di durata dell'incarico con contratto a tempo determinato, di cui al comma 4, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
".
Art. 12
(Integrazione alla
legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2
)
1.
Dopo l'
articolo 11 della l.r. 2/2005
, è inserito il seguente:
"
Art. 11 bis
(Comitato dei Garanti)
1. Il Comitato dei Garanti, istituito nel rispetto del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali e dei principi del
d.lgs. 165/2001
, è un organismo di garanzia per i dirigenti che ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3 definisce le modalità di scelta e di nomina dei componenti del Comitato, nonché il relativo funzionamento. Con il medesimo regolamento la Giunta può attribuire ulteriori compiti e funzioni al Comitato, nel rispetto della normativa vigente.
4. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
5. L'Assemblea legislativa regionale può avvalersi, previa intesa, del Comitato di cui al comma 1.
6. Il Comitato dei Garanti opera anche per gli enti strumentali della Regione.
".
CAPO IX
Modificazioni alla
legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)
Art. 15
(Modificazione dell'
articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
)
1.
Al
comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), le parole: "
È fatto salvo quanto previsto all'
articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Codice dei contratti pubblici).
" sono sostituite dalle seguenti: "
È fatto salvo quanto previsto all'
articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
(Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'
articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
".
Art. 17
(Integrazione dell'
articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
)
1.
Dopo il
comma 2 quinquies, dell'articolo 19 della l.r. 22/2008
, sono inseriti i seguenti:
"
2 quinquies 1. La Regione Umbria nel caso di mancato accordo per la cessione degli stabilimenti tra il concessionario uscente e, se diverso, quello subentrante, a valle del procedimento di cui all'articolo 10, nonché nei casi di cessazione senza ulteriori concessioni, o nei casi di rinuncia, decadenza o revoca ai sensi degli articoli 20, 21, 22, ha facoltà di immettersi nel possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo al precedente concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso. In mancanza di accordo per la determinazione del prezzo da corrispondere la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui, due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la concessione.
2 quinquies 2. Per i beni diversi dalle opere pertinenziali di cui all'articolo 15, la Regione Umbria ha facoltà di immettersi nel possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alle attività oggetto della concessione. L'acquisizione al patrimonio regionale può avvenire esclusivamente per comprovate finalità di interesse pubblico e di continuità produttiva, previa formale dichiarazione di pubblica utilità e secondo le procedure e le garanzie indennizzatorie previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2 quinquies 3. Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, con provvedimento legislativo regionale verrà disposta l'autorizzazione di spesa necessaria alla corresponsione dell'indennità di esproprio, calcolata al momento dell'immissione in possesso secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
2 quinquies 4. Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, con provvedimento legislativo regionale verrà disposta l'acquisizione dei beni e l'autorizzazione della spesa a carico del bilancio regionale determinata al momento dell'immissione in possesso.
".
Art. 18
(Sostituzione dell'
articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
)
1.
L'
articolo 22 della l.r. 22/2008
, è sostituito dal seguente:
"
Art. 22
(Sospensione e revoca della concessione)
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a partire da quelli di carattere climatico e ambientale, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la sospensione temporanea o la revoca della concessione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Se la sospensione o la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione la Regione provvede al suo indennizzo.
3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, provvede ad autorizzare le variazioni di bilancio necessarie per la corresponsione dell'indennizzo mediante prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie di cui all'
articolo 35 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
(Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
".
CAPO XIV
Modificazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)
Art. 31
(Modificazioni all'
articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015
, dopo le parole: "
valutazione annuale
" sono inserite le seguenti: "
e per la valutazione a ventiquattro mesi, di cui all'
articolo 2, comma 4 del d.lgs. 171/2016
,
" e la parola: "
converito
" è sostituita dalla seguente: "
convertito
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015
, dopo le parole: "
delle proprie strutture
" sono aggiunte le seguenti: "
e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all'
articolo 98-ter, della l.r. 13/2000
, il quale predispone per la Giunta regionale una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie
".
3.
Il
comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015
, è sostituito dal seguente:
"
3. Le strutture tecniche della Direzione regionale competente in materia di salute provvedono a:
a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato ed annuali da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;
b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e della valutazione di cui all'
articolo 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016
, una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati;
c) acquisire la relazione istruttoria dell'OIV sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie.
".
4.
Al
comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015
, le parole: "
della verifica
" sono sostituite dalle seguenti: "
delle verifiche
".
Art. 36
(Modificazioni all'
articolo 130 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015
, è sostituito dal seguente:
"
1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, in attuazione all'
articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
(Attuazione della
direttiva 2013/59/Euratom
, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'
articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117
) è soggetto a nulla osta preventivo di categoria B, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente.
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015
, è inserito il seguente:
"
3-bis. La domanda è redatta secondo le modalità stabilite dalle vigenti linee guida regionali.
".
3.
Al
comma 4 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015
, le parole: "
qualificato di cui all'
articolo 77 del d.lgs. 230/1995
" sono sostituite dalle seguenti: "
di radioprotezione di cui all'
articolo 128 del d.lgs. 101/2020
".
4.
Il
comma 5 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015
, è sostituito dal seguente:
"
5. Le modalità di cui ai commi precedenti si osservano anche per le domande relative alla modifica e aggiornamento del nulla osta.
".
Art. 37
(Modificazioni all'
articolo 131 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Alla alinea del
comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, le parole: "
ai sensi dell'
articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995
" sono soppresse.
2.
La
lettera a) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, è sostituita dalla seguente:
"
a) esprimere parere tecnico obbligatorio sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B ai sensi dell'
articolo 52, comma 1, del d.lgs. 101/2020
;
".
3.
Alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, le parole: "
dell'
articolo 28 del d.lgs. 230/1995
" sono sostituite dalle seguenti: "
dell'
articolo 51, comma 1, del d.lgs. 101/2020
".
4.
La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, è sostituita dalla seguente:
"
c) esprimere parere tecnico obbligatorio sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su richiesta del Prefetto, ai sensi dell'
articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020
.
".
5.
La
lettera a) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, è sostituita dalla seguente: "
a) uno specialista in fisica medica, come definito ai sensi dell'
articolo 7, comma 1, numero 148) del d.lgs. 101/2020
;
".
6.
La
lettera b) del comma 2, dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, è sostituita dalla seguente:
"
b) due esperti di radioprotezione iscritti all'elenco di cui all'
articolo 129 del d.lgs. 101/2020
, uno con abilitazione almeno di secondo grado ed uno con abilitazione di terzo grado;
".
7.
La
lettera d) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, è sostituita dalla seguente:
"
d) un medico specialista in medicina del lavoro, in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'
articolo 138 del d.lgs. 101/2020
;
".
8.
Al
comma 3 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015
, le parole: "
all'
articolo 29, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 230/1995
" sono sostituite dalle seguenti: "
all'
articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020
".
Art. 40
(Modificazioni all'
articolo 134 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 11/2015
, è sostituito dal seguente:
"
1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle esposizioni mediche dal responsabile dell'impianto radiologico, relativa alla gestione radioprotezionistica dell'attività con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 130, comma 3-bis.
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 11/2015
, le parole: "
sessanta giorni
" sono sostituite dalle seguenti: "
novanta giorni
".
Art. 43
(Sostituzione dell'
articolo 176 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
L'
articolo 176 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), come inserito dall'
articolo 1, comma 1 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22
(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie), è sostituito dal seguente:
"
Art. 176 bis
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Umbria, in attuazione dell'
articolo 32 della Costituzione
e dell'
articolo 13 dello Statuto regionale
, nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all'
articolo 117, comma terzo, della Costituzione
, per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla
l. 833/1978
, al
d.lgs. 502/1992
, e l'assistenza sociosanitaria alle persone individuate dagli articoli da 24 a 31 del
d.p.c.m. 12 gennaio 2017
, istituisce, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di cure primarie ai sensi dell'
articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs. 502/1992
.
".
Art. 50
(Modificazione all'
articolo 298 ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Alla
lettera c) del comma 3 dell'articolo 298 ter della l.r. 11/2015
, come inserito dall'
articolo 6, comma 1 della legge regionale 25 settembre 2024, n. 16
(Ulteriori integrazioni e modificazioni alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)), le parole: "
reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE
" sono sostituite dalle seguenti: "
condizione economica del nucleo familiare, accertata secondo i criteri ISEE, di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159
(Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE))
".
Art. 53
(Integrazione alla
legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
)
1.
Dopo l'
articolo 352 della l.r. 11/2015
, è inserito il seguente:
"
Art. 352 bis
(Osservatorio regionale sulla condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani)
1. Al fine di creare uno spazio di confronto stabile e qualificato, capace di favorire e sviluppare sinergie e di individuare i bisogni emergenti, è istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani.
2. L'Osservatorio svolge attività di supporto alla Giunta regionale per la programmazione e l'attuazione degli interventi e dei servizi in materia di promozione e tutela della salute mentale dei giovani, in coerenza con la pianificazione regionale socio-sanitaria e sociale.
3. L'Osservatorio esercita, in particolare, le seguenti funzioni conoscitive, consultive e propositive:
a) esamina, sistematizza ed eventualmente integra, ai fini delle proprie attività, i dati e le informazioni disponibili presso le strutture regionali competenti in materia di salute e servizi sociali, relative alla condizione della salute mentale e al benessere psicologico dei giovani;
b) utilizza, ai fini delle proprie attività, i dati e gli indicatori epidemiologici elaborati dalle strutture competenti in materia di salute mentale, con riferimento alla popolazione giovanile;
c) formula periodicamente relazioni e contributi conoscitivi a supporto della programmazione regionale, da trasmettere alla Giunta regionale;
d) formula proposte in ordine all'adeguatezza e all'equità territoriale degli interventi e dei servizi regionali e locali rivolti alla fascia di età compresa tra gli undici e i venticinque anni;
e) segnala alla Giunta regionale bisogni emergenti e possibili aree prioritarie di intervento, formulando proposte di indirizzo per la programmazione regionale;
f) propone indirizzi e raccomandazioni finalizzati alla diffusione di buone prassi nell'ambito delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
g) favorisce, in sede consultiva, il raccordo tra servizi sanitari, sociali ed educativi, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei giovani adulti con problematiche di salute mentale;
h) formula proposte a favore, nell'ambito della programmazione regionale, percorsi di prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico e continuità assistenziale, nonché attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alle famiglie, alle scuole e alla comunità;
i) redige annualmente una relazione sull'attività svolta nonché sullo stato e sull'evoluzione della condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani in Umbria, da trasmettere alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.
4. L'Osservatorio è composto da:
a) il Presidente della Regione o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) due componenti dell'Assemblea legislativa eletti con voto limitato;
c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di programmazione sanitaria e integrazione socio-sanitaria;
d) i responsabili dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali o loro delegati;
e) due professionisti che operano all'interno della rete dei servizi sanitari territoriali, uno per ciascuna Azienda unità sanitaria locale, con comprovata esperienza nella tutela di minori e giovani adulti con problematiche di salute mentale, con riferimento, in particolare, alle questioni che coinvolgono questi ultimi in ambito giudiziario;
f) un rappresentante designato dagli enti del Terzo Settore operanti nel campo della salute mentale dei giovani;
g) i Garanti regionali competenti per l'infanzia e l'adolescenza e per le persone private della libertà personale, o loro delegati;
h) un rappresentante designato da ANCI Umbria.
5. In caso di mancanza di unanimità nella designazione di cui al comma 4, lettera f), si applica il criterio della maggiore rappresentatività e in caso di mancate designazioni l'Osservatorio è comunque costituito con la metà più uno dei suoi componenti e può essere successivamente integrato.
6. Sono invitati alle sedute dell'Osservatorio un magistrato membro del Tavolo Integrato di Confronto permanente su Famiglia e Minori, il Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, o suo delegato, un rappresentante dell'Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria, un docente universitario dell'Università degli studi di Perugia e un docente dell'Università per Stranieri di Perugia esperti in discipline sociologiche o psicologiche attinenti ai fenomeni giovanili, i Prefetti e i Questori delle Province di Perugia e Terni, o loro delegati, e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
7. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso spese comunque denominati.
8. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo e nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale. L'Osservatorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, del supporto tecnico e amministrativo della struttura regionale competente in materia di salute e servizi sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
".
CAPO XIX
Modificazioni alla
legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
(Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della
direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))
Art. 63
(Modificazioni all'
articolo 21 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023
, le parole: "
ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto
" sono soppresse.
2.
Il
comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023
, è sostituito dal seguente:
"
2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, può stabilire la sua monetizzazione integrale a favore della Regione, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, da destinare, nella medesima quota di ripartizione territoriale di cui al comma 1, per le seguenti finalità:
a) fornitura di energia per i servizi pubblici previsti al comma 1;
b) erogazione di contributi a sostegno delle categorie di utenti previsti al comma 1, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;
c) miglioramento quali-quantitativo e interventi per la mitigazione del consumo energetico dei servizi pubblici previsti al comma 1;
d) realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), nonché i relativi sistemi di accumulo, da destinare alle finalità di cui al comma 1, su aree demaniali, di proprietà della Regione, nella disponibilità regionale o di proprietà dei comuni, previo accordo con gli stessi, nel rispetto dei regimi amministrativi stabiliti dal
decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della
legge 5 agosto 2022, n. 118
).
".
3.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023
, sono aggiunti i seguenti:
"
2 bis. Gli impianti realizzati ai sensi del comma 2, lettera d), sono di proprietà della Regione.
2 ter. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione, alla sua destinazione e alla relativa ripartizione per le finalità sopra elencate, sia per i territori interessati dalle derivazioni sia per gli altri territori della Regione, sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei dati di riferimento della produzione dell'anno precedente, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.
".
Art. 65
(Modificazioni all'
articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1
)
1.
La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023
, è sostituita dalla seguente:
"
d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla
legge regionale 31 luglio 2024, n. 11
(Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica).
".
2.
Dopo il
comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023
, è inserito il seguente:
"
3 bis. I comuni tengono in considerazione richieste, istanze e progetti avanzati da associazioni, comitati di residenti, enti esponenziali di domini collettivi, pro-loco che riguardano i centri abitati e le aree dove sono ubicati gli impianti ai sensi del comma 3, esprimendo obbligatoriamente una valutazione sulla presa in carico degli stessi.
".
CAPO XXVIII
Modificazioni alla
legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7
(Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro)
Art. 86
(Modificazioni all'
articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7
)
1.
Al
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7
(Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro), le parole: "
l'
articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili)
" sono sostituite dalle seguenti: "
l'
articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190
(Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della
legge 5 agosto 2022, n. 118
)
".
2.
Al
comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 7/2025
, le parole: "
dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e
" sono sostituite dalle seguenti: "
dei commi 3 e 4 dell'
articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024
e del punto 17, della parte IV
" e le parole: "
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024
" sono soppresse.
Art. 87
(Modificazioni all'
articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025
, è sostituito dal seguente:
"
1. Ferme restando le aree definite dal
comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024
, nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 4 del medesimo articolo 11-bis, la Regione Umbria individua le seguenti ulteriori aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
a) le aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell'
articolo 31 del d.lgs. 199/2021
. Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'
articolo 88 della l.r. 1/2015
, nonché definizioni precedenti o equiparate;
b) per tutti gli impianti alimentati da energia rinnovabile, di potenza nominale inferiore a 20 kW, oltre a quelli fotovoltaici già definiti dalla
lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024
:
1) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
2) le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;
3) tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all'immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;
c) le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;
d) i siti ove sono già installati impianti che producono energia della stessa fonte ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al trenta per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;
e) i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuati ai sensi della
Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006
;
f) le aree di cava dismesse di cui all'
articolo 2, comma 1, lettera o bis) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3
(Modalità di attuazione della
legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2
- Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
g) le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;
h) le aree adiacenti al tracciato della E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle, entro una distanza non superiore a 300 metri;
i) le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;
j) i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;
k) i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue anche per le tipologie di impianto diverse da quelle fotovoltaico, già previsto dalla
lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024
;
l) gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;
m) gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;
n) le aree destinate ad impianti ad isola, nonché ai relativi sistemi di accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale;
o) le superfici e le aree interne alle strutture carcerarie;
p) le aree ulteriori rispetto a quelle precedentemente elencate, individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'Allegato A, parte integrante della presente legge.
".
2.
Alla
lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025
, le parole: "
su delibera del consiglio comunale,
" sono soppresse.
3.
Il
comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025
, è così sostituito:
"
3. Entro trecento giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata a seguito dell'intesa con la soprintendenza ABAP per l'Umbria, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, della mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica destinate agli impianti eolici con potenza nominale superiore ad 1 MW, per un'altezza massima al mozzo di 100 metri, che possiedano contestualmente i seguenti requisiti:
1) velocità media del vento onshore a 150 metri s.l.t. superiore a 6 m/s di cui all'Atlante Eolico Italiano; 2) bassa esposizione panoramica rispetto ai beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettere f) e m), del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
).
".
4.
Il
comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025
, è sostituito dal seguente:
"
5. Ai sensi dell'
articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024
, nei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee, laddove previsto, l'autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio e comunque non vincolante. In caso di Autorizzazione Unica relativa agli interventi di cui all'allegato C del
d.lgs. 190/2024
i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario.
".
5.
Al
comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025
, le parole: "
comma 1, lettera x)
" sono sostituite dalle seguenti: "
comma 3
".
6.
Dopo il
comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025
, è inserito il seguente:
"
7 bis. Nel caso in cui le aree idonee di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori ampliamenti previsti dall'articolo 6, siano da realizzare nello spazio rurale così come definito ai sensi dell'
articolo 88 della l.r. 1/2015
nonché definizioni precedenti o equiparate, gli interventi possono essere realizzati esclusivamente attraverso impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra senza consumo di suolo agricolo.
".
Art. 88
(Modificazioni all'
articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, è sostituito dal seguente:
"
1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione.
".
2.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, è inserito il seguente:
"
1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle aree non idonee di cui al presente articolo è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto. L'individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione.
".
3.
Al
comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, dopo le parole: "
da fonti rinnovabili,
" sono inserite le seguenti: "
ad esclusione di quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004
e dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 della presente legge,
".
4.
All'alinea del
comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, la parola: "
altresì
" è soppressa e dopo le parole: "
non idonee
" sono inserite le seguenti: "
, ad esclusione di quelle di cui al
comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004
e dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 della presente legge,
".
5.
Alla
lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, dopo le parole: "
UNESCO MAB
" sono inserite le seguenti: "
, in conformità a quanto previsto dall'
articolo 11-quinquies del d.lgs. 190/2024
".
6.
Alla
lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, dopo le parole: "
conservazione degli uccelli selvatici
" sono inserite le seguenti: "
e delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448
(Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971)
".
7.
Il
comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, è sostituito dal seguente:
"
8. Sono definite come aree vietate all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra quelle da realizzarsi nello spazio rurale così come definito, ai sensi dell'
articolo 88 della l.r. 1/2015
, ad esclusione di quelle espressamente concesse dall'
articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024
, comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) della presente legge.
".
8.
Nel
primo periodo del comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, le parole: "
, deliberata dai rispettivi organi consiliari
" sono soppresse.
9.
Al
comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025
, dopo le parole: "
La proposta di cui al comma 10
" sono aggiunte le parole: "
, eccetto quella di cui al comma 6 dell'articolo 5,
".
Art. 89
(Modificazioni all'
articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7
)
1.
La rubrica dell'
articolo 5 della legge regionale 7/2025
, è sostituita dalla seguente: "
(Progetti parzialmente compresi in area idonea e bilanciamento delle tutele)
".
2.
Il
comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2025
, è sostituito dal seguente:
"
1. Ai sensi dell'
articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024
, le semplificazioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, si applicano qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente all'interno di un'area idonea comprese quelle dello stesso articolo 3. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, l'articolo 3 non si applica.
".
3.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025
, è inserito il seguente:
"
1 bis. Ai sensi della
lettera m) del comma 4 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024
le ulteriori aree idonee, limitatamente a quelle definite dalla Regione Umbria attraverso l'articolo 3 della presente legge, non possono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi. Nell'eventuale sovrapposizione l'area non è qualificabile come idonea.
".
4.
I commi 2, 3 e 4 dell'
articolo 5 della l.r. 7/2025
, sono abrogati.
5.
Al
comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025
, le parole: "
all'articolo 3, comma 1 limitatamente alle Zone A (centri storici)
" sono sostituite dalle seguenti: "
al punto 3, della
lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024
limitatamente alle Zone A (centri storici), con riferimento esclusivo a quelle situate all'interno del perimetro di beni vincolati ai sensi dell'
articolo 136 del d.lgs. 42/2004
".
6.
Il
comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025
, è abrogato.
7.
Al
comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025
le parole: "
commi 3, 4, 5 e 6
" sono sostituite dalle parole: "
commi 5 e 6
" e la parola: "
razza
" è sostituita dalla parola: "
razze
".
8.
Al
comma 12 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025
, le parole: "
i divieti di cui all'articolo 4, comma 2
" sono sostituite dalle seguenti: "
le definizioni di cui all'articolo 4, comma 1
".