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Legge regionale 7 aprile 2026, n. 4


LEGGE REGIONALE n.4 del 7 aprile 2026

Date di vigenza

09/04/2026 entrata in vigore

Documento vigente dal 09/04/2026

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 7 aprile 2026 , n. 4 .
Modificazioni e integrazioni di leggi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 15, S.o. 1 del 08/04/2026

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:


CAPO I

Modificazione alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette)

Art. 1

(Integrazione alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 )

1. Dopo l' articolo 17 della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di Aree naturali protette), sono inseriti i seguenti:
 
" Art. 17 bis
 
(Interpretazione autentica delle aree contigue)
 
1. Esclusivamente ai fini di quanto previsto dall' articolo 142, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), sono da interpretarsi come "Aree di protezione esterna dei parchi" non solo le aree contigue già istituite ai sensi dell'articolo 17, ma anche le altre aree esterne al perimetro dell'area naturale protetta, tra le quali le aree filtro e i serbatoi di naturalità, specificamente individuate e normate dal Piano dell'area protetta approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 16 e dai suoi strumenti attuativi.

 
Art. 17 ter
 
(Aree di protezione esterna dei parchi)
 
1. Sono Aree di protezione esterna dei parchi le seguenti:
 
a) Aree contigue già istituite: i territori formalmente istituiti come "aree contigue" alle Aree naturali protette regionali, ai sensi dell'articolo 17;

 
b) Aree definite dal Piano del parco: le altre aree esterne al perimetro dell'Area naturale protetta, specificamente individuate e normate dal Piano dell'area protetta approvato in via definitiva ai sensi dell'articolo 16 e dai suoi strumenti attuativi;
 
c) Fascia di rispetto predefinita: nei casi in cui non sussistano le condizioni di cui alle lettere a) e b), si intende per "territori di protezione esterna" una fascia di rispetto di 300 metri, misurata a partire dal confine dell'Area naturale protetta.

 
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano in via residuale e sussidiaria, solo ove manchino gli strumenti di pianificazione di cui alle lettere a) e b).
".


CAPO II

Modificazione alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.))

Art. 2

(Integrazione alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 )

1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)), è inserito il seguente:
 
" Art. 16 bis
 
(Destinazione delle risorse introitate al 29 giugno 2022, ai sensi dell' articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 )
 
1. Le somme introitate da A.R.P.A. Umbria sino al 29 giugno 2022, ai sensi dell' articolo 318 quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2024 sono destinate alla medesima finalità di cui al vigente articolo 318 quater, comma 2, ultimo periodo, del medesimo d.lgs. 152/2006 .
".


CAPO III

Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)

Art. 3

(Modificazione all' articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste), è inserita la seguente:
 
" e bis) norme per il riconoscimento dello stato di abbandono delle attività agropastorali, ai sensi dell' articolo 7, comma 11, del d.lgs. 34/2018 ; ".

Art. 4

(Sostituzione dell' articolo 13 bis della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. L' articolo 13 bis della l.r. 28/2001 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 13 bis
 
(Alberi monumentali, boschi monumentali e boschi vetusti)
 
1. Gli alberi monumentali e i boschi monumentali sono definiti e disciplinati dall' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).
 
2. I boschi vetusti sono definiti dall' articolo 3, comma 2, lettera s bis), del d.lgs. 34/2018 e disciplinati ai sensi dell' articolo 7, comma 13 bis, del d.lgs. 34/2018 .
 
3. L'elenco regionale degli alberi di rilevante e peculiare interesse, istituito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, resta in vigore nel territorio dei singoli comuni fino alla redazione, per gli stessi comuni, dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui all' articolo 7, comma 2, della l. 10/2013 .
".

Art. 5

(Modificazione all' articolo 48 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 )

1. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 28/2001 , dopo le parole: " eseguono lavori " sono inserite le seguenti: " , interventi o attività ".


CAPO IV

Modificazioni alla legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio)

Art. 6

(Integrazione all' articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 )

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 (Norme per l'attuazione del diritto allo studio), è inserito il seguente:
 
" 1 bis. La Regione, all'interno della finalità della presente legge, promuove, sostiene o organizza, anche mediante le proprie società in house, iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, società, mondo del lavoro e formazione al fine di valorizzare, diffondere e qualificare il sistema scolastico regionale, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico regionale e le scuole di ogni ordine e grado. ".

Art. 7

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2002, n. 28 )

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002 , è sostituita dalla seguente:
 
" e) la promozione, il sostegno, il coordinamento e la partecipazione a progetti generali a carattere regionale, o particolarmente significativi, anche rivolti all'incremento del benessere psico-fisico e alla sensibilizzazione socio-culturale rispetto a particolari tematiche delle studentesse e degli studenti, coinvolgenti le scuole e le realtà territoriali, favorendo ogni forma associativa per la più efficace realizzazione dei progetti stessi; ".

2. Alla lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

3. Dopo la lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 28/2002 , è aggiunta la seguente:
 
" f ter) la promozione, il sostegno e l'organizzazione, anche mediante le proprie società in house, di iniziative volte a favorire il raccordo tra scuola, società, mondo del lavoro e formazione al fine di valorizzare, diffondere e qualificare il sistema scolastico regionale, anche in collaborazione con le Università degli Studi, l'Ufficio Scolastico regionale e le scuole di ogni ordine e grado. ".


CAPO V

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)

Art. 8

(Integrazione alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 )

1. Dopo l' articolo 32 bis della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale), è inserito il seguente:
 
" Art. 32 ter
 
(Protocolli per l'inclusione socio-lavorativa)
 
1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, promuove l'adozione di protocolli d'intesa con l'ATER regionale, gli enti bilaterali e le associazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, aventi ad oggetto il recupero e la riqualificazione degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione di cui all'articolo 32, comma 1 bis, allo scopo, in particolare, di soddisfare la domanda abitativa di lavoratori e lavoratrici regolarmente contrattualizzati, anche inseriti in percorsi di formazione-lavoro.
 
2. I protocolli definiscono, previa concertazione con l'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro (ARPAL Umbria) e in raccordo con le Prefetture, gli obiettivi e le modalità di recupero e di riqualificazione degli alloggi di cui al comma 1, con le finalità di rafforzamento della continuità occupazionale, di inclusione socio-lavorativa dei lavoratori, nonché di emersione di situazione di irregolarità contrattuale.
 
3. Ai protocolli viene data attuazione con appositi avvisi pubblici adottati dall'ATER regionale che definiscono i requisiti per l'assegnazione degli alloggi di cui al comma 1, la durata dell'assegnazione, le modalità di gestione per il recupero e la riqualificazione, le tipologie di interventi che possono essere eseguiti, la stima dei relativi costi e dei tempi di esecuzione delle opere, la determinazione dei canoni, le modalità di documentazione e di riconoscimento all'assegnatario dei costi sostenuti, nonché l'impegno alla restituzione degli alloggi stessi, alla scadenza stabilita, dopo il completamento degli interventi necessari per rendere gli alloggi prontamente disponibili per l'assegnazione.
".

Art. 9

(Modificazione all' articolo 34 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 )

1. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 23/2003 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".


CAPO VI

Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale).

Art. 10

(Modificazione all' articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 )

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 (Azione amministrativa regionale e struttura organizzativa e dirigenza della Presidenza della Giunta regionale e della Giunta regionale), è sostituito dal seguente:
 
" 2. Al concorso e al corso-concorso di cui al comma 1 possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni muniti di almeno il diploma di laurea, che abbiano compiuto cinque anni di servizio svolti in posizioni funzionali per le quali è richiesto il diploma di laurea o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 aprile 2018, n. 80 (Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70 , delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia), almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell' articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. ".

Art. 11

(Modificazioni all' articolo 11 della legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 )

1. Alla fine del comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 , dopo le parole: " posseduti dai dirigenti regionali " sono aggiunte le seguenti: " , con applicazione del principio di rotazione, nel rispetto del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa, nonché della valorizzazione delle competenze professionali acquisite nell'ambito della posizione medesima ".

2. Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 4. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, entro il limite del dieci per cento della dotazione organica della dirigenza, con contratto a tempo determinato, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale non rinvenibile nei ruoli dirigenziali dell'amministrazione, in possesso del diploma di laurea, che abbiano svolto attività nel settore pubblico o privato per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica, desumibile dalla formazione universitaria, postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro di durata almeno quinquennale maturate in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature o dai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. ".

3. Il comma 5 dell'articolo 11 della l.r. 2/2005 , è sostituito dal seguente:
 
" 5. Per il periodo di durata dell'incarico con contratto a tempo determinato, di cui al comma 4, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio, in conformità all'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. ".

Art. 12

(Integrazione alla legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 )

1. Dopo l' articolo 11 della l.r. 2/2005 , è inserito il seguente:
 
" Art. 11 bis
 
(Comitato dei Garanti)
 
1. Il Comitato dei Garanti, istituito nel rispetto del CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni locali e dei principi del d.lgs. 165/2001 , è un organismo di garanzia per i dirigenti che ha il compito di esprimere pareri sui provvedimenti conseguenti a responsabilità dirigenziale.
 
2. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.
 
3. La Giunta regionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3 definisce le modalità di scelta e di nomina dei componenti del Comitato, nonché il relativo funzionamento. Con il medesimo regolamento la Giunta può attribuire ulteriori compiti e funzioni al Comitato, nel rispetto della normativa vigente.
 
4. Per la partecipazione al Comitato non è prevista la corresponsione di emolumenti o rimborsi spese.
 
5. L'Assemblea legislativa regionale può avvalersi, previa intesa, del Comitato di cui al comma 1.
 
6. Il Comitato dei Garanti opera anche per gli enti strumentali della Regione.
".


CAPO VII

Modificazione alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU))

Art. 13

(Modificazione all' articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 )

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 14 bis della legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Norme sul diritto allo studio universitario e disciplina dell'Agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU)), le parole: " di cui all'articolo 10 bis, comma 6, lettera d) " sono sostituite dalle seguenti: " di cui all'articolo 10 quater, comma 2, lettera g) ".


CAPO VIII

Modificazione alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)

Art. 14

(Sostituzione dell' articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 )

1. L' articolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), è sostituito dal seguente:
 
" Art. 11
 
(Deleghe)
 
1. I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, nonché i membri Sindaci designati di cui all'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1), possono delegare:
 
a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;
 
b) nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti
 
dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti;
 
c) nel caso dei membri Sindaci designati in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.
 
2. Per i membri elettivi di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.
 
3. La delega è conferita espressamente, di volta in volta o in via permanente, anche in ragione degli argomenti da trattare.
".


CAPO IX

Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)

Art. 15

(Modificazione dell' articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 )

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), le parole: " È fatto salvo quanto previsto all' articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). " sono sostituite dalle seguenti: " È fatto salvo quanto previsto all' articolo 120, comma 11, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici). ".

Art. 16

(Modificazione all' articolo 10 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 )

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 22/2008 , le parole: " La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all' articolo 80 del d.lgs. 50/2016 . " sono sostituite dalle seguenti: " La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono le cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023 . ".

Art. 17

(Integrazione dell' articolo 19 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 )

1. Dopo il comma 2 quinquies, dell'articolo 19 della l.r. 22/2008 , sono inseriti i seguenti:
 
" 2 quinquies 1. La Regione Umbria nel caso di mancato accordo per la cessione degli stabilimenti tra il concessionario uscente e, se diverso, quello subentrante, a valle del procedimento di cui all'articolo 10, nonché nei casi di cessazione senza ulteriori concessioni, o nei casi di rinuncia, decadenza o revoca ai sensi degli articoli 20, 21, 22, ha facoltà di immettersi nel possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo al precedente concessionario un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso. In mancanza di accordo per la determinazione del prezzo da corrispondere la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui, due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti, che ne sopportano i relativi oneri, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ricade la concessione.
 
2 quinquies 2. Per i beni diversi dalle opere pertinenziali di cui all'articolo 15, la Regione Umbria ha facoltà di immettersi nel possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alle attività oggetto della concessione. L'acquisizione al patrimonio regionale può avvenire esclusivamente per comprovate finalità di interesse pubblico e di continuità produttiva, previa formale dichiarazione di pubblica utilità e secondo le procedure e le garanzie indennizzatorie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
 
2 quinquies 3. Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, con provvedimento legislativo regionale verrà disposta l'autorizzazione di spesa necessaria alla corresponsione dell'indennità di esproprio, calcolata al momento dell'immissione in possesso secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.
 
2 quinquies 4. Nel caso in cui si verifichino le ipotesi di cui al comma precedente, con provvedimento legislativo regionale verrà disposta l'acquisizione dei beni e l'autorizzazione della spesa a carico del bilancio regionale determinata al momento dell'immissione in possesso.
".

Art. 18

(Sostituzione dell' articolo 22 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 )

1. L' articolo 22 della l.r. 22/2008 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 22
 
(Sospensione e revoca della concessione)
 
1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, a partire da quelli di carattere climatico e ambientale, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario il dirigente del Servizio regionale può disporre la sospensione temporanea o la revoca della concessione previa conforme deliberazione della Giunta regionale.
 
2. Se la sospensione o la revoca comporta pregiudizi in danno del titolare della concessione la Regione provvede al suo indennizzo.
 
3. La Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 1, provvede ad autorizzare le variazioni di bilancio necessarie per la corresponsione dell'indennizzo mediante prelevamento dal Fondo di riserva per spese obbligatorie di cui all' articolo 35 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria).
".


CAPO X

Modificazione alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici)

Art. 19

(Modificazioni all' articolo 31 bis della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 )

1. Al comma 1 dell'articolo 31 bis della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici) le parole: " decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) " sono sostituite dalle seguenti: " decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) " e le parole: " articoli 37 e 38 " sono sostituite dalle seguenti: " articoli 62 e 63 ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 31 bis della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:
 
" 2 bis. Le percentuali di cui al comma 2 non si applicano nel caso di interventi relativi al dissesto idrogeologico.
 
Per tali interventi trova applicazione l'Allegato I.13 al Codice "Determinazione dei parametri per la progettazione" che richiama integralmente il decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell' articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016 ).".
".


CAPO XI

Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative)

Art. 20

(Modificazione all' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 )

1. All' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), le parole: " 120 giornate ", sono sostituite dalle seguenti: " 150 giornate ".


CAPO XII

Modificazione alla legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni)

Art. 21

(Modificazione al Capo II della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 )

1. Al Capo II (Disciplina in materia di infrastrutture per la banda larga e ultralarga) della legge regionale 23 dicembre 2013, n. 31 (Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni), dopo l' articolo 9 è inserito il seguente:
 
" Art. 9 bis
 
(Reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica)
 
1. L'attraversamento di reti di comunicazione elettronica in fibra ottica sul demanio o sul patrimonio della Regione o di società partecipate dalla Regione è esentato dal pagamento del canone di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e di qualsiasi altro onere.
".


CAPO XIII

Modificazioni alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)

Art. 22

(Modificazione all' articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Dopo il numero 8) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), è aggiunto il seguente:
 
" 8 bis) le funzioni amministrative concernenti le verifiche di compatibilità delle opere e dei lavori edili con le opere eseguite per il consolidamento di abitati di cui all' articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)) finalizzate alle autorizzazioni sismiche preventive regionali di cui all'articolo 94 del medesimo decreto. ".

Art. 23

(Modificazione all' articolo 199 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 199 della l.r. 1/2015 , è sostituita dalla seguente:
 
" b) le funzioni amministrative concernenti il rilascio dell'autorizzazione sismica di cui all' articolo 94 del d.p.r. 380/2001 per le opere per il consolidamento di abitati di cui all' articolo 61 del medesimo d.p.r. 380/2001 ; ".

Art. 24

(Sostituzione dell' articolo 202 bis della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. L' articolo 202 bis della l.r. 1/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 202 bis
 
(Parere regionale di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni per lavori pubblici)
 
1. Nei casi di lavori pubblici soggetti alle disposizioni dell' articolo 42 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) il soggetto attuatore ha facoltà di richiedere alla struttura regionale competente in materia sismica un parere di conformità alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti utile alla verifica di cui all' articolo 42 del medesimo d.lgs. 36/2023 e finalizzato alla validazione dei progetti.
 
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano solo alle amministrazioni comunali rispondenti ai requisiti individuati dalla Giunta regionale con proprio atto.
 
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle società controllate, sussidiarie o partecipate dei soggetti di cui al comma 2.
 
4. La Giunta regionale con proprio atto:
 
a) disciplina i criteri e le procedure per l'emissione del parere di conformità regionale alle norme tecniche sulle costruzioni vigenti, di cui al comma 1;
 
b) esplicita le condizioni perché le amministrazioni comunali di cui al comma 2 possono richiedere il parere regionale di cui al comma 1.
 
5. Per la richiesta del parere di conformità di cui al comma 1 è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione del rimborso forfettario per le attività istruttorie, di conservazione dei progetti e per i controlli di cui all'articolo 211 nella misura pari a quello delle autorizzazioni sismiche per le opere pubbliche. Il procedimento per il rilascio del parere è quello dell'articolo 203.
".

Art. 25

(Integrazione all' articolo 206 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015 il segno di punteggiatura " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 206 della l.r. 1/2015 , è aggiunta la seguente:
 
" b bis) il deposito della dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori nei casi previsti dal comma 8 ter dell'articolo 67 del d.p.r. 380/2001 per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità sulle costruzioni di cui all' articolo 94 bis, comma 1, lettera c), numero 1) del d.p.r. 380/2001 equivale, ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 67 del medesimo d.p.r. 380/2001 , al certificato di rispondenza dell'opera alle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'articolo 62 del predetto decreto. ".

Art. 26

(Integrazione alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 )

1. Al Titolo VI (Normativa tecnica per gli interventi edilizi), Capo VI (Normativa sismica), della l.r. 1/2015 , dopo l'articolo 211 è inserito il seguente:
 
" Art. 211 bis
 
(Diritti per ricerca e visura dei documenti delle pratiche strutturali (sismiche))
 
1. Per la ricerca e la visura delle pratiche e dei documenti strutturali (sismici) è dovuta, da parte dei soggetti richiedenti, la corresponsione alla Regione dei diritti di cui all' articolo 25, comma 1, della l. 241/90 nella misura disposta dalla Giunta regionale con proprio atto.
 
2. Il rimborso di cui al comma 1 è differenziato tra documenti cartacei e digitali.
 
3. Sono esenti dalla corresponsione del rimborso di cui al comma 1 gli uffici della Regione Umbria e gli uffici giudiziari regionali.
".


CAPO XIV

Modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)

Art. 27

(Modificazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Ovunque nella legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) ricorrano le espressioni: " Piano sanitario " o: " Piani sanitari ", queste sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: " Piano socio sanitario " o: " Piani socio sanitari ".

Art. 28

(Modificazione all' articolo 8 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera e) del comma 6 dell'articolo 8 della l.r. 11/2015 , la parola: " annuale " è soppressa.

Art. 29

(Modificazioni all' articolo 12 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Il Piano socio sanitario regionale, elaborato in coerenza con il Piano sanitario nazionale, è lo strumento con il quale la Regione definisce gli obiettivi di salute, di politica sanitaria e di integrazione socio sanitaria regionale ed adegua l'organizzazione dei servizi sanitari e socio-sanitari in relazione ai bisogni assistenziali della popolazione attraverso idonei indicatori dello stato di salute della popolazione medesima. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2015 , la parola: " triennale " è sostituita dalla seguente: " quinquennale ".

3. Alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 11/2015 , la parola: " triennio " è sostituita dalla seguente: " quinquennio ".

Art. 30

(Modificazioni all' articolo 13 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Il comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 4. Lo schema di proposta del Piano socio sanitario regionale è sottoposto dalla Giunta regionale a forme di concertazione istituzionale e sociale. ".

2. Il comma 6 dell'articolo 13 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 6. L'Assemblea legislativa approva il Piano socio sanitario regionale. L'aggiornamento del Piano socio sanitario regionale, avviene, di norma, con il Documento di Economia e Finanza Regionale e con le disposizioni collegate alla manovra di bilancio regionale. ".

Art. 31

(Modificazioni all' articolo 28 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015 , dopo le parole: " valutazione annuale " sono inserite le seguenti: " e per la valutazione a ventiquattro mesi, di cui all' articolo 2, comma 4 del d.lgs. 171/2016 , " e la parola: " converito " è sostituita dalla seguente: " convertito ".

2. Al comma 2 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015 , dopo le parole: " delle proprie strutture " sono aggiunte le seguenti: " e dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV) di cui all' articolo 98-ter, della l.r. 13/2000 , il quale predispone per la Giunta regionale una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie ".

3. Il comma 3 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. Le strutture tecniche della Direzione regionale competente in materia di salute provvedono a:
 
a) svolgere funzioni istruttorie per individuare gli obiettivi di mandato ed annuali da assegnare ai direttori generali nonché i profili di valutazione degli stessi;
 
b) predisporre, ai fini delle verifiche annuali e della valutazione di cui all' articolo 2, comma 4, del d.lgs. 171/2016 , una relazione istruttoria sui risultati di gestione conseguiti dai direttori generali con riguardo agli obiettivi assegnati;
 
c) acquisire la relazione istruttoria dell'OIV sui risultati di gestione conseguiti dai Direttori generali delle Aziende sanitarie.
".

4. Al comma 5 dell'articolo 28 della l.r. 11/2015 , le parole: " della verifica " sono sostituite dalle seguenti: " delle verifiche ".

Art. 32

(Modificazione all' articolo 39 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 11/2015 , le parole: " dirigente sanitario del SSN " sono sostituite dalle seguenti: " dirigente area sanità del SSN ".

Art. 33

(Modificazioni all' articolo 45 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. La rubrica dell' articolo 45 della l.r. 11/2015 , è sostituita dalla seguente: " (Personale dipendente del S.S.R.) ".

2. Al comma 3 dell'articolo 45 della l.r. 11/2015 , le parole: " vacanti in organico " sono sostituite dalle seguenti: " previsti nell'organizzazione delle Aziende sanitarie regionali, " e dopo la parola: " apicali " è inserito il seguente segno di punteggiatura: " , ".

3. Il comma 3-bis dell'articolo 45 della l.r. 11/2015 , è abrogato.

Art. 34

(Modificazione all' articolo 83 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al punto 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 11/2015 , le parole: " dotazione organica complessiva del personale e il " sono soppresse.

Art. 35

(Modificazioni all' articolo 84 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 84 della l.r. 11/2015 , l'acronimo: " (PSR) " è sostituito dal seguente: " (PSSR) ".

Art. 36

(Modificazioni all' articolo 130 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Il comma 1 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. L'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti comportanti esposizioni a scopo medico, in attuazione all' articolo 52 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 (Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom , che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell' articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ) è soggetto a nulla osta preventivo di categoria B, fatte salve le esenzioni previste dalla normativa vigente. ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 , è inserito il seguente:
 
" 3-bis. La domanda è redatta secondo le modalità stabilite dalle vigenti linee guida regionali. ".

3. Al comma 4 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 , le parole: " qualificato di cui all' articolo 77 del d.lgs. 230/1995 " sono sostituite dalle seguenti: " di radioprotezione di cui all' articolo 128 del d.lgs. 101/2020 ".

4. Il comma 5 dell'articolo 130 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 5. Le modalità di cui ai commi precedenti si osservano anche per le domande relative alla modifica e aggiornamento del nulla osta. ".

Art. 37

(Modificazioni all' articolo 131 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , le parole: " ai sensi dell' articolo 29, comma 2, del d.lgs. 230/1995 " sono soppresse.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , è sostituita dalla seguente:
 
" a) esprimere parere tecnico obbligatorio sulle istanze ai fini del rilascio del nulla osta per le attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti a scopo medico di categoria B ai sensi dell' articolo 52, comma 1, del d.lgs. 101/2020 ; ".

3. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , le parole: " dell' articolo 28 del d.lgs. 230/1995 " sono sostituite dalle seguenti: " dell' articolo 51, comma 1, del d.lgs. 101/2020 ".

4. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , è sostituita dalla seguente:
 
" c) esprimere parere tecnico obbligatorio sulle istanze per il rilascio del nulla osta di categoria B, per scopi diversi da quello medico, su richiesta del Prefetto, ai sensi dell' articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020 . ".

5. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , è sostituita dalla seguente: " a) uno specialista in fisica medica, come definito ai sensi dell' articolo 7, comma 1, numero 148) del d.lgs. 101/2020 ; ".

6. La lettera b) del comma 2, dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , è sostituita dalla seguente:
 
" b) due esperti di radioprotezione iscritti all'elenco di cui all' articolo 129 del d.lgs. 101/2020 , uno con abilitazione almeno di secondo grado ed uno con abilitazione di terzo grado; ".

7. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , è sostituita dalla seguente:
 
" d) un medico specialista in medicina del lavoro, in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all' articolo 138 del d.lgs. 101/2020 ; ".

8. Al comma 3 dell'articolo 131 della l.r. 11/2015 , le parole: " all' articolo 29, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 230/1995 " sono sostituite dalle seguenti: " all' articolo 52, comma 2, del d.lgs. 101/2020 ".

Art. 38

(Modificazioni all' articolo 132 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 11/2015 , le parole: " , all'A.R.P.A. e all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.) " sono sostituite dalle seguenti: " e all'A.R.P.A. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 132 della l.r. 11/2015 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. L'Autorità che rilascia il nulla osta è tenuta a trasmettere le informazioni relative al provvedimento autorizzativo tramite il Sistema Tracciabilità Rifiuti Materiali e Sorgenti (STRIMS) sul sito istituzionale dell'ISIN, ai sensi dell'articolo 52, comma 5 e dell'Allegato XIV - Sezione III del d.lgs. 101/2020 . ".

3. Al comma 2 dell'articolo 132 della l.r. 11/2015 , le parole: " per una sola volta " sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 132 della l.r. 11/2015 , le parole: " novanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " sessanta giorni ".

Art. 39

(Sostituzione dell' articolo 133 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. L' articolo 133 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" Art. 133
 
(Prescrizioni nel nulla osta)
 
1. Nel nulla osta sono inserite eventuali specifiche prescrizioni tecniche secondo quanto previsto dall'Allegato XIV - Sezione I - punto 4 del d.lgs. 101/2020 .
".

Art. 40

(Modificazioni all' articolo 134 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Il comma 1 dell'articolo 134 della l.r. 11/2015 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ogni sette anni, a decorrere dalla data di rilascio, il titolare del nulla osta ha l'obbligo di inoltrare all'Autorità, che la trasmette per il parere alla Commissione, una relazione tecnica, sottoscritta, per la parte di propria competenza, dall'esperto di radioprotezione e nel caso delle esposizioni mediche dal responsabile dell'impianto radiologico, relativa alla gestione radioprotezionistica dell'attività con l'aggiornamento della documentazione originariamente prodotta nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 130, comma 3-bis. ".

2. Al comma 2 dell'articolo 134 della l.r. 11/2015 , le parole: " sessanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " novanta giorni ".

Art. 41

(Modificazioni all' articolo 135 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 2 dell'articolo 135 della l.r. 11/2015 , la parola: " qualificato " è sostituita dalle seguenti: " di radioprotezione " e le parole: " , di cui all' articolo 77 del d.lgs. 230/1995 , " sono soppresse.

2. Al comma 3 dell'articolo 135 della l.r. 11/2015 , la parola: " qualificato " è sostituita dalle seguenti: " di radioprotezione ".

3. Al comma 5 dell'articolo 135 della l.r. 11/2015 , le parole: " dall' articolo 35 del d.lgs. 230/1995 " sono sostituite dalle seguenti: " dall' articolo 61 del d.lgs. 101/2020 ".

Art. 43

(Sostituzione dell' articolo 176 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. L' articolo 176 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), come inserito dall' articolo 1, comma 1 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie), è sostituito dal seguente:
 
" Art. 176 bis
 
(Oggetto e finalità)
 
1. La Regione Umbria, in attuazione dell' articolo 32 della Costituzione e dell' articolo 13 dello Statuto regionale , nell'esercizio della propria competenza in materia di tutela della salute di cui all' articolo 117, comma terzo, della Costituzione , per garantire al singolo, alla coppia e alla sua famiglia le prestazioni sanitarie di cui alla l. 833/1978 , al d.lgs. 502/1992 , e l'assistenza sociosanitaria alle persone individuate dagli articoli da 24 a 31 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 , istituisce, anche a sostegno dei bisogni assistenziali emersi a seguito dell'epidemia da COVID-19, il servizio di psicologia di cure primarie ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettera b-quinquies), del medesimo d.lgs. 502/1992 .
".

Art. 44

(Integrazioni all' articolo 184 bis della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 184 bis della l.r. 11/2015 , il segno di punteggiatura " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 184 bis della l.r. 11/2015 , è aggiunta la seguente:
 
" c bis) l'individuazione delle aree e degli spazi pubblici di cui ai commi 3 e 3 bis. ".

3. Dopo il comma 3 dell'articolo 184 bis della l.r. 11/2015 , è aggiunto il seguente:
 
" 3 bis. In coerenza con l' articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), i sindaci, previo accordo con i rappresentanti delle confessioni religiose diverse da quella cattolica, concedono aree speciali e separate per la sepoltura di persone professanti un culto diverso da quello cattolico, nell'ambito dell'aggiornamento dei piani cimiteriali di cui all' articolo 54 del d.p.r. 285/1990 . ".

Art. 45

(Modificazione all' articolo 186 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 186 della l.r. 11/2015 , è inserito il seguente:
 
" 7-bis. Gli animali di affezione, per volontà del defunto o su richiesta degli eredi, possono essere tumulati in teca separata, previa cremazione, nello stesso loculo del defunto o nella tomba di famiglia, nel rispetto del regolamento regionale di cui all'articolo 186-octies, comma 1, lettera i). ".

Art. 46

(Modificazione all' articolo 186 sexies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 3 dell'articolo 186 sexies della l.r. 11/2015 , la parola: " dispersione " è sostituita dalla seguente: " conservazione ".

Art. 47

(Modificazione all' articolo 186 octies della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 186 octies della l.r. 11/2015 , dopo le parole: " dei loculi, " sono aggiunte le seguenti: " delle tumulazioni con animali di affezione, ".

Art. 48

(Modificazioni all' articolo 261 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 261 della l.r. 11/2015 , le parole: " della Direzione Salute e Coesione sociale " sono sostituite dalle seguenti: " della Direzione regionale competente in materia di Sanità ".

2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 261 della l.r. 11/2015 , le parole: " Salute e Coesione sociale " sono sostituite dalle seguenti: " competente in materia di Sanità ".

Art. 49

(Modificazione all' articolo 270 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Al comma 6 dell'articolo 270 della l.r. 11/2015 , dopo la parola: " validità " è inserita la seguente: " almeno ".

Art. 50

(Modificazione all' articolo 298 ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 298 ter della l.r. 11/2015 , come inserito dall' articolo 6, comma 1 della legge regionale 25 settembre 2024, n. 16 (Ulteriori integrazioni e modificazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali)), le parole: " reddito del nucleo familiare, accertato secondo i criteri ISEE " sono sostituite dalle seguenti: " condizione economica del nucleo familiare, accertata secondo i criteri ISEE, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) ".

Art. 51

(Modificazione all' articolo 312 ter della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 312 ter della l.r. 11/2015 , come inserito dall' articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2024 , la parola: " preferenziale " è soppressa.

Art. 52

(Modificazioni all' articolo 312 quater della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera g) del comma 5 dell'articolo 312 quater della l.r. 11/2015 , come inserito dall' articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2024 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ".

2. Dopo la lettera g) del comma 5 dell'articolo 312 quater della l.r. 11/2015 , come inserito dall' articolo 12, comma 1 della l.r. 16/2024 , è aggiunta la seguente:
 
" g bis) cinque membri in rappresentanza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale della tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. ".

Art. 53

(Integrazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Dopo l' articolo 352 della l.r. 11/2015 , è inserito il seguente:
 
" Art. 352 bis
 
(Osservatorio regionale sulla condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani)
 
1. Al fine di creare uno spazio di confronto stabile e qualificato, capace di favorire e sviluppare sinergie e di individuare i bisogni emergenti, è istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale sulla condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani.
 
2. L'Osservatorio svolge attività di supporto alla Giunta regionale per la programmazione e l'attuazione degli interventi e dei servizi in materia di promozione e tutela della salute mentale dei giovani, in coerenza con la pianificazione regionale socio-sanitaria e sociale.
 
3. L'Osservatorio esercita, in particolare, le seguenti funzioni conoscitive, consultive e propositive:
 
a) esamina, sistematizza ed eventualmente integra, ai fini delle proprie attività, i dati e le informazioni disponibili presso le strutture regionali competenti in materia di salute e servizi sociali, relative alla condizione della salute mentale e al benessere psicologico dei giovani;
 
b) utilizza, ai fini delle proprie attività, i dati e gli indicatori epidemiologici elaborati dalle strutture competenti in materia di salute mentale, con riferimento alla popolazione giovanile;
 
c) formula periodicamente relazioni e contributi conoscitivi a supporto della programmazione regionale, da trasmettere alla Giunta regionale;
 
d) formula proposte in ordine all'adeguatezza e all'equità territoriale degli interventi e dei servizi regionali e locali rivolti alla fascia di età compresa tra gli undici e i venticinque anni;
 
e) segnala alla Giunta regionale bisogni emergenti e possibili aree prioritarie di intervento, formulando proposte di indirizzo per la programmazione regionale;
 
f) propone indirizzi e raccomandazioni finalizzati alla diffusione di buone prassi nell'ambito delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti;
 
g) favorisce, in sede consultiva, il raccordo tra servizi sanitari, sociali ed educativi, con particolare attenzione alla tutela dei minori e dei giovani adulti con problematiche di salute mentale;
 
h) formula proposte a favore, nell'ambito della programmazione regionale, percorsi di prevenzione, diagnosi precoce, presa in carico e continuità assistenziale, nonché attività di sensibilizzazione e informazione rivolte alle famiglie, alle scuole e alla comunità;
 
i) redige annualmente una relazione sull'attività svolta nonché sullo stato e sull'evoluzione della condizione della salute mentale e del benessere psicologico dei giovani in Umbria, da trasmettere alla Giunta regionale e all'Assemblea legislativa.
 
4. L'Osservatorio è composto da:
 
a) il Presidente della Regione o un suo delegato, con funzioni di presidente;
 
b) due componenti dell'Assemblea legislativa eletti con voto limitato;
 
c) il dirigente del Servizio regionale competente in materia di programmazione sanitaria e integrazione socio-sanitaria;
 
d) i responsabili dei Dipartimenti di salute mentale delle Aziende unità sanitarie locali o loro delegati;
 
e) due professionisti che operano all'interno della rete dei servizi sanitari territoriali, uno per ciascuna Azienda unità sanitaria locale, con comprovata esperienza nella tutela di minori e giovani adulti con problematiche di salute mentale, con riferimento, in particolare, alle questioni che coinvolgono questi ultimi in ambito giudiziario;
 
f) un rappresentante designato dagli enti del Terzo Settore operanti nel campo della salute mentale dei giovani;
 
g) i Garanti regionali competenti per l'infanzia e l'adolescenza e per le persone private della libertà personale, o loro delegati;
 
h) un rappresentante designato da ANCI Umbria.
 
5. In caso di mancanza di unanimità nella designazione di cui al comma 4, lettera f), si applica il criterio della maggiore rappresentatività e in caso di mancate designazioni l'Osservatorio è comunque costituito con la metà più uno dei suoi componenti e può essere successivamente integrato.
 
6. Sono invitati alle sedute dell'Osservatorio un magistrato membro del Tavolo Integrato di Confronto permanente su Famiglia e Minori, il Presidente del Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, o suo delegato, un rappresentante dell'Ordine degli assistenti sociali dell'Umbria, un docente universitario dell'Università degli studi di Perugia e un docente dell'Università per Stranieri di Perugia esperti in discipline sociologiche o psicologiche attinenti ai fenomeni giovanili, i Prefetti e i Questori delle Province di Perugia e Terni, o loro delegati, e un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale.
 
7. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità o rimborso spese comunque denominati.
 
8. L'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle finalità e dei compiti previsti dal presente articolo e nell'ambito degli indirizzi della programmazione regionale. L'Osservatorio si avvale, per lo svolgimento delle proprie attività, del supporto tecnico e amministrativo della struttura regionale competente in materia di salute e servizi sociali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
".

Art. 54

(Modificazioni all' articolo 399 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 , le parole: " sanità e servizi sociali " sono sostituite dalle seguenti: " regionale competente in materia sociale ".

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 399 della l.r. 11/2015 , le parole: " designati dallo associazioni " sono sostituite dalle seguenti: " designati dalle associazioni ".

Art. 55

(Modificazione all' articolo 410 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. Alla lettera fff) del comma 1 dell'articolo 410 della l.r. 11/2015 , la parola: "antipoliomilitica'' è sostituita dalla seguente: "Antipoliomelitica''.

Art. 57

(Abrogazione alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 )

1. I commi 3 e 4 dell' articolo 176 sexies della l.r. 11/2015 , come inserito dall' articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2024 , sono abrogati.


CAPO XV

Modificazioni alla legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)))

Art. 58

(Modificazioni all' articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 )

1. Al comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 1 febbraio 2016, n. 1 (Norme in materia di politiche giovanili - Ulteriori integrazioni della l.r. 16/02/2010, n. 14 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))), la parola: " trentacinque " è sostituita dalla seguente: " trentasei ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 1/2016 , è inserito il seguente:
 
" 3 bis. Tra i componenti della Consulta di cui al comma 3, deve essere prevista anche la presenza di un rappresentante delle associazioni giovanili designato dal Forum Regionale Giovani Umbria (FRG Umbria). ".


CAPO XVI

Ulteriore modificazione alla legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali)

Art. 59

(Integrazione alla legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 )

1. Dopo l' articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2016, n. 9 (Assestamento del bilancio di previsione in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è inserito il seguente: " Art. 8 bis
 
(Interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 3 bis)
 
1. All'articolo 8, comma 3 bis, le parole: "le concessioni regionali relative all'utilizzazione da parte di imprese delle aree industriali di cui al comma 1, lettere a) e b)" si interpretano nel senso che le concessioni stesse, qualora ricorra la fattispecie della realizzazione da parte dei concessionari di immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, del codice civile consistenti in immobili strumentali all'attività d'impresa, comprendono anche la costituzione del diritto di superficie a tempo determinato in favore del concessionario.
".


CAPO XVII

Integrazione alla legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini)

Art. 60

(Integrazione all' articolo 50 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 )

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 (Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini), è inserita la seguente:
 
" c bis) le azioni promosse dalla Regione di cui all'articolo 13, compresi i protocolli di intesa sottoscritti con i soggetti competenti in materia di servizi educativi e scolastici; ".


CAPO XVIII

Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: "PuntoZero S.c.ar.l.")

Art. 61

(Modificazioni all' articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 )

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 2 agosto 2021, n. 13 (Disposizioni per la fusione per incorporazione di società regionali. Nuova denominazione della società incorporante: " PuntoZero S.c.ar.l. "), il segno di punteggiatura: " ; " è sostituito con il seguente: " . ".

2. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 13/2021 , è abrogata.


CAPO XIX

Modificazioni alla legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica))

Art. 62

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell' articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)), la parola: " tre " è sostituita dalla seguente: " quattro ".

2. Al comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2023 , dopo le parole: " su supporto informatico " sono inserite le seguenti: " ovvero in formato digitale ".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 1/2023 , è inserito il seguente:
 
" 4 bis. In caso di mancata presentazione del rapporto di fine concessione entro il termine di cui al comma 1, la struttura regionale competente assegna al concessionario un termine non superiore a trenta giorni per adempiere. Il decorso infruttuoso di tale termine, previa formale diffida, costituisce motivo di decadenza della concessione. ".

Art. 63

(Modificazioni all' articolo 21 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 )

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 , le parole: " ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto " sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 , è sostituito dal seguente:
 
" 2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, può stabilire la sua monetizzazione integrale a favore della Regione, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto, da destinare, nella medesima quota di ripartizione territoriale di cui al comma 1, per le seguenti finalità:
 
a) fornitura di energia per i servizi pubblici previsti al comma 1;
 
b) erogazione di contributi a sostegno delle categorie di utenti previsti al comma 1, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto;
 
c) miglioramento quali-quantitativo e interventi per la mitigazione del consumo energetico dei servizi pubblici previsti al comma 1;
 
d) realizzazione di impianti da fonti di energia rinnovabile (FER), nonché i relativi sistemi di accumulo, da destinare alle finalità di cui al comma 1, su aree demaniali, di proprietà della Regione, nella disponibilità regionale o di proprietà dei comuni, previo accordo con gli stessi, nel rispetto dei regimi amministrativi stabiliti dal decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ).
".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 1/2023 , sono aggiunti i seguenti:
 
" 2 bis. Gli impianti realizzati ai sensi del comma 2, lettera d), sono di proprietà della Regione.
 
2 ter. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione, alla sua destinazione e alla relativa ripartizione per le finalità sopra elencate, sia per i territori interessati dalle derivazioni sia per gli altri territori della Regione, sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base dei dati di riferimento della produzione dell'anno precedente, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.
".

Art. 64

(Modificazioni all' articolo 23 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 )

1. Dopo il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 1/2023 , è inserito il seguente periodo: " Il valore non può essere inferiore a quello indicato al primo periodo del presente comma. ".

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 1/2023 , la parola: " rapporto " è sostituita dalla seguente: " prodotto ".

Art. 65

(Modificazioni all' articolo 24 della legge regionale 6 marzo 2023, n. 1 )

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023 , è sostituita dalla seguente:
 
" d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica). ".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 1/2023 , è inserito il seguente:
 
" 3 bis. I comuni tengono in considerazione richieste, istanze e progetti avanzati da associazioni, comitati di residenti, enti esponenziali di domini collettivi, pro-loco che riguardano i centri abitati e le aree dove sono ubicati gli impianti ai sensi del comma 3, esprimendo obbligatoriamente una valutazione sulla presa in carico degli stessi. ".


CAPO XX

Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età)

Art. 66

(Modificazione all' articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 (Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età), le parole: " o di disabilità " sono sostituite dalle seguenti: " o a condizioni di disabilità ".

Art. 67

(Modificazione all' articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2023, n. 13 )

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 13/2023 , le parole: " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7 e 11 della l.r. 2/2023 nonché dall'articolo 9, " sono soppresse e le parole: " i Comuni " sono sostituite dalle seguenti: " I Comuni ".


CAPO XXI

Modificazioni alla legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 (Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997)

Art. 68

(Modificazione all' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 )

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 (Norme in materia di ricostruzione degli edifici di proprietà privata danneggiati dal sisma del 1997), le parole: " duecentoquaranta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " trentasei mesi ".

Art. 69

(Modificazione all' articolo 3 della legge regionale 20 giugno 2024, n. 8 )

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 8/2024 , le parole: " centottanta giorni " sono sostituite dalle seguenti: " ventiquattro mesi ".


CAPO XXII

Modificazioni alla legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile)

Art. 70

(Modificazioni all' articolo 6 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 )

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 (Disciplina del sistema regionale di protezione civile), dopo le parole: " in materia di protezione civile " sono aggiunte le seguenti: " inerenti agli interventi successivi a quelli tecnici indifferibili e urgenti, per i quali il coordinamento è prerogativa esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ".

2. Le lettere f), g), j) e l) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2024 , sono abrogate.

3. Alla lettera t) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2024 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito con il seguente: " ; ".

4. Dopo la lettera t) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 13/2024 , è aggiunta la seguente:
 
" t bis) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni maggiormente rappresentative della tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità. ".

Art. 71

(Modificazione all' articolo 10 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 )

1. Al comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 13/2024 , le parole: " e della Prefettura " sono sostituite dalle seguenti: " e in raccordo con la Prefettura ".

Art. 72

(Modificazione all' articolo 14 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 )

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 13/2024 , dopo le parole: " d'intesa con le Prefetture " sono inserite le seguenti: " ed il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco " e le parole: " nel rispetto delle " sono sostituite dalle seguenti: " fatte salve le ".

Art. 73

(Modificazione all' articolo 22 della legge regionale 19 settembre 2024, n. 13 )

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 22 della l.r. 13/2024 , è sostituita dalla seguente:
 
" a) all'organizzazione e all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento, fermo restando la competenza esclusiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti di cui all' articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell' articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229 ) e di cui all'articolo 10 del Codice; ".


CAPO XXIII

Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 (Valorizzazione della dieta mediterranea)

Art. 74

(Modificazione all' articolo 3 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 )

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 (Valorizzazione della dieta mediterranea), le parole: " Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea " sono sostituite dalle seguenti: " Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea ".

Art. 75

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 )

1. La rubrica dell' articolo 4 della l.r. 19/2024 , è sostituita dalla seguente: " (Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea) ".

2. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 19/2024 , le parole: " Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea " sono sostituite dalle seguenti: " Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea ".

Art. 76

(Modificazione all' articolo 8 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 19 )

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 19/2024 , le parole: " Comitato regionale per la tutela e la valorizzazione della dieta mediterranea " sono sostituite dalle seguenti: " Comitato regionale per la valorizzazione della dieta mediterranea ".


CAPO XXIV

Modificazione alla legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie)

Art. 77

(Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 )

1. L' articolo 3 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 22 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali), concernenti norme per l'istituzione dello psicologo di cure primarie), è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3
 
(Norma finanziaria)
 
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 103.349,00 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si fa fronte con le risorse già attribuite alle aziende unità sanitarie locali per il Servizio sanitario regionale e si provvede con le somme iscritte nella Missione 13 "Tutela della salute", Programma 01 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione della Regione Umbria per il triennio 2024-2026.
 
2. Per gli esercizi finanziari successivi, la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge è rinviata annualmente alla legge regionale di bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
".


CAPO XXV

Modificazioni alla legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo)

Art. 78

(Modificazione all' articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 )

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 64 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo), le parole: " articolo 65 " sono sostituite dalle seguenti: " articolo 68 ".

Art. 79

(Modificazione all' articolo 67 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 )

1. Al comma 9 dell'articolo 67 della l.r. 23/2024 , le parole: " articolo 62 " sono sostituite dalle seguenti: " articolo 65 ".

Art. 80

(Modificazione all' articolo 71 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 )

1. Al comma 10 dell'articolo 71 della l.r. 23/2024 , le parole: " comma 5 " sono sostituite dalle seguenti: " comma 4 ".

Art. 81

(Modificazione all' articolo 75 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 )

1. Alla alinea del comma 1 dell'articolo 75 della l.r. 23/2024 , le parole: " articolo 70 " sono sostituite dalle seguenti: " articolo 73 ".

Art. 82

(Modificazione all' articolo 78 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 )

1. Al comma 7 dell'articolo 78 della l.r. 23/2024 , le parole: " ad alimentare la dotazione del "Fondo regionale per il Turismo" istituito " sono sostituite dalle seguenti: " al finanziamento degli interventi di cui ".


CAPO XXVI

Modificazioni alla legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti)

Art. 83

(Sostituzione dell' articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 )

1. L' articolo 7 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 (Modificazioni e integrazioni di leggi regionali per la semplificazione, la digitalizzazione e il taglio di adempimenti), è sostituito dal seguente: " Art. 7
 
(Modificazione all' articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 )
 
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 29 luglio 2009, n. 17 (Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione e l'indennizzo dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria), è inserito il seguente:
 
'3 bis. Gli imprenditori agricoli ai sensi dell' articolo 2135 del codice civile possono richiedere alla Regione l'autorizzazione ad effettuare direttamente gli interventi di controllo della specie cinghiale (sus scrofa) trattenendo i capi abbattuti, a compensazione dei danni e relativi costi sostenuti. Tali interventi di controllo sono effettuati, con le tecniche consentite, dall'imprenditore agricolo o da persone abilitate e formate in possesso dei requisiti di cui all' articolo 19, comma 3 della l. 157/1992 , indicate nell'autorizzazione regionale, delegate dallo stesso imprenditore agricolo ed i capi abbattuti devono essere immessi sul mercato.'
"

Art. 84

(Abrogazioni alla legge regionale 4 novembre 2024, n. 25 )

1. L' articolo 33 della l.r. 25/2024 , è abrogato.

2. L' articolo 56 della l.r. 25/2024 , è abrogato.


CAPO XXVII

Modificazione alla legge regionale 16 maggio 2025, n. 3 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste))

Art. 85

(Sostituzione della rubrica dell' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2025, n. 3 )

1. La rubrica dell' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 2025, n. 3 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste)), è sostituita dalla seguente: " (Modifiche all' articolo 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 ) ".


CAPO XXVIII

Modificazioni alla legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro)

Art. 86

(Modificazioni all' articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 (Misure urgenti per la transizione energetica e la tutela del paesaggio umbro), le parole: " l' articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) " sono sostituite dalle seguenti: " l' articolo 11-bis del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190 (Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118 ) ".

2. Al comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 7/2025 , le parole: " dell'articolo 7 del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili) e " sono sostituite dalle seguenti: " dei commi 3 e 4 dell' articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 e del punto 17, della parte IV " e le parole: " ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 " sono soppresse.

Art. 87

(Modificazioni all' articolo 3 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ferme restando le aree definite dal comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 , nel rispetto dei principi e criteri di cui al comma 4 del medesimo articolo 11-bis, la Regione Umbria individua le seguenti ulteriori aree e superfici idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:
 
a) le aree destinate a progetti a servizio di una CER costituita ai sensi dell' articolo 31 del d.lgs. 199/2021 . Sono ricomprese anche le aree situate nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 , nonché definizioni precedenti o equiparate;
 
b) per tutti gli impianti alimentati da energia rinnovabile, di potenza nominale inferiore a 20 kW, oltre a quelli fotovoltaici già definiti dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 :
 
1) gli edifici e le strutture edificate e relative superfici esterne pertinenziali;
 
2) le aree a parcheggio laddove, attraverso la realizzazione di strutture di sostegno, sia garantita la necessaria presenza di posti auto;
 
3) tutte le aree di pertinenza e quelle asservite all'immobile principale, ad esso funzionalmente collegate e utilizzate;
 
c) le aree utilizzate quali depositi di materiali e/o rifiuti realizzate in conformità agli strumenti urbanistico/edilizi;
 
d) i siti ove sono già installati impianti che producono energia della stessa fonte ed in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al trenta per cento rispetto al primo intervento, definito nel titolo abilitativo originario laddove previsto;
 
e) i siti oggetto di bonifica, nazionali e regionali, individuati ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 ;
 
f) le aree di cava dismesse di cui all' articolo 2, comma 1, lettera o bis) del regolamento regionale 17 febbraio 2005, n. 3 (Modalità di attuazione della legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 - Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni);
 
g) le aree per servizi infrastrutturali e di servizio per la mobilità;
 
h) le aree adiacenti al tracciato della E45 e dei raccordi autostradali Terni-Orte e Perugia-Bettolle, entro una distanza non superiore a 300 metri;
 
i) le aree adiacenti alle linee ferroviarie entro una distanza non superiore a 300 metri;
 
j) i beni immobili dei consorzi di bonifica ed irrigazione;
 
k) i beni immobili a servizio delle infrastrutture di gestione e trasporto del servizio idrico integrato, i siti degli impianti di trattamento delle acque reflue anche per le tipologie di impianto diverse da quelle fotovoltaico, già previsto dalla lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 ;
 
l) gli impianti di distribuzione di carburante stradale e le aree adiacenti entro una distanza non superiore a 100 metri;
 
m) gli spazi interclusi dalla viabilità carrabile quali rotatorie, aiuole, spartitraffico;
 
n) le aree destinate ad impianti ad isola, nonché ai relativi sistemi di accumulo, indipendenti dalla rete elettrica nazionale;
 
o) le superfici e le aree interne alle strutture carcerarie;
 
p) le aree ulteriori rispetto a quelle precedentemente elencate, individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, differenziate per tipologia d'impianto, così come elencate all'Allegato A, parte integrante della presente legge.
".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 , le parole: " su delibera del consiglio comunale, " sono soppresse.

3. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 , è così sostituito:
 
" 3. Entro trecento giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, approvata a seguito dell'intesa con la soprintendenza ABAP per l'Umbria, provvede alla redazione, ai fini ricognitivi, della mappatura delle aree a bassa esposizione panoramica destinate agli impianti eolici con potenza nominale superiore ad 1 MW, per un'altezza massima al mozzo di 100 metri, che possiedano contestualmente i seguenti requisiti:
 
1) velocità media del vento onshore a 150 metri s.l.t. superiore a 6 m/s di cui all'Atlante Eolico Italiano; 2) bassa esposizione panoramica rispetto ai beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 136 e 142, comma 1, lettere f) e m), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ).
".

4. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 , è sostituito dal seguente:
 
" 5. Ai sensi dell' articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024 , nei procedimenti autorizzativi per l'installazione di impianti ricadenti all'interno di superfici ed aree idonee, laddove previsto, l'autorità competente in materia paesaggistica esprime un parere obbligatorio e comunque non vincolante. In caso di Autorizzazione Unica relativa agli interventi di cui all'allegato C del d.lgs. 190/2024 i termini del procedimento di autorizzazione unica sono ridotti di un terzo, con arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario. ".

5. Al comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 , le parole: " comma 1, lettera x) " sono sostituite dalle seguenti: " comma 3 ".

6. Dopo il comma 7 dell'articolo 3 della l.r. 7/2025 , è inserito il seguente:
 
" 7 bis. Nel caso in cui le aree idonee di cui al comma 1 del presente articolo e gli ulteriori ampliamenti previsti dall'articolo 6, siano da realizzare nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, gli interventi possono essere realizzati esclusivamente attraverso impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra senza consumo di suolo agricolo. ".

Art. 88

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Nelle aree non idonee, così come individuate ai sensi del punto 17 della parte IV del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), gli obiettivi di protezione non sono compatibili con l'insediamento di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, determinando pertanto un'elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione. ".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle aree non idonee di cui al presente articolo è sempre possibile avanzare richiesta autorizzativa e non sussiste un divieto a priori alla presentazione del progetto. L'individuazione delle aree non idonee è volta ad accelerare il raggiungimento degli obiettivi, esplicitando ai potenziali proponenti gli obiettivi di protezione sussistenti nell'area che ne ostacolerebbero la realizzazione. ".

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , dopo le parole: " da fonti rinnovabili, " sono inserite le seguenti: " ad esclusione di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 della presente legge, ".

4. All'alinea del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , la parola: " altresì " è soppressa e dopo le parole: " non idonee " sono inserite le seguenti: " , ad esclusione di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2004 e dei commi 1 e 3 dell'articolo 3 della presente legge, ".

5. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , dopo le parole: " UNESCO MAB " sono inserite le seguenti: " , in conformità a quanto previsto dall' articolo 11-quinquies del d.lgs. 190/2024 ".

6. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , dopo le parole: " conservazione degli uccelli selvatici " sono inserite le seguenti: " e delle zone umide di importanza internazionale ai sensi della Convenzione firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971) ".

7. Il comma 8 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , è sostituito dal seguente:
 
" 8. Sono definite come aree vietate all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra quelle da realizzarsi nello spazio rurale così come definito, ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 , ad esclusione di quelle espressamente concesse dall' articolo 11-bis, comma 2, del d.lgs. 190/2024 , comprese quelle di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l) della presente legge. ".

8. Nel primo periodo del comma 10 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , le parole: " , deliberata dai rispettivi organi consiliari " sono soppresse.

9. Al comma 11 dell'articolo 4 della l.r. 7/2025 , dopo le parole: " La proposta di cui al comma 10 " sono aggiunte le parole: " , eccetto quella di cui al comma 6 dell'articolo 5, ".

Art. 89

(Modificazioni all' articolo 5 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. La rubrica dell' articolo 5 della legge regionale 7/2025 , è sostituita dalla seguente: " (Progetti parzialmente compresi in area idonea e bilanciamento delle tutele) ".

2. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2025 , è sostituito dal seguente:
 
" 1. Ai sensi dell' articolo 11-quater del d.lgs. 190/2024 , le semplificazioni di cui al comma 5 dell'articolo 3, si applicano qualora l'impianto da fonti rinnovabili ricada interamente all'interno di un'area idonea comprese quelle dello stesso articolo 3. Nel caso in cui un impianto da fonti rinnovabili non ricada o ricada solo parzialmente in un'area idonea, l'articolo 3 non si applica. ".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 , è inserito il seguente:
 
" 1 bis. Ai sensi della lettera m) del comma 4 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 le ulteriori aree idonee, limitatamente a quelle definite dalla Regione Umbria attraverso l'articolo 3 della presente legge, non possono essere ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio né quelle incluse in una fascia di rispetto di tre chilometri, nel caso di impianti eolici, e di cinquecento metri, nel caso di impianti fotovoltaici, dal perimetro dei beni medesimi. Nell'eventuale sovrapposizione l'area non è qualificabile come idonea. ".

4. I commi 2, 3 e 4 dell' articolo 5 della l.r. 7/2025 , sono abrogati.

5. Al comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 , le parole: " all'articolo 3, comma 1 limitatamente alle Zone A (centri storici) " sono sostituite dalle seguenti: " al punto 3, della lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 limitatamente alle Zone A (centri storici), con riferimento esclusivo a quelle situate all'interno del perimetro di beni vincolati ai sensi dell' articolo 136 del d.lgs. 42/2004 ".

6. Il comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 , è abrogato.

7. Al comma 9 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 le parole: " commi 3, 4, 5 e 6 " sono sostituite dalle parole: " commi 5 e 6 " e la parola: " razza " è sostituita dalla parola: " razze ".

8. Al comma 12 dell'articolo 5 della l.r. 7/2025 , le parole: " i divieti di cui all'articolo 4, comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: " le definizioni di cui all'articolo 4, comma 1 ".

Art. 90

(Modificazioni all' articolo 6 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Al comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 7/2025 , le parole: " lettera f) " sono sostituite dalle seguenti: " lettera d) ".

2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 7/2025 , le parole: " all'articolo 3, comma 1, lettera g) " sono sostituite dalle seguenti: " al punto 6) della lettera l) del comma 1 dell'articolo 11-bis del d.lgs. 190/2024 ".

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 7/2025 , è aggiunto il seguente:
 
" 4 bis. Nel caso in cui gli ampliamenti previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo, siano da realizzarsi nello spazio rurale così come definito ai sensi dell' articolo 88 della l.r. 1/2015 nonché definizioni precedenti o equiparate, gli interventi devono essere effettuati attraverso impianti agrivoltaici con moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra senza consumo di suolo. ".

Art. 91

(Modificazioni all' articolo 7 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 7/2025 , è soppresso.

2. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 7/2025 , le parole: " , nonché la disponibilità effettiva delle aree su cui essa dovrebbe svilupparsi, " sono soppresse.

Art. 92

(Modificazione all' articolo 9 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 7/2025 , le parole: " interamente destinati " sono sostituite dalle seguenti: " preferenzialmente finalizzati ".

Art. 93

(Modificazione all' articolo 12 della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 7/2025 , le parole: " della finanza pubblica. " sono sostituite dalle seguenti: " del bilancio regionale. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. ".

Art. 94

(Modificazioni all'Allegato A della legge regionale 16 ottobre 2025, n. 7 )

1. La rubrica dell'Allegato A della l.r. 7/2025 , è così modificata: " AREE IDONEE ai sensi della lettera p) del comma 1 dell'articolo 3 ".

2. Nell'Allegato A della l.r. 7/2025 , il primo e il secondo capoverso , prima della tabella, sono soppressi.

3. La tabella dell'Allegato A della l.r. 7/2025 , "è eliminata".


CAPO XXIX

(Disposizioni finali)

Art. 95

(Abrogazione del regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 )

1. Il regolamento regionale 9 gennaio 2003, n. 1 (Modalità di effettuazione dei controlli relativi all'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura, piscicoltura e nella florivivaistica), è abrogato a decorrere dalla data di adozione dell'atto di Giunta regionale con cui si definiscono le nuove modalità in materia di controlli relativi all'agevolazione fiscale del carburante agricolo.

Art. 96

(Abrogazione del regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8 )

1. Il regolamento regionale 13 settembre 2018, n. 8 (Norme regolamentari attuative per l'esercizio delle attività delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio e filiali di cui all' articolo 56, comma 1 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8 (Legislazione turistica regionale)), è e resta abrogato.

Art. 97

(Disposizioni transitorie e sulla decorrenza dell'efficacia)

1. La disposizione di cui all' articolo 17 bis della l.r. 9/1995 , come inserito dall' articolo 1 della presente legge, si applica anche agli interventi la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso di espletamento al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Non si applica agli interventi i cui titoli autorizzativi siano già stati rilasciati e agli interventi che abbiano già comportato una modifica dello stato dei luoghi.

2. Quanto previsto al comma 3 bis dell'articolo 24 della l.r. 1/2016 , come inserito dall' articolo 58, comma 2 , della presente legge, trova efficacia a decorrere dalla scadenza della Consulta regionale dei giovani di cui al medesimo articolo 24 della l.r. 1/2016 in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 98

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 99

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 7 aprile 2026

PROIETTI