Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione, al fine di promuovere, garantire e vigilare sulla piena attuazione dei diritti e degli interessi individuali e collettivi delle persone anziane, in conformità a quanto previsto dalla Costituzione, dagli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), resa esecutiva con
legge 4 agosto 1955, n. 848
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), dalla Carta europea dei diritti e delle responsabilità delle persone anziane bisognose di cure e assistenza a lungo termine, nonché dalla legislazione regionale, statale e internazionale, istituisce il Garante regionale dei diritti delle persone anziane, di seguito denominato Garante.
Art. 2
(Destinatari degli interventi)
1.
Il Garante opera a favore delle persone di età uguale o superiore ai sessantacinque anni, residenti, domiciliate anche temporaneamente o aventi stabile dimora nel territorio regionale.
Art. 3
(Funzioni)
1.
Il Garante svolge le seguenti funzioni:
a)
promuove l'attuazione degli articoli 21 e 25 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dei trattati e delle convenzioni internazionali in materia di promozione e di tutela dei diritti delle persone anziane;
b)
promuove e monitora l'effettiva applicazione dei diritti delle persone anziane, relativamente a:
1)
parità di accesso ai servizi di assistenza e a forme di sostegno;
2)
libertà di scelta e autonomia decisionale;
3)
assenza di abusi e maltrattamenti;
4)
diritti costituzionali e libertà fondamentali, con particolare riferimento al diritto alla vita, al diritto alla salute, al diritto alla riservatezza e al diritto allo svolgimento della propria personalità nel contesto sociale e nella vita familiare;
5)
partecipazione e inclusione sociale;
6)
forme di tutela, anche di tipo risarcitorio;
c)
promuove forme di collaborazione e di consultazione con tutte le organizzazioni, le istituzioni e gli enti del Terzo settore iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), che operano sul territorio regionale nell'ambito della tutela e della promozione dei diritti delle persone anziane, nonché della loro assistenza e inclusione;
d)
promuove iniziative a favore della piena tutela dei diritti delle persone anziane, con particolare riferimento all'applicazione dei diritti di cui alla
lettera b)
, nonché a sostegno delle forme di partecipazione degli anziani alla vita delle comunità locali;
e)
promuove presso gli organi competenti l'adozione di politiche di invecchiamento attivo, anche attraverso la valorizzazione di approcci positivi per i lavoratori anziani nella trasmissione di saperi alle nuove generazioni, riconoscendone il valore di patrimonio per la società, di memoria culturale e di risorsa umana attiva;
f)
concorre a verificare l'applicazione sul territorio regionale delle convenzioni di cui all'
articolo 1, comma 1
delle altre convenzioni internazionali, nonché l'applicazione e l'attuazione delle disposizioni contenute nelle normative nazionali e regionali in materia di tutela degli anziani;
g)
promuove, a livello regionale, iniziative di sensibilizzazione e di diffusione della conoscenza e della cultura dei diritti delle persone anziane e iniziative di diffusione delle misure regionali in materia di invecchiamento attivo;
h)
collabora con le istituzioni e gli enti competenti a vigilare sull'attività delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio assistenziali pubbliche e private accreditate;
i)
promuove iniziative a tutela delle persone anziane anche su segnalazione delle associazioni dei familiari;
j)
nel caso di segnalazioni di omissioni o di inosservanze che compromettano l'erogazione delle prestazioni di cui alla
lettera b)
, effettua puntuali comunicazioni all'ente, all'amministrazione o all'organo competente;
k)
denuncia i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali viene a conoscenza nell'esercizio o in ragione delle sue funzioni;
l)
segnala agli organi competenti eventuali fattori di rischio o di danno per gli anziani dei quali viene a conoscenza, anche su indicazione dei soggetti interessati o di associazioni o di organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;
m)
può inviare ai soggetti titolari dell'iniziativa legislativa a livello statale o regionale proposte finalizzate a incrementare il benessere degli anziani, nonché a riconoscere il ruolo e i compiti delle organizzazioni di volontariato che svolgono attività in favore degli anziani anche al fine di valorizzare il principio di sussidiarietà orizzontale;
n)
su richiesta dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, può esprimere pareri in riferimento a riguardanti le persone anziane contenute in proposte di legge, di regolamento, in delibere, piani e programmi regionali. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il parere si intende espresso in senso favorevole;
o)
può promuovere, d'intesa con i competenti Assessorati, eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai soggetti che operano a favore delle persone anziane, nonché la diffusione di buone pratiche amministrative e lo scambio di esperienze in materia.
Art. 4
(Autonomia, indipendenza e riservatezza)
1.
Il Garante svolge le sue funzioni nel rispetto del principio di uguaglianza, con imparzialità, in piena autonomia e indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale da parte degli organi regionali.
2.
Il Garante ha diritto di ottenere dagli uffici regionali e da quelli di enti, agenzie e aziende istituiti dalla Regione e società a partecipazione regionale, le informazioni e la documentazione necessarie all'esercizio delle proprie funzioni nei limiti consentiti dalla legge.
3.
Il Garante è tenuto alla riservatezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni.
4.
Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, tratta i dati personali nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE
).
Art. 5
(Elezione, durata e prorogatio dell'incarico)
1.
Il Garante è scelto tra persone di comprovata professionalità, competenza ed esperienza, almeno triennale, nell'ambito dei diritti delle persone anziane e delle problematiche connesse all'età senile ed in possesso del diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento o del titolo di laurea magistrale.
2.
Il Garante è eletto dall'Assemblea legislativa a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa stessa. Dopo la terza votazione, qualora non si raggiunga il suddetto quorum, è eletto comunque il candidato che ottiene almeno la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri regionali assegnati all'Assemblea legislativa. Nel caso di mancata deliberazione della nomina da parte dell'Assemblea legislativa, trova applicazione l'
articolo 11-ter della legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
3.
Ai fini del procedimento per la presentazione delle candidature, per la valutazione dell'ammissibilità e per l'individuazione dell'elenco degli idonei, si applica quanto previsto dagli articoli 2-bis e 2-ter della
l.r. 11/1995
.
4.
Il Garante dura in carica tre anni con decorrenza dalla data della deliberazione di nomina ed è rieleggibile una sola volta. Alla scadenza naturale del mandato rimane in carica fino alla nomina del successore e comunque per un tempo non superiore a novanta giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di nomina del nuovo Garante.
Art. 6
(Cause di ineleggibilità, incompatibilità e cause di cessazione anticipata)
1.
Non sono eleggibili a Garante coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'
articolo 3 della l.r. 11/1995
.
2.
Al Garante si applicano le incompatibilità previste all'
articolo 3-bis della l.r. 11/1995
e il divieto di cumulo di incarichi previsto dall'articolo 4 della medesima legge regionale.
3.
L'attività di Garante è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività lavorativa, subordinata o autonoma, o professione, pubblica o privata, da cui derivi conflitto di interesse attuale e concreto con le funzioni proprie dell'incarico.
4.
Qualora sopravvenga, durante il mandato, una condizione di ineleggibilità o si verifichi una ipotesi di incompatibilità, il Presidente dell'Assemblea legislativa, sentito l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, acquisisce informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti e può eventualmente ascoltare l'interessato. Nel caso si accerti la sussistenza di una causa di incompatibilità, nel rispetto del principio del contraddittorio, il Presidente dell'Assemblea legislativa invita l'interessato a rimuovere tale causa entro dieci giorni e se l'interessato non ottempera all'invito lo dichiara decaduto dall'incarico, con proprio provvedimento, dandone immediata comunicazione all'Assemblea legislativa. Il Garante è dichiarato decaduto, sempre con provvedimento del Presidente dell'Assemblea legislativa, comunicato all'Assemblea legislativa stessa, anche nel caso in cui si accerti la sussistenza di una condizione di ineleggibilità sopravvenuta, fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.
5.
L'Assemblea legislativa può revocare il Garante, in caso di gravi violazioni di legge o dei doveri inerenti l'incarico affidato, con deliberazione assunta a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti assegnati all'Assemblea legislativa, previo apposito procedimento che garantisca la possibilità di contraddittorio con l'interessato.
6.
Il Garante ha facoltà di rinunciare alla carica in qualunque momento, purché ne dia avviso al Presidente dell'Assemblea legislativa, con comunicazione scritta, almeno tre mesi prima. Entro quindici giorni dalla comunicazione deve essere avviato il nuovo procedimento per la presentazione delle candidature ai sensi dell'
articolo 5, comma 3
.
7.
L'Assemblea legislativa, in caso di morte o accertato impedimento permanente, nonché nel caso di decadenza del Garante, deve avviare il procedimento per la presentazione delle candidature entro quindici giorni dal verificarsi della causa di cessazione della carica.
Art. 7
(Trattamento economico)
1.
Al Garante è attribuita una indennità mensile in misura pari al quindici per cento dell'indennità mensile lorda di carica spettante ai Consiglieri regionali.
2.
Al Garante spetta il trattamento di missione nella misura prevista per i dirigenti della Giunta regionale, qualora debba recarsi fuori sede per ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni.
Art. 8
(Sede e organizzazione)
1.
Il Garante ha sede presso l'Assemblea legislativa che mette a disposizione i locali e i mezzi necessari per lo svolgimento delle sue funzioni, presenti nelle proprie dotazioni strumentali e logistiche.
2.
Nell'ambito della propria dotazione organica la Giunta regionale mette a disposizione del Garante, per lo svolgimento delle sue funzioni, le risorse umane necessarie nell'ambito dell'ufficio dei Garanti regionali di cui all'
articolo 6, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2025, n. 9
(Figure di garanzia regionali. Riordino della disciplina legislativa dei Garanti regionali).
Art. 9
(Rapporti di collaborazione)
1.
Il Garante collabora con il Difensore civico regionale, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale e con il Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità, segnalando situazioni di comune interesse e agendo nel pieno rispetto delle competenze specifiche attribuite a ciascuno nei rispettivi ambiti.
2.
Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, collabora con analoghe figure regionali o locali in applicazione dei principi costituzionali di sussidiarietà e di leale collaborazione e nel rispetto dei reciproci ambiti di competenza. Opera altresì in collaborazione e collegamento con le strutture regionali competenti nelle materie riguardanti i diritti delle persone anziane e con i soggetti pubblici e privati interessati.
Art. 10
(Relazioni del Garante)
1.
Il Garante presenta annualmente, entro il mese di marzo, all'Assemblea legislativa e alla Giunta regionale, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sui risultati ottenuti. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è consultabile nell'apposita sezione del sito istituzionale della Regione unitamente ai materiali documentali ed informativi connessi alle funzioni e attività dello stesso Garante.
2.
L'Assemblea legislativa esamina la relazione del Garante di cui al
comma 1
in un'apposita seduta convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa e adotta eventuali atti di indirizzo, misure e interventi ritenuti necessari.
3.
Nei casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Garante può inviare in ogni momento una relazione ai Presidenti dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale. Il Presidente dell'Assemblea legislativa dispone l'iscrizione della relazione all'ordine del giorno della prima seduta utile dell'Assemblea, affinché la stessa la discuta.
4.
Le Commissioni consiliari permanenti competenti per materia possono convocare il Garante per acquisire dati e informazioni sull'attività svolta, utili per l'adozione di atti di indirizzo da parte dell'Assemblea legislativa ai fini della programmazione regionale in materia.
Art. 11
(Norma di rinvio)
1.
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dalla presente legge in ordine alla nomina, decadenza e cessazione della carica del Garante, trovano applicazione le disposizioni della
l.r. 11/1995
.
Art. 12
(Norma finanziaria)
1.
Per il finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dagli articoli 3 e 7 della presente legge è autorizzata per l'anno 2026 la spesa annua di euro 7.950,00 ed a regime a decorrere dall'anno 2027 la spesa annua di euro 15.900,00 nell'ambito della Missione 12 "Diritti", Programma 03 "Interventi per gli anziani", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.
2.
Per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, la copertura finanziaria della spesa di cui al
comma 1
è assicurata mediante utilizzo di pari importo degli stanziamenti previsti alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.
3.
All'attuazione degli interventi previsti all'
articolo 8
, commi 1 e 2 si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale.
Art. 13
(Disposizione transitoria)
1.
In sede di prima applicazione la procedura di nomina del Garante è avviata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.