ARTICOLO 1
1.
Al comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 la lettera c) è integrata come segue: "
ivi compresi:
1. la concessione di autostazioni di servizio di linea;
2. l'autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei porti lacuali e le concessioni per l'occupazione e l'uso di aree e di altri beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di navigabilità nonché le funzioni relative alla sicurezza dei natanti addetti alle linee di navigazione interna, il noleggio da banchina e i servizi pubblici di traino;
3. l'approvazione dei regolamenti comunali per la navigazione e la regolamentazione delle funzioni di polizia amministrativa esercitata dai comuni interessati
".
2.
Al
comma 4, dell'art. 18 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
è aggiunta la seguente lettera:
"
d) tutte le funzioni, per i servizi di competenza, in materia di impianti fissi, tranvie, filovie e le linee automobilistiche compresi i servizi sostitutivi
".
ARTICOLO 2
1.
Al
comma 4 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
, le parole "
fino al 31 dicembre 2000, stipulando contratti di servizio dal 1° gennaio 2000
" sono sostituite con le seguenti: "
fino al 31 dicembre 2003, previ accordi di servizio dal 1° gennaio 2001
".
2.
Al
comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
le parole "
dal 1° gennaio 2001
" sono sostituite con le seguenti: "
dal 1°gennaio 2004
".
3.
Dopo il
comma 5 dell'art. 34 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
è aggiunto il seguente:
"
5bis) le risorse destinate al trasporto pubblico locale su gomma sono ripartite annualmente e fino all'anno 2003, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 7, commi 2 e 3, e all'art. 13/bis, commi 5 e 6, della
legge regionale 13 marzo 1995, n. 10
e successive modificazioni ed integrazioni. Tali risorse, per i servizi ordinari, sono ripartite dalle Province, fra gli enti concedenti, nelle stesse percentuali fissate per l'anno 2000.
"