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Legge regionale 18 maggio 2026, n. 8


LEGGE REGIONALE n.8 del 18 maggio 2026

Date di vigenza

21/05/2026 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 18 maggio 2026 , n. 8 .
Norme in materia di cultura e imprese culturali e creative. L'Assemblea legislativa ha approvato.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 23, S.o. n. 1 del 20/05/2026

La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI E DI PROGRAMMAZIONE


CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale e dell' articolo 11 quater dello Statuto regionale , disciplina l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative della Regione Umbria, gli interventi e le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura di propria competenza, la promozione e diffusione dell'offerta culturale e dello spettacolo, la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa e la rigenerazione territoriale a base culturale.

2. La Regione Umbria riconosce la cultura come bene comune e diritto fondamentale di cittadinanza, e come strumento per lo sviluppo sociale, economico, del benessere e della qualità della vita della comunità, nonché come elemento essenziale per la promozione del dialogo tra le persone e i popoli.

3. La Regione Umbria valorizza le attività culturali nella cui definizione, ai fini della presente legge, rientrano le seguenti tipologie:

a) festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

b) attività di educazione culturale o artistica o di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;

c) attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.

4. La Regione incoraggia, nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, presentata a Faro il 27 ottobre 2005 (CETS n. 199), ratificata ai sensi della legge 1 ottobre 2020, n. 133 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), la formazione e le attività di "comunità di eredità culturale" impegnate a sostenere e a trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale materiale e immateriale, nel quale si identificano.

5. Le azioni previste dalla presente legge sono improntate ai seguenti principi:

a) libertà di espressione, sussidiarietà, pluralismo culturale e leale collaborazione;

b) partecipazione dei singoli, delle associazioni e di altri soggetti pubblici e privati, all'elaborazione delle politiche culturali della Regione;

c) parità di condizioni e opportunità, nella fruizione e nella partecipazione alla vita culturale regionale, per tutte le persone, in forma individuale e associata;

d) riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;

e) valorizzazione della creatività giovanile e dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;

f) valorizzazione dell'identità regionale culturale, artistica, storica, delle specificità dei singoli territori, del paesaggio e delle tradizioni locali e popolari;

g) equità territoriale attraverso un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;

h) sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura e promozione della managerialità in ambito culturale;

i) sostenibilità ambientale delle attività culturali;

j) riconoscimento della dignità delle prestazioni lavorative funzionali alle attività culturali e creative, quale presupposto fondamentale per la qualità dell'offerta culturale, la sostenibilità del sistema e il pieno esercizio dei diritti culturali;

k) promozione della cultura del dialogo, della convivenza civile e della pace, quali valori fondanti della comunità regionale.

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione, nel rispetto dei principi di cui all' articolo 1 , persegue le seguenti finalità:

a) diffusione della conoscenza, valorizzazione e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche di natura religiosa, presente sul territorio della Regione Umbria, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini con background migratorio;

b) promozione della filiera della creazione contemporanea, della ricerca e della sperimentazione nel settore culturale al fine di far emergere delle proposte culturali di alto livello qualitativo;

c) promozione degli spazi dedicati alla cultura e alle attività di spettacolo;

d) promozione della diffusione delle nuove tecnologie e culture multimediali emergenti e dell'innovazione per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea dell'Umbria;

e) educazione alle arti, alla lettura e alle attività culturali e loro promozione, anche quale strumento di crescita personale e di sviluppo delle relazioni umane;

f) riconoscimento e promozione delle tradizioni popolari;

g) promozione dell'integrazione tra istituti e luoghi della cultura, la loro organizzazione in reti e sistemi, nonché dell'aggregazione, anche temporanea, tra soggetti del mondo culturale;

h) sostegno ai processi di integrazione con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di cittadini e cittadine con background migratorio;

i) promozione di pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione;

j) qualificazione delle professionalità operanti nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, attraverso la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale, con attenzione alla continuità tra percorsi di studio, orientamento e la professione;

k) rafforzamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, della funzione di ausilio e supporto informativo finalizzata a favorire una gestione più semplice da parte di cittadini e imprese delle procedure amministrative concernenti attività e beni culturali;

l) valorizzazione delle prestazioni lavorative funzionali alle attività culturali e creative mediante criteri premiali che possono essere applicati dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, per le imprese beneficiarie di contributi regionali che applicano trattamenti economici e normativi di maggior tutela del lavoratore, anche incrementali rispetto ai minimi inderogabili previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, intesi come strumenti volontari di responsabilità sociale delle imprese, in coerenza con le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26 (Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazione di disposizioni regionali);

m) rafforzamento dell'imprenditoria culturale e creativa nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali;

n) promozione del volontariato in ambito culturale e dello spettacolo con un ruolo di supporto agli operatori qualificati e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite;

o) integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale con particolare riferimento agli interventi di promozione del turismo, del territorio, dell'artigianato, del cinema e dell'audiovisivo, di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di istruzione e formazione, della salute e del welfare, dello sviluppo economico e dell'urbanistica;

p) incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e di promozione di attività e servizi culturali e dello spettacolo;

q) cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze oggetto della presente legge;

r) partecipazione a programmi di partenariato e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio regionale.

Art. 3

(Accessibilità universale alla cultura)

1. La Regione, per quanto di competenza, promuove, sostiene e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità agli istituti e luoghi della cultura e agli eventi culturali, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, sensoriali, relazionali e psichiche di ogni persona.

2. La Regione, per quanto di competenza, promuove e favorisce la frequentazione degli istituti e luoghi della cultura e la partecipazione agli eventi culturali da parte delle persone, delle famiglie e, in particolare, dei minori, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche.

3. La Regione promuove la formazione del personale che opera negli istituti e nei luoghi della cultura e negli eventi culturali sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità e la cui partecipazione potrebbe essere inficiata da ostacoli di qualsiasi natura.

4. La Regione promuove la collaborazione mirata all'accessibilità culturale tra soggetti pubblici e privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all' articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).

5. La Regione riconosce il diritto delle persone con disabilità e di persone che rappresentano minoranze e comunità marginalizzate e/o razzializzate alla partecipazione attiva e al protagonismo all'interno della programmazione e produzione artistica e culturale.

Art. 4

(Ambiti di intervento)

1. Gli ambiti di intervento corrispondenti alle finalità di cui all' articolo 2 , in particolare, sono:

a) beni culturali di cui all' articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 );

b) istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del d.lgs. 42/2004 ;

c) siti o espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, incluse le rievocazioni storiche e i siti riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);

d) promozione della lettura, sia analogica che digitale, e dell'editoria indipendente;

e) attività culturali ed educative realizzate da enti pubblici e privati, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio o ricerca, da imprese culturali e da associazioni senza fine di lucro che operano nei vari settori della cultura, incluso il welfare culturale e la rigenerazione urbana a base culturale, e da loro aggregazioni a livello regionale;

f) attività di spettacolo dal vivo, iniziative di sviluppo delle arti performative e della creatività artistica contemporanea, anche attraverso la sperimentazione digitale;

g) ecomusei, teatri storici e altri luoghi dello spettacolo.

Art. 5

(Funzioni della Regione)

1. La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione e secondo le normative vigenti, in linea con le finalità di cui all' articolo 2 e negli ambiti di cui all' articolo 4 :

a) esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento territoriale e di monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo;

b) esercita un coordinamento territoriale attraverso un calendario unificato degli eventi di particolare rilevanza regionale e il monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo attraverso l'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività di cui all' articolo 15 ;

c) promuove l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;

d) sostiene le iniziative di cui alla presente legge, anche mediante la concessione di contributi, in funzione delle risorse disponibili regionali, nazionali ed europee;

e) sostiene iniziative volte all'adeguamento e all'innovazione tecnologica, dei luoghi dello spettacolo e della cultura, anche al fine di incrementarne la sostenibilità;

f) promuove e coordina progetti per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, l'organizzazione delle attività connesse, nonché l'allargamento delle capacità e delle competenze della fruizione culturale e della lettura;

g) esercita funzioni amministrative inerenti al Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all' articolo 26 , alla promozione di servizi e attività culturali e dello spettacolo, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;

h) concorre, con gli organi statali competenti, alla definizione di livelli di qualità degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza, in particolare esercitando le funzioni di Organismo regionale di accreditamento per il Sistema museale nazionale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);

i) promuove e coordina interventi di salvaguardia e prevenzione dei rischi del patrimonio culturale, nonché di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell' articolo 29 del d.lgs. 42/2004 ;

j) collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e può acquisire beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell' articolo 60 del d.lgs. 42/2004 ;

k) partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale promuovendone le funzioni ed operando per l'integrazione delle loro attività a livello nazionale e internazionale;

l) promuove la diffusione della conoscenza dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo nel contesto nazionale ed internazionale;

m) promuove la conoscenza, la documentazione e la catalogazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e l'accesso alle relative banche dati e risorse digitali. A tal fine la Regione sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali ed internazionali favorendone l'interoperabilità;

n) sostiene iniziative volte alla diffusione delle attività di spettacolo dal vivo per l'infanzia e la gioventù, nonché promuove la formazione e l'avvicinamento delle giovani generazioni alle discipline artistiche in ambito musicale, bandistico e corale, teatrale, di circo contemporaneo, arte di strada e di performance d'arte contemporanea;

o) attribuisce premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, persone giuridiche ed altri soggetti comunque denominati, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.

2. Con riferimento al comma 1 lettera o) la Regione può avvalersi di commissari individuati con propria deliberazione tra esperti del settore culturale e rappresentanti istituzionali.

Art. 6

(Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i privati)

1. La Giunta regionale, anche al fine di valorizzare forme di cooperazione strutturali o funzionali:

a) elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e dello spettacolo e i loro sistemi;

b) promuove accordi di valorizzazione con il Ministero della Cultura, con altre amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del d.lgs. 42/2004 ;

c) può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, con enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con riguardo ai beni culturali di proprietà dei medesimi ed alla promozione delle attività culturali ad essi connesse;

d) promuove rapporti con Istituti internazionali di cultura e cooperazione culturale operanti in Italia e con la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero.

2. L'attuazione delle politiche culturali di cui alla presente legge si realizza nel rispetto dei principi e delle modalità di collaborazione previsti dalla legge regionale 6 marzo 2023, n. 2 (Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), favorendo la co-progettazione, la co-programmazione e la stipula dei patti di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, cittadini attivi, Enti del Terzo Settore ed imprese.


CAPO II

Programmazione

Art. 7

(Strumenti di programmazione)

1. Costituiscono strumenti della programmazione regionale:

a) l'Atto di indirizzo triennale per la cultura;

b) il Programma operativo annuale per la cultura.

2. La Giunta regionale approva l'Atto di indirizzo triennale per la cultura, in coerenza con il Programma di Governo regionale e con le procedure e gli strumenti comunitari, statali e regionali.

3. L'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) costituisce il presupposto per la definizione degli aspetti settoriali del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), ha validità triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in funzione di mutate condizioni di contesto.

4. L'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) contiene, in particolare:

a) il quadro conoscitivo, le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi generali;

b) le finalità generali dell'intervento regionale nei settori e negli ambiti della presente legge e le priorità d'intervento;

c) le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali.

5. L'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) individua eventuali azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza ed in particolare con le azioni e gli interventi di promozione del turismo, del territorio, dei suoi prodotti e dell'artigianato, del cinema e della cultura cinematografica, di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché con le politiche in materia di istruzione e formazione, salute welfare e sviluppo economico.

6. La Giunta regionale, approva uno o più Programmi operativi annuali distinti per ambito, in attuazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) , che definiscono per l'anno di riferimento:

a) gli obiettivi annuali prioritari in coerenza e in attuazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui al comma 1, lettera a) e del DEFR;

b) le iniziative dirette della Regione;

c) le risorse disponibili e le modalità di finanziamento degli interventi da realizzare a cura degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, anche in forma collaborativa;

d) le procedure e i criteri per la redazione dei bandi di finanziamento;

e) i criteri per la valutazione dei progetti da realizzare in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, con altre amministrazioni, enti e soggetti, ai sensi dell' articolo 10 della l.r. 2/2023 .

Art. 8

(Tavoli della cultura e laboratorio creativo)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, co-programmazione e co-progettazione, istituisce uno o più tavoli della cultura interistituzionali, tematici e/o disciplinari, intesi come sede di consultazione, proposta e confronto con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione definisce le competenze e la composizione dei tavoli della cultura, nonché le modalità di partecipazione alla redazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a) . La partecipazione ai tavoli della cultura non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

2. La Regione istituisce in particolare un Laboratorio creativo, spazio in cui società civile, mondo accademico, e altri enti pubblici e privati si incontrano per esplorare e promuovere buone pratiche e politiche di creatività urbana e territoriale con l'obiettivo di generare partecipazione, collaborazione e co-creazione con i cittadini.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 9

(Modalità del sostegno)

1. La Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, oltre alle iniziative di gestione diretta, opera mediante:

a) convenzioni;

b) bandi e procedure di evidenza pubblica;

c) accordi e protocolli;

d) partecipazione a programmi e progetti nazionali, comunitari ed internazionali.

2. Le forme di contribuzione per i beneficiari della presente legge possono consistere in contributi in conto esercizio e in conto capitale.

Art. 10

(Soggetti destinatari)

1. I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono:

a) enti locali singoli o associati e altri enti pubblici, enti ed istituzioni ecclesiastiche e religiose;

b) enti ai quali partecipano enti locali, soggetti privati titolari di istituti e luoghi della cultura;

c) Enti del Terzo Settore;

d) le imprese culturali e creative di cui all' articolo 34 ;

e) istituzioni culturali di interesse regionale, come Università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione Umbria.

Art. 11

(Portale regionale)

1. La Regione favorisce l'innovazione tecnologica e digitale per la conoscenza, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

2. La Regione valorizza il patrimonio culturale e le informazioni ad esso relative, anche attraverso il Portale regionale che si compone di banche dati informative, alimentate da attività di catalogazione, descrizione e prestito bibliografico.

3. Il Portale di cui al comma 2 garantisce l'accesso e la fruizione integrata in rete dei dati pubblicati e costituisce il principale strumento per diffondere la conoscenza, per promuovere luoghi della cultura, le attività, le collezioni ed il patrimonio librario delle biblioteche umbre.

4. Il Portale di cui al comma 2 garantisce la partecipazione della Regione alle reti informative culturali nazionali e internazionali.

Art. 12

(Commissioni valutatrici)

1. Per la valutazione delle istanze e richieste di contributo, la Regione può avvalersi di qualificati esperti delle materie oggetto della valutazione medesima, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni valutatrici. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di individuazione e di nomina degli esperti ovvero l'istituzione delle commissioni.

Art. 13

(Manifestazioni culturali di rilevante interesse)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale e ne definisce le modalità di sostegno. Sono considerate di rilevante interesse regionale le manifestazioni culturali volte a promuovere la conoscenza e la diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione, di elevato impatto nazionale e internazionale, quali festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze.

2. Il sostegno regionale consiste nella concessione di contributi in conto esercizio destinati alla realizzazione, promozione e comunicazione delle manifestazioni individuate, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel Programma operativo annuale di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b) .

3. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri di selezione e di valutazione delle manifestazioni, tenendo conto della qualità artistica e culturale, della continuità e rilevanza della manifestazione, della capacità di attrazione turistica e della sostenibilità economica e ambientale dell'evento.

Art. 14

(Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi in conto capitale)

1. Gli investimenti, a regia regionale, per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base delle seguenti linee di indirizzo:

a) funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;

b) qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;

c) sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;

d) valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;

e) condivisione delle linee programmatiche tra i diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;

f) cooperazione fra soggetti pubblici e privati;

g) equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio regionale.

Art. 15

(Osservatorio regionale per la cultura e la creatività)

1. La Direzione regionale competente individua le modalità di attivazione dell'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività, anche avviando collaborazioni con enti di ricerca pubblici o privati.

2. Le attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 sono finalizzate a:

a) definire, insieme agli altri Osservatori regionali, un protocollo condiviso per la raccolta e la gestione dei dati al fine di garantire informazioni omogenee e comparabili con le altre realtà e pubblicare annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività nel territorio regionale svolgendo il relativo monitoraggio;

b) raccogliere, fornire, monitorare ed elaborare dati, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, per supportare la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;

c) coordinare ricerche di mercato finalizzate a una più ampia diffusione delle attività culturali;

d) elaborare studi e ricerche, anche in collaborazione con le Università e con altri enti di ricerca della Regione Umbria;

e) realizzare ricerche volte a individuare il fabbisogno di nuove figure professionali e verificarne i relativi sviluppi occupazionali;

f) valutare l'impatto delle politiche culturali in termini sociali, economici e culturali.

TITOLO II

BENI, ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA, PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA


CAPO I

Beni culturali

Art. 16

(Ambiti di applicazione)

1. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la valorizzazione, la conservazione e la salvaguardia dei beni culturali del proprio territorio, come definiti agli articoli 10 e 11 del d.lgs. 42/2004 , mediante le seguenti azioni:

a) sostegno finanziario a progetti per la conoscenza, il recupero, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali di interesse storico, architettonico, artistico e archeologico, etno-antropologico, archivistico, bibliografico e documentale, nonché a interventi relativi al patrimonio di archeologia industriale;

b) iniziative di studio, ricerca, formazione e aggiornamento professionale degli operatori culturali, educazione al patrimonio culturale e coinvolgimento del pubblico.

Art. 17

(Patrimonio culturale immateriale)

1. Ai fini della presente legge, per patrimonio culturale immateriale si intende, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 e ratificata dall'Italia con la legge 27 settembre 2007, n. 167 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO)), le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio culturale.

2. La Regione promuove e sostiene la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale immateriale presente sul suo territorio, nelle sue diverse forme ed espressioni.

3. La Regione, che nel proprio stemma raffigura in forma stilizzata i tre ceri di Gubbio, e riconosce la Festa dei Ceri come la più antica espressione culturale della sua identità regionale, la promuove e la valorizza annualmente con finanziamenti regionali destinati al Comune di Gubbio, che ne finalizza l'utilizzo in base a progetti condivisi con l'insieme delle Istituzioni e associazioni, civili e religiose, della Festa dei Ceri. L'importo del finanziamento è fissato annualmente dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

4. La Regione, in armonia con la normativa nazionale vigente, riconosce e promuove le manifestazioni di rievocazione storica quali eventi pubblici finalizzati alla salvaguardia e alla valorizzazione della memoria collettiva di un territorio. Tali manifestazioni comprendono saperi, prassi e contesti del periodo storico di riferimento e sono realizzate mediante rappresentazioni sceniche e l'impiego di elementi storicamente accurati, fondati su attendibili evidenze documentarie. Esse si caratterizzano per il radicamento e l'ampia partecipazione nella comunità locale, nonché per l'integrazione delle iniziative performative con attività culturali, educative e formative. Per attività di rievocazione storica si intendono le pratiche performative che prevedono l'uso di abiti storici, la ricostruzione di ambienti del passato e l'organizzazione di eventi e iniziative di narrazione storica.

5. Ai fini di cui al comma 4 , presso la competente struttura della Giunta regionale, che ne cura la tenuta e l'aggiornamento, è istituito l'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria. Possono richiedere l'iscrizione all'Elenco regionale le associazioni iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che, per finalità istituzionali, operano per la salvaguardia e la promozione del patrimonio storico e delle tradizioni popolari regionali, purché abbiano organizzato con continuità, per un periodo non inferiore a cinque anni, una manifestazione di rievocazione storica. L'iscrizione e la permanenza nell'Elenco regionale costituiscono requisito per l'accesso ai contributi regionali destinati al sostegno organizzativo, promozionale e comunicativo degli eventi riconosciuti di rilevanza regionale.

6. La Giunta regionale approva annualmente il Calendario delle manifestazioni di rievocazione storica dell'Umbria, al fine di garantire il coordinamento dell'offerta culturale e la valorizzazione del sistema regionale degli eventi. Per le attività di valutazione, programmazione e proposta, la Giunta regionale si avvale del Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria, composto da esperti del settore e da rappresentanti dei soggetti interessati, al quale sono attribuite funzioni consultive e propositive. Il Comitato regionale delle rievocazioni storiche dell'Umbria elabora la proposta di Calendario annuale delle manifestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ed esprime un parere sull'iscrizione e permanenza nell'Elenco regionale delle associazioni di rievocazione storica dell'Umbria di cui al comma 5 .

7. La Giunta regionale con proprio atto, definisce i criteri di ripartizione dei contributi sulla base di parametri oggettivi relativi alla qualità storico documentaria, alla continuità, al radicamento territoriale, alla capacità di coinvolgimento della comunità e alla sostenibilità organizzativa e, tenuto conto delle valutazioni del Comitato di cui al comma 6 , stabilisce altresì le procedure e le modalità di erogazione dei contributi.

8. La Regione riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche quale espressione del patrimonio culturale immateriale e della creatività delle comunità umbre, in quanto pratiche collettive che coniugano arte, spiritualità, paesaggio e senso di appartenenza, promuovendone l'organizzazione, la realizzazione e la diffusione anche mediante la concessione di contributi annuali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

9. Possono accedere ai contributi i comuni e gli Enti del Terzo Settore che realizzano infiorate artistiche di comprovato valore artistico e culturale e che risultano in possesso dei requisiti definiti dalla Giunta regionale. La Giunta regionale istituisce e aggiorna annualmente il Calendario regionale delle infiorate artistiche e disciplina con proprio atto le modalità di accesso ai contributi e le forme di promozione delle manifestazioni inserite nel Calendario.

10. L'inserimento nel Calendario di cui al comma 9 e la concessione dei contributi sono disposti dalla Giunta regionale sulla base di criteri generali tra cui la qualità artistica e il valore culturale delle opere, il radicamento e la partecipazione della comunità locale, la rilevanza turistica e la sostenibilità organizzativa e ambientale dell'evento.

11. La Regione riconosce la Giostra della Quintana di Foligno quale bene costitutivo del patrimonio culturale immateriale dell'Umbria, espressione identitaria della comunità locale e pratica culturale vivente fondata su ritualità civiche, partecipazione collettiva e trasmissione intergenerazionale di saperi. La Regione sostiene l'Ente Autonomo Giostra della Quintana per la tutela e la valorizzazione della manifestazione con un contributo annuale il cui importo è fissato dalla Giunta regionale in sede di bilancio.

12. La Regione riconosce i gruppi folklorici e di tradizione coreutica popolare umbri, sostiene, promuove e valorizza la musica e la danza popolare e folklorica quale espressione identitaria e sociale della cultura umbra.

13. L'intervento della Regione è finalizzato a trasmettere alle nuove generazioni la conoscenza delle pratiche musicali e coreutiche tradizionali, favorirne il recupero e la diffusione, anche al di fuori del territorio regionale, tramite studi, scambi, incontri, pubblicazioni e creazione di un archivio sulle tradizioni musicali, coreutiche e folkloriche, anche in collaborazione con istituzioni e comunità locali.

14. I criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti pubblici e privati che realizzano le attività di cui al presente articolo sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Paesaggi culturali)

1. La Regione promuove la valorizzazione culturale dei beni paesaggistici, a partire da quelli caratterizzanti il territorio, come la fascia olivata, e concorre alla diffusione della cultura del paesaggio in coerenza con i principi della Convenzione europea sul Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000), in quanto creazioni congiunte dell'uomo e della natura che illustrano l'evoluzione della società e degli insediamenti umani nel corso del tempo, sotto l'influenza di fattori naturali, sociali, economici e culturali.

2. La Regione promuove la realizzazione di un censimento dei paesaggi culturali di particolare rilievo storico, artistico, ambientale o simbolico, finalizzato a individuare, documentare e mappare i contesti territoriali nei quali la relazione tra uomo e ambiente ha generato valori culturali distintivi.

3. Il censimento di cui al comma 2 costituisce un intervento propedeutico all'attuazione delle successive politiche di conservazione, promozione e valorizzazione, ed è realizzato anche mediante l'affidamento a soggetti esterni qualificati, quali Università, enti di ricerca o istituti culturali del territorio.

4. A seguito del censimento di cui al comma 2 , la Regione promuove azioni di comunicazione, divulgazione e valorizzazione pubblica dei paesaggi censiti, anche attraverso iniziative educative, pubblicazioni, campagne di sensibilizzazione e progetti di promozione culturale e turistica coerenti con la strategia regionale sul paesaggio.

Art. 19

(Beni di archeologia industriale)

1. La Regione riconosce il patrimonio di archeologia industriale quale parte integrante del patrimonio culturale regionale e ne promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la fruizione, quale espressione della storia del lavoro, dell'identità dei territori e delle trasformazioni economiche e sociali della comunità regionale, nel rispetto della normativa statale di cui al d.lgs. 42/2004 .

2. Ai fini della presente legge, il patrimonio di archeologia industriale è costituito dai beni materiali e immateriali, non più utilizzati per i processi produttivi, che rappresentano testimonianza storica della cultura industriale del territorio regionale. Rientrano in tale definizione, in particolare:

a) complessi industriali dismessi e relative strutture di servizio e pertinenza;

b) macchinari, attrezzature e prodotti originali dei processi industriali;

c) archivi, raccolte librarie e documentarie, inclusi disegni, fotografie e filmati;

d) collezioni e serie di oggetti legati alla produzione industriale;

e) siti minerari dismessi e relative strutture museali collegate, comprensivi dei compendi immobiliari, impianti ed aree esterne di servizio e pertinenza.

3. La Regione, in attuazione di quanto previsto al comma 1 , promuove e sostiene, nel rispetto della normativa statale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, attività finalizzate:

a) allo studio, alla ricognizione e alla catalogazione del patrimonio di archeologia industriale di cui al comma 2 ;

b) alla salvaguardia, conservazione e fruizione pubblica dei beni;

c) alla divulgazione, alla didattica e alla trasmissione delle conoscenze, anche alle nuove generazioni;

d) alla realizzazione di itinerari culturali e percorsi tematici;

e) alla comunicazione e alla promozione culturale e turistico-culturale.

4. Le procedure, i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi relativi alle attività di cui al comma 3 sono definiti nella programmazione di cui all' articolo 7 , nel rispetto della normativa europea, statale e regionale. la Giunta regionale, con propria deliberazione, può istituire, presso la Direzione regionale competente in materia di cultura, la Commissione regionale per la valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale, al fine di garantire il supporto tecnico-scientifico nella programmazione degli interventi di cui al presente articolo. La composizione della Commissione assicura la presenza di competenze specialistiche in materia di archeologia industriale. La partecipazione alla Commissione è gratuita e non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Art. 20

(Ville, dimore storiche, parchi e giardini storici)

1. La Regione promuove la valorizzazione, la conoscenza e la fruizione delle ville, delle dimore, dei complessi architettonici e paesaggistici, dei parchi e giardini di valore storico e storico-artistico, aventi natura di bene culturale o paesaggistico e ambientale dichiarati di interesse culturale ai sensi del d.lgs. 42/2004 , di proprietà di soggetti pubblici o privati, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, presenti sul territorio regionale.

2. Le attività previste dal presente articolo riguardano azioni di comunicazione istituzionale, informazione e diffusione degli esiti di progetti di valorizzazione, anche attraverso l'organizzazione di convegni, itinerari culturali, eventi di apertura al pubblico e iniziative di promozione nelle ville, dimore storiche, complessi architettonici e paesaggistici, nonché nei parchi e giardini storici.

3. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina le modalità di sostegno alle iniziative volte alla promozione di cui al comma 1 , nonché le forme di integrazione con il Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all' articolo 26 e con le associazioni del settore.

Art. 21

(Patrimonio UNESCO)

1. La Regione riconosce e valorizza, come aspetti e contesti di eccellenza del patrimonio culturale, i beni materiali iscritti nella Lista del Patrimonio mondiale dell'umanità (World Heritage List), i beni immateriali protetti dall'UNESCO, nonché i siti presenti negli elenchi istituiti ai sensi dei programmi UNESCO presenti nel territorio regionale.

2. A tal fine, la Giunta regionale collabora con i soggetti titolari dei beni iscritti nella Lista e negli elenchi di cui al comma 1 per le attività di promozione e può attivare le più opportune misure di indirizzo e sostegno finanziario alle nuove candidature.

Art. 22

(Catalogazione dei beni culturali)

1. La Regione, per quanto di competenza, favorisce e sostiene le attività di inventariazione, catalogazione e digitalizzazione dei beni culturali presenti nel proprio territorio, effettuate secondo standard nazionali e internazionali, al fine di promuoverne la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione, anche attraverso il Portale regionale di cui all' articolo 11 e in collaborazione con enti di ricerca e con il Ministero della Cultura.

Art. 23

(ART-BONUS e beni e istituti culturali di proprietà regionale)

1. La Regione promuove la fruizione pubblica e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà anche mediante specifici accordi con istituti e luoghi della cultura e altri soggetti pubblici e privati.

2. La Regione, anche attraverso la Biblioteca Specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie di cui al comma 4 e la Fonoteca regionale "Oreste Trotta" di cui al comma 3 , cura e valorizza le proprie collezioni mediante la realizzazione di attività dedicate ed attraverso ulteriori acquisizioni.

3. L'obiettivo principale della Fonoteca regionale "Oreste Trotta" è quello di promuovere la cultura musicale, l'accesso alla conoscenza e la fruizione di risorse musicali. Tale obiettivo viene raggiunto attraverso la conservazione, la catalogazione, la digitalizzazione e la valorizzazione dei documenti sonori e del patrimonio bibliografico ad esso correlato, la fornitura di servizi di informazione e ricerca, la promozione e l'organizzazione di attività educative e culturali legate alla musica. La Fonoteca integra le nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti e rendere la musica sempre più accessibile, sviluppa risorse online, utilizza piattaforme digitali per la conservazione e la condivisione di contenuti musicali e promuove l'uso di strumenti digitali per la ricerca e l'apprendimento musicale.

4. La Regione, gestore del Polo regionale UM1 del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), ha istituito la Biblioteca regionale specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie, con l'obiettivo di sostenere lo studio, la ricerca e l'aggiornamento nell'ambito della biblioteconomia, della bibliografia, della bibliologia e delle scienze dell'informazione. La Biblioteca regionale specializzata in scienze biblioteconomiche e documentarie raccoglie le pubblicazioni afferenti alle discipline della biblioteca, del libro e dell'informazione, dell'archivistica, della museografia e della museologia, ne cura l'acquisizione, per acquisto, dono o scambio, l'ordinamento, la conservazione, la fruizione e la valorizzazione.

5. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo) convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 , in ordine al finanziamento di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali e per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza regionale o dei quali la Regione sia affidataria, denominato "ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura", con propri atti individua i beni culturali mobili ed immobili inseribili in progetti oggetto di erogazioni liberali ai sensi del citato articolo 1 del d.l. 83/2014 , e ne dà ampia diffusione al fine di sollecitare le erogazioni liberali medesime.

6. La Regione, in qualità di soggetto beneficiario delle erogazioni liberali di cui al comma 5 , si impegna a comunicare al Ministero della Cultura l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute, nonché a dare pubblica comunicazione, tramite il proprio portale istituzionale, di tale ammontare e della destinazione e utilizzo delle erogazioni stesse.


CAPO II

Istituti e luoghi della cultura

Art. 24

(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge sono istituti e luoghi della cultura quelli definiti dall' articolo 101 del d.lgs. 42/2004 e istituti similari, quali gli ecomusei e gli immobili tutelati destinati a teatri.

2. In osservanza di quanto disposto dall' articolo 101 del d.lgs. 42/2004 , gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

3. La Regione promuove e sostiene gli istituti e i luoghi della cultura, non appartenenti allo Stato o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, presenti nel proprio territorio, mediante le seguenti azioni:

a) sostegno finanziario ai costi di gestione e ai progetti di musei, ecomusei, archivi, biblioteche, complessi monumentali, aree e parchi archeologici;

b) sostegno finanziario a iniziative volte a promuovere e migliorare l'accessibilità degli istituti e luoghi della cultura per ogni persona, a prescindere dalle condizioni socio-economiche, e con particolare riguardo all'inclusione dei soggetti con disabilità.

4. La destinazione delle risorse di cui al comma 3 avviene secondo criteri definiti dalla Giunta regionale con proprio atto, assicurando priorità ai servizi di accessibilità e coerenza con il Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all' articolo 26 , tenendo conto, ai fini della fruizione pubblica, della specificità degli istituti e luoghi della cultura la cui titolarità appartiene ad enti pubblici non statali, enti ecclesiastici o soggetti privati.

Art. 25

(Diritti del pubblico e degli utenti)

1. Gli istituti e i luoghi della cultura, nel rispetto della normativa vigente, garantiscono l'accesso agli utenti senza limitazioni derivanti dalle condizioni fisiche, sociali, economiche e culturali.

2. Gli istituti e i luoghi della cultura di proprietà di enti pubblici, diversi dallo Stato o comunque dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, adottano la Carta dei servizi per stabilire e comunicare agli utenti, in modo trasparente, i servizi e la loro modalità di erogazione, gli standard di qualità dei servizi stessi con i relativi indicatori, le procedure di ascolto e di rilevazione della customer satisfaction, la gestione dei reclami, le attività di monitoraggio e il piano di miglioramento dei servizi.

Art. 26

(Sistema regionale degli istituti della cultura)

1. Il Sistema regionale degli istituti della cultura è costituito dai musei, dagli ecomusei, dagli archivi e dalle biblioteche, presidi culturali nel territorio riconosciuti dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 27 .

2. Il Sistema regionale di cui al comma 1 è strumento di cooperazione tra gli istituti per la valorizzazione dei rapporti con il territorio, per la qualificazione dell'offerta dei servizi e delle attività culturali e per la promozione del patrimonio culturale. Il Sistema regionale di cui al comma 1 promuove l'integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività.

3. I comuni che non abbiano istituito direttamente una biblioteca nel proprio territorio soddisfano le richieste di informazione e di documentazione del pubblico tramite accordi con altri comuni o con altri soggetti qualificati.

4. La Regione, attraverso il Sistema regionale di cui al comma 1 , favorisce la partecipazione di musei, ecomusei, archivi e biblioteche ai rispettivi sistemi e reti, nazionali e internazionali.

5. La Regione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dei singoli istituti, promuove il loro sviluppo, anche favorendone l'organizzazione in sistemi su base territoriale e per tipologia, e la collaborazione con altre organizzazioni culturali di scala e natura diversa in forma di sussidiarietà e ne sostiene le attività attraverso le misure previste al comma 3 dell'articolo 24 .

6. La Giunta regionale con proprio atto definisce il profilo organizzativo e le modalità di partecipazione e funzionamento del Sistema regionale di cui al comma 1 .

Art. 27

(Riconoscimento regionale)

1. La Giunta regionale, anche con riferimento alla normativa statale vigente e ai livelli di qualità della valorizzazione ivi previsti, definisce con proprio atto i requisiti richiesti e le modalità secondo le quali procedere al riconoscimento regionale di musei, ecomusei, archivi e biblioteche, pubblici, non appartenenti allo Stato o comunque dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità, e privati.

2. Il riconoscimento regionale costituisce per i soggetti di cui al comma 1 requisito indispensabile ai fini dell'inclusione nel Sistema di cui all' articolo 26 e può rappresentare elemento premiale nella valutazione per l'accesso ai finanziamenti regionali mirati al progressivo raggiungimento degli obiettivi di miglioramento previsti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018, di cui all' articolo 5, comma 1, lettera h) , aggiuntivi rispetto al sostegno finanziario indirizzato alla generalità dei musei.

Art. 28

(Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente in materia di musei, l'Organismo regionale di accreditamento al Sistema museale nazionale, di seguito denominato Organismo, di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018.

2. All'Organismo compete l'istruttoria delle istanze di accreditamento al Sistema museale nazionale, avanzate dai musei e dai luoghi della cultura di appartenenza non statale presenti in Umbria. Ai fini dell'accreditamento, l'istanza deve dare conto del grado di rispondenza del soggetto richiedente agli standard minimi previsti dai livelli uniformi di qualità per i musei, di cui all'allegato al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018. L'esito dell'istruttoria è trasmesso al Ministero della Cultura per la verifica e per la convalida da parte della Commissione per il Sistema museale nazionale di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018.

3. L'Organismo è composto dal dirigente della struttura regionale competente in materia di musei che lo coordina, dal direttore dei musei nazionali dell'Umbria, da un rappresentante dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e da un rappresentante dell'Unione delle Province d'Italia. In relazione a specifiche esigenze, possono essere invitati alle riunioni dell'Organismo rappresentanti di enti e associazioni ed esperti della materia.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'Organismo.

5. La partecipazione all'Organismo non dà titolo a compensi, gettoni di presenza, indennità o rimborsi ed altri emolumenti comunque denominati.


CAPO III

Promozione della lettura e dell'editoria regionale

Art. 29

(Piano regionale della lettura e Patti locali per la lettura)

1. La Giunta regionale aderisce, ai sensi dell' articolo 3 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 (Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura), al Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura di cui all' articolo 2 della l. 15/2020 , che costituisce il documento di riferimento per la redazione del Piano regionale in materia di politiche di promozione della lettura, di seguito denominato Piano regionale della lettura, incluso nell'Atto di indirizzo triennale, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a) .

2. La Giunta regionale, d'intesa con il tavolo istituito ai sensi dell' articolo 8 , definisce priorità di intervento, obiettivi, azioni strategiche del Piano regionale della lettura di cui al comma 1 , nonché gli schemi dei Patti locali per la lettura, di valenza triennale, che ne costituiscono gli strumenti attuativi.

3. I Patti locali per la lettura vengono sottoscritti prioritariamente dagli enti locali, dalle Aziende Unità Sanitarie Locali e sono aperti alla sottoscrizione di altri soggetti pubblici o privati operanti sul territorio, interessati alla promozione della lettura, con particolare riferimento alle scuole. I Patti locali, sulla base degli obiettivi generali individuati dal Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della l. 15/2020 e dal Piano regionale della lettura, e in ragione delle specificità territoriali, prevedono interventi finalizzati ad aumentare il numero dei lettori abituali e a migliorare le competenze di lettura, sia analogica che digitale. Per l'attuazione di questi interventi gli enti e gli altri soggetti pubblici di cui all' articolo 3, comma 1 della l. 15/2020 , compatibilmente con l'equilibrio dei rispettivi bilanci, possono prevedere specifici finanziamenti.

Art. 30

(Archivio regionale della produzione editoriale)

1. La Regione provvede all'attuazione delle disposizioni normative relative al deposito legale finalizzate alla costituzione dell'Archivio regionale della produzione editoriale secondo le disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 (Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico) e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 (Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico).

2. La Giunta regionale adempie agli obblighi previsti dalla normativa statale anche mediante accordi con gli istituti depositari individuati nel territorio e promuove la valorizzazione dell'Archivio regionale di cui al comma 1 quale memoria della storia e cultura del proprio territorio.

3. La Giunta regionale individua le modalità di gestione dell'Archivio regionale di cui al comma 1 al fine di garantire la conservazione, l'accesso pubblico e i servizi bibliografici collegati ai patrimoni documentali.

4. La funzione di cui al comma 1 è esercitata dalla Regione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.

Art. 31

(Sostegno alla produzione editoriale e alle librerie di qualità)

1. La Regione riconosce come valore culturale la piccola e media imprenditoria editoriale indipendente e le imprese che contribuiscono alla diffusione e alla promozione del libro nel territorio regionale e le librerie di qualità iscritte nell'apposito albo ministeriale, ai sensi dell' articolo 9 della l. 15/2020 , quali elementi del sistema di produzione e diffusione del libro e della lettura.

2. La Regione promuove la partecipazione degli editori umbri a manifestazioni regionali, nazionali e internazionali.

3. La Regione valorizza l'attività editoriale, inclusi libri d'artista, fumetto e illustrazione, attraverso proprie iniziative o in collaborazione con case editrici, enti e istituzioni culturali. Per tale finalità, così come per la promozione della lettura, organizza annualmente la manifestazione UmbriaLibri, diffusa sull'intero territorio regionale.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 , la Regione sostiene, attraverso l'erogazione di contributi, le attività svolte dalle imprese editoriali umbre per la realizzazione e la diffusione dei prodotti editoriali, l'acquisto di diritti editoriali e le traduzioni, l'innovazione tecnologica, la formazione e l'aggiornamento professionale degli addetti.

5. La Regione può altresì erogare contributi a sostegno delle attività di librerie indipendenti, incentivando e favorendo il loro sviluppo anche in ambiti territoriali svantaggiati e valorizzando le librerie che aderiscono ai Patti locali per la lettura.

6. Le procedure, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 4 e 5 sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

TITOLO III

ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO


CAPO I

Attività culturali

Art. 32

(Finalità e interventi)

1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere le iniziative e le attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dell'arte, della storia e della cultura dell'Umbria, anche in ambito internazionale, può promuovere e organizzare direttamente eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale.

2. La Regione, al fine di garantire un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale, sostiene gli interventi dei soggetti di cui all' articolo 10 volti a:

a) valorizzare coloro che svolgono professionalmente attività culturali a beneficio del patrimonio culturale materiale e immateriale, riconoscendo il valore delle tradizioni e della storia, con particolare riguardo alle ricorrenze di avvenimenti storici e culturali;

b) partecipare a programmi e scambi culturali regionali, nazionali ed internazionali, nonché a progetti ed iniziative, volte alla diffusione della cultura umbra anche in ambito internazionale;

c) sostenere il benessere dei cittadini e delle comunità, fornire il supporto alle disabilità, nonché prevenire la marginalizzazione e il disagio sociale attraverso la cultura in tutte le sue forme;

d) promuovere la creatività artistica, culturale e scientifica che sperimenta nuove forme di coinvolgimento del pubblico, valorizzando il dialogo tra arti, scienza, ricerca e tecnologia, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani;

e) valorizzare la funzione di promozione sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle Società Operaie di Mutuo Soccorso (S.O.M.S.), che operano con finalità sociali, culturali, ricreative, di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico, e di sviluppo della cultura della solidarietà tra i lavoratori.

Art. 33

(Interventi regionali per l'arte contemporanea)

1. La Regione riconosce l'innovazione, la conoscenza e la fruizione dei linguaggi culturali dell'arte contemporanea quali elementi strategici per lo sviluppo e la promozione degli istituti e dei luoghi della cultura, del territorio, della rigenerazione urbana, anche attraverso interventi di arte pubblica.

2. La Regione persegue i seguenti obiettivi nell'ambito della creazione contemporanea, delle arti plastiche e visive, dell'architettura e del design:

a) diffondere la cultura e la conoscenza delle arti contemporanee, dell'architettura e del design nell'articolazione dei movimenti e delle scuole, dei linguaggi e delle forme espressive;

b) promuovere la ricerca, la sperimentazione, l'innovazione nell'ambito della produzione contemporanea in tutte le espressioni e articolazioni delle arti plastiche e visive, della fotografia, dell'architettura e del design, delle arti digitali e multimediali;

c) valorizzare la diffusione dell'arte pubblica quale specifica modalità di presentazione e fruizione dell'arte all'interno del tessuto urbano e sociale dei centri abitati;

d) incentivare la creatività giovanile, l'innovazione espressiva, la contaminazione dei linguaggi, la mobilità e le residenze d'artista.

3. La Regione, per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 , individua le principali linee di intervento nei seguenti ambiti:

a) il sostegno al sistema dell'arte contemporanea, dell'architettura e del design, mediante la messa in rete dei principali attori del comparto e lo sviluppo di centri di produzione artistica, per programmare le proposte, rafforzare i legami sul territorio, incrementare i flussi di pubblico;

b) il sostegno a progetti e iniziative, anche espositive, di promozione dell'arte contemporanea, dell'innovazione espressiva, della contaminazione dei linguaggi anche mediante l'uso delle tecnologie, e favorendo un sistema di residenzialità degli artisti e delle artiste e con particolare attenzione alla produzione artistica di autori di età non superiore ai trentacinque anni;

c) la promozione di interventi di innovazione architettonica e paesaggistica, anche temporanei, volti alla valorizzazione degli spazi pubblici e del patrimonio costruito, con particolare attenzione ai quartieri periferici, alle aree marginali, alle zone di transizione urbano-rurale e ai contesti caratterizzati da fragilità sociale, ambientale o infrastrutturale.

4. Nell'ambito della programmazione culturale e territoriale, la Regione favorisce la realizzazione di progetti di arte pubblica, intesa come espressione artistica contemporanea capace di attivare processi di rigenerazione e partecipazione civica. A tal fine, favorisce l'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 (Norme per l'arte negli edifici pubblici), la conoscenza e la divulgazione delle opere di arte pubblica diffuse in Regione, inclusi interventi architettonici.

Art. 34

(Imprese culturali e creative)

1. Ai fini della presente legge sono imprese culturali e creative quelle individuate secondo i criteri contenuti nella legge 27 dicembre 2023, n. 206 (Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy).

2. La Regione riconosce il ruolo strategico delle imprese culturali e creative quali soggetti attivi nella valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, e degli istituti e luoghi della cultura, nei processi creativi e produttivi, nella promozione dell'innovazione sociale e tecnologica, nello sviluppo sostenibile del territorio.

3. La Regione promuove e sostiene le imprese culturali e creative attraverso:

a) misure specifiche di accompagnamento, capacitazione, formazione;

b) la concessione di contributi e incentivi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2 .

4. La Regione, in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, aggiorna annualmente la banca dati regionale delle imprese che hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa ai sensi dell' articolo 25 della l. 206/2023 e del decreto interministeriale del Ministro della cultura di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy 25 ottobre 2024, n. 402 (Modalità e condizioni per il riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, ai sensi dell' art. 25, comma 6, della Legge 27 dicembre 2023, n. 206 ).

5. La Giunta regionale può individuare all'interno della banca dati, di cui al comma 4 , fasce omogenee di imprese che in base a requisiti specifici di natura tematica o territoriale, possano essere destinatarie di misure dedicate.

6. All'aggiornamento della banca dati di cui al comma 4 , la Regione provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 35

(Attrattori culturali, rigenerazione a base culturale e centri culturali multidisciplinari)

1. La Regione, anche attivando partenariati con istituzioni pubbliche e private, imprese di cui all' articolo 34 e Enti del Terzo Settore, promuove e sostiene interventi di riconversione e di riuso, anche transitorio, di spazi pubblici e privati sottoutilizzati, dismessi o in stato di abbandono, per finalità culturali, creative, di inclusione e di innovazione sociale.

2. La Regione per le finalità di cui al comma 1 , promuove e sostiene i seguenti interventi:

a) attività artistiche e culturali che concorrono alla riattivazione e riuso degli spazi dismessi e inutilizzati, in modo particolare di quelli situati in contesti urbani periferici o nei piccoli borghi;

b) assegnazione di contributi in conto capitale a favore di progetti volti alla realizzazione, al recupero, alla trasformazione e all'ammodernamento di spazi destinati in via esclusiva o prevalente ad attività culturali.

3. Le procedure, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 2, lettera b) sono definiti dalla Giunta regionale con proprio atto.

4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi degli strumenti di amministrazione condivisa previsti dalla l.r. 2/2023 , promuovendo percorsi di co-programmazione e co-progettazione con Enti del Terzo Settore, imprese culturali e creative, soggetti pubblici e privati, finalizzati alla realizzazione di progetti territoriali strutturati di rigenerazione a base culturale.


CAPO II

Attività di spettacolo

Art. 36

(Spettacolo dal vivo)

1. La Regione, nel rispetto dell' articolo 117 della Costituzione , riconosce, promuove e sostiene lo spettacolo dal vivo in tutte le sue forme di espressione, quale strumento fondamentale di crescita umana e di libera espressione artistica, di promozione e di comunicazione, di educazione e di integrazione sociale e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e dell'intera comunità regionale.

2. La Regione, nell'ambito dello spettacolo dal vivo, promuove lo sviluppo di attività professionali di danza, musica e teatro in tutti i loro generi e manifestazioni, attraverso il sostegno alla produzione, alla distribuzione e alla circuitazione degli spettacoli, con particolare riferimento ai soggetti che realizzino con continuità progetti artistici di qualità.

3. La Regione favorisce, in una logica di sistema, la collaborazione tra enti e istituzioni, soggetti pubblici e privati, Enti del Terzo Settore al fine di promuovere la produzione, la circuitazione, la formazione, la ricerca, lo studio, la sperimentazione, il pluralismo culturale, la qualità artistica, nonché l'informazione e la partecipazione del pubblico agli eventi, in modo da qualificare un'offerta culturale equilibrata nell'intero territorio regionale.

Art. 37

(Ambiti di applicazione)

1. La Regione, in coerenza con le finalità della presente legge esercita funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e vigilanza, in particolare:

a) sostiene i progetti di produzione e di ospitalità di elevato livello qualitativo nei settori del teatro, incluso il teatro di figura, della danza, della musica e del circo contemporaneo, favorendo la multidisciplinarietà, le nuove generazioni e i linguaggi dello spettacolo contemporaneo, con particolare attenzione alle imprese, agli enti pubblici e agli Enti del Terzo Settore, finanziati dal Ministero della Cultura che svolgono una funzione di rilevante interesse nella promozione delle attività culturali;

b) sostiene il sistema regionale delle Residenze Artistiche nell'ambito del sistema nazionale di riferimento;

c) promuove lo sviluppo di percorsi di formazione professionale volti alla crescita delle competenze professionali specificamente dedicate al settore;

d) promuove la conservazione, lo studio e la valorizzazione del patrimonio storico e del repertorio dello spettacolo dal vivo nel territorio regionale;

e) riconosce e promuove la cultura musicale bandistica e corale quale espressione del patrimonio culturale immateriale e della tradizione musicale diffusa del territorio regionale, sostenendo le manifestazioni bandistiche di rilevanza regionale e le attività delle bande musicali, dei cori e delle formazioni assimilabili, con particolare attenzione alla formazione, all'educazione delle giovani generazioni, alla partecipazione attiva delle comunità locali e alla diffusione della pratica musicale di base;

f) contribuisce a definire indirizzi per il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento e la realizzazione di spazi per lo spettacolo;

g) riconosce e sostiene i live club quali luoghi dello spettacolo dal vivo dedicati in via prevalente alla musica contemporanea dal vivo, con particolare riferimento alla musica originale, alle nuove produzioni, ai linguaggi innovativi e alle espressioni emergenti, per lo sviluppo dei talenti, l'accesso delle giovani generazioni alla cultura e il rafforzamento delle filiere musicali e creative sul territorio regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE


CAPO I

Disposizioni di rinvio e transitorie

Art. 38

(Disposizioni di rinvio)

1. Rimangono disciplinate dalle rispettive e specifiche normative di riferimento:

a) la Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria, ai sensi della legge regionale 19 febbraio 1992, n. 4 (Costituzione della Fondazione Teatro Stabile dell'Umbria);

b) la Fondazione di partecipazione Umbria Jazz, ai sensi della legge regionale 19 dicembre 2008, n. 21 (Fondazione di partecipazione Umbria Jazz - Abrogazione della legge regionale 27 marzo 1990, n. 7 (Fondazione "Umbria Jazz")).

Art. 39

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore della presente legge o, laddove previsti, fino all'adozione dei provvedimenti attuativi o regolamentari, continuano a trovare applicazione le leggi regionali previgenti.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono portati a compimento secondo le disposizioni previgenti ancorché abrogate.

3. In fase di prima attuazione il primo Atto di indirizzo triennale, di cui all' articolo 7, comma 1, lettera a) , è approvato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

5. Gli organismi consultivi già costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad esercitare la loro attività, e hanno scadenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti alla data della loro costituzione.


CAPO II

Disposizioni abrogative

Art. 40

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e regolamenti regionali:

a) legge regionale 22 aprile 1985, n. 22 (Interventi a favore dell'associazionismo culturale);

b) legge regionale 3 maggio 1990, n. 37 (Norme in materia di biblioteche, archivi storici, centri di documentazione, mediateche di Enti locali e di interesse locale);

c) legge regionale 27 gennaio 2000, n. 9 (Riconoscimento del ruolo sociale e culturale delle Società operaie di mutuo soccorso dell'Umbria ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale);

d) legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 (Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);

e) legge regionale 5 luglio 2004, n. 9 (Promozione della cultura musicale bandistica e corale);

f) legge regionale 21 luglio 2004, n. 13 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 24 - Sistema museale regionale - Salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali connessi);

g) legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo);

h) legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei);

i) legge regionale 25 gennaio 2012, n. 1 (Riconoscimento della Festa dei Ceri di Gubbio come espressione culturale dell'identità regionale);

j) legge regionale 20 marzo 2013, n. 5 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale);

k) legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica);

l) legge regionale 19 settembre 2024, n. 15 (Norme per la valorizzazione e promozione delle infiorate artistiche);

m) regolamento regionale 10 febbraio 2010, n. 2 (Norme di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2007, n. 34 (Promozione e disciplina degli ecomusei));

n) regolamento regionale 1 marzo 2013, n. 1 (Disposizioni di attuazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 17 (Norme in materia di spettacolo). Abrogazione del regolamento regionale 12 marzo 2007, n. 1 );

o) regolamento regionale 1 ottobre 2025, n. 2 (Regolamento attuativo della legge regionale 31 luglio 2024, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico, culturale e tradizionale della cultura popolare umbra. Disciplina sulle rievocazioni storiche e sulle manifestazioni di rievocazione storica)).


CAPO III

Disposizioni finanziarie

Art. 41

(Norma finanziaria)

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5, al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge si provvede mediante l'istituzione del "Fondo regionale per la cultura" con una dotazione finanziaria di euro 3.206.500,00 nell'anno 2026 e di euro 2.956.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028.

2. Alla copertura finanziaria del Fondo di cui al comma 1 si provvede:

a) mediante riduzione delle risorse finanziarie di euro 1.706.500,00 nell'esercizio 2026 e di euro 1.456.500,00 in ciascuno degli esercizi 2027 e 2028, già previste alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028 per il finanziamento delle disposizioni legislative regionali abrogate con la presente legge;

b) mediante utilizzo delle risorse accantonate per euro 1.500.000,00 in ciascuno degli esercizi 2026, 2027 e 2028 al "Fondo speciale per far fronte a oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso relativi a spese correnti" della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2026-2028.

3. Le spese finanziate con il Fondo di cui al comma 1 sono imputate alla Missione 05 "Tutela e Valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali", Programma 02 "Attività Culturale e Interventi diversi nel Settore Culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione regionale 2026-2028.

4. Al finanziamento della spesa di cui all' articolo 11 , quantificata annualmente in euro 149.685,86, si provvede, a decorrere dall'esercizio 2026, con le risorse già previste per le medesime finalità alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 08 "Statistica e sistemi informativi", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2026-2028.

5. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono le risorse comunitarie e statali assegnate alla Regione Umbria per Programmi, Interventi, Azioni, in ambito culturale.

6. Gli introiti derivanti dai progetti di ART-BONUS di cui all' articolo 23, comma 5 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale al Titolo 4 "Entrate in conto capitale", Tipologia 0200 "Contributi agli investimenti" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 06 "Ufficio tecnico", Titolo 2 "Spese in conto capitale".

7. Per gli esercizi finanziari successivi, la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è quantificata annualmente con la legge regionale di approvazione del bilancio, ai sensi dell' articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).

Art. 42

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 18 maggio 2026

PROIETTI