CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Oggetto)
1.
La presente legge, in attuazione e nel rispetto degli articoli 9, 117 e 118 della Costituzione, della normativa statale e dell'
articolo 11 quater dello Statuto regionale
, disciplina l'esercizio delle funzioni programmatorie e amministrative della Regione Umbria, gli interventi e le attività inerenti la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la valorizzazione e fruizione degli istituti e luoghi della cultura di propria competenza, la promozione e diffusione dell'offerta culturale e dello spettacolo, la promozione dell'imprenditoria culturale e creativa e la rigenerazione territoriale a base culturale.
2.
La Regione Umbria riconosce la cultura come bene comune e diritto fondamentale di cittadinanza, e come strumento per lo sviluppo sociale, economico, del benessere e della qualità della vita della comunità, nonché come elemento essenziale per la promozione del dialogo tra le persone e i popoli.
3.
La Regione Umbria valorizza le attività culturali nella cui definizione, ai fini della presente legge, rientrano le seguenti tipologie:
a)
festival, mostre e altre attività culturali analoghe;
b)
attività di educazione culturale o artistica o di sensibilizzazione sull'importanza della tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di sensibilizzazione del pubblico, anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;
c)
attività di scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica e opere letterarie, comprese le traduzioni.
4.
La Regione incoraggia, nello spirito della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, presentata a Faro il 27 ottobre 2005 (CETS n. 199), ratificata ai sensi della
legge 1 ottobre 2020, n. 133
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005), la formazione e le attività di "comunità di eredità culturale" impegnate a sostenere e a trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale materiale e immateriale, nel quale si identificano.
5.
Le azioni previste dalla presente legge sono improntate ai seguenti principi:
a)
libertà di espressione, sussidiarietà, pluralismo culturale e leale collaborazione;
b)
partecipazione dei singoli, delle associazioni e di altri soggetti pubblici e privati, all'elaborazione delle politiche culturali della Regione;
c)
parità di condizioni e opportunità, nella fruizione e nella partecipazione alla vita culturale regionale, per tutte le persone, in forma individuale e associata;
d)
riconoscimento del ruolo della cultura nelle strategie di politica di sviluppo;
e)
valorizzazione della creatività giovanile e dell'accesso ai beni e alle attività culturali da parte dei giovani;
f)
valorizzazione dell'identità regionale culturale, artistica, storica, delle specificità dei singoli territori, del paesaggio e delle tradizioni locali e popolari;
g)
equità territoriale attraverso un'equilibrata e qualificata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale;
h)
sostenibilità economica degli interventi pubblici per la cultura e promozione della managerialità in ambito culturale;
i)
sostenibilità ambientale delle attività culturali;
j)
riconoscimento della dignità delle prestazioni lavorative funzionali alle attività culturali e creative, quale presupposto fondamentale per la qualità dell'offerta culturale, la sostenibilità del sistema e il pieno esercizio dei diritti culturali;
k)
promozione della cultura del dialogo, della convivenza civile e della pace, quali valori fondanti della comunità regionale.
Art. 2
(Finalità)
1.
La Regione, nel rispetto dei principi di cui all'
articolo 1
, persegue le seguenti finalità:
a)
diffusione della conoscenza, valorizzazione e ampliamento della fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, anche di natura religiosa, presente sul territorio della Regione Umbria, ivi comprese le espressioni culturali di nuovi cittadini con background migratorio;
b)
promozione della filiera della creazione contemporanea, della ricerca e della sperimentazione nel settore culturale al fine di far emergere delle proposte culturali di alto livello qualitativo;
c)
promozione degli spazi dedicati alla cultura e alle attività di spettacolo;
d)
promozione della diffusione delle nuove tecnologie e culture multimediali emergenti e dell'innovazione per la costruzione di un'immagine dinamica, aperta e contemporanea dell'Umbria;
e)
educazione alle arti, alla lettura e alle attività culturali e loro promozione, anche quale strumento di crescita personale e di sviluppo delle relazioni umane;
f)
riconoscimento e promozione delle tradizioni popolari;
g)
promozione dell'integrazione tra istituti e luoghi della cultura, la loro organizzazione in reti e sistemi, nonché dell'aggregazione, anche temporanea, tra soggetti del mondo culturale;
h)
sostegno ai processi di integrazione con particolare attenzione alla crescita culturale e sociale delle nuove generazioni, alla promozione degli scambi intergenerazionali e all'integrazione di cittadini e cittadine con background migratorio;
i)
promozione di pari opportunità di accesso al sapere degli individui e dei gruppi sociali durante il corso della vita, favorendo l'integrazione tra attività culturali, mondo del lavoro, sistema scolastico e della formazione;
j)
qualificazione delle professionalità operanti nel campo della cultura, considerate come risorse sociali, economiche e occupazionali, attraverso la promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale, con attenzione alla continuità tra percorsi di studio, orientamento e la professione;
k)
rafforzamento, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale, della funzione di ausilio e supporto informativo finalizzata a favorire una gestione più semplice da parte di cittadini e imprese delle procedure amministrative concernenti attività e beni culturali;
l)
valorizzazione delle prestazioni lavorative funzionali alle attività culturali e creative mediante criteri premiali che possono essere applicati dalla Regione, dalle sue agenzie, enti strumentali e società partecipate, per le imprese beneficiarie di contributi regionali che applicano trattamenti economici e normativi di maggior tutela del lavoratore, anche incrementali rispetto ai minimi inderogabili previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, intesi come strumenti volontari di responsabilità sociale delle imprese, in coerenza con le finalità di cui all'
articolo 6 della legge regionale 4 novembre 2024, n. 26
(Norme in materia di politiche regionali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata e di stampo mafioso e per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile. Abrogazione di disposizioni regionali);
m)
rafforzamento dell'imprenditoria culturale e creativa nella produzione e nella gestione dei beni e delle attività culturali;
n)
promozione del volontariato in ambito culturale e dello spettacolo con un ruolo di supporto agli operatori qualificati e valorizzazione delle relative competenze ed esperienze acquisite;
o)
integrazione fra le politiche culturali e gli altri ambiti di intervento regionale con particolare riferimento agli interventi di promozione del turismo, del territorio, dell'artigianato, del cinema e dell'audiovisivo, di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, e con le politiche in materia di istruzione e formazione, della salute e del welfare, dello sviluppo economico e dell'urbanistica;
p)
incentivazione del partenariato pubblico e privato e promozione della progettualità locale in forme integrate e multisettoriali che richiedono il coordinamento fra soggetti pubblici e privati per attuare interventi di valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e di promozione di attività e servizi culturali e dello spettacolo;
q)
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali tra i quali sono ripartite le competenze oggetto della presente legge;
r)
partecipazione a programmi di partenariato e scambi culturali in ambito macroregionale, nazionale e internazionale e promozione all'estero dell'offerta culturale del territorio regionale.
Art. 3
(Accessibilità universale alla cultura)
1.
La Regione, per quanto di competenza, promuove, sostiene e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone con disabilità agli istituti e luoghi della cultura e agli eventi culturali, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle esigenze e delle caratteristiche fisiche, sensoriali, relazionali e psichiche di ogni persona.
2.
La Regione, per quanto di competenza, promuove e favorisce la frequentazione degli istituti e luoghi della cultura e la partecipazione agli eventi culturali da parte delle persone, delle famiglie e, in particolare, dei minori, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche.
3.
La Regione promuove la formazione del personale che opera negli istituti e nei luoghi della cultura e negli eventi culturali sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità e la cui partecipazione potrebbe essere inficiata da ostacoli di qualsiasi natura.
4.
La Regione promuove la collaborazione mirata all'accessibilità culturale tra soggetti pubblici e privati, compresi gli Enti del Terzo Settore, e l'attivazione di progettualità partecipate e condivise, anche in collaborazione con l'Osservatorio regionale sulla condizione delle persone con disabilità di cui all'
articolo 352 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11
(Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali).
5.
La Regione riconosce il diritto delle persone con disabilità e di persone che rappresentano minoranze e comunità marginalizzate e/o razzializzate alla partecipazione attiva e al protagonismo all'interno della programmazione e produzione artistica e culturale.
Art. 4
(Ambiti di intervento)
1.
Gli ambiti di intervento corrispondenti alle finalità di cui all'
articolo 2
, in particolare, sono:
a)
beni culturali di cui all'
articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
);
b)
istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101, commi 1 e 2 del
d.lgs. 42/2004
;
c)
siti o espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, incluse le rievocazioni storiche e i siti riconosciuti dalle istituzioni e/o organizzazioni internazionali quali l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO);
d)
promozione della lettura, sia analogica che digitale, e dell'editoria indipendente;
e)
attività culturali ed educative realizzate da enti pubblici e privati, da strutture di gestione e fruizione permanente dei beni, istituzioni pubbliche o private di studio o ricerca, da imprese culturali e da associazioni senza fine di lucro che operano nei vari settori della cultura, incluso il welfare culturale e la rigenerazione urbana a base culturale, e da loro aggregazioni a livello regionale;
f)
attività di spettacolo dal vivo, iniziative di sviluppo delle arti performative e della creatività artistica contemporanea, anche attraverso la sperimentazione digitale;
g)
ecomusei, teatri storici e altri luoghi dello spettacolo.
Art. 5
(Funzioni della Regione)
1.
La Regione, nel rispetto delle autonomie sancite dalla Costituzione e secondo le normative vigenti, in linea con le finalità di cui all'
articolo 2
e negli ambiti di cui all'
articolo 4
:
a)
esercita la potestà normativa e di programmazione, le funzioni di indirizzo, coordinamento territoriale e di monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo;
b)
esercita un coordinamento territoriale attraverso un calendario unificato degli eventi di particolare rilevanza regionale e il monitoraggio dei servizi culturali e dello spettacolo attraverso l'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività di cui all'
articolo 15
;
c)
promuove l'organizzazione di attività culturali e di spettacolo di rilevanza nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle produzioni realizzate in Umbria;
d)
sostiene le iniziative di cui alla presente legge, anche mediante la concessione di contributi, in funzione delle risorse disponibili regionali, nazionali ed europee;
e)
sostiene iniziative volte all'adeguamento e all'innovazione tecnologica, dei luoghi dello spettacolo e della cultura, anche al fine di incrementarne la sostenibilità;
f)
promuove e coordina progetti per la valorizzazione e la promozione dei beni culturali, l'organizzazione delle attività connesse, nonché l'allargamento delle capacità e delle competenze della fruizione culturale e della lettura;
g)
esercita funzioni amministrative inerenti al Sistema regionale degli istituti della cultura di cui all'
articolo 26
, alla promozione di servizi e attività culturali e dello spettacolo, alle attività di censimento, inventariazione e catalogazione dei beni culturali;
h)
concorre, con gli organi statali competenti, alla definizione di livelli di qualità degli istituti e dei luoghi della cultura e ne verifica periodicamente la sussistenza, in particolare esercitando le funzioni di Organismo regionale di accreditamento per il Sistema museale nazionale di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 21 febbraio 2018 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale);
i)
promuove e coordina interventi di salvaguardia e prevenzione dei rischi del patrimonio culturale, nonché di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'
articolo 29 del d.lgs. 42/2004
;
j)
collabora alle azioni per il recupero dei beni culturali trafugati e può acquisire beni culturali anche attraverso l'esercizio del diritto di prelazione ai sensi dell'
articolo 60 del d.lgs. 42/2004
;
k)
partecipa a fondazioni, associazioni, comitati e altri organismi di carattere culturale promuovendone le funzioni ed operando per l'integrazione delle loro attività a livello nazionale e internazionale;
l)
promuove la diffusione della conoscenza dei beni e delle attività culturali e dello spettacolo nel contesto nazionale ed internazionale;
m)
promuove la conoscenza, la documentazione e la catalogazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e l'accesso alle relative banche dati e risorse digitali. A tal fine la Regione sostiene la realizzazione, l'applicazione e la diffusione di sistemi informativi in conformità agli standard nazionali ed internazionali favorendone l'interoperabilità;
n)
sostiene iniziative volte alla diffusione delle attività di spettacolo dal vivo per l'infanzia e la gioventù, nonché promuove la formazione e l'avvicinamento delle giovani generazioni alle discipline artistiche in ambito musicale, bandistico e corale, teatrale, di circo contemporaneo, arte di strada e di performance d'arte contemporanea;
o)
attribuisce premi e riconoscimenti ad artisti, mecenati, persone fisiche, persone giuridiche ed altri soggetti comunque denominati, che si siano distinti nella produzione culturale e artistica, nel sostegno alle attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio e nella promozione delle arti, dello spettacolo e degli istituti culturali.
2.
Con riferimento al
comma 1 lettera o)
la Regione può avvalersi di commissari individuati con propria deliberazione tra esperti del settore culturale e rappresentanti istituzionali.
Art. 6
(Forme di collaborazione con lo Stato, gli enti locali e i privati)
1.
La Giunta regionale, anche al fine di valorizzare forme di cooperazione strutturali o funzionali:
a)
elabora e propone atti di coordinamento, intese e accordi con lo Stato, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati per l'accrescimento del livello di integrazione nell'esercizio delle funzioni concernenti i beni, i servizi, le attività culturali e dello spettacolo e i loro sistemi;
b)
promuove accordi di valorizzazione con il Ministero della Cultura, con altre amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali, in conformità con quanto previsto dagli articoli 5, 102 e 112 del
d.lgs. 42/2004
;
c)
può stipulare specifici accordi secondo quanto previsto dalla normativa in vigore, con enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con riguardo ai beni culturali di proprietà dei medesimi ed alla promozione delle attività culturali ad essi connesse;
d)
promuove rapporti con Istituti internazionali di cultura e cooperazione culturale operanti in Italia e con la rete degli Istituti italiani di cultura all'estero.
2.
L'attuazione delle politiche culturali di cui alla presente legge si realizza nel rispetto dei principi e delle modalità di collaborazione previsti dalla
legge regionale 6 marzo 2023, n. 2
(Disposizioni in materia di amministrazione condivisa), favorendo la co-progettazione, la co-programmazione e la stipula dei patti di collaborazione tra amministrazioni pubbliche, cittadini attivi, Enti del Terzo Settore ed imprese.
CAPO II
Programmazione
Art. 7
(Strumenti di programmazione)
1.
Costituiscono strumenti della programmazione regionale:
a)
l'Atto di indirizzo triennale per la cultura;
b)
il Programma operativo annuale per la cultura.
2.
La Giunta regionale approva l'Atto di indirizzo triennale per la cultura, in coerenza con il Programma di Governo regionale e con le procedure e gli strumenti comunitari, statali e regionali.
3.
L'Atto di indirizzo triennale di cui al
comma 1, lettera a)
costituisce il presupposto per la definizione degli aspetti settoriali del Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR), ha validità triennale e comunque sino all'approvazione del successivo e può essere aggiornato annualmente dalla Giunta regionale in funzione di mutate condizioni di contesto.
4.
L'Atto di indirizzo triennale di cui al
comma 1, lettera a)
contiene, in particolare:
a)
il quadro conoscitivo, le linee di indirizzo triennali e gli obiettivi generali;
b)
le finalità generali dell'intervento regionale nei settori e negli ambiti della presente legge e le priorità d'intervento;
c)
le linee di indirizzo per l'elaborazione dei programmi operativi annuali.
5.
L'Atto di indirizzo triennale di cui al
comma 1, lettera a)
individua eventuali azioni integrate con altri piani e programmi regionali e locali per gli aspetti di comune rilevanza ed in particolare con le azioni e gli interventi di promozione del turismo, del territorio, dei suoi prodotti e dell'artigianato, del cinema e della cultura cinematografica, di valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, nonché con le politiche in materia di istruzione e formazione, salute welfare e sviluppo economico.
6.
La Giunta regionale, approva uno o più Programmi operativi annuali distinti per ambito, in attuazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui al
comma 1, lettera a)
, che definiscono per l'anno di riferimento:
a)
gli obiettivi annuali prioritari in coerenza e in attuazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui al
comma 1, lettera a)
e del DEFR;
b)
le iniziative dirette della Regione;
c)
le risorse disponibili e le modalità di finanziamento degli interventi da realizzare a cura degli enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, anche in forma collaborativa;
d)
le procedure e i criteri per la redazione dei bandi di finanziamento;
e)
i criteri per la valutazione dei progetti da realizzare in co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, con altre amministrazioni, enti e soggetti, ai sensi dell'
articolo 10 della l.r. 2/2023
.
Art. 8
(Tavoli della cultura e laboratorio creativo)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, al fine di garantire sistemi diffusi di partecipazione, co-programmazione e co-progettazione, istituisce uno o più tavoli della cultura interistituzionali, tematici e/o disciplinari, intesi come sede di consultazione, proposta e confronto con i soggetti pubblici e privati, singoli, associati o loro rappresentanze, operanti nel comparto culturale. Tale deliberazione definisce le competenze e la composizione dei tavoli della cultura, nonché le modalità di partecipazione alla redazione dell'Atto di indirizzo triennale di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera a)
. La partecipazione ai tavoli della cultura non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.
2.
La Regione istituisce in particolare un Laboratorio creativo, spazio in cui società civile, mondo accademico, e altri enti pubblici e privati si incontrano per esplorare e promuovere buone pratiche e politiche di creatività urbana e territoriale con l'obiettivo di generare partecipazione, collaborazione e co-creazione con i cittadini.
3.
Le attività di cui ai commi 1 e 2 non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio regionale.
Art. 9
(Modalità del sostegno)
1.
La Regione per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, oltre alle iniziative di gestione diretta, opera mediante:
a)
convenzioni;
b)
bandi e procedure di evidenza pubblica;
c)
accordi e protocolli;
d)
partecipazione a programmi e progetti nazionali, comunitari ed internazionali.
2.
Le forme di contribuzione per i beneficiari della presente legge possono consistere in contributi in conto esercizio e in conto capitale.
Art. 10
(Soggetti destinatari)
1.
I destinatari dei contributi previsti dalla presente legge sono:
a)
enti locali singoli o associati e altri enti pubblici, enti ed istituzioni ecclesiastiche e religiose;
b)
enti ai quali partecipano enti locali, soggetti privati titolari di istituti e luoghi della cultura;
c)
Enti del Terzo Settore;
d)
le imprese culturali e creative di cui all'
articolo 34
;
e)
istituzioni culturali di interesse regionale, come Università, istituti scolastici, centri di ricerca, accademie, conservatori e istituzioni culturali di interesse nazionale con sede nella Regione Umbria.
Art. 11
(Portale regionale)
1.
La Regione favorisce l'innovazione tecnologica e digitale per la conoscenza, la gestione e la valorizzazione dei beni e delle attività culturali.
2.
La Regione valorizza il patrimonio culturale e le informazioni ad esso relative, anche attraverso il Portale regionale che si compone di banche dati informative, alimentate da attività di catalogazione, descrizione e prestito bibliografico.
3.
Il Portale di cui al
comma 2
garantisce l'accesso e la fruizione integrata in rete dei dati pubblicati e costituisce il principale strumento per diffondere la conoscenza, per promuovere luoghi della cultura, le attività, le collezioni ed il patrimonio librario delle biblioteche umbre.
4.
Il Portale di cui al
comma 2
garantisce la partecipazione della Regione alle reti informative culturali nazionali e internazionali.
Art. 12
(Commissioni valutatrici)
1.
Per la valutazione delle istanze e richieste di contributo, la Regione può avvalersi di qualificati esperti delle materie oggetto della valutazione medesima, anche mediante l'istituzione di apposite commissioni valutatrici. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di individuazione e di nomina degli esperti ovvero l'istituzione delle commissioni.
Art. 13
(Manifestazioni culturali di rilevante interesse)
1.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua annualmente le manifestazioni culturali di rilevante interesse regionale e ne definisce le modalità di sostegno. Sono considerate di rilevante interesse regionale le manifestazioni culturali volte a promuovere la conoscenza e la diffusione delle arti, della letteratura, della storia, della scienza e della comunicazione, di elevato impatto nazionale e internazionale, quali festival, rassegne, grandi eventi, celebrazioni e ricorrenze.
2.
Il sostegno regionale consiste nella concessione di contributi in conto esercizio destinati alla realizzazione, promozione e comunicazione delle manifestazioni individuate, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel Programma operativo annuale di cui all'
articolo 7, comma 1, lettera b)
.
3.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, i criteri di selezione e di valutazione delle manifestazioni, tenendo conto della qualità artistica e culturale, della continuità e rilevanza della manifestazione, della capacità di attrazione turistica e della sostenibilità economica e ambientale dell'evento.
Art. 14
(Linee di indirizzo per l'attuazione degli interventi in conto capitale)
1.
Gli investimenti, a regia regionale, per la valorizzazione e fruizione dei beni culturali, nonché per la creazione e l'adeguamento degli spazi e dei luoghi destinati ad attività culturali e di spettacolo, sono attuati sulla base delle seguenti linee di indirizzo:
a)
funzionalità degli interventi allo sviluppo delle politiche regionali nei diversi settori di cui alla presente legge;
b)
qualità della progettazione, efficienza ed efficacia delle azioni di realizzazione dei progetti;
c)
sostenibilità gestionale dei risultati degli interventi, al fine di assicurarne la pubblica utilità tramite la fruizione;
d)
valorizzazione delle relazioni tra beni culturali e contesti territoriali;
e)
condivisione delle linee programmatiche tra i diversi soggetti istituzionali titolari di competenze in materia;
f)
cooperazione fra soggetti pubblici e privati;
g)
equilibrata distribuzione degli interventi sul territorio regionale.
Art. 15
(Osservatorio regionale per la cultura e la creatività)
1.
La Direzione regionale competente individua le modalità di attivazione dell'Osservatorio regionale per la cultura e la creatività, anche avviando collaborazioni con enti di ricerca pubblici o privati.
2.
Le attività dell'Osservatorio di cui al
comma 1
sono finalizzate a:
a)
definire, insieme agli altri Osservatori regionali, un protocollo condiviso per la raccolta e la gestione dei dati al fine di garantire informazioni omogenee e comparabili con le altre realtà e pubblicare annualmente il rapporto sugli andamenti generali delle attività nel territorio regionale svolgendo il relativo monitoraggio;
b)
raccogliere, fornire, monitorare ed elaborare dati, anche su richiesta delle amministrazioni pubbliche competenti, per supportare la definizione delle politiche e la programmazione degli interventi in materia;
c)
coordinare ricerche di mercato finalizzate a una più ampia diffusione delle attività culturali;
d)
elaborare studi e ricerche, anche in collaborazione con le Università e con altri enti di ricerca della Regione Umbria;
e)
realizzare ricerche volte a individuare il fabbisogno di nuove figure professionali e verificarne i relativi sviluppi occupazionali;
f)
valutare l'impatto delle politiche culturali in termini sociali, economici e culturali.