Art. 6
(Modificazioni all'
articolo 8 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18
)
1.
Il
comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 18/2024
, è sostituito dal seguente:
"
3. Il Consiglio di amministrazione della UFC è composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, di cui due designati direttamente dalla Regione, uno congiuntamente tra Regione ed Anci Umbria, uno dal Comune di Perugia e uno dal Comune di Terni. Il Presidente e il Vice Presidente della UFC sono designati dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le modalità di cui alla
legge regionale 21 marzo 1995, n. 11
(Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).
".
2.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 18/2024
, è inserito il seguente:
"
4 bis. Il Consiglio di amministrazione della UFC, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto di un Comitato tecnico composto da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e/o organismi rappresentativi operanti nel settore cinematografico e audiovisivo. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive i cui pareri sono non vincolanti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Il Consiglio di amministrazione della UFC definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per la composizione, la nomina, la durata e il funzionamento del Comitato.
".
Art. 9
(Clausola di invarianza finanziaria)
1.
Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.