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Legge regionale 30 aprile 2026, n. 7


LEGGE REGIONALE n.7 del 30 aprile 2026

Date di vigenza

21/05/2026 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 30 aprile 2026 , n. 7 .
Modificazioni alla legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive).
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 20, S.o. n. 1 del 06/05/2026

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Modificazioni all' articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 (Disposizioni in materia di valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive), la parola: " ambientale " è sostituita dalle seguenti: " e all'inclusività ".

2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 18/2024 , è inserita la seguente:
 
" a bis) la valorizzazione del sistema cinematografico e audiovisivo, quale fattore di crescita economica e produttiva della Regione; ".

Art. 2

(Modificazioni all' articolo 4 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2024 , dopo le parole: " aiuti di Stato " sono inserite le seguenti: " e delle disposizioni in materia di Marca regionale - Brand system di cui all' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 2024, n. 23 (Legge regionale in materia di turismo) ".

2. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2024 , il segno di punteggiatura: " . " è sostituito dal seguente: " ; ".

3. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 18/2024 , è aggiunta la seguente:
 
" f bis) favorisce la creazione di una rete di servizi a favore delle produzioni e delle imprese cinematografiche e audiovisive diffuse sul territorio anche avvalendosi degli Ambiti turisticamente rilevanti di cui all' articolo 11 della l.r. 23/2024 . Tale attività viene espletata con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio regionale. ".

Art. 3

(Modificazione all' articolo 5 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 18/2024 , è inserita la seguente:
 
" c bis) le strategie per l'attrazione delle produzioni cinematografiche e audiovisive con particolare riferimento alle imprese del settore operanti nel territorio regionale; ".

Art. 4

(Modificazione all' articolo 6 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 18/2024 , dopo le parole: " della presente legge " sono aggiunte le seguenti: " e, in particolare, anche attraverso gli Ambiti turisticamente rilevanti, per le attività di cui all'articolo 7, comma 3, lettera j) ".

Art. 5

(Modificazioni all' articolo 7 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Alla fine della lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 18/2024 , dopo le parole: " e paesaggistico " sono aggiunte le seguenti: " , nel rispetto dei principi di sostenibilità e inclusività ".

2. La lettera j) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 18/2024 , è sostituita dalla seguente:
 
" j) promuove convenzioni e stipula accordi con enti e soggetti aggregati tra cui quelli legati alla filiera dell'ospitalità, al fine di agevolare la fruizione di servizi e la permanenza di troupe e altro personale legato alle fasi di sviluppo, produzione, post-produzione e distribuzione di iniziative cinematografiche e/o audiovisive; ".

Art. 6

(Modificazioni all' articolo 8 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 18/2024 , è sostituito dal seguente:
 
" 3. Il Consiglio di amministrazione della UFC è composto da cinque membri, compreso il Presidente e il Vice Presidente, di cui due designati direttamente dalla Regione, uno congiuntamente tra Regione ed Anci Umbria, uno dal Comune di Perugia e uno dal Comune di Terni. Il Presidente e il Vice Presidente della UFC sono designati dalla Regione. I componenti regionali sono designati con le modalità di cui alla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi). ".

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 18/2024 , è inserito il seguente:
 
" 4 bis. Il Consiglio di amministrazione della UFC, per l'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi del supporto di un Comitato tecnico composto da rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni e/o organismi rappresentativi operanti nel settore cinematografico e audiovisivo. Il Comitato ha funzioni consultive e propositive i cui pareri sono non vincolanti. La partecipazione alle attività del Comitato non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. Il Consiglio di amministrazione della UFC definisce, con proprio atto, i criteri e le modalità per la composizione, la nomina, la durata e il funzionamento del Comitato. ".

Art. 7

(Modificazione all' articolo 9 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 18/2024 , la parola: " aprile " è sostituita dalla seguente: " febbraio ".

Art. 8

(Modificazione all' articolo 16 della legge regionale 2 ottobre 2024, n. 18 )

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 18/2024 , le parole: " La UFC adegua il proprio statuto " sono sostituite dalle seguenti: " I soci fondatori adeguano lo statuto della UFC ".

Art. 9

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 aprile 2026

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