Art. 2
(Agevolazioni in materia di IRAP ai sensi dell'
articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
)
1.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'
articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
), agli enti del Terzo settore, a prescindere dalla sezione del RUNTS in cui sono iscritti, che esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale di cui ai codici ATECO 86 "Attività per la salute umana", 87 "Attività di assistenza residenziale", 88 "Attività di assistenza sociale non residenziale", limitatamente alle attività istituzionali esercitate, si applica l'aliquota IRAP pari al 1,5 per cento.
2.
Restano ferme le disposizioni di cui all'
articolo 3
, commi 2, 3 e 5, della
legge regionale 27 aprile 2001, n. 13
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), relative alle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381
(Disciplina delle cooperative sociali).
3.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell'
articolo 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017
, agli enti del Terzo settore, a prescindere dalla sezione del RUNTS in cui sono iscritti, che esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di cui ai codici ATECO 94.99 "Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.", limitatamente alle attività istituzionali esercitate, viene applicata l'aliquota IRAP pari al 2,98 per cento.
4.
La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo di imposta in corso.
5.
Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis, ai sensi dell'
articolo 88 del d.lgs. 117/2017
.
6.
Le disposizioni di cui al presente articolo comportano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, una riduzione di euro 275.000,00 delle entrate del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", del bilancio di previsione 2026-2028.