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Legge regionale 16 luglio 2026, n. 9


LEGGE REGIONALE n.9 del 16 luglio 2026

Date di vigenza

23/07/2026 entrata in vigore

Documento vigente

REGIONE UMBRIA
LEGGE REGIONALE 16 luglio 2026 , n. 9 .
Interventi in materia di tributi regionali.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 32 del 22/07/2026

L'Assemblea legislativa ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La presente legge opera il riordino delle agevolazioni tributarie regionali in materia di Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) e di tassa automobilistica regionale per effetto dell'entrata in vigore definitiva del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) a partire dal 1° gennaio 2026 e introduce modifiche ed integrazioni alla disciplina della tassa automobilistica regionale nonché strumenti di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali.


CAPO I

Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive

Art. 2

(Agevolazioni in materia di IRAP ai sensi dell' articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 )

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell' articolo 82, comma 8, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), agli enti del Terzo settore, a prescindere dalla sezione del RUNTS in cui sono iscritti, che esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di interesse generale di cui ai codici ATECO 86 "Attività per la salute umana", 87 "Attività di assistenza residenziale", 88 "Attività di assistenza sociale non residenziale", limitatamente alle attività istituzionali esercitate, si applica l'aliquota IRAP pari al 1,5 per cento.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 3 , commi 2, 3 e 5, della legge regionale 27 aprile 2001, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003. Legge finanziaria 2001), relative alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

3. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, ai sensi dell' articolo 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017 , agli enti del Terzo settore, a prescindere dalla sezione del RUNTS in cui sono iscritti, che esercitano in via esclusiva e principale una o più attività di cui ai codici ATECO 94.99 "Attività di altre organizzazioni associative n.c.a.", limitatamente alle attività istituzionali esercitate, viene applicata l'aliquota IRAP pari al 2,98 per cento.

4. La cancellazione dal RUNTS comporta la perdita dell'agevolazione a decorrere dal periodo di imposta in corso.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea relativa agli aiuti di Stato erogati in regime de minimis, ai sensi dell' articolo 88 del d.lgs. 117/2017 .

6. Le disposizioni di cui al presente articolo comportano, a decorrere dall'esercizio finanziario 2026, una riduzione di euro 275.000,00 delle entrate del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa", Tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati", del bilancio di previsione 2026-2028.


CAPO II

Disposizioni in materia di tassa automobilistica regionale

Art. 3

(Modificazioni all' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 )

1. Al comma 1, dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)), le parole: " nei relativi registri regionali " sono sostituite dalle seguenti: " nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 12/2018 , è inserito il seguente:
 
" 2 bis. L'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale, su istanza di parte, decorre dal periodo d'imposta in corso se la domanda è presentata entro trenta giorni dalla data di scadenza del pagamento del bollo auto. Nel caso in cui la domanda venga presentata oltre tale termine, l'esenzione decorre dal periodo tributario successivo a quello in corso. ".

Art. 4

(Sostituzione dell' articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 )

1. L' articolo 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002), è sostituito dal seguente:
 
" Art. 3
 
(Esenzione della tassa automobilistica regionale per gli enti del Terzo settore di volontariato della protezione civile)
 
1. A partire dal 1° gennaio 2026, ai sensi dell' articolo 82, comma 7, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell' articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ), sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale i veicoli dei quali risultino soggetti passivi d'imposta gli enti del Terzo settore, aventi sede legale in Umbria, iscritti nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile istituito presso la Regione Umbria.
".

Art. 5

(Modificazione all' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 )

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 18 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)), le parole: " iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale " sono sostituite dalle seguenti: " iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ".

Art. 6

(Disposizioni in materia di archivio tributario della tassa automobilistica regionale)

1. È obbligato al pagamento della tassa automobilistica regionale colui che, alla scadenza dell'ultimo termine utile per il pagamento, risulta intestatario del veicolo secondo le risultanze del Pubblico registro automobilistico (PRA).

2. Nei casi di prima immatricolazione del veicolo e dei successivi trasferimenti di proprietà, cui non faccia seguito la relativa trascrizione al PRA, è tenuto al pagamento della tassa automobilistica regionale il soggetto che risulta intestatario dal documento unico di circolazione e di proprietà o dalla carta di circolazione.

3. Ogni atto o fatto costitutivo, modificativo o estintivo relativo alla proprietà di un veicolo dev'essere, ai fini dell'individuazione del soggetto passivo del tributo, trascritto o annotato nel PRA. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 5 , la trascrizione o l'annotazione al PRA di tali atti o fatti, da effettuarsi secondo le disposizioni vigenti in materia, ha effetto dalla data dell'evento.

4. In caso di mancata trascrizione o annotazione nei registri del PRA degli atti o fatti di cui al comma 3 , i soggetti di cui al comma 1 restano obbligati al pagamento della tassa automobilistica regionale.

5. L'annotazione al PRA della perdita di possesso di un veicolo, tramite dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, fa venir meno l'obbligo di corrispondere la tassa automobilistica regionale dal periodo di imposta successivo a tale formalità.

6. Nel caso di atti di data certa, per i quali la legge non prevede la possibilità di trascrizione o annotazione al PRA, è consentito l'aggiornamento dell'archivio relativo alla tassa automobilistica regionale con le modalità previste dall'articolo 94, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).


CAPO III

Potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali

Art. 7

(Istituzione del Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto dell'evasione fiscale dei tributi regionali)

1. La Regione Umbria, con la presente legge, istituisce a partire dal bilancio 2026-2028, annualità 2027, il Fondo per il potenziamento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale dei tributi regionali in attuazione dell' articolo 5-bis del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50 e della Missione 1, componente 1, Riforma 1.12 del PNRR.

2. L'istituzione del Fondo di cui al comma 1 è volta all'incremento del gettito derivante dal recupero fiscale e a garantire la realizzazione del federalismo fiscale attraverso il rafforzamento delle strutture tributarie regionali deputate all'amministrazione dei tributi direttamente gestiti dalla Regione Umbria.

3. L'alimentazione del Fondo di cui al comma 1 , la destinazione delle risorse e l'incremento della quota dei compensi correlato alla performance del personale appartenente alla struttura tributaria competente, sono regolamentati nei limiti e secondo quanto previsto dall' articolo 5-bis del d.l. 19/2026 , convertito dalla l. 50/2026 .

Art. 8

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce gli obiettivi e i limiti della quota di gettito accantonata nel Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 7 nonché i criteri di attribuzione e le priorità da finanziare, demandando al Dirigente del Servizio competente in materia di tributi regionali la quantificazione annuale delle somme da destinare alle finalità di cui all' articolo 5-bis del d.l. 19/2026 , convertito dalla l. 50/2026 .


CAPO IV

Disposizioni finali

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028 la copertura finanziaria della minore entrata di cui all' articolo 2, comma 6 , della presente legge è assicurata dalla riduzione di euro 275.000,00 degli stanziamenti della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1, dello stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2026-2028.

2. Il Fondo di cui all' articolo 7 , quantificato in euro 375.000,00 per gli anni 2027 e 2028, è accantonato a decorrere dal 2027 alla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1, del Bilancio di previsione 2026-2028.

3. Per gli esercizi finanziari 2027 e 2028 la copertura finanziaria per la costituzione del Fondo di cui all' articolo 7 è assicurata dalla riduzione di euro 375.000,00 degli stanziamenti degli esercizi 2027 e 2028 della Missione 50 "Debito pubblico", Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", Titolo 1, dello stato di previsione delle spese del Bilancio di previsione 2026-2028.

4. Per gli anni successivi, l'entità del Fondo di cui all' articolo 7 è determinata ai sensi di quanto disposto al comma 1, dell'articolo 5-bis del d.l. 19/2026 , convertito dalla l. 50/2026 .

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 16 luglio 2026

PROIETTI