Art. 9
Fondi speciali e tabelle.
1.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'
articolo 29 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle tabelle «A» e «B», allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2.
Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio 2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, così come individuate e indicate nella tabella «C» allegata alla presente legge.
3.
Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale restano determinati, ai sensi del
comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella «D» allegata alla presente legge.
4.
A valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella tabella di cui al
comma 3
, l'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri è consentita nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
Art. 10
Conservazione dei residui correlati a vincoli di destinazione.
1.
È disposta la conservazione in bilancio, fino alla loro totale estinzione, dei residui correlati a spese aventi uno specifico vincolo di destinazione da parte dei soggetti erogatori dei trasferimenti in attuazione del
comma 3 dell'articolo 82 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13
.