Legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5


REGOLAMENTO REGIONALE n.3 del 25 marzo 2011

Date di vigenza

14/04/2011 entrata in vigore mostra documento vigente dal 14/04/2011
29/01/2015 modifica mostra documento vigente dal 29/01/2015

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 25 marzo 2011 ,n. 3
Regolamento di attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ). Disposizioni per il risparmio idrico nel settore idropotabile.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 14 del 30/03/2011

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della Giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell' articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5 (Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ) definisce:

a) i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica;

b) i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare mediante la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico: A02 (mc);

b) volume annuo prelevato da altri sistemi idrici: A07 (mc);

c) volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici: A08 (mc);

d) volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza: A10 (mc);

e) bilancio idrico annuale di ATI: la differenza tra la somma del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico e da altri sistemi e la somma del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza e ad altri sistemi idrici, pari a (A02 A07)-(A08 A10);

f) efficienza annuale di bilancio idrico degli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito ATI: il rapporto tra i volumi complessivamente prelevati e quelli consegnati, pari a (A08 A10)/(A02 A07);

g) distretti della rete distributiva: la suddivisione della rete di distribuzione con dimensioni da valutare in funzione delle caratteristiche della configurazione della rete.

Art. 3

Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico

1. Il gestore del servizio idrico integrato, al fine di garantire un uso sostenibile del consumo della risorsa idrica, provvede a:

a) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate addotte dalle opere di presa per la determinazione del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico;

b) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate prelevate da altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo prelevato da altri sistemi idrici;

c) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate consegnate ad altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici;

d) installare idonei misuratori per la registrazione delle portate sulla totalità delle utenze, incluse quelle pubbliche o ad uso pubblico quali fontanelle, antincendio, prese e similari per la determinazione del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza;

e) elaborare il bilancio idrico annuale di ATI;

f) raggiungere annualmente un'efficienza pari ad almeno l'ottanta per cento del bilancio idrico dell'ATI;

g) suddividere la rete distributiva in distretti, in cui studiare le caratteristiche idrauliche di esercizio ottimale, tramite idonee modellistiche, e nei quali installare apparecchi per la misura della portata e della pressione;

h) monitorare i distretti con l'obbligo di intervenire in caso di riscontro di dati anomali di portata o di pressione notturna;

i) realizzare e aggiornare il rilievo digitale delle reti in carico.

Art. 4

Misure per il risparmio idrico per le utenze private

1. L'utente privato del servizio idrico integrato, al fine di ridurre gli sprechi e i consumi, provvede a:

a) applicare limitatori di flusso, diffusori, acceleratori di pressione ai rubinetti di lavelli e docce;

[ b) ] [3]

c) installare sistemi per la riduzione e l'ottimizzazione dell'acqua utilizzata per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali cassette per il water a doppio scomparto;

d) impiegare elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici e mantenerli in buona efficienza;

e) recuperare, ove tecnicamente possibile, acqua piovana mediante apposite vasche o cisterne da utilizzare per l'irrigazione di aree verdi e/o per il riuso;

[ f) ] [4]

g) effettuare manutenzione della rete idrica e controlli periodici dei consumi al fine di individuare anomalie che possano evidenziare sprechi o perdite.

2. Le azioni di cui al comma 1 , lettere a), b), c) e g) sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 5

Misure per il risparmio idrico per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico

1. I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità di edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, provvedono ad istallare i sistemi di ottimizzazione e limitazione degli sprechi e consumi di cui all' articolo 4 .

2. I soggetti ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche o private ad uso pubblico provvedono a dotare le medesime di:

a) limitatori di portata e sistemi di interruzione automatica di flusso se si tratta di fontane ad uso idropotabile;

b) impianti di ricircolo se si tratta di fontane o vasche di arredo urbano.

3. Le apparecchiature e i sistemi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 6

Misure per il risparmio idrico in edilizia

1. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuato come manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di cui all' articolo 3, comma 1 , lettere a), b) e c) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) sul patrimonio edilizio esistente consistono nel dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo di cui all' articolo 4, comma 1 , lettere a), b) e c).

2. Le misure per il risparmio idrico negli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di nuova edificazione consistono in:

a) realizzare, dove tecnicamente possibile, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;

b) realizzare, in conformità con l' articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana;

c) dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo idrico di cui all' articolo 4, comma 1 , lettere a), b) e c).

3. I regolamenti comunali per l'attività edilizia ed i Piani attuativi prevedono l'obbligo di quanto previsto al comma 2 .

Art. 7

Uso improprio della risorsa idrica

1. L'acqua proveniente da pubblico acquedotto non può essere utilizzata per:

a) l'irrigazione di orti e giardini;

b) il riempimento di piscine;

c) il lavaggio di automezzi;

d) le fontane ad uso ornamentale non dotate di impianti di ricircolo;

e) le operazioni di pulizia delle strade e di lavaggio di fosse biologiche.

Art. 8

Misure per il risparmio idrico per gli Ambiti Territoriali Integrati

1. Gli ATI ai fini del risparmio idrico, ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 , recante disposizioni in materia di risorse idriche), provvedono:

a) alla verifica e certificazione del bilancio idrico annuale di ATI, elaborato dal gestore, con l'obbligo di trasmetterlo alla Regione entro il 1° febbraio dell'anno successivo;

b) ad integrare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il disciplinare che regola i rapporti tra ATI e gestori, inserendo nello stesso quanto previsto dall' articolo 3 ;

c) a modificare il sistema tariffario della prima fascia di consumo prevedendo uno sconto pari o superiore al venti per cento, per gli utenti privati che adottano almeno le misure previste all' articolo 4, comma 1 , lettere a), b), c), d) e g), recuperando, con un aumento nelle fasce di consumi più elevate, le risorse necessarie per l'applicazione dello sconto medesimo;

d) ad applicare al gestore del servizio idrico integrato che non raggiunga, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico pari al settanta per cento, e non raggiunga, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico pari all'ottanta per cento di cui all' articolo 3, comma 1, lettera f) , una penale fino al trenta per cento del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio;

e) a costituire un apposito fondo, dove riversare i proventi derivanti dall'applicazione della penale di cui alla lettera d) , finalizzato agli investimenti per la riduzione delle perdite in rete;

f) a tenere conto nell'applicazione della lettera c) anche del numero di componenti del nucleo familiare.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 25 marzo 2011

Marini