Art. 1.
Oggetto
1.
Il presente regolamento, in attuazione dell'
articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2006, n. 5
(Piano regolatore regionale degli acquedotti - Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale degli acquedotti e modificazione della
legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33
) definisce:
a)
i criteri necessari a garantire un uso consapevole della risorsa idrica;
b)
i comportamenti finalizzati al raggiungimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa idrica destinata al consumo umano da parte degli utenti del servizio idrico integrato da realizzare mediante la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi.
Art. 2
Definizioni
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico: A02 (mc);
b)
volume annuo prelevato da altri sistemi idrici: A07 (mc);
c)
volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici: A08 (mc);
d)
volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza: A10 (mc);
e)
bilancio idrico annuale di ATI: la differenza tra la somma del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico e da altri sistemi e la somma del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza e ad altri sistemi idrici, pari a (A02 A07)-(A08 A10);
f)
efficienza annuale di bilancio idrico degli Ambiti Territoriali Integrati, di seguito ATI: il rapporto tra i volumi complessivamente prelevati e quelli consegnati, pari a (A08 A10)/(A02 A07);
g)
distretti della rete distributiva: la suddivisione della rete di distribuzione con dimensioni da valutare in funzione delle caratteristiche della configurazione della rete.
Art. 3
Misure per il risparmio idrico nella gestione del servizio idrico
1.
Il gestore del servizio idrico integrato, al fine di garantire un uso sostenibile del consumo della risorsa idrica, provvede a:
a)
installare idonei misuratori per la registrazione delle portate addotte dalle opere di presa per la determinazione del volume annuo prelevato complessivamente dalle fonti di approvvigionamento idrico;
b)
installare idonei misuratori per la registrazione delle portate prelevate da altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo prelevato da altri sistemi idrici;
c)
installare idonei misuratori per la registrazione delle portate consegnate ad altri sistemi di acquedotto fuori ATI per la determinazione del volume annuo consegnato ad altri sistemi idrici;
d)
installare idonei misuratori per la registrazione delle portate sulla totalità delle utenze, incluse quelle pubbliche o ad uso pubblico quali fontanelle, antincendio, prese e similari per la determinazione del volume annuo dell'acqua consegnata all'utenza;
e)
elaborare il bilancio idrico annuale di ATI;
f)
raggiungere annualmente un'efficienza pari ad almeno l'ottanta per cento del bilancio idrico dell'ATI;
g)
suddividere la rete distributiva in distretti, in cui studiare le caratteristiche idrauliche di esercizio ottimale, tramite idonee modellistiche, e nei quali installare apparecchi per la misura della portata e della pressione;
h)
monitorare i distretti con l'obbligo di intervenire in caso di riscontro di dati anomali di portata o di pressione notturna;
i)
realizzare e aggiornare il rilievo digitale delle reti in carico.
Art. 4
Misure per il risparmio idrico per le utenze private
1.
L'utente privato del servizio idrico integrato, al fine di ridurre gli sprechi e i consumi, provvede a:
a)
applicare limitatori di flusso, diffusori, acceleratori di pressione ai rubinetti di lavelli e docce;
[ b) ]
[3]
c)
installare sistemi per la riduzione e l'ottimizzazione dell'acqua utilizzata per il risciacquo degli apparecchi igienico-sanitari quali cassette per il water a doppio scomparto;
d)
impiegare elettrodomestici e macchinari ad elevata classe di efficienza in termini di consumi idrici e mantenerli in buona efficienza;
e)
recuperare, ove tecnicamente possibile, acqua piovana mediante apposite vasche o cisterne da utilizzare per l'irrigazione di aree verdi e/o per il riuso;
[ f) ]
[4]
g)
effettuare manutenzione della rete idrica e controlli periodici dei consumi al fine di individuare anomalie che possano evidenziare sprechi o perdite.
2.
Le azioni di cui al
comma 1
, lettere a), b), c) e g) sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 5
Misure per il risparmio idrico per le utenze pubbliche o private ad uso pubblico
1.
I proprietari o i soggetti che hanno la disponibilità di edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio, provvedono ad istallare i sistemi di ottimizzazione e limitazione degli sprechi e consumi di cui all'
articolo 4
.
2.
I soggetti ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche o private ad uso pubblico provvedono a dotare le medesime di:
a)
limitatori di portata e sistemi di interruzione automatica di flusso se si tratta di fontane ad uso idropotabile;
b)
impianti di ricircolo se si tratta di fontane o vasche di arredo urbano.
3.
Le apparecchiature e i sistemi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Art. 6
Misure per il risparmio idrico in edilizia
1.
Le misure per il risparmio idrico negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente individuato come manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di cui all'
articolo 3, comma 1
, lettere a), b) e c) della
legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1
(Norme per l'attività edilizia) sul patrimonio edilizio esistente consistono nel dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo di cui all'
articolo 4, comma 1
, lettere a), b) e c).
2.
Le misure per il risparmio idrico negli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di nuova edificazione consistono in:
a)
realizzare, dove tecnicamente possibile, reti duali di adduzione al fine dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
b)
realizzare, in conformità con l'
articolo 9 della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17
(Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), vasche o cisterne per la raccolta di acqua piovana;
c)
dotare gli impianti idrico-sanitari dei dispositivi di riduzione del consumo idrico di cui all'
articolo 4, comma 1
, lettere a), b) e c).
3.
I regolamenti comunali per l'attività edilizia ed i Piani attuativi prevedono l'obbligo di quanto previsto al
comma 2
.
Art. 7
Uso improprio della risorsa idrica
1.
L'acqua proveniente da pubblico acquedotto non può essere utilizzata per:
a)
l'irrigazione di orti e giardini;
b)
il riempimento di piscine;
c)
il lavaggio di automezzi;
d)
le fontane ad uso ornamentale non dotate di impianti di ricircolo;
e)
le operazioni di pulizia delle strade e di lavaggio di fosse biologiche.
Art. 8
Misure per il risparmio idrico per gli Ambiti Territoriali Integrati
1.
Gli ATI ai fini del risparmio idrico, ai sensi dell'
articolo 4, comma 2 della legge regionale 5 dicembre 1997, n. 43
(Norme di attuazione della
legge 5 gennaio 1994, n. 36
, recante disposizioni in materia di risorse idriche), provvedono:
a)
alla verifica e certificazione del bilancio idrico annuale di ATI, elaborato dal gestore, con l'obbligo di trasmetterlo alla Regione entro il 1° febbraio dell'anno successivo;
b)
ad integrare, entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il disciplinare che regola i rapporti tra ATI e gestori, inserendo nello stesso quanto previsto dall'
articolo 3
;
c)
a modificare il sistema tariffario della prima fascia di consumo prevedendo uno sconto pari o superiore al venti per cento, per gli utenti privati che adottano almeno le misure previste all'
articolo 4, comma 1
, lettere a), b), c), d) e g), recuperando, con un aumento nelle fasce di consumi più elevate, le risorse necessarie per l'applicazione dello sconto medesimo;
d)
ad applicare al gestore del servizio idrico integrato che non raggiunga, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico pari al settanta per cento, e non raggiunga, entro sei anni dall'entrata in vigore del presente regolamento o che non mantenga negli anni successivi l'efficienza del bilancio idrico pari all'ottanta per cento di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera f)
, una penale fino al trenta per cento del costo del volume di acqua non fatturata eccedente la soglia di efficienza del bilancio;
e)
a costituire un apposito fondo, dove riversare i proventi derivanti dall'applicazione della penale di cui alla
lettera d)
, finalizzato agli investimenti per la riduzione delle perdite in rete;
f)
a tenere conto nell'applicazione della
lettera c)
anche del numero di componenti del nucleo familiare.