Art. 1
Oggetto.
1.
Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lettera j), dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'articolo 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
.
2.
Il regolamento regionale di cui al comma 1 conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'articolo 2, ai principi contenuti nell'
articolo 22 del D.Lgs. n. 196/2003
.
Art. 2
Trattamento dei dati.
1.
Il regolamento regionale di cui all'articolo 1, individua:
a)
i tipi di dati che i soggetti di cui all'articolo 3 possono trattare;
b)
i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).
2.
L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 è aggiornata e integrata periodicamente dalla Giunta regionale.
Art. 3
Applicazione.
1.
Il regolamento di cui all'articolo 1 si applica nei confronti della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.