Legge regionale 2 maggio 2006, n. 7


LEGGE REGIONALE n.n. 7 del 2 Maggio 2006,

Date di vigenza

09/05/2006 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
LEGGE REGIONALE 2 Maggio 2006, n. 7
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e 21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. 21 ed.str. del 08/05/2006

Il Consiglio regionale ha approvato. La Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge:

Art. 1

Oggetto.

1. Il Consiglio regionale autorizza la Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 70, comma 2, lettera j), dello Statuto regionale, ad adottare il regolamento regionale concernente il trattamento dei dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati in ragione del perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di competenza dei soggetti pubblici di cui all'articolo 3, ai sensi degli articoli 20, comma 2 e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 .

2. Il regolamento regionale di cui al comma 1 conforma il trattamento dei dati sensibili e giudiziari di cui all'articolo 2, ai principi contenuti nell' articolo 22 del D.Lgs. n. 196/2003 .

Art. 2

Trattamento dei dati.

1. Il regolamento regionale di cui all'articolo 1, individua:

a) i tipi di dati che i soggetti di cui all'articolo 3 possono trattare;

b) i tipi di operazioni eseguibili sui dati di cui alla lettera a).

2. L'identificazione dei dati e delle operazioni di cui al comma 1 è aggiornata e integrata periodicamente dalla Giunta regionale.

Art. 3

Applicazione.

1. Il regolamento di cui all'articolo 1 si applica nei confronti della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali ivi comprese le aziende sanitarie, e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 2 maggio 2006

Lorenzetti