Legge regionale 2 maggio 2006, n. 7


REGOLAMENTO REGIONALE n.n. 7. del 30 dicembre 2013

Date di vigenza

09/01/2014 entrata in vigore

Documento vigente

Regione Umbria
REGOLAMENTO REGIONALE 30 dicembre 2013 , n. 7.
Trattamento dei dati sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo.
Pubblicazione: Bollettino Ufficiale n. S.o. n. 1 al 2 del 08/01/2014

La Giunta regionale ha approvato. La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall' articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale . La Presidente della giunta regionale emana il seguente regolamento:

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 marzo 2006, n. 7 "Trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi degli articoli 20 - comma 2 - e 21 - comma 2 - del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) - Autorizzazione alla Giunta regionale alla potestà regolamentare" ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), identifica i tipi di dati e le operazioni eseguibili da parte della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali, delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero-universitarie e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo, compresi gli enti che fanno riferimento a due o più Regioni, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico individuate da espressa disposizione di legge, ove non siano legislativamente specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili.

Art. 2

(Disposizioni generali)

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell' articolo 4 del d.lgs. 196/2003 .

2. Il trattamento dei dati avviene nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di interesse pubblico, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3

(Tipi di dati e di operazioni eseguibili)

1. I dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili sono individuati, per i soggetti titolari di cui all' articolo 1 , nei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento, di seguito elencati:

a) Allegato A) di competenza della Giunta regionale, degli enti e delle agenzie regionali e degli altri soggetti pubblici per i quali la Regione esercita poteri di indirizzo e controllo:

1) Agenzia regionale per la protezione ambientale - ARPA;

2) Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche;

3) Agenzia per il diritto allo studio universitario - ADISU;

4) Agenzia Umbria ricerche - AUR;

5) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria - ATER;

6) Agenzia forestale regionale;

7) Centro per la realizzazione della parità e delle pari opportunità tra uomo e donna - CPO;

8) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra - CEDRAV;

9) Ente acque umbre toscane - EAUT;

10) Consorzio di bonifica Val di Chiana romana e Val di Paglia;

11) Consorzio della bonificazione umbra;

12) Consorzio di bonifica Tevere Nera;

13) Aziende pubbliche per i servizi alla persona;

14) Autorità umbra per rifiuti e idrico - AURI;

15) Sviluppumbria S.p.A.;

16) Webred S.p.A.;

b) Allegato B) di competenza delle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e delle aziende ospedaliero-universitarie.

Art. 4

(Norme di abrogazioni)

1. Il regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione) è abrogato.

2. Il regolamento regionale 26 giugno 2007, n. 6 "Modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 12 maggio 2006, n. 4 (Trattamento dei dati personali, sensibili e giudiziari di competenza della Giunta regionale, delle aziende sanitarie, degli enti ed agenzie regionali e degli enti vigilati dalla Regione) " è abrogato.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.


Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Perugia, 30 dicembre 2013

Marini